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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/11/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
3749/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di CO -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3749/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco Munari ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Corbola;
2. rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La collocazione prevalente della figlia minore resta presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente previo accordo con la figlia;
4. verserà a tramite accredito sulla Poste Pay Parte_1 Parte_2 evolution a lei intestata, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di
1 mantenimento per la figlia pari ad € 350,00, da rivalutarsi annualmente e automaticamente di anno in anno secondo l'indice ISTAT FOI.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico nella misura del 70% del padre e nella misura del 30% alla madre seguendo il seguente criterio:
/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 2-10-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...] ed chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 13-9-2014 a Corbola (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corbola (RO) al n. 2, Parte I, anno 2014, e dalla cui unione era nata la figlia il 24- Per_1
9-2010.
Con la sentenza n. 288/2024, depositata il 28-11-2024, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 28-11-2024.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 25-11-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 288/2024, depositata il 28-11-2024 e passata in giudicato il 28-5-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della figlia . Per_1
2 Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3749/2024 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1
in data 13-9-2014 a Corbola (RO), trascritto nel registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Corbola (RO) al n. 2, Parte I, anno 2014;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 26 novembre 2025
il Presidente estensore
LA Di CO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di CO -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3749/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco Munari ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Corbola;
2. rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La collocazione prevalente della figlia minore resta presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente previo accordo con la figlia;
4. verserà a tramite accredito sulla Poste Pay Parte_1 Parte_2 evolution a lei intestata, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di
1 mantenimento per la figlia pari ad € 350,00, da rivalutarsi annualmente e automaticamente di anno in anno secondo l'indice ISTAT FOI.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico nella misura del 70% del padre e nella misura del 30% alla madre seguendo il seguente criterio:
/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 2-10-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...] ed chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 13-9-2014 a Corbola (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corbola (RO) al n. 2, Parte I, anno 2014, e dalla cui unione era nata la figlia il 24- Per_1
9-2010.
Con la sentenza n. 288/2024, depositata il 28-11-2024, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 28-11-2024.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 25-11-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 288/2024, depositata il 28-11-2024 e passata in giudicato il 28-5-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della figlia . Per_1
2 Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3749/2024 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1
in data 13-9-2014 a Corbola (RO), trascritto nel registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Corbola (RO) al n. 2, Parte I, anno 2014;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 26 novembre 2025
il Presidente estensore
LA Di CO
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