Ordinanza cautelare 11 febbraio 2022
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2022, proposto da
“Romeg S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio BO UR in Cagliari, via Genneruxi n. 5;
contro
Provincia di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento di revoca prot. GE 2021/0050877 del giorno 16 novembre 2021, a firma del Dirigente del Settore programmazione, ambiente e agricoltura della Provincia di Sassari, assunto ai sensi dell'art. 208, comma 13, let. b), d.lgs. 152/2006, avente ad oggetto l'autorizzazione n. 4 del 23 novembre 2007 rilasciata a favore di “Romeg S.r.l.” ai sensi dell'art. 208, d.lgs 152/2006, inerente la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, in comune di sorso s.p. n. 60, via Buddi Buddi, km 5,850;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Sassari;
Visti gli artt. 35, c. 1, lett. c, e 85, c. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c, 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. IL TO.
Considerato:
- che la parte ricorrente, con nota depositata il 3 dicembre 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso “ avendo la società ricorrente ottenuto dalla Provincia di Sassari nuova autorizzazione ambientale ”, con compensazione delle spese di lite;
- che l’amministrazione resistente, con l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto depositata il 21 gennaio 2026, ha concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse, ma ha insistito sulla vittoria delle spese di lite;
Ritenuto di provvedere alla dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di giudizio, attesa la complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
Andrea Gana, Referendario
IL TO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL TO | Marco LL |
IL SEGRETARIO