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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 11493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11493 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AF SD Presidente rel.
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24658 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
(c.f. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
08/10/1986, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RANCHETTI
ED presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
08/08/1978, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ALTAMURA
ROSA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2024 hiedeva Parte_1 pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio (nata a [...] il [...]), Per_1 sia degli aspetti relativi all'affido che a quelli riguardanti il mantenimento.
A sostegno della sua domanda deduceva:
che la convivenza era cessata a partire da marzo 2024;
che nei mesi di aprile e maggio il padre vedeva regolarmente la figlia;
che dal mese di giugno, il sig. veva iniziato a frequentare la figlia solo CP_1 per i fine settimana di sua competenza, venendo meno alle visite infrasettimanali, causando turbamento alla minore;
che le comunicazioni con il sig. rano divenute sempre più difficili;
CP_1
che il sig. veva, di sua spontanea volontà, determinato l'assegno quale CP_1 contributo al mantenimento della minore nella misura di € 300,00;
che a causa di tale comportamento la sig.ra si trovava in gravi Pt_1 difficoltà; di essere promoter in campo farmaceutico con contratto a progetto della durata di 6 mesi rinnovabile, con lavoro part time guadagnando 500,00 € al mese;
che il sig. era fisioterapista e lavorava presso l'Asl di Portici, CP_1 con reddito mensile di circa € 2.000,00.
Ciò premesso, chiedeva:
“1) Statuire l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con Per_1 residenza privilegiata della minore presso la madre in Napoli alla Piazza Medaglie
d'Oro n. 35; 2) Disporre nell'interesse della minore il proseguimento dell'attività del corso di ginnastica artistica attualmente intrapreso;
3) Disporre la regolamentazione del diritto di visita, nell'interesse della minore […]; 4) Disporre
a carico del padre il conferimento dell'assegno di mantenimento nella misura di
€uro 600,00 mensili con rivalutazione Istat annuale nella misura del 100% delle variazioni, oltre il 50 % delle spese straordinarie il tutto come da Protocollo di intesa tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
5) Ogni altra valutazione, mezzo istruttorio e decisione che il Tribunale riterrà opportuna nel caso di specie nell'interesse della minore e nell'ambito dei suoi poteri di ufficio;
6) Condannare controparte alle spese e competenze di lite del presente procedimento.”
Si costituiva il resistente e deduceva che:
a seguito della cessazione della convivenza gli originari equilibri si erano alterati;
che, a causa degli impegni scolastici ed extra-curriculari della minore, il tempo di frequentazione era limitato ad un arco temporale ben ristretto;
che aveva cercato di vedere il più possibile la figlia in modo da garantire che la fine della convivenza avesse un impatto il meno traumatico possibile;
che non vi era alcuna criticità nel rapporto tra padre e figlia;
di svolgere la propria attività lavorativa con un contratto a tempo determinato con proroga prevista ogni tre mesi guadagnando la somma netta di circa 1.700,00 €; che si era sempre mostrato disponibile al confronto e all'adozione di misure condivise nell'interesse di Per_1 tutto ciò premesso, chiedeva:
l'affido condiviso della minore, con residenza prevalente presso la madre, una disciplina del proprio diritto di visita, la previsione del contributo al mantenimento a suo carico di € 300,00, oltre il 50% dell'EG NI, nonché la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 25/03/2025 comparivano personalmente le parti, i quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo parziale che di seguito si riporta:
“fermo restando l'affido condiviso e la collocazione prevalente della figlia presso la madre, il padre terrà con sé la figlia un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle 19:00/20:00 a settimane alterne, il martedì o il giovedì; e, a settimane alterne, dal venerdì tra le 19:00 e le 20:00 alla domenica sera tra le 19:00
e le 20:00; durante le festività di Natale la minore trascorrerà, con l'uno, dal 24 al
31 dicembre e, con l'altra, dal 31 al 6 gennaio ad anni alterni;
per Pasqua dal giovedì santo alla domenica di Pasqua oppure dal lunedì in Albis al mercoledì successivo, per l'estate 15 giorni con ciascuno da concordare entro il 15 maggio;
i genitori preferibilmente trascorreranno insieme il compleanno della figlia e passeranno ciascuno il compleanno con la figlia a prescindere dal giorno di competenza.”
Con ordinanza del 01/04/2025 il giudice relatore adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e, in particolare, affidava la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, recepiva l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al calendario dei tempi di frequentazione del padre con la figlia, poneva a carico del resistente un assegno di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie e, infine, attribuiva per intero l'EG NI alla madre, in considerazione dell'accordo tra le parti.
All'udienza cartolare del 30/10/2025, a seguito delle conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con note di precisazione delle conclusioni l'avv. Ranchetti, per la parte ricorrente, concludeva nei seguenti termini:
“ 1. Statuire l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con Per_1 residenza privilegiata della minore presso la madre in Napoli alla Piazza Medaglie
d'Oro n. 35;
2. Disporre il collocamento della minore presso il domicilio della madre;
3. Disporre la regolamentazione del diritto di visita, nell'interesse della minore come segue: il padre terrà con sé la figlia un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle 19:00/20:00 a settimane alterne, il martedì o il giovedì; e, a settimane alterne, dal venerdì tra le 19:00 e le 20:00 alla domenica sera tra le 19:00 e le 20:00; durante le festività di Natale la minore trascorrerà, con
l'uno, dal 24 al 31 dicembre e, con l'altra, dal 31 al 6 gennaio ad anni alterni;
per Pasqua dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua oppure dal lunedì in
Albis al mercoledì successivo, per l'estate 15 giorni con ciascuno da concordare entro il 15 maggio;
i genitori preferibilmente trascorreranno insieme il compleanno della figlia e passeranno ciascuno il compleanno con la figlia a prescindere dal giorno di competenza.
4. Disporre che per il periodo estivo, nel corso del mese di luglio, la minore frequenti un campus estivo per l'intero mese il cui onere cederà a carico di entrambi
i genitori;
5. Disporre a carico del padre il conferimento dell'assegno di mantenimento nella misura di € 600,00 mensili con rivalutazione Istat annuale nella misura del
100% delle variazioni, oltre il 50 % delle spese straordinarie il tutto come da
Protocollo di intesa tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
6. Disporre che l'assegno unico sia interamente attribuito alla madre;
7. Condannare controparte alle spese e competenze di lite del presente procedimento.”
L'avv. Altamura, invece, per la parte resistente concludeva perché:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: a) al fine di garantire la serena crescita della figlia minore e un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e affinché si mantenga nei loro confronti una comunione familiare, gli istanti concordano per la soluzione dell'affidamento condiviso, prevedendo che la figlia avrà il collocamento prevalente presso la madre.
b) i genitori si onerano di trascorre una parte significativa del loro tempo con la figlia e, a tal fine, concordano che l'esercizio del diritto di visita sarà disciplinato nel modo che segue:
c) per quanto riguarda il fine settimana, la figlia minore trascorrerà alternativamente un fine settimana con la madre e un fine settimana con il padre. Si specifica che per fine settimana si intende dal venerdì alle ore 19-20.00 sino alla domenica alle ore 19-20.00
d) relativamente agli incontri infrasettimanali, la piccola trascorrerà Per_1 con il padre almeno un pomeriggio la settimana da scegliersi tra il martedì ed il giovedì. Il sig. preleverà la figlia da scuola alle ore 16.00 e la riporterà alle CP_1 ore 19-20.
e) a titolo di mantenimento in favore della figlia la corresponsione Per_1 della somma di euro 300,00 mensili da corrispondersi mediante bonifico bancario al c/c della sig.ra Pt_1
f) Le parti convengono espressamente altresì che l'EG NI erogato dall' sarà percepito interamente dalla sig.ra e destinato come per CP_2 Pt_1 legge ai bisogni della figlia, per volontaria cessione del 50% da parte del sig. CP_1 quale ulteriore integrazione al contributo di mantenimento per la figlia.
[...]
g) Le detrazioni Irpef sulle spese per i figli per salute – istruzione – attività sportive saranno suddivise come per legge dai genitori;
h) le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Napoli anche in relazione al preventivo accordo o meno delle stesse, saranno concordate preventivamente dai genitori e sostenute al 50% tra i genitori;
i) Condannare la controparte alle spese di lite e competenze.”
Il Pubblico Ministero chiedeva regolamentarsi i rapporti tra le parti e la figlia minore confermando la disciplina in atto.
Posto che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla modalità di affido, alla collocazione della minore e al diritto di visita del padre con la figlia, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo in quanto conforme all'interesse della minore. Pertanto, la questione da affrontare riguarda esclusivamente l'assegno di mantenimento per la minore.
Il Collegio ritiene che vada confermato l'assegno previsto quale contributo al mantenimento della figlia minore nella misura in atti, ovvero di € 400,00 in considerazione del reddito del genitore non collocatario - dalla documentazione depositata in atti (modelli UNICO) risulta per il periodo di imposta dell'anno 2021 un reddito complessivo di € 19.601,00, per il periodo di imposta 2022 un reddito di
€ 19.270,00 e per l'anno 2023 un reddito complessivo pari a € 16.909,00 - e delle presumibili esigenze della figlia in relazione all'età. Inoltre, nel caso di specie, ai fini della conferma dell'assegno di mantenimento nella misura in atti, il Collegio considera non solo l'età della minore (di anni 7) e le esigenze di vita della stessa ma anche il poco tempo che la minore trascorre col padre (un solo pomeriggio infrasettimanale, oltre i fine settimana alternati) a causa degli impegni lavorativi del resistente, il quale come rappresentato negli atti di causa esercita la professione di fisioterapista presso l' , nel ruolo di tecnico per l'assistenza riabilitativa CP_3 domiciliare e con prestazioni professionali per 30/35 ore settimanali.
Quest'ultimo dovrà contribuire anche al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, il sig. all'udienza del 25/03/2025 ha dichiarato di rinunciare CP_1 alla sua quota del 50% dell'EG NI e, pertanto, va confermata anche l'attribuzione, con versamento diretto da parte dell' , dell'intero EG NI CP_2 alla madre.
Quanto alle spese del giudizio, considerato l'accordo parziale intervenuto tra le parti e la reciproca soccombenza sull'ammontare dell'assegno di mantenimento le stesse vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale in forma disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione e assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- dispone che la minore abbia la residenza privilegiata presso la madre;
- recepisce l'accordo raggiunto tra le parti in ordine al calendario dei tempi di frequentazione del padre con la figlia;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'assegno mensile di € 400,00, da versare entro il giorno
5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT,
e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il Protocollo tra Tribunale e COA;
- dispone che l' versi l'intero EG NI alla madre;
CP_2
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Cameria di Consiglio del 25/11/2025
Il Presidente rel.
AF SD