TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/10/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 5518/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO ER Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. EL FF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5518/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MATTOGNO Parte_1 C.F._1 EL
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. GIROLAMI CP_1 C.F._2 EMANUELE
CONVENUTO
Nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e (c.f. CP_2 C.F._3 CP_3
nato a [...] il [...], rappresentati dal curatore speciale Avv. C.F._4 Valentina Merli.
INTERVENUTO
Con l'intervento del PM in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.04.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato l'atto introduttivo depositato da la comparsa di Parte_1 costituzione di e ogni atto di causa, l'oggetto del giudizio è circoscritto alla pronuncia CP_1 di separazione personale dei coniugi e all'adozione delle statuizioni nell'interesse dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), illecitamente CP_2 CP_3 sottratti al padre mediante trasferimento all'estero della madre, con attuale irreperibilità del nucleo. Quanto allo stato coniugale, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. La convivenza è ormai non più ripristinabile da anni e la gravissima condotta perpetrata dalla madre e tesa a sottrarre i minori rispetto all'ulteriore figura esercente la responsabilità genitoriale avvalora, con certezza, l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, dev'essere disposto l'affido dei figli minori in via super esclusiva al resistente , ciò in considerazione delle condotte gravemente CP_1 pregiudizievoli ex. artt. 333 c.c. perpetrate dalla madre, la quale si è resa irreperibile all'estero (in violazione del provvedimento già disposto con ordinanza presidenziale, risultando subordinata al GT l'autorizzazione all'espatrio dei minori in difetto di consenso dell'altro genitore). La limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è giustificata dalla manifesta incapacità della ricorrente, la quale, dopo aver domandato la limitazione della responsabilità genitoriale paterna (cfr. riscontro intrdouttivo) sulla scorta di allegazioni non provate (i capitoli di prova orale correttamente sono stati dichiarati inammissibili dal giudice istruttore per essere stata la memoria istruttoria depositata oltre il termine. D'ufficio, inoltre, il tribunale ha chiesto al PM in sede l'eventuale esito delle denunce proposte dalla ricorrente nei confronti del marito, il cui esito è stata l'archiviazione), si è di fatto resa latitante dal giudizio, sottraendo i minori dalla coltivazione del diritto alla bigenitorialità a tutela del quale il tribunale aveva disposto misure intente a rafforzare il legame tra i figli (in tenerissima età) e il resistente. Il padre, infatti, si è sottoposto a tutti gli interventi disposti dal tribunale, collaborando con il servizio e mostrando oggettivo interesse e affetto nei confronti dei figli, circostanza che aveva, già all'esito della fase presidenziale, condotto alla revoca degli incontri in spazio neutro interinalmente disposti. La relazione genitoriale ha subito un brusco arresto a causa della condotta materna, sintomatica di oggettiva inadeguatezza, non risolvendosi l'illiceità del comportamento in un temporaneo allontanamento, bensì in un preordinato intento di rendersi in modo permanente irreperibile, annullando, in fatto, il rapporto parentale tra i minori e il padre. L'affidamento superesclusivo, dunque, è la formula che il tribunale ritiene maggiormente adeguata anche al fine di favorire il rientro dei minori in Italia. Di conseguenza va chiaramente rigettata la domanda di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente. Quanto al collocamento dei figli, a far data dal rientro in Italia, non appare oggettivamente realizzabile un mutamento tranchant dalla madre al padre, considerato che i bambini non vedono, né sentono da oltre due anni il resistente e il più piccolo ha appena tre anni. CP_3 Si dispone, quindi, che una volta ottenuto il rientro dei minori in Italia, avendo il padre la custodia, costoro siano provvisoriamente collocati, unitamente alla madre e a cura del Servizio sociale competente per territorio, presso idonea struttura protetta;
il servizio avrà il compito di supportare psicologicamente i minori, nonché di favorire il ripristino della relazione padre figli. Al contempo, il resistente potrà celermente attivarsi per richiedere una modifica delle condizioni stabilite con il presente provvedimento. Nulla deve disporsi, allo stato, in ordine al mantenimento dei figli minori, irreperibili per circostanza non imputabile al resistente. Il quadro giuridico non potrà che essere rivalutato all'esito del rientro dei minori sul territorio italiano. In tal senso il presente provvedimento va comunicato (come già è stato effettuato in relazione al decreto in urgenza n. 7580 emesso dal Tribunale di Velletri il 17.11.2023), alla Questura di Roma per le determinazioni di competenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile (scaglione che si individua tra i 5.2001,00 e i 26.000,00) a bassa complessità.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, come in epigrafe generalizzati e unitisi in matrimonio in Tunisia il 23.07.2019; per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge sul registro dello stato civile del Comune di Valmontone (atto n. 93, parte II, anno 2019).
- Dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori (nato a [...] il CP_2
30.06.2020) e (nato a [...] il [...]) al padre. CP_3
- Rigetta la domanda di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente.
- Si dispone, che una volta ottenuto il rientro dei minori in Italia, avendo il padre la custodia, costoro siano provvisoriamente collocati, unitamente alla madre e a cura del Servizio sociale competente per territorio, presso idonea struttura protetta;
il servizio avrà il compito di supportare psicologicamente i minori, nonché di favorire il ripristino della relazione padre figli.
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente e del curatore speciale che liquida, per ciascuna in Euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti. Le spese in favore del curatore andranno distratte a beneficio dell'Erario.
Si comunichi alle parti, al Servizio sociale, alla Questura di Roma.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il giudice rel.
EL FF
Il Presidente
DO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO ER Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. EL FF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5518/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MATTOGNO Parte_1 C.F._1 EL
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. GIROLAMI CP_1 C.F._2 EMANUELE
CONVENUTO
Nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e (c.f. CP_2 C.F._3 CP_3
nato a [...] il [...], rappresentati dal curatore speciale Avv. C.F._4 Valentina Merli.
INTERVENUTO
Con l'intervento del PM in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.04.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato l'atto introduttivo depositato da la comparsa di Parte_1 costituzione di e ogni atto di causa, l'oggetto del giudizio è circoscritto alla pronuncia CP_1 di separazione personale dei coniugi e all'adozione delle statuizioni nell'interesse dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), illecitamente CP_2 CP_3 sottratti al padre mediante trasferimento all'estero della madre, con attuale irreperibilità del nucleo. Quanto allo stato coniugale, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. La convivenza è ormai non più ripristinabile da anni e la gravissima condotta perpetrata dalla madre e tesa a sottrarre i minori rispetto all'ulteriore figura esercente la responsabilità genitoriale avvalora, con certezza, l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, dev'essere disposto l'affido dei figli minori in via super esclusiva al resistente , ciò in considerazione delle condotte gravemente CP_1 pregiudizievoli ex. artt. 333 c.c. perpetrate dalla madre, la quale si è resa irreperibile all'estero (in violazione del provvedimento già disposto con ordinanza presidenziale, risultando subordinata al GT l'autorizzazione all'espatrio dei minori in difetto di consenso dell'altro genitore). La limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è giustificata dalla manifesta incapacità della ricorrente, la quale, dopo aver domandato la limitazione della responsabilità genitoriale paterna (cfr. riscontro intrdouttivo) sulla scorta di allegazioni non provate (i capitoli di prova orale correttamente sono stati dichiarati inammissibili dal giudice istruttore per essere stata la memoria istruttoria depositata oltre il termine. D'ufficio, inoltre, il tribunale ha chiesto al PM in sede l'eventuale esito delle denunce proposte dalla ricorrente nei confronti del marito, il cui esito è stata l'archiviazione), si è di fatto resa latitante dal giudizio, sottraendo i minori dalla coltivazione del diritto alla bigenitorialità a tutela del quale il tribunale aveva disposto misure intente a rafforzare il legame tra i figli (in tenerissima età) e il resistente. Il padre, infatti, si è sottoposto a tutti gli interventi disposti dal tribunale, collaborando con il servizio e mostrando oggettivo interesse e affetto nei confronti dei figli, circostanza che aveva, già all'esito della fase presidenziale, condotto alla revoca degli incontri in spazio neutro interinalmente disposti. La relazione genitoriale ha subito un brusco arresto a causa della condotta materna, sintomatica di oggettiva inadeguatezza, non risolvendosi l'illiceità del comportamento in un temporaneo allontanamento, bensì in un preordinato intento di rendersi in modo permanente irreperibile, annullando, in fatto, il rapporto parentale tra i minori e il padre. L'affidamento superesclusivo, dunque, è la formula che il tribunale ritiene maggiormente adeguata anche al fine di favorire il rientro dei minori in Italia. Di conseguenza va chiaramente rigettata la domanda di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente. Quanto al collocamento dei figli, a far data dal rientro in Italia, non appare oggettivamente realizzabile un mutamento tranchant dalla madre al padre, considerato che i bambini non vedono, né sentono da oltre due anni il resistente e il più piccolo ha appena tre anni. CP_3 Si dispone, quindi, che una volta ottenuto il rientro dei minori in Italia, avendo il padre la custodia, costoro siano provvisoriamente collocati, unitamente alla madre e a cura del Servizio sociale competente per territorio, presso idonea struttura protetta;
il servizio avrà il compito di supportare psicologicamente i minori, nonché di favorire il ripristino della relazione padre figli. Al contempo, il resistente potrà celermente attivarsi per richiedere una modifica delle condizioni stabilite con il presente provvedimento. Nulla deve disporsi, allo stato, in ordine al mantenimento dei figli minori, irreperibili per circostanza non imputabile al resistente. Il quadro giuridico non potrà che essere rivalutato all'esito del rientro dei minori sul territorio italiano. In tal senso il presente provvedimento va comunicato (come già è stato effettuato in relazione al decreto in urgenza n. 7580 emesso dal Tribunale di Velletri il 17.11.2023), alla Questura di Roma per le determinazioni di competenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile (scaglione che si individua tra i 5.2001,00 e i 26.000,00) a bassa complessità.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, come in epigrafe generalizzati e unitisi in matrimonio in Tunisia il 23.07.2019; per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge sul registro dello stato civile del Comune di Valmontone (atto n. 93, parte II, anno 2019).
- Dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori (nato a [...] il CP_2
30.06.2020) e (nato a [...] il [...]) al padre. CP_3
- Rigetta la domanda di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente.
- Si dispone, che una volta ottenuto il rientro dei minori in Italia, avendo il padre la custodia, costoro siano provvisoriamente collocati, unitamente alla madre e a cura del Servizio sociale competente per territorio, presso idonea struttura protetta;
il servizio avrà il compito di supportare psicologicamente i minori, nonché di favorire il ripristino della relazione padre figli.
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente e del curatore speciale che liquida, per ciascuna in Euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti. Le spese in favore del curatore andranno distratte a beneficio dell'Erario.
Si comunichi alle parti, al Servizio sociale, alla Questura di Roma.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il giudice rel.
EL FF
Il Presidente
DO ER