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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa IA Viola, all'udienza del 12.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note scritte di udienza depositate dalla parte ricorrente, da da Parte_1 [...]
e da CP_1 CP_2 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6131/2021 R.g. Lavoro avente ad oggetto: illegittima reiterazione dei contratti a termine – conversione e/o costituzione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato – riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e pagamento differenze retributive
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Farina ed Angela Esposito ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Francesco Siano e Ciro Picca ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
E in persona del Procuratore Speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Claudio Scognamiglio, dall'avv. Camilla Maranzano e dall'avv. Guido Marsiglia ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
Pag. 1 di 12 NONCHE' in persona del Procuratore Speciale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo CP_2
Maresca, MA ST, RI IA D'NO e MA MO ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 23.11.2021, la parte ricorrente ha chiesto « previa, ove del caso, declaratoria di nullità e/o annullamento e /o inefficacia dei verbali di conciliazione sottoscritti tra il ricorrente e la il 15 novembre 2019, 15 maggio 2020, 15 settembre 2020, 12 aprile 2021, a) accertare Parte_1 Parte_1
e dichiarare, per i motivi e la causali di cui in atti, l'avvenuta trasformazione del contratto a termine, sottoscritto in data
26.10.2018, in contratto a tempo indeterminato a far data dal 31.12.2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l'inefficacia della cessazione del rapporto intervenuta alla data del 31.03.2021, e ordinare alla Parte_1 la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il ricorrente e condannarla al pagamento in suo
[...] favore di un'indennità omnicomprensiva corrispondente all'ammontare di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.251,07 (= 1.073x14/12), o alla diversa e inferiore misura che il Giudicante vorrà determinare;
b) accertare lo svolgimento da parte del ricorrente della prestazione lavorativa dedotta nella premessa di fatto del presente ricorso per le ore di lavoro ivi indicate e per l'effetto, condannare la
in solido con la spa , , e la , nella loro Parte_1 CP_1 Controparte_3 CP_2 qualità di soggetti committenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del dec. Lgs n. 276/2003, al pagamento in favore del ricorrente per le causali di cui in ricorso della somma di € 38.728,55, a titolo di compenso per lavoro straordinario, ovvero delle diverse somme che il Giudice dovesse ritenere dovute, anche a seguito di CTU;
c) con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Provvisoria esecuzione. Vittoria di competenze e spese di giudizio».
A fondamento della domanda ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1 dal 05.06.2018 al 31.03.2021 con mansioni di guardia giurata;
di essere stato formalmente
[...] inquadrato in virtù di distinti e successivi contratti a termine per i periodi analiticamente indicati;
di aver prestato la propria attività lavorativa in esecuzione dell'appalto dei sevizi di vigilanza affidati alla
GI e, dunque, di aver svolto servizio di vigilanza presso lo sportello bancario Parte_1 della al Viale Augusto 138 in Napoli, dalle ore 8.00 alle ore CP_1 Controparte_4
17.00, senza interruzioni, per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì nonché servizio di vigilanza notturna presso l'hub di (NI trasporti) sito in Casandrino, alla via Paolo Borsellino, dalle CP_2 ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, con le seguenti cadenze: domenica-lunedì, lunedì-martedì, mercoledì-giovedì, venerdì-sabato; che la GI ha sempre subordinato la stipula Parte_1
Pag. 2 di 12 del successivo contratto a termine alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione;
che i contratti a termine stipulati con sono illegittimi per violazione dell'art. 21, comma 1, d. Parte_1 Parte_1 lgs. 81/2015.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, le parti resistenti, sulla base di articolate argomentazioni, hanno chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
in via preliminare, ha eccepito l'improponibilità della domanda di Parte_1 impugnativa dei contratti a termine per intervenuta decadenza nonché l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei verbali di conciliazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. Nel merito, ha contestato lo svolgimento di lavoro straordinario e di lavoro notturno come dedotto in ricorso. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, da un lato, la Controparte_1 domanda giudiziale attiene esclusivamente al rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente e e, dall'altro, trattasi di attività lavorativa svolta nell'interesse di altre Parte_1 committenti. Ha dedotto, inoltre, che parte ricorrente non ha assolto l'onere di cui all'art. 29, comma 2,
d. lgs. 276/2003 dacché non ha fornito la prova del mancato pagamento da parte della società datrice dei compensi dovuti, specificando, altresì, che in virtù dei verbali di conciliazione sottoscritti alcun inadempimento a carico del datore di lavoro può ravvisarsi. ha evidenziato che alcun contratto di appalto è stato mai stipulato con CP_2 Parte_1 prima del 31.10.2018 e che per il periodo successivo alcuna responsabilità a suo carico può
[...] ravvisarsi atteso che, in virtù dei contratti siglati in data 08.11.2018, quest'ultima si è impegnata a tenerla indenne da qualsiasi richiesta avanzata dal proprio personale, anche in caso di inadempimento dell'appaltatore o dell'impresa subappaltatrice. Ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta conciliazione avvenuta in sede sindacale il 12.04.2021 e contestato lo svolgimento di attività lavorativa come dedotta in ricorso, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, di accertare l'obbligo di GI di tenerla indenne nonché di condannare quest'ultima Parte_1 al pagamento di quanto eventualmente tenuta a pagare al ricorrente in virtù della presente domanda.
Letti gli atti, istruita la causa mediante escussione dei testi indicati dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, lette le note di udienza e le note di discussione autorizzate, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Atteso l'anno di iscrizione a ruolo della causa, preme evidenziare che lo scrivente magistrato è stato assente dal servizio per congedo di maternità dal 28.02.2023 al 01.10.2023 e nelle more il ruolo è stato affidato alla supplenza di due Giudici onorari, che, in virtù della normativa vigente, non hanno potuto emettere provvedimenti decisori.
Pag. 3 di 12 Deve inoltre osservarsi che quanto alla difesa della parte resistente si sono costituiti in CP_2 corso di causa gli avv.ti Arturo Maresca, MA ST, RI IA D'NO e MA
MO in sostituzione dei precedenti procuratori, avv. ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan e
Elisa Pavanello.
In punto di fatto è incontestato, oltre che documentalmente provato, che parte ricorrente è stata assunta da GI in data 05.06.2018 sino al 30.09.2018 con contratto di lavoro a Parte_1 tempo determinato full time, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con inquadramento nel sesto livello del CCNL GI Privata e Servizi Fiduciari, con mansione di Guardia AT (cfr. all. 1, prod. tel. ric.).
Il rapporto tra le parti è poi proseguito attraverso la stipula di diversi contratti a termine: dal
26.10.2018 al 28.02.2019 prorogato prima sino al 31.05.2019, con la seconda proroga sino al
31.12.2019, e a seguire al 31.05.2020, al 30.08.2020, al 31.12.2020 ed infine il rapporto è cessato definitivamente in data 31.03.2021.
Tanto premesso, tra la parte ricorrente e sono intervenuti quattro verbali Parte_1 di conciliazione stipulati in sede sindacale e, pertanto, in via preliminare va vagliata l'eccezione di impugnabilità sollevata dalle resistenti.
Il primo verbale è stato stipulato in data 15.11.2019, avente ad oggetto ad oggetto la regolamentazione del rapporto lavorativo tra le parti dal 26.10.2018 al 31.12.2018; il secondo è stato stipulato in data 15.05.2020 con riferimento al rapporto lavorativo intercorso dal 26.10.2018 al
31.05.2020; il terzo stipulato in data 15.09.2020 ed avente ad oggetto l'attività lavorativa svolta dal
26.10.2018 al 31.12.2010 ed infine l'ultimo verbale di conciliazione, stipulato in data 12.04.2021, ha ad oggetto la regolamentazione del rapporto lavorativo con riferimento a tutto il periodo oggetto della presente domanda giudiziale e cioè dal 05.06.2018 al 31.03.2021 (cfr. all. prod. parti).
Tale ultimo accordo, sottoscritto presso la sede della OO.SS. SINAL di Nola (Na), è stato occasionato dalla richiesta di pagamento formulata dal ricorrente di differenze retributive a titolo di lavoro ordinario e straordinario, ferie e festività non godute, ratei di mensilità supplementari, tredicesima e quattordicesima mensilità e servizio notturno.
In esso si legge: «GI S. Paolino S.r.l., pur contestando le rivendicazioni del lavoratore medesimo, nonché
l'esistenza delle pretese creditorie avanzate e relative al rapporto di lavoro sopra citato, solo al fine di evitare l'alea del giudizio, senza nulla riconoscere circa la fondatezza delle richieste avanzate dal lavoratore, offre a quest'ultimo, a tacitazione di ogni pretesa, la complessiva somma di € 4.250,00. Tale somma è così ripartita: € 2.220,00 a titolo di mensilità marzo 2021, comprensivo di differenze retributive, servizio notturno, ferie, straordinario come risultante da cedolino paga marzo 2021, € 1.930,00 a titolo di TFR ed € 100,00 a titolo di bonus transattivo novativo. Il sig.
Pag. 4 di 12 preso atto di tanto, con l'assenso del rappresentante del sindacato, accetta la predetta offerta Parte_2 transattiva…Erudito sugli effetti della presente conciliazione rilascia ampia e finale quietanza liberatoria, riconoscendo altresì di non avere più nulla a pretendere nei confronti della né di altra persona fisica o Parte_1 giuridica ad essa collegata salvo buon fine del pagamento…le parti intendono ribadire che la presente conciliazione ha natura ed effetti omnicomprensivi e novativi, nel senso che attraverso tale conciliazione esse parti hanno inteso definitivamente eliminare ogni possibile contenzioso esistente o potenziale, cosicché per il futuro nessuna di esse abbia da pretendere alcunché dall'altra per qualsivoglia ragione o causa connessa o anche ricollegabile con il suindicato rapporto di lavoro… Le parti con la sottoscrizione del presente atto attestano e dichiarano di avere ricevuto tutte le spiegazioni al fine di una libera determinazione e di avere fornito notizie veritiere al fine di una fattiva definizione della controversia».
Ebbene, parte ricorrente ha impugnato tutti i verbali di conciliazione allegando, da un lato, l'assenza del rappresentante sindacale e, dall'altro, un vizio del consenso, sub specie di violenza morale consistita nella minaccia di non addivenire alla stipula di un ulteriore contratto di lavoro.
Orbene, il contesto normativo da cui muovere è costituito dalla disciplina in tema di rinunce e transazioni del prestatore di lavoro, come regolata in via generale dal codice civile con riguardo ai diritti derivanti da disposizioni di legge o di contratto collettivo.
Come noto, l'art. 2113, co. 1, c.c. individua un generale divieto degli atti abdicativi da parte del lavoratore, ogni qual volta questi incidano su diritti indisponibili, stabilendo in via generale che tali negozi sono invalidi. Altrettanto noto è, tuttavia, che la validità dei predetti negozi abdicativi risulta condizionata alla loro mancata impugnazione, da parte del prestatore, nel termine di sei mesi, decorrenti dalla cessazione del rapporto o dalla successiva data di sottoscrizione degli stessi.
L'impianto testé descritto rinviene, però, una rilevante eccezione nell'ipotesi delle conciliazioni effettuate, come si usa dire, “in sede protetta”: il riferimento è agli accordi abdicativo-transattivi che, come evincibile dal combinato disposto dell'art. 2113, co. 4, c.c., 185, 410, 411 c.p.c., possono essere stipulati:
1) dinanzi al Giudice in sede conciliativa;
2) presso l' (sia nelle forme della conciliazione monocratica che di fronte alla Controparte_5
Commissione di conciliazione);
3) di fronte alle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro ovvero, come avvenuto nel caso di specie;
4) con l'assistenza di un conciliatore sindacale e nelle forme regolate dalla contrattazione collettiva.
In queste ipotesi, tassativamente previste, le conciliazioni sono sottratte al regime di impugnabilità stabilito dall'art. 2113 c.c.: in altri termini, il lavoratore non gode di alcun diritto di ripensamento che gli consenta di revocare il consenso prestato al momento della sottoscrizione dell'accordo.
Come ha avuto modo di precisare anche la Suprema Corte, la ragione sottesa alla stringente
Pag. 5 di 12 disciplina prevista dal legislatore in tema di rinunzie e transazioni, deve essere individuata nella considerazione che il lavoratore può trovarsi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del suo datore di lavoro nel momento in cui da solo sottoscrive un atto di rinunzia o di transazione.
Logico, allora, è che tale esigenza di protezione deve arretrare quando sussistono le garanzie di assistenza e affidabilità che sono in grado di offrire gli organi giudiziari, sindacali o amministrativi.
Detto altrimenti, l'esigenza di tutelare il lavoratore dal rischio che la sua volontà sia coartata e indirizzata ad un risultato contrario ai suoi interessi viene meno quando la conciliazione si realizza in una delle forme previste dagli artt. 185, 410 e 411 c.p.c. (cfr. Cass 9241/1991 e Cass. 5832/1987).
In particolare, le conciliazioni sindacali sono espressamente escluse dalla comminatoria di invalidità prevista dall'art. 2113, co. 1, c.c., in quanto le medesime “sono considerate valide ab origine ancorché contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili, in quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente assistita e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo” (Cass. 11107/2002).
Ben si comprende, allora, il fondamento dell'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il presupposto indefettibile del regime derogatorio in materia di conciliazioni
“protette” è rappresentato dal positivo riscontro proprio delle caratteristiche di assistenza, protezione e garanzia delle ragioni del prestatore di lavoro.
Si è affermato in giurisprudenza, infatti, che “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che
l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali (…) sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere
a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art.
1965 c.c.” (Cass. 1 aprile 2019, n. 9006).
In definitiva, ove privato dell'attributo “sindacale”, l'accordo conciliativo non sarebbe più riconducibile alla disciplina derogatoria appena descritta, per essere attratto nuovamente al regime di impugnabilità di cui al primo comma dell'art. 2113 c.c.
In altri termini, laddove sia eccepita l'omessa assistenza sindacale, da intendersi anche come mancata stipula in uno dei luoghi protetti, l'atto transattivo va impugnato nel termine decadenziale di 6 mesi, nella fattispecie de qua abbondantemente spirato con riferimento ai verbali di conciliazione sottoscritti in data 15.11.2019, 15.05.2020 e 15.09.2020, atteso che l'impugnativa del 28.05.2021, anche senza considerare quanto immediatamente si dirà sulla sua validità, è intervenuta indubbiamente dopo il decorso dei sei mesi.
Con riferimento all'ultimo verbale di conciliazione intervenuto in data 12.04.2021 (in realtà con
Pag. 6 di 12 riferimento a tutti i verbali), ha eccepito che lo stesso non può considerarsi Parte_1 validamente impugnato con la pec del 28.05.2021, in quanto tale impugnativa non è firmata né dalla parte ricorrente né digitalmente dal difensore munito di apposita procura dacché risulta allegata una procura rilasciata da una parte estranea al presente giudizio (cfr. busta telematica in formato eml, all. 2, prod. tel. GI . Parte_1
La suindicata pec contempla sia l'impugnativa dei contratti a termine sia dei quattro verbali di conciliazione ed effettivamente non è firmata dal lavoratore né digitalmente dal suo difensore;
inoltre, corrisponde al vero che in essa risulta allegata una procura di tale “sig.ra ”, soggetto Persona_1 estraneo al presente giudizio.
Al riguardo, la parte ricorrente ha dedotto di essere incorsa in un mero errore e di aver subito inoltrato, un minuto dopo, la pec con la corretta procura (cfr. verbale di udienza del 16.03.2023). Ad ogni modo, ha evidenziato, richiamando la giurisprudenza sul punto, che il lavoratore che impugna stragiudizialmente il licenziamento non ha l'onere, fino all'eventuale richiesta del destinatario entro 60 giorni dall'impugnativa, di comunicare al destinatario gli estremi della procura.
A questo punto appare necessario vagliare l'eccezione sollevata tempestivamente da Parte_1 sul difetto di sottoscrizione della pec del 28.05.2021.
[...]
La recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9650/2021 che richiama a sua volta Cass., nr.
16416/2019), ribadendo che la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, sicché è pacifico che la procura per impugnare ex art. 6, L. 604/66, debba rivestire la forma scritta (tra molte: Cass. n. 8412 del 2000, Cass. n. 15888 del 2012;
Cass. n. 9182 del 2014), ha distinto l'ipotesi in cui il difensore che impugna stragiudizialmente l'atto datoriale per conto del lavoratore sia già in possesso di una specifica procura scritta dalle ipotesi in cui il difensore impugni senza essere provvisto di idonea procura ed il suo operato necessiti di ratifica.
Pertanto, il difensore, come ogni altro terzo, nel momento in cui impugna con qualsiasi atto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore che rappresenta, deve essere munito di specifica procura scritta di data antecedente al compimento dell'atto stesso (cfr., fra le recenti, Cass. n. 25118 del 2017; Cass. n.
23603 del 2018; Cass. n. 1444 del 2019); altrimenti il suo operato, per rendere efficace l'impugnativa effettuata senza idonea procura, dovrà essere assoggettato al diverso regime della ratifica.
La Corte ha puntualizzato: «Tale ipotesi della ratifica, che deve essere comunicata o notificata al datore di lavoro entro il termine di decadenza di sessanta giorni, va tenuta distinta dall'ipotesi in cui il difensore che impugna è già munito di idonea procura del lavoratore. In tale evenienza, concettualmente e giuridicamente differente dalla prima perché in questo caso il rappresentante spende un potere di cui è dotato, si pone questione del se il difensore debba comunque portare a conoscenza del datore di lavoro la procura scritta nel termine di sessanta giorni, affinché l'impugnativa possa produrre
l'effetto di impedire la decadenza. Va qui ribadito il principio secondo cui l'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma
Pag. 7 di 12 1, I. n. 604/66, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato (in termini: Cass. n. 16416 del 2019; in tale aspetto conformi anche Cass. n. 3634 del 2017 e Cass. n. 1444 del 2019). Infatti si è rilevato, in generale, che il rappresentante non è tenuto ad indicare, nel negozio che pone in essere, la fonte del potere rappresentativo di cui è investito, essendo sufficiente che egli manifesti di agire in nome e per conto altrui e non in proprio
(cfr. Cass. n. 3449 del 1968; Cass. n. 1130 del 1981). Se il rappresentante "non è tenuto, nel momento in cui compie l'atto, ad indicare la fonte del potere di rappresentanza già preventivamente conferitogli, a maggior ragione non è obbligato a farlo in un secondo momento", perché, "ove non si versi in tema di ratifica, viene meno qualsiasi aggancio normativo, teleologico o sistematico, per gravare il procuratore del lavoratore (e si noti soltanto costui rispetto alla generalità delle possibili ipotesi di rappresentanza nel diritto privato) dell'onere di dare esplicita contezza, senza che alcuno gliene abbia fatto richiesta, della fonte del potere conferitogli" (così Cass. n. 3634 del 2017 e Cass. n. 7866 del 2012). Non è possibile, cioè, "configurare in capo al rappresentante un obbligo, non previsto dalla legge, di comunicazione della fonte costitutiva del potere, perché l'esigenza di certezza sottesa alla fissazione di un termine di decadenza è già assicurata dalla dichiarazione del difensore di agire in nome e per conto del proprio assistito ed in forza di procura dallo stesso conferita"
(Cass. n. 16416/2019 cit.)».
Quanto alla posizione del datore di lavoro, la Cassazione ha precisato: «Posto che l'impugnativa del difensore munito di procura è atto idoneo ad impedire la decadenza ex art. 6 I. n. 604/66, anche se detta procura non viene comunicata o notificata alla controparte nel termine di sessanta giorni, resta da verificare la posizione del datore di lavoro. In via stragiudiziale, il datore destinatario di una impugnativa scritta di un difensore, che dichiari di agire in nome
e per conto del lavoratore, può avvalersi - come detto - del potere conferito dall'art. 1393 c.c., secondo cui il terzo "può sempre esigere che (il rappresentante) giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata". In tale contesto deve essere precisata l'affermazione contenuta in taluni precedenti di questa
Corte che sembrano imporre l'obbligo al datore di lavoro di richiedere la giustificazione del potere di rappresentanza del difensore ex art. 1393 c.c. "prima della scadenza del termine di sessanta giorni e comunque prima che il lavoratore si rivolga al giudice" (Cass. n. 7866/12 cit.; Cass. n. 3634/17 cit.; Cass. n. 1444/19 cit.), come se la mancata richiesta precludesse al datore di lavoro di sollevare la questione in giudizio. In realtà non vi è disposizione che impedisca al datore di lavoro di contestare l'efficacia dell'impugnativa sottoscritta dal terzo una volta convenuto in iure, anche se non abbia richiesto in precedenza al rappresentante di giustificare i suoi poteri. Si è infatti condivisibilmente chiarito che, "poiché
l'art. 1393 cod. civ. non pone a carico del terzo un obbligo ma gli conferisce solo una facoltà, il mancato immediato esercizio del potere non impedisce che successivamente il datore possa contestare l'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale"
(così Cass. n. 16416/19 cit.; sul fatto che l'art. 1393 c.c. costituisca una facoltà e non un obbligo v., in precedenza,
Cass. n. 9289 del 2001; Cass. n. 15743 del 2004). Invero, in sede giudiziale, il datore di lavoro convenuto potrà
Pag. 8 di 12 ancora eccepire la decadenza ex art. 6, I. n. 604 del 1966, con la memoria di costituzione, trattandosi di una eccezione in senso stretto che non può essere rilevata d'ufficio, attenendo a diritti disponibili (Cass. n. 19406 del 2011; Cass. n. 1035 del 1991; Cass. n. 10644 del 1990; più di recente, anche con riferimento all'art. 32 I. n. 183 del 2010, v. Cass. n.
8843 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata). In tal caso, anche se il datore di lavoro, prima del giudizio, non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c., potrà contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore e sarà onere del lavoratore dimostrare la validità dell'atto compiuto dal rappresentante, offrendo la prova dell'anteriorità della procura scritta (cfr. Cass. n. 16416/19 cit.), che può essere fornita con ogni mezzo
(Cass. n. 7866/12 cit.; Cass. n. 3634/17 cit.)».
Nel caso in esame, nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'esistenza di Parte_1 una valida procura conferita al difensore da parte del lavoratore per l'impugnativa dei contratti a termine e dei verbali di conciliazione.
Applicando i principi di diritto enunciati, deve evidenziarsi che il procuratore di parte ricorrente non ha fornito la prova di essere munito, al momento dell'inoltro della pec del 28.05.2021, di valida procura atteso che lo stesso, contrariamente al datore di lavoro, non ha depositato la busta telematica in formato eml. o msg., bensì la scansione in formato .pdf, che, in quanto tale, non è idonea a fornire la prova che lo stesso abbia agito in nome e per conto del lavoratore. Ed invero, la prova della regolarità della notificazione è costituita dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna: in particolare, quest'ultima prova il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del perfezionamento, ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto.
Né risulta agli atti che il lavoratore abbia ratificato l'operato del proprio difensore e comunicato tale ratifica nel termine decadenziale dei 60 giorni, come stabilito dalla Suprema Corte.
Ne consegue che l'impugnativa a mezzo pec del 28.05.2021 non è idonea ad interrompere il termine decadenziale di cui all'art. 2113 c.c.
La preclusione in parola, tuttavia, non impedisce al giudice di accertare la sussistenza di eventuali vizi del consenso in cui siano incorse le parti nella definizione dell'accordo in sede sindacale, con una valutazione di fatto, che se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità (vedi Cass Sez.
L, Sentenza n. 1804 del 20/02/1988).
La conciliazione in sede sindacale, infatti, può costituire oggetto di annullamento, entro cinque anni, qualora ricorrano vizi nel consenso del lavoratore, quali l'errore, la violenza e il dolo.
È quanto viene dedotto nella fattispecie in esame, in cui il lavoratore, al fine di travolgere e superare l'efficacia preclusiva della intervenuta conciliazione sindacale, ha dedotto un vizio del consenso, consistito nella violenza che ha coartato la propria volontà tale da porlo in condizione di non opporre
Pag. 9 di 12 un rifiuto alla sottoscrizione del verbale, pena la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro o la mancata corresponsione delle spettanze di fine rapporto alle quali, stante le proprie condizioni economiche, non era in grado di rinunciare.
E' evidente, già a monte, che una simile minaccia, quand'anche provata, non possa assurgere a violenza morale idonea a viziare la volontà negoziale invalidando l'atto.
Sul punto è granitico l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (v. Cass. 12058/2022) secondo cui “In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.”.
Orbene, la minaccia di non corrispondere gli emolumenti di fine rapporto, peraltro agevolmente conseguibili per altra via trattandosi di rapporto contrattualizzato, non può ritenersi assolutamente idonea a viziare il consenso nel senso su illustrato.
Giova comunque osservare che su tale circostanza le deduzioni ed allegazioni sono del tutto generiche e prive di ogni contestualizzazione oggettiva e soggettiva, dacché non è indicato il soggetto che avrebbe realizzato il comportamento minaccioso, né le circostanze di tempo e di luogo in cui ciò si sarebbe verificato. Tale genericità rende inammissibile la prova richiesta.
Ne consegue che i verbali di conciliazione del 15.11.2019, del 15.05.2020, del 15.09.2020 e del
12.04.2021 sono idonei ad attestare la volontà abdicativa del ricorrente in ordine a tutte le pretese riguardanti il periodo coperto dalla conciliazione, ovvero dal 05.06.2018 (data inizio del rapporto lavorativo) sino al 31.03.2021 (data di cessazione del rapporto lavorativo).
Il rigetto della domanda nei termini sopra evidenziati rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni di (decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine), nonché la Parte_1 valutazione nel merito della sussistenza di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d. lgs. 276/2003 in capo a e Controparte_1 CP_2
Ad abundantiam, si ritiene comunque opportuno evidenziare che dall'espletata istruttoria non è emerso lo svolgimento di attività lavorativa come dedotto in ricorso.
In punto di diritto, occorre premettere sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro ed il pagamento di differenze
Pag. 10 di 12 retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 22.02.2025, ha riferito di aver Testimone_1 lavorato con il ricorrente solo durante l'estate del 2019 e non ha saputo indicare con precisione i giorni e gli orari lavorativi del ricorrente, limitandosi a dichiarare: «conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nell'estate del 2019…quando io lavoravo presso NI vedevo il ricorrente perché io gli davo il cambio turno alle 07.00 meno un quarto la mattina, nel senso che io montavo e lui smontava dalla notte. Presso NI non ho mai fatto il turno notturno…non so essere preciso nel dire quante volte davo il cambio al ricorrente perché mi alternavo con il mio collega e facevamo un giorno ciascuno. Non ho mai svolto turni presso la Banca Popolare dell'Emilia».
Il secondo teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 23.01.2025, ha reso una Testimone_2 testimonianza da cui non emerge con certezza l'intero periodo durante il quale ha lavorato con il ricorrente. Lo stesso, inoltre, ha espressamente riferito di non aver mai svolto il turno notturno e che ciò poteva capitare solo nel fine settimana. Ha riferito: «Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme alle dipendenze di Non vorrei sbagliarmi ma ho lavorato con il ricorrente nel 2017-2018 e Parte_1
2019 presso la NI di Casandrino. Non abbiamo svolto gli stessi turni, ma ci davamo il cambio turno. in settimana ho sempre fatto il turno diurno, dalle 7.00-8.00 del mattino sino più o meno ad un orario che va dalle 18.00 alle 20.00, solo nel fine settimana poteva capitare che facessi il turno 20.00-08.00. Io davo il cambio turno al ricorrente intorno alle
06:45 ed il ricorrente andava via perché doveva prendere servizio presso un'altra Banca, la Biper di Fuorigrotta, presso cui io non ho mai prestato servizio ma lo so perché sentivo telefonicamente il ricorrente che mi diceva che c'era difficoltà di parcheggio e per questo andava in moto. Il cambio turno mi veniva dato dal ricorrente 3-4 volte a settimana.». Deve rappresentarsi anche che tale testimonianza si pone in contrasto con le stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo atteso che il ricorrente ha allegato di aver iniziato a lavorare alle dipendenze di dal 05.06.2018, mentre il teste ha riferito, pur precisando di “non volersi Parte_1 sbagliare”, che già nel 2017 era colleghi di lavoro.
Neanche dalla testimonianza dell'ultimo teste di parte ricorrente , escusso all'udienza del Tes_3
20.03.2025, emerge la prova dello svolgimento di lavoro straordinario e notturno. Il teste, dipendente di altra società, ha riferito: «Conosco il ricorrente perché per un periodo ha lavorato presso l'Agenzia della bper sita in viale Agusto a Napoli- Fuorigrotta. Io non sono mai stato dipendente della società ma sono stato dipendente Parte_1 della della sede di Fuorigrotta ma non ricordo il periodo perché la ogni 2-3 anni ci cambia filiale. Ho CP_1 CP_1 conosciuto il ricorrente proprio quando ero assegnato alla di Fuorigrotta e non ricordo il periodo preciso. Non ho CP_1
Contr mai lavorato presso la di Pozzuoli né presso quella di Napoli, né presso di Fuorigrotta». CP_1
Pag. 11 di 12 Nulla è emerso dalle dichiarazioni rese dai testi delle parti resistenti (cfr. verbali di udienza del
28.05.2024, del 23.01.2025.
GI all'udienza del 20.03.2025 ha rinunciato all'escussione dell'ulteriore teste Parte_1 ammesso e tale rinuncia è stata ritualmente accettata da tutte le parti in causa (cfr. verbale nel fasc. tel).
Per tutte le superiori considerazioni la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo. Appare equo compensarle della metà attesa la complessità delle questioni giuridiche esaminate e dell'istruttoria svolta. Nei confronti della
[...] va espunta la fase istruttoria, non essendo formulata in memoria alcuna richiesta di CP_1 ammissione della prova testimoniale, ne contraria né diretta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
IA Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa della metà le spese del giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento del residuo in favore di che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre iva e cpa, se Parte_1 dovuti, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
3) compensa della metà le spese del giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento del residuo in favore di che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre iva e cpa, se dovuti, nonché CP_2 rimborso forfettario come per legge;
4) compensa della metà le spese del giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento del residuo in favore di che liquida in complessivi € 800,00, oltre iva e cpa, se dovuti, Controparte_1 nonché rimborso forfettario come per legge.
SI COMUNICHI.
Nola, 19.06.2025 Il Giudice
dott.ssa IA Viola
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