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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/12/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 826/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 826/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simona Aspesi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Samarate (Va), Via Nino Locarno n. 87/89, giusta delega in atti;
-attore- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Corico e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SA SI ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio in Novara, via Ravizza n. 3 , giusta delega in atti;
-convenuta-
C.F. ), CP_2 C.F._2
-convenuta contumace-
Avente ad oggetto: risarcimento danno- incidente stradale;
Conclusioni di parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito, respinta ogni contraria eccezione, istanza e deduzione, premessa ogni più opportuna e favorevole declaratoria, così giudicare:
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2054 c.c. la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto condannare le convenute in solido al ristoro dei danni tutti subiti, comprensivi di danno non patrimoniale, patrimoniale e di danno biologico temporaneo, dal sig. nella misura di Euro 15.221,51 ( comprese spese mediche e d.m.) Parte_1 così come quantificate dalla CTU medico legale esperita e cosi come da Tabelle del Tribunale di
Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per le spese mediche sostenute o in quella diversa somma e misura che verrà accertata a seguito dell'instauranda istruttoria oltre alla pagina 1 di 11 refusione della spese sostenute nella misura del 50% per la CTU di euro 305,00,; Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale delle parti tutti nella causazione del sinistro de quo e condannare le convenute in solido, al ristoro dei danni tutti subiti, comprensivi di danno non patrimoniale, patrimoniale e di danno biologico temporaneo, dal sig. nella Parte_1 misura di euro 7,610,75 ossia pari al 50% della somma di cui così come quantificate dalla CTU medico legale esperita e cosi come da Tabelle del Tribunale di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per le spese mediche sostenute o in quella diversa somma e misura che verrà accertata a seguito dell'instauranda istruttoria In via istruttoria: in caso di contestazione dell'an, disporsi
Consulenza tecnica cinematica al fine di ricostruire l'esatta dinamica e le modalità di verificazione del sinistro stradale de quo nonché consulenza tecnica medico legale, in caso di contestazione del quantum, atta ad accertare l'entità dei danni fisici subiti dal sig , da porsi a carico della convenuta stante le Pt_1 contestazioni mosse. Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature Email_1
CA 3 Serial#: 1d3a726 La difesa dell'attore chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli;
1) vero che in data 04.05.2021 verso le ore 15,00 la signora si trovava a bordo della propria Parte_2 vettura percorrendo via Gallarate proveniente da Oleggio direzione Lonate Pozzolo, altezza ponte di ferro;
2) vero che a precedere la vettura della sig.ra vi era un camion di colore bianco che si Pt_2 arrestava per consentire il transito delle vetture provenienti da Lonate Pozzolo direzione Oleggio;
3)
Vero che mentre la signora si trovava ferma vedeva un pedone cadere a terra Parte_2 presumibilmente urtato da vettura proveniente da Lonate direzione Oleggio;
4) Vero che il pedone proveniva dalla passerella pedonale posta alla fine del ponte di ferro;
5) Vero che la signora si Pt_2 attivava per prestare soccorso al pedone fermo immobile a terra su zona sterrata con macchie di sangue attorno, come da foto che si rammostrano ( allegata al doc 1 parte attrice); 6) Vero che in data
04.05.2021 alle ore 15.15 una pattuglia del Comando dei Carabinieri di Oleggio veniva invitata ad
Oleggio sulla Via Gallarate al Km 49; 7) Vero che prima del sopraggiungere dei carabinieri e Tes_1 sul posto, il pedone era già stato trasportato all'Ospedale di Novara;
8) Vero che la vettura della Tes_2 signora sempre prima del sopraggiungere della pattuglia, era stata rimossa dalla posizione CP_2 statica assunta dopo l'urto dalla stessa 9) Vero che i Carabinieri e eseguivano i CP_2 Tes_1 Tes_2 rilievi appurando che la carreggiata è larga 5,40 all'interno del ponte mentre all'uscita da ponte si restringe a mt 4,80 come da schizzo planimetrico a firma che si rammostra ( doc 6 Testimone_3 agli atti); 10) Vero che in corrispondenza del termine della passerella pedonale la banchina si restringe poiché sul margine destro, direzione Oleggio, vi è una collinetta con discesa che porta all'argine del fiume come da docc 14 e 15 che si rammostrano;
Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Email_1
pagina 2 di 11 Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1d3a726 11) Vero che il punto di impatto fra il pedone e la vettura è avvenuto oltre la delimitazione della carreggiata e a 1,70 mt dall'uscita del ponte e dal passaggio/ passerella pedonale, come da schizzo planimetrico che si rammostra ( doc 6); 12) Vero che il pedone, , sentito il 14 maggio 2021 presso la Caserma ha dichiarato di ricordarsi solo di Parte_1 trovarsi a piedi sulla Via Gallarate, appena dopo il ponte di ferro in direzione Oleggio;
13) Vero che il sig ha poi confermato agli agenti di essersi risvegliato in Ospedale con un vuoto di memoria Pt_1 sull'accaduto; 14) Vero che la vettura della sig.ra uscendo dal ponte di ferro, ha oltrepassato la CP_2 linea di demarcazione della carreggiata transitando sulla banchina sterrata e colpendo il sig con Pt_1 lo specchietto retrovisore, come da schizzo planimetrico redatto dai Carabinieri e che si rammostra
(doc 6); 15) Vero che la vettura ha invaso la banchina di circa 0,60 cm per colpire il pedone, come da schizzo che si rammostra doc 6; 16) Vero che la signora nel verbale di spontanee dichiarazione CP_2
– doc 10 che si rammostra – dichiarava agli agenti che mentre percorreva la parte finale del ponte vedeva un pedone che percorreva la passerella pedonale adiacente il ponte stesso affacciarsi;
17) Vero che il punto d'urto fra la vettura ed il pedone come da schizzo planimetrico che si rammostra doc 6 è a
1,70 mt dall'uscita del ponte nonché sulla banchina oltre la carreggiata;
18) Vero che la signora CP_2
a domanda formulata dagli agenti e e riportava a verbale come ADR, dichiarava “ non Tes_1 Tes_2
l'ho visto poiché sbucava all'ultimo” come da doc 10 che si rammostra Si chiede sentirsi sui capitoli da
1) a 5) residente a [...] nonché sui capitoli da 6) a 18) Testimone_4
Carabinieri e presso Caserma CC di Oleggio. Si chiede infine disporsi Testimone_5 Persona_1 interrogatorio formale della convenuta contumace sui capitoli da 6) a 18) In ogni caso: CP_2 con vittoria di spese, competenze, oltre accessori come per Firmato Da: Emesso Da: Email_1
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1d3a726 Legge e rimborso forfettario ex art. 2
D.M. 55/14, da distrarsi a favore della Scrivente Legale come da autorizzazione in procura del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta: “”Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al
Giudice del Tribunale di Novara accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta, neppure a titolo presuntivo o concorsuale, alla conducente del veicolo Fiat BE targato FG081VS, nella determinazione dell'evento lesivo che ha colpito l'attore e conseguentemente Parte_1 mandare assolta la società assicuratrice convenuta da ogni avversaria pretesa risarcitoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese del presente giudizio, onorari compresi.””
Chiedono che la causa venga trattenuta a sentenza, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
pagina 3 di 11 Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (doc.n.01), il signor evocava in giudizio la Parte_1 signora ed per sentir accertare e dichiarare la CP_2 Controparte_3 responsabilità esclusiva o concorsuale della signora nella determinazione del sinistro verificatosi CP_2 in data 4/05/2021 in Comune di Oleggio, e sentir condannare entrambi i convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in € 21.306,00, o proporzionalmente ridotti in considerazione dell'eventuale percentuale di corresponsabilità.
A fondamento della domanda l'attore assumeva che (a) in predetta data alle ore 15.15 circa, in Oleggio
(NO), Via Gallarate km-49, provenendo a piedi dalla passerella pedonale che costeggia il Ponte del
Ticino, si immetteva sulla SP 527 ben oltre il margine della carreggiata veniva investito dal veicolo
RO BE (tg. FG081VS), assicurato (polizza n.1/85156/30/179518608) di Controparte_1 proprietà e condotto da la quale sopraggiungendo dal medesimo senso di marcia CP_2 invadeva il margine della banchina stradale;
(b) a seguito del sinistro, interveniva in loco una pattuglia del Comando dei Carabinieri di Oleggio (NO)(c) nell'attesa dell'arrivo delle autorità lo stesso veniva trasportato al PS e la convenuta rimuoveva la vettura dal punto d'urto;(d) la pattuglia intervenuta in loco redigeva verbale e sulla scorta di non si sa bene quali elementi contestava all'attore la violazione dell'art. 190, co. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), poiché in strada a doppia senso priva di marciapiedi era obbligatorio per i pedoni circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli senza nulla contestare però al veicolo che aveva invaso la banchina sterrata e senza accertarsi dello stato dei luoghi;
(e) di aver riportato a causa delle lesioni subite Trauma cranico non commotivo, senza frattura a livello del massiccio-facciale né sanguinamenti cerebrali, FLC mento e labbro inferiore suturate, con prognosi iniziale di giorni 10 .
Si costituiva contestando gli addebiti e l'avversa ricostruzione in quanto, Controparte_3 in primo luogo, il signor non era stato “investito” dall'autovettura ma “solo” urtato dallo Pt_1 specchietto retrovisore esterno di destra dell'autoveicolo. In secondo luogo, non esisteva elementi di alcun tipo che potessero attestare che l'autoveicolo avesse superato il margine della carreggiata all'atto in cui il signor era stato colpito Pt_1
La convenuta evidenziava che, alla luce della conformazione dei luoghi, l'automobilista non poteva tenere una condotta diversa, mentre il pedone si era necessariamente sporto sulla carreggiata per essere colpito, perché, se fosse rimasto sulla platea non asfaltata, in alcun modo l'auto avrebbe potuto collidere con lui. Inoltre, vista la struttura che “inscatola” la carreggiata, e tenuto conto della velocità del pagina 4 di 11 veicolo rispetto a quella del pedone, sembrava pacifico che l'automobilista non avesse avuto la possibilità di accorgersi della presenza del pedone prima di concludere il percorso del ponte.
Infine la convenuta contestava il quantum richiesto.
Orbene così ripercorsi sommariamente i termini della questione deve premettersi che nel caso de quo risulta applicabile la disciplina dell'art. 2054 c.c., con la conseguenza che, nel caso di investimento del pedone, deve essere esclusa la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione che ricorre allorquando il pedone abbia tenuto una condotta del tutto imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sì che l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, del tutto repentini e inattesi, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove sia provata l'impossibilità, da parte del medesimo, di prevenire l'evento (C. Civ. n. 20307/2014).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il dovere di attenzione del conducente, teso all'avvistamento del pedone, trova il suo parametro di riferimento, oltre che nelle regole di normale e generale prudenza, anche nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale, sostanziandosi, principalmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (C. Pen. 29277/2019) e ciò anche al fine di prevenire comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 d.lgs. 285/1992. Il conducente, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha difatti anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (C. Civ. n. 1207/1992).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dalla predetta norma, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità tra l'evento dannoso e la condotta umana, nel senso che se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, ai sensi dell'art. 1227 c.c., pacificamente rilevabile ex officio (C. Civ. n. 842/2020); accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa del medesimo concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 (C. Civ. n. 24204/2013; C. Civ. n. 3966/2012; C. Civ. n.
pagina 5 di 11 17397/2007). In altri termini, dovendo valutare e quantificare il concorso colposo tra conducente e pedone investito, occorre in primo luogo muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, per accertare quindi la colpa in concreto del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (C. Civ. n. 2241/2019; C. Civ. n. 8663/2017; C. Civ. n.
24472/2014).
Il supremo Consesso ha altresì ribadito il principio secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di investimento (C. Civ. n. 3542/2013), affermando altresì che “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto” (C.
Civ. n. 8663/2017).
Ciò premesso, passando all'esame del caso per cui è causa, risulta essere circostanza incontestata che l'attore in data 04/05/2021 alle ore 15.15 circa, in Oleggio (NO), Via Gallarate km-49, provenendo a piedi dalla passerella pedonale che costeggia il Ponte del Ticino, si immetteva sulla SP 527quando veniva urtato dal veicolo RO BE (tg. FG081VS).
L'incarto processuale ed in particolare la relazione dei militi evidenzia che il sinistro si è verificato su un tratto di strada rettilinea a doppio senso di marcia, con fondo stradale asciutto, in pieno giorno , con visibilità sufficiente, e condizioni di traffico normale.
Inoltre, come si rileva dalla documentazione fotografica offerta, la carreggiata della Strada Provinciale, teatro del sinistro si restringe in corrispondenza della struttura in ferro(ponte) . In particolare, come si evince dai rilievi dei militi intervenuti in loco, la carreggiata all'interno del ponte presenta una larghezza di mt.5,40 mentre , al termine del ponte , presenta una larghezza di mt. 4,80.
Dai rilievi effettuati risulta, altresì, la presenza di macchie ematiche poste ad una distanza di mt. 1,70 dall'uscita del ponte e dal passaggio in passerella e all'esterno della linea di delimitazione della carreggiata ad una distanza ( anche se nei rilievi non viene indicata in modo specifico) di circa 30 cm come si deduce dal raffronto della documentazione fotografica che ritrae predette macchie e gli schizzi che descrivono lo stato dei luoghi. Sempre dai rilievi effettuati risulta l'assenza di segni frenata.
pagina 6 di 11 Non viene, invece, indicato il punto di quiete del mezzo e la posizione del corpo dopo l'urto in quanto il primo già rimosso e il secondo già trasportato presso il nosocomio di prossimità al momento dell'arrivo dei militi.
Dalla relazione del sinistro risulta poi che la vittima, il quale percorreva il lato destro della carreggiata, fosse stata contravvenzionata per la violazione dell'art.. 190 C.d.S.(“Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia...").
Dalla documentazione in atti emergono inoltre le lesioni subite dall'attore a seguito del sinistro e i danni riportati dal mezzo, rottura dello specchietto lato passeggero.
Così riportato il dato documentale deve evidenziarsi che le prove orali non hanno, invece, fornito alcun contributo ai fini della ricostruzione delle dinamica del sinistro.
Non risultano a tal fine determinanti le dichiarazioni rese dai verbalizzanti, intervenuti in loco quando il sinistro era già avvenuto, in quanto gli stessi hanno dedotto il punto di impatto nel punto in cui sono state rinvenute le tracce ematiche e pertanto frutto di una mera deduzione. Inoltre la circostanza ( macchie ematiche= punto di impatto) appare poco verosimile considerato che ” le tracce ematiche dovute al sanguinamento del mento e del labbro paiono provocate“ da contatto” a seguito di caduta e non da “ impatto diretto” con il mezzo .
Neppure le dichiarazioni rese dalla teste presente al momento del sinistro offrono un Testimone_6 contributo determinante atteso che la stessa riferiva ( rectius ribadiva) a conclusione della testimonianza che “davanti all'autovettura in cui era lei c'era il camion quindi ha visto solo il pedone volare”.
Da quanto in precedenza riportato emerge, pertanto, che gli unici elementi offerti ai fini della ricostruzione del sinistro risultano essere la descrizione dello stato dei luoghi, la localizzazione di tracce ematiche, riconducibili all'attore, poste all'esterno della linea di delimitazione della carreggiata, le lesioni dallo stesso subite e i danni riportati dal mezzo.
Atteso il quadro sopra delineato, all'esito del giudizio può ritenersi provato che l'attore in data
04/05/2021 alle ore 15.15 circa, in Oleggio (NO), Via Gallarate km-49, provenendo a piedi dalla passerella pedonale che costeggia il Ponte del Ticino, si immetteva sulla SP 527 , strada non adibita al passaggio dei pedoni , quando veniva urtato dal veicolo RO BE (tg. FG081VS); che il sinistro si è verificato in pieno giorno, su un tratto di strada rettilineo ed in punto in cui la carreggiata si restringe da mt 5,40 a mt. 4,80; che sulla carreggiata non vi erano segni di frenata;
che sull'asfalto , nella parte esterna alla carreggiata venivano rinvenute macchie ematiche riconducibili all'attore.
pagina 7 di 11 Non è invece emerso l'effettivo punto d'urto -Sul punto deve osservarsi che seppur il punto d'urto non possa identificarsi, per le ragioni già espresse, con le tracce ematiche deve in ogni caso evidenziarsi che non sussistono elementi per collocare l'impatto all'interno della carreggiata, come prospettato dal convenuto. Peraltro proprio la collocazione delle tracce ematiche a circa 30 cm dalla linea di delimitazioni della carreggiata e i danni riportati dal pedone - ferite lacero-contuse al sopracciglio sinistro ed al labbro inferiore omolaterale -paiono propendere in senso contrario.
Essendo tali gli elementi deve concludersi che non può ritenersi raggiunta la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 c.c. per quanto emerge dalle risultanze dell'istruttoria documentale, in ordine alla ricostruzione del sinistro.
Parte convenuta contestando gli addebiti ha evidenziato che, alla luce della conformazione dei luoghi,
l'automobilista non poteva tenere una condotta diversa, mentre il pedone si era necessariamente sporto sulla carreggiata per essere colpito, perché, se fosse rimasto sulla platea non asfaltata, in alcun modo l'auto avrebbe potuto collidere con lui.
L'assunto non pare condivisibile In primo luogo il fatto che il pedone si fosse necessariamente sporto sulla carreggiata per essere colpito, perché, diversamente, in alcun modo l'auto avrebbe potuto collidere con lui non risulta in alcun modo corroborata da validi elementi probatori, nemmeno presuntivi, fondandosi in parte qua su mere congetture.
In secondo luogo proprio lo stato dei luoghi, restringimento della careggiata e asserita limitata visibilità, imponeva al conducente una condotta di guida ancora più prudente e una velocità consona alle circostanze di tempo e di luogo ad evitare il sinistro, circostanza che è non data desumersi nel caso di specie.
Correlativamente, non risultano elementi, nemmeno in via presuntiva o indiziaria, che consentano di ritenere che il pedone avesse tenuto in tale occasione una condotta del tutto imprudente e che avesse effettuato movimenti rapidi e inattesi ed in particolare che lo stesso si fosse sporto , sì da rendere l'urto inevitabile. Il fatto poi che il pedone stesse percorrendo una strada priva di marciapiede volgendo le spalle alle vetture che sopraggiungevano – e per ciò fosse stato contravvenzionato - non è circostanza di per sola sufficiente a determinare un concorso di colpa a suo carico in assenza di ulteriori elementi .
Quindi, in assenza di ulteriori elementi di riscontro e fermo restando quanto in precedenza evidenziato in ordine alla richiamata circostanza della sanzione elevata all'attore, si perviene alla conclusione che il conducente non ha offerto sufficienti elementi volti a superare la presunzione di responsabilità posta a pagina 8 di 11 suo carico, né risulta dimostrato il concorso colposo o la esclusiva responsabilità del pedone, non emergendo elementi in tal senso.
Passando al quantum la Ctu espletata in corso di causa, le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto tecnicamente motivate e logicamente convincenti, ha accertato che Parte_1 ha riportato nell'occorso un trauma cranico commotivo e ferite lacero-contuse al sopracciglio sinistro ed al labbro inferiore omolaterale, le lesioni riportate e refertate nell'immediatezza, e quelle successivamente certificate, sono in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti, che sussiste nesso di causalità tra le lesioni riscontrate e la dinamica del sinistro come risultante dagli atti;
che l'evento traumatico cagionò un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti.
L'ausiliario officiato quantificava quindi l'inabilità temporanea circoscrivendola in: giorni 1 (uno) con valore assoluto (pari alla durata della osservazione ospedaliera), 10 (dieci) giorni a parziale al 75%, 30
(trenta) giorni a parziale al 50% e 30 (trenta) giorni pari al 25%, tenuto conto delle cure praticate e dei tempi di riassorbimento della falda igromatosa cerebrale e indicava il danno biologico permanente residuato, caratterizzato da diplopia destra corretta con lente prismatica, ed esiti cicatriziali al volto di lievissima entità, nella misura pari al 7% (sette) tenuto conto dei criteri di cui al testo “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, edito da nel 2016. CP_4
Il danno viene dunque liquidato sulla base del D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n. 176 del 31/07/2025 nella misura che segue, avuto riguardo all'età della danneggiato alla data del sinistro (66 anni): in euro 9.225,52 già valutati all'attualità danno biologo permanente ed euro 1.741,87 il danno biologico temporaneo.
L'importo di euro 10.967,39 in quanto debito di valore liquidato all'attualità, deve essere devalutato alla data del sinistro e maggiorato di interessi compensativi sulla somma via via rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi moratori dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
Quanto poi al danno morale, come osservato dalla Suprema Corte “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima pagina 9 di 11 affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; ed ancora “oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica..” (cfr. Cass. n. 25614/20).
Pertanto, affermano gli “pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di Parte_3 dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di “diverse” conseguenze dannose concretamente “coesistenti” e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane, comunque, ferma la necessità che il danneggiato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica “diversità” di tali conseguenze, onde evitare duplicazioni risarcitorie, quanto dell'effettiva “compresenza” di “entrambe
”le serie consequenziali dedotte.” Cass. Civ. sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444). Ancora recentemente, sul piano probatorio, il Supremo Consesso ha avuto modo di precisare che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria)
)cfr. Cass. Civ. n. 13383 del 20 maggio 2025).
Ciò premesso , il Tribunale ritiene di non poter riconoscere tale posta risarcitoria in mancanza di rigorosa prova da parte dell'attore di elementi o di allegazioni di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico accertato.
Dovranno invece essere riconosciute le spese sostenute ritenute congrue dal CTU pari ad euro 843,50 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla data di ciascun esborso alla data della pubblicazione della presente sentenza.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Infine, quanto alle istanze istruttorie riportate in sede di precisazione delle conclusioni si richiama l'ordinanza resa in data 17/04/2023 che si conferma integralmente;
andrà invece disattesa la ctu cinematica in quanto superflua ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al DM 55/14.
Le spese di CTU come liquidate in atti andranno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 IL Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
In accoglimento della domanda attorea dichiara tenuti e conseguentemente condanna
[...]
in persona del legale rappresentante, e in via tra loro solidale, al Controparte_3 CP_2 pagamento delle somme di:
- euro 9.225,52, già valutati all'attualità, per danno biologo permanente;
- euro 1.741,87, già valutato all'attualità, per danno biologico temporaneo;
- euro 843,50 a titolo di danno emergente;
Sulle somme liquidate a titolo di danno biologico, previa devalutazione alla data del sinistro, devono riconoscersi gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata secondo gli indici Istat, dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente sentenza;
Sulla somma liquidata a titolo di danno emergente devono riconoscersi la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dalla data di ciascun esborso, alla data della presente sentenza.
Interessi legali sulle somme liquidate dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
Condanna in persona del legale rappresentante, e in via Controparte_3 CP_2 tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre euro 237,00 per anticipazioni, oltre, rimb. Forfet. , cpa e Iva di legge.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Novara, 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 826/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simona Aspesi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Samarate (Va), Via Nino Locarno n. 87/89, giusta delega in atti;
-attore- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Corico e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SA SI ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio in Novara, via Ravizza n. 3 , giusta delega in atti;
-convenuta-
C.F. ), CP_2 C.F._2
-convenuta contumace-
Avente ad oggetto: risarcimento danno- incidente stradale;
Conclusioni di parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito, respinta ogni contraria eccezione, istanza e deduzione, premessa ogni più opportuna e favorevole declaratoria, così giudicare:
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2054 c.c. la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto condannare le convenute in solido al ristoro dei danni tutti subiti, comprensivi di danno non patrimoniale, patrimoniale e di danno biologico temporaneo, dal sig. nella misura di Euro 15.221,51 ( comprese spese mediche e d.m.) Parte_1 così come quantificate dalla CTU medico legale esperita e cosi come da Tabelle del Tribunale di
Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per le spese mediche sostenute o in quella diversa somma e misura che verrà accertata a seguito dell'instauranda istruttoria oltre alla pagina 1 di 11 refusione della spese sostenute nella misura del 50% per la CTU di euro 305,00,; Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale delle parti tutti nella causazione del sinistro de quo e condannare le convenute in solido, al ristoro dei danni tutti subiti, comprensivi di danno non patrimoniale, patrimoniale e di danno biologico temporaneo, dal sig. nella Parte_1 misura di euro 7,610,75 ossia pari al 50% della somma di cui così come quantificate dalla CTU medico legale esperita e cosi come da Tabelle del Tribunale di Milano, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per le spese mediche sostenute o in quella diversa somma e misura che verrà accertata a seguito dell'instauranda istruttoria In via istruttoria: in caso di contestazione dell'an, disporsi
Consulenza tecnica cinematica al fine di ricostruire l'esatta dinamica e le modalità di verificazione del sinistro stradale de quo nonché consulenza tecnica medico legale, in caso di contestazione del quantum, atta ad accertare l'entità dei danni fisici subiti dal sig , da porsi a carico della convenuta stante le Pt_1 contestazioni mosse. Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature Email_1
CA 3 Serial#: 1d3a726 La difesa dell'attore chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli;
1) vero che in data 04.05.2021 verso le ore 15,00 la signora si trovava a bordo della propria Parte_2 vettura percorrendo via Gallarate proveniente da Oleggio direzione Lonate Pozzolo, altezza ponte di ferro;
2) vero che a precedere la vettura della sig.ra vi era un camion di colore bianco che si Pt_2 arrestava per consentire il transito delle vetture provenienti da Lonate Pozzolo direzione Oleggio;
3)
Vero che mentre la signora si trovava ferma vedeva un pedone cadere a terra Parte_2 presumibilmente urtato da vettura proveniente da Lonate direzione Oleggio;
4) Vero che il pedone proveniva dalla passerella pedonale posta alla fine del ponte di ferro;
5) Vero che la signora si Pt_2 attivava per prestare soccorso al pedone fermo immobile a terra su zona sterrata con macchie di sangue attorno, come da foto che si rammostrano ( allegata al doc 1 parte attrice); 6) Vero che in data
04.05.2021 alle ore 15.15 una pattuglia del Comando dei Carabinieri di Oleggio veniva invitata ad
Oleggio sulla Via Gallarate al Km 49; 7) Vero che prima del sopraggiungere dei carabinieri e Tes_1 sul posto, il pedone era già stato trasportato all'Ospedale di Novara;
8) Vero che la vettura della Tes_2 signora sempre prima del sopraggiungere della pattuglia, era stata rimossa dalla posizione CP_2 statica assunta dopo l'urto dalla stessa 9) Vero che i Carabinieri e eseguivano i CP_2 Tes_1 Tes_2 rilievi appurando che la carreggiata è larga 5,40 all'interno del ponte mentre all'uscita da ponte si restringe a mt 4,80 come da schizzo planimetrico a firma che si rammostra ( doc 6 Testimone_3 agli atti); 10) Vero che in corrispondenza del termine della passerella pedonale la banchina si restringe poiché sul margine destro, direzione Oleggio, vi è una collinetta con discesa che porta all'argine del fiume come da docc 14 e 15 che si rammostrano;
Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Email_1
pagina 2 di 11 Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1d3a726 11) Vero che il punto di impatto fra il pedone e la vettura è avvenuto oltre la delimitazione della carreggiata e a 1,70 mt dall'uscita del ponte e dal passaggio/ passerella pedonale, come da schizzo planimetrico che si rammostra ( doc 6); 12) Vero che il pedone, , sentito il 14 maggio 2021 presso la Caserma ha dichiarato di ricordarsi solo di Parte_1 trovarsi a piedi sulla Via Gallarate, appena dopo il ponte di ferro in direzione Oleggio;
13) Vero che il sig ha poi confermato agli agenti di essersi risvegliato in Ospedale con un vuoto di memoria Pt_1 sull'accaduto; 14) Vero che la vettura della sig.ra uscendo dal ponte di ferro, ha oltrepassato la CP_2 linea di demarcazione della carreggiata transitando sulla banchina sterrata e colpendo il sig con Pt_1 lo specchietto retrovisore, come da schizzo planimetrico redatto dai Carabinieri e che si rammostra
(doc 6); 15) Vero che la vettura ha invaso la banchina di circa 0,60 cm per colpire il pedone, come da schizzo che si rammostra doc 6; 16) Vero che la signora nel verbale di spontanee dichiarazione CP_2
– doc 10 che si rammostra – dichiarava agli agenti che mentre percorreva la parte finale del ponte vedeva un pedone che percorreva la passerella pedonale adiacente il ponte stesso affacciarsi;
17) Vero che il punto d'urto fra la vettura ed il pedone come da schizzo planimetrico che si rammostra doc 6 è a
1,70 mt dall'uscita del ponte nonché sulla banchina oltre la carreggiata;
18) Vero che la signora CP_2
a domanda formulata dagli agenti e e riportava a verbale come ADR, dichiarava “ non Tes_1 Tes_2
l'ho visto poiché sbucava all'ultimo” come da doc 10 che si rammostra Si chiede sentirsi sui capitoli da
1) a 5) residente a [...] nonché sui capitoli da 6) a 18) Testimone_4
Carabinieri e presso Caserma CC di Oleggio. Si chiede infine disporsi Testimone_5 Persona_1 interrogatorio formale della convenuta contumace sui capitoli da 6) a 18) In ogni caso: CP_2 con vittoria di spese, competenze, oltre accessori come per Firmato Da: Emesso Da: Email_1
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1d3a726 Legge e rimborso forfettario ex art. 2
D.M. 55/14, da distrarsi a favore della Scrivente Legale come da autorizzazione in procura del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta: “”Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al
Giudice del Tribunale di Novara accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta, neppure a titolo presuntivo o concorsuale, alla conducente del veicolo Fiat BE targato FG081VS, nella determinazione dell'evento lesivo che ha colpito l'attore e conseguentemente Parte_1 mandare assolta la società assicuratrice convenuta da ogni avversaria pretesa risarcitoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese del presente giudizio, onorari compresi.””
Chiedono che la causa venga trattenuta a sentenza, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
pagina 3 di 11 Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (doc.n.01), il signor evocava in giudizio la Parte_1 signora ed per sentir accertare e dichiarare la CP_2 Controparte_3 responsabilità esclusiva o concorsuale della signora nella determinazione del sinistro verificatosi CP_2 in data 4/05/2021 in Comune di Oleggio, e sentir condannare entrambi i convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in € 21.306,00, o proporzionalmente ridotti in considerazione dell'eventuale percentuale di corresponsabilità.
A fondamento della domanda l'attore assumeva che (a) in predetta data alle ore 15.15 circa, in Oleggio
(NO), Via Gallarate km-49, provenendo a piedi dalla passerella pedonale che costeggia il Ponte del
Ticino, si immetteva sulla SP 527 ben oltre il margine della carreggiata veniva investito dal veicolo
RO BE (tg. FG081VS), assicurato (polizza n.1/85156/30/179518608) di Controparte_1 proprietà e condotto da la quale sopraggiungendo dal medesimo senso di marcia CP_2 invadeva il margine della banchina stradale;
(b) a seguito del sinistro, interveniva in loco una pattuglia del Comando dei Carabinieri di Oleggio (NO)(c) nell'attesa dell'arrivo delle autorità lo stesso veniva trasportato al PS e la convenuta rimuoveva la vettura dal punto d'urto;(d) la pattuglia intervenuta in loco redigeva verbale e sulla scorta di non si sa bene quali elementi contestava all'attore la violazione dell'art. 190, co. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), poiché in strada a doppia senso priva di marciapiedi era obbligatorio per i pedoni circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli senza nulla contestare però al veicolo che aveva invaso la banchina sterrata e senza accertarsi dello stato dei luoghi;
(e) di aver riportato a causa delle lesioni subite Trauma cranico non commotivo, senza frattura a livello del massiccio-facciale né sanguinamenti cerebrali, FLC mento e labbro inferiore suturate, con prognosi iniziale di giorni 10 .
Si costituiva contestando gli addebiti e l'avversa ricostruzione in quanto, Controparte_3 in primo luogo, il signor non era stato “investito” dall'autovettura ma “solo” urtato dallo Pt_1 specchietto retrovisore esterno di destra dell'autoveicolo. In secondo luogo, non esisteva elementi di alcun tipo che potessero attestare che l'autoveicolo avesse superato il margine della carreggiata all'atto in cui il signor era stato colpito Pt_1
La convenuta evidenziava che, alla luce della conformazione dei luoghi, l'automobilista non poteva tenere una condotta diversa, mentre il pedone si era necessariamente sporto sulla carreggiata per essere colpito, perché, se fosse rimasto sulla platea non asfaltata, in alcun modo l'auto avrebbe potuto collidere con lui. Inoltre, vista la struttura che “inscatola” la carreggiata, e tenuto conto della velocità del pagina 4 di 11 veicolo rispetto a quella del pedone, sembrava pacifico che l'automobilista non avesse avuto la possibilità di accorgersi della presenza del pedone prima di concludere il percorso del ponte.
Infine la convenuta contestava il quantum richiesto.
Orbene così ripercorsi sommariamente i termini della questione deve premettersi che nel caso de quo risulta applicabile la disciplina dell'art. 2054 c.c., con la conseguenza che, nel caso di investimento del pedone, deve essere esclusa la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione che ricorre allorquando il pedone abbia tenuto una condotta del tutto imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sì che l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, del tutto repentini e inattesi, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove sia provata l'impossibilità, da parte del medesimo, di prevenire l'evento (C. Civ. n. 20307/2014).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il dovere di attenzione del conducente, teso all'avvistamento del pedone, trova il suo parametro di riferimento, oltre che nelle regole di normale e generale prudenza, anche nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale, sostanziandosi, principalmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (C. Pen. 29277/2019) e ciò anche al fine di prevenire comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 d.lgs. 285/1992. Il conducente, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha difatti anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (C. Civ. n. 1207/1992).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dalla predetta norma, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità tra l'evento dannoso e la condotta umana, nel senso che se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, ai sensi dell'art. 1227 c.c., pacificamente rilevabile ex officio (C. Civ. n. 842/2020); accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa del medesimo concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 (C. Civ. n. 24204/2013; C. Civ. n. 3966/2012; C. Civ. n.
pagina 5 di 11 17397/2007). In altri termini, dovendo valutare e quantificare il concorso colposo tra conducente e pedone investito, occorre in primo luogo muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, per accertare quindi la colpa in concreto del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (C. Civ. n. 2241/2019; C. Civ. n. 8663/2017; C. Civ. n.
24472/2014).
Il supremo Consesso ha altresì ribadito il principio secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di investimento (C. Civ. n. 3542/2013), affermando altresì che “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto” (C.
Civ. n. 8663/2017).
Ciò premesso, passando all'esame del caso per cui è causa, risulta essere circostanza incontestata che l'attore in data 04/05/2021 alle ore 15.15 circa, in Oleggio (NO), Via Gallarate km-49, provenendo a piedi dalla passerella pedonale che costeggia il Ponte del Ticino, si immetteva sulla SP 527quando veniva urtato dal veicolo RO BE (tg. FG081VS).
L'incarto processuale ed in particolare la relazione dei militi evidenzia che il sinistro si è verificato su un tratto di strada rettilinea a doppio senso di marcia, con fondo stradale asciutto, in pieno giorno , con visibilità sufficiente, e condizioni di traffico normale.
Inoltre, come si rileva dalla documentazione fotografica offerta, la carreggiata della Strada Provinciale, teatro del sinistro si restringe in corrispondenza della struttura in ferro(ponte) . In particolare, come si evince dai rilievi dei militi intervenuti in loco, la carreggiata all'interno del ponte presenta una larghezza di mt.5,40 mentre , al termine del ponte , presenta una larghezza di mt. 4,80.
Dai rilievi effettuati risulta, altresì, la presenza di macchie ematiche poste ad una distanza di mt. 1,70 dall'uscita del ponte e dal passaggio in passerella e all'esterno della linea di delimitazione della carreggiata ad una distanza ( anche se nei rilievi non viene indicata in modo specifico) di circa 30 cm come si deduce dal raffronto della documentazione fotografica che ritrae predette macchie e gli schizzi che descrivono lo stato dei luoghi. Sempre dai rilievi effettuati risulta l'assenza di segni frenata.
pagina 6 di 11 Non viene, invece, indicato il punto di quiete del mezzo e la posizione del corpo dopo l'urto in quanto il primo già rimosso e il secondo già trasportato presso il nosocomio di prossimità al momento dell'arrivo dei militi.
Dalla relazione del sinistro risulta poi che la vittima, il quale percorreva il lato destro della carreggiata, fosse stata contravvenzionata per la violazione dell'art.. 190 C.d.S.(“Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia...").
Dalla documentazione in atti emergono inoltre le lesioni subite dall'attore a seguito del sinistro e i danni riportati dal mezzo, rottura dello specchietto lato passeggero.
Così riportato il dato documentale deve evidenziarsi che le prove orali non hanno, invece, fornito alcun contributo ai fini della ricostruzione delle dinamica del sinistro.
Non risultano a tal fine determinanti le dichiarazioni rese dai verbalizzanti, intervenuti in loco quando il sinistro era già avvenuto, in quanto gli stessi hanno dedotto il punto di impatto nel punto in cui sono state rinvenute le tracce ematiche e pertanto frutto di una mera deduzione. Inoltre la circostanza ( macchie ematiche= punto di impatto) appare poco verosimile considerato che ” le tracce ematiche dovute al sanguinamento del mento e del labbro paiono provocate“ da contatto” a seguito di caduta e non da “ impatto diretto” con il mezzo .
Neppure le dichiarazioni rese dalla teste presente al momento del sinistro offrono un Testimone_6 contributo determinante atteso che la stessa riferiva ( rectius ribadiva) a conclusione della testimonianza che “davanti all'autovettura in cui era lei c'era il camion quindi ha visto solo il pedone volare”.
Da quanto in precedenza riportato emerge, pertanto, che gli unici elementi offerti ai fini della ricostruzione del sinistro risultano essere la descrizione dello stato dei luoghi, la localizzazione di tracce ematiche, riconducibili all'attore, poste all'esterno della linea di delimitazione della carreggiata, le lesioni dallo stesso subite e i danni riportati dal mezzo.
Atteso il quadro sopra delineato, all'esito del giudizio può ritenersi provato che l'attore in data
04/05/2021 alle ore 15.15 circa, in Oleggio (NO), Via Gallarate km-49, provenendo a piedi dalla passerella pedonale che costeggia il Ponte del Ticino, si immetteva sulla SP 527 , strada non adibita al passaggio dei pedoni , quando veniva urtato dal veicolo RO BE (tg. FG081VS); che il sinistro si è verificato in pieno giorno, su un tratto di strada rettilineo ed in punto in cui la carreggiata si restringe da mt 5,40 a mt. 4,80; che sulla carreggiata non vi erano segni di frenata;
che sull'asfalto , nella parte esterna alla carreggiata venivano rinvenute macchie ematiche riconducibili all'attore.
pagina 7 di 11 Non è invece emerso l'effettivo punto d'urto -Sul punto deve osservarsi che seppur il punto d'urto non possa identificarsi, per le ragioni già espresse, con le tracce ematiche deve in ogni caso evidenziarsi che non sussistono elementi per collocare l'impatto all'interno della carreggiata, come prospettato dal convenuto. Peraltro proprio la collocazione delle tracce ematiche a circa 30 cm dalla linea di delimitazioni della carreggiata e i danni riportati dal pedone - ferite lacero-contuse al sopracciglio sinistro ed al labbro inferiore omolaterale -paiono propendere in senso contrario.
Essendo tali gli elementi deve concludersi che non può ritenersi raggiunta la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 c.c. per quanto emerge dalle risultanze dell'istruttoria documentale, in ordine alla ricostruzione del sinistro.
Parte convenuta contestando gli addebiti ha evidenziato che, alla luce della conformazione dei luoghi,
l'automobilista non poteva tenere una condotta diversa, mentre il pedone si era necessariamente sporto sulla carreggiata per essere colpito, perché, se fosse rimasto sulla platea non asfaltata, in alcun modo l'auto avrebbe potuto collidere con lui.
L'assunto non pare condivisibile In primo luogo il fatto che il pedone si fosse necessariamente sporto sulla carreggiata per essere colpito, perché, diversamente, in alcun modo l'auto avrebbe potuto collidere con lui non risulta in alcun modo corroborata da validi elementi probatori, nemmeno presuntivi, fondandosi in parte qua su mere congetture.
In secondo luogo proprio lo stato dei luoghi, restringimento della careggiata e asserita limitata visibilità, imponeva al conducente una condotta di guida ancora più prudente e una velocità consona alle circostanze di tempo e di luogo ad evitare il sinistro, circostanza che è non data desumersi nel caso di specie.
Correlativamente, non risultano elementi, nemmeno in via presuntiva o indiziaria, che consentano di ritenere che il pedone avesse tenuto in tale occasione una condotta del tutto imprudente e che avesse effettuato movimenti rapidi e inattesi ed in particolare che lo stesso si fosse sporto , sì da rendere l'urto inevitabile. Il fatto poi che il pedone stesse percorrendo una strada priva di marciapiede volgendo le spalle alle vetture che sopraggiungevano – e per ciò fosse stato contravvenzionato - non è circostanza di per sola sufficiente a determinare un concorso di colpa a suo carico in assenza di ulteriori elementi .
Quindi, in assenza di ulteriori elementi di riscontro e fermo restando quanto in precedenza evidenziato in ordine alla richiamata circostanza della sanzione elevata all'attore, si perviene alla conclusione che il conducente non ha offerto sufficienti elementi volti a superare la presunzione di responsabilità posta a pagina 8 di 11 suo carico, né risulta dimostrato il concorso colposo o la esclusiva responsabilità del pedone, non emergendo elementi in tal senso.
Passando al quantum la Ctu espletata in corso di causa, le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto tecnicamente motivate e logicamente convincenti, ha accertato che Parte_1 ha riportato nell'occorso un trauma cranico commotivo e ferite lacero-contuse al sopracciglio sinistro ed al labbro inferiore omolaterale, le lesioni riportate e refertate nell'immediatezza, e quelle successivamente certificate, sono in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti, che sussiste nesso di causalità tra le lesioni riscontrate e la dinamica del sinistro come risultante dagli atti;
che l'evento traumatico cagionò un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti.
L'ausiliario officiato quantificava quindi l'inabilità temporanea circoscrivendola in: giorni 1 (uno) con valore assoluto (pari alla durata della osservazione ospedaliera), 10 (dieci) giorni a parziale al 75%, 30
(trenta) giorni a parziale al 50% e 30 (trenta) giorni pari al 25%, tenuto conto delle cure praticate e dei tempi di riassorbimento della falda igromatosa cerebrale e indicava il danno biologico permanente residuato, caratterizzato da diplopia destra corretta con lente prismatica, ed esiti cicatriziali al volto di lievissima entità, nella misura pari al 7% (sette) tenuto conto dei criteri di cui al testo “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, edito da nel 2016. CP_4
Il danno viene dunque liquidato sulla base del D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n. 176 del 31/07/2025 nella misura che segue, avuto riguardo all'età della danneggiato alla data del sinistro (66 anni): in euro 9.225,52 già valutati all'attualità danno biologo permanente ed euro 1.741,87 il danno biologico temporaneo.
L'importo di euro 10.967,39 in quanto debito di valore liquidato all'attualità, deve essere devalutato alla data del sinistro e maggiorato di interessi compensativi sulla somma via via rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi moratori dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
Quanto poi al danno morale, come osservato dalla Suprema Corte “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima pagina 9 di 11 affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; ed ancora “oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica..” (cfr. Cass. n. 25614/20).
Pertanto, affermano gli “pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di Parte_3 dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di “diverse” conseguenze dannose concretamente “coesistenti” e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane, comunque, ferma la necessità che il danneggiato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica “diversità” di tali conseguenze, onde evitare duplicazioni risarcitorie, quanto dell'effettiva “compresenza” di “entrambe
”le serie consequenziali dedotte.” Cass. Civ. sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444). Ancora recentemente, sul piano probatorio, il Supremo Consesso ha avuto modo di precisare che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria)
)cfr. Cass. Civ. n. 13383 del 20 maggio 2025).
Ciò premesso , il Tribunale ritiene di non poter riconoscere tale posta risarcitoria in mancanza di rigorosa prova da parte dell'attore di elementi o di allegazioni di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico accertato.
Dovranno invece essere riconosciute le spese sostenute ritenute congrue dal CTU pari ad euro 843,50 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla data di ciascun esborso alla data della pubblicazione della presente sentenza.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Infine, quanto alle istanze istruttorie riportate in sede di precisazione delle conclusioni si richiama l'ordinanza resa in data 17/04/2023 che si conferma integralmente;
andrà invece disattesa la ctu cinematica in quanto superflua ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al DM 55/14.
Le spese di CTU come liquidate in atti andranno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 IL Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
In accoglimento della domanda attorea dichiara tenuti e conseguentemente condanna
[...]
in persona del legale rappresentante, e in via tra loro solidale, al Controparte_3 CP_2 pagamento delle somme di:
- euro 9.225,52, già valutati all'attualità, per danno biologo permanente;
- euro 1.741,87, già valutato all'attualità, per danno biologico temporaneo;
- euro 843,50 a titolo di danno emergente;
Sulle somme liquidate a titolo di danno biologico, previa devalutazione alla data del sinistro, devono riconoscersi gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata secondo gli indici Istat, dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente sentenza;
Sulla somma liquidata a titolo di danno emergente devono riconoscersi la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dalla data di ciascun esborso, alla data della presente sentenza.
Interessi legali sulle somme liquidate dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
Condanna in persona del legale rappresentante, e in via Controparte_3 CP_2 tra loro solidale, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre euro 237,00 per anticipazioni, oltre, rimb. Forfet. , cpa e Iva di legge.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Novara, 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
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