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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/12/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 3199/2025, promosso con ricorso depositato in data 23.6.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sgarbossa giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Padova, corso Stati Uniti n. 23/I;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Zanette giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Conegliano, via Francesco
Gera n. 48;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 15.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato, in Monte Castello di BI (PG), tra il sig. e la Parte_1
sig.ra , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monte Castello di BI (PG), Controparte_1
all'Atto n. 10 P. II S.c. Reg., anno 2017 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
RS 2) disporsi l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori con collocazione e residenza delle stesse Per_1
presso la madre, la sig.ra ; Controparte_1
3) disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- nel periodo scolastico da settembre (inizio scuola) a giugno (fine scuola): a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore
9.00 (quando la madre le accompagnerà al casello di Treviso Sud) fino al lunedì mattina quando il padre le accompagnerà a scuola. Nella Settimana in cui non ha le figlie con sé nel weekend, il padre le preleverà il lunedì alle ore
16.05 da scuola e le riporterà alle 18.30 a casa della madre;
- nel periodo extrascolastico da giugno (fine della scuola) a settembre (inizio della scuola): a weekend alternati, dal sabato mattina (quando la madre le accompagnerà al casello di Treviso Sud alle ore 9.00) fino al lunedì sera quando il padre le accompagnerà al casello di Treviso Sud alle ore 21.00. Nella settimana in cui non ha le figlie con sé nel weekend, il padre le preleverà il lunedì alle ore 9.00 al casello di Treviso Sud e le accompagnerà al casello di Treviso Sud alle 21.00.
- disporsi per le vacanze natalizie, che le minori stiano una settimana continuativa con un genitore ed una settimana continuativa con l'altro. I genitori si alterneranno negli anni nel primo e nel secondo turno di responsabilità (dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio).
2 - disporsi per le vacanze pasquali che le minori stiano con un genitore dall'ultimo giorno di scuola fino alla domenica pomeriggio e con l'altro dalla domenica sera fino all'ingresso a scuola (in modo tale che il genitore che ha trascorso con le minori il giorno di Natale non trascorra quello di Pasqua);
- disporsi per le vacanze estive che ciascun genitore trascorra con le figlie tre settimane di vacanza anche non consecutive. Le parti dovranno concordare i periodi di spettanza entro il 30 aprile di ogni anno;
- disporsi per le altre festività e ponti che le parti rispettino il principio dell'alternanza per quelle festività che cadono durante la settimana, mentre per quelle che cadono nel weekend sarà rispettato il calendario ordinario;
4) disposi l'assegnazione della casa già coniugale sita in Mareno di Piave, Via Veneto n. 7 int 1, di proprietà al 50% tra le parti, alla sig.ra con tutto l'arredamento ivi presente affinché vi abiti con le figlie;
Controparte_1
RS 5) disporsi a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento delle figlie e con il Parte_1 Per_1
versamento di un assegno mensile di €.1.400,00.= (€.700,00.= per ciascuna figlia), somma da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre 2025. Tale somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo all'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio;
6) disporsi che le spese straordinarie, da individuarsi in conformità al protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, sono
a carico del padre nella misura del 70% e per il restante 30% a carico della madre;
7) disporsi che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra ; Controparte_1
RS 8) darsi atto che le parti concordano affinché le figlie e seguano un percorso psicoterapeutico al fine di dare Per_1
sostegno psicologico per affrontare le proprie frustrazioni e l'accettazione dei limiti;
le parti hanno già trovato lo specialista di riferimento ed hanno già svolto il primo incontro previsto per i genitori;
9) darsi atto che le parti concordano di intraprendere un percorso di sostegno alla bigenitorialità presso un professionista privato da individuarsi di comune accordo, con la precisazione che la mancata prosecuzione del percorso per causa imputabile ad una sola delle parti costituirà motivo di revisione delle presenti condizioni in quanto trattasi di questione fondamentale e imprescindibile del presente accordo;
le parti hanno già trovato lo specialista di riferimento ed inizieranno il percorso da metà gennaio 2026;
10) spese di lite compensate.
3 Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.6.2025, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere lo Pt_1
scioglimento del matrimonio contratto con la signora in data 7.10.2017 a Monte Castello CP_1
RS di BI (PG). Dalla loro unione erano nate le figlie e rispettivamente in data 8.7.2017 e Per_1
9.6.2019.
Venuta meno l'affectio maritalis, le parti si separavano dinnanzi il Tribunale di Treviso nel 2024. Il procedimento, nato contenzioso, veniva definito con accordo tra le parti e precisazione di conclusioni congiunte.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Il signor , pertanto, proponeva ricorso per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni Pt_1
meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 24.6.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 29.9.2025 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile del marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Le parti, dunque, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 29.10.2025, i coniugi raggiungevano un accordo. I difensori delle parti chiedevano un breve rinvio per formalizzare i termini dello stesso.
Alla successiva udienza dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i difensori dei coniugi precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4 * * *
Dall'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Monte Castello di BI (PG) in data 7.10.2017 e che l'atto è stato iscritto al n. 10, parte II, serie
C, anno 2017 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte Castello di
BI è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi,
RS come documentate in atti, nonché conformi all'interesse delle figlie minori e Per_1
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato, in Monte Castello di BI (PG), tra il sig.
e la sig.ra iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Monte Castello di BI (PG), all'Atto n. 10 P. II S. C, anno 2017;
RS 2) dispone l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1
residenza delle stesse presso la madre, la sig.ra Controparte_1
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- nel periodo scolastico da settembre (inizio scuola) a giugno (fine scuola): a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 9.00 (quando la madre le accompagnerà al casello di Treviso Sud) fino al lunedì mattina quando il padre le accompagnerà a scuola. Nella Settimana in cui non ha le figlie con sé nel
5 weekend, il padre le preleverà il lunedì alle ore 16.05 da scuola e le riporterà alle 18.30 a casa della madre;
- nel periodo extrascolastico da giugno (fine della scuola) a settembre (inizio della scuola): a weekend alternati, dal sabato mattina (quando la madre le accompagnerà al casello di Treviso Sud alle ore 9.00) fino al lunedì sera quando il padre le accompagnerà al casello di Treviso Sud alle ore 21.00. Nella settimana in cui non ha le figlie con sé nel weekend, il padre le preleverà il lunedì alle ore 9.00 al casello di Treviso Sud e le accompagnerà al casello di Treviso Sud alle 21.00.
- dispone per le vacanze natalizie, che le minori stiano una settimana continuativa con un genitore ed una settimana continuativa con l'altro. I genitori si alterneranno negli anni nel primo e nel secondo turno di responsabilità (dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio).
- dispone per le vacanze pasquali che le minori stiano con un genitore dall'ultimo giorno di scuola fino alla domenica pomeriggio e con l'altro dalla domenica sera fino all'ingresso a scuola (in modo tale che il genitore che ha trascorso con le minori il giorno di Natale non trascorra quello di Pasqua);
- dispone per le vacanze estive che ciascun genitore trascorra con le figlie tre settimane di vacanza anche non consecutive. Le parti dovranno concordare i periodi di spettanza entro il 30 aprile di ogni anno;
- dispone per le altre festività e ponti che le parti rispettino il principio dell'alternanza per quelle festività che cadono durante la settimana, mentre per quelle che cadono nel weekend sarà rispettato il calendario ordinario;
4) dispone l'assegnazione della casa già coniugale sita in Mareno di Piave, Via Veneto n. 7 int 1, di proprietà al 50% tra le parti, alla sig.ra con tutto l'arredamento ivi presente Controparte_1
affinché vi abiti con le figlie;
5) dispone a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento delle figlie e Parte_1 Per_1
RS con il versamento di un assegno mensile di €.1.400,00.= (€.700,00.= per ciascuna figlia), somma da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre 2025. Tale somma
6 verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo all'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio;
6) dispone che le spese straordinarie, da individuarsi in conformità al protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso, siano a carico del padre nella misura del 70% e per il restante 30% a carico della madre;
7) dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra Controparte_1
RS 8) dà atto che le parti concordano affinché le figlie e seguano un percorso psicoterapeutico Per_1
al fine di dare sostegno psicologico per affrontare le proprie frustrazioni e l'accettazione dei limiti;
le parti hanno già trovato lo specialista di riferimento ed hanno già svolto il primo incontro previsto per i genitori;
9) dà atto che le parti concordano di intraprendere un percorso di sostegno alla bigenitorialità presso un professionista privato da individuarsi di comune accordo, con la precisazione che la mancata prosecuzione del percorso per causa imputabile ad una sola delle parti costituirà motivo di revisione delle presenti condizioni in quanto trattasi di questione fondamentale e imprescindibile del presente accordo;
le parti hanno già trovato lo specialista di riferimento ed inizieranno il percorso da metà gennaio 2026;
10) spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Castello di BI (PG) di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 3199/2025, promosso con ricorso depositato in data 23.6.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sgarbossa giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Padova, corso Stati Uniti n. 23/I;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Zanette giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Conegliano, via Francesco
Gera n. 48;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 15.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato, in Monte Castello di BI (PG), tra il sig. e la Parte_1
sig.ra , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monte Castello di BI (PG), Controparte_1
all'Atto n. 10 P. II S.c. Reg., anno 2017 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
RS 2) disporsi l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori con collocazione e residenza delle stesse Per_1
presso la madre, la sig.ra ; Controparte_1
3) disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- nel periodo scolastico da settembre (inizio scuola) a giugno (fine scuola): a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore
9.00 (quando la madre le accompagnerà al casello di Treviso Sud) fino al lunedì mattina quando il padre le accompagnerà a scuola. Nella Settimana in cui non ha le figlie con sé nel weekend, il padre le preleverà il lunedì alle ore
16.05 da scuola e le riporterà alle 18.30 a casa della madre;
- nel periodo extrascolastico da giugno (fine della scuola) a settembre (inizio della scuola): a weekend alternati, dal sabato mattina (quando la madre le accompagnerà al casello di Treviso Sud alle ore 9.00) fino al lunedì sera quando il padre le accompagnerà al casello di Treviso Sud alle ore 21.00. Nella settimana in cui non ha le figlie con sé nel weekend, il padre le preleverà il lunedì alle ore 9.00 al casello di Treviso Sud e le accompagnerà al casello di Treviso Sud alle 21.00.
- disporsi per le vacanze natalizie, che le minori stiano una settimana continuativa con un genitore ed una settimana continuativa con l'altro. I genitori si alterneranno negli anni nel primo e nel secondo turno di responsabilità (dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio).
2 - disporsi per le vacanze pasquali che le minori stiano con un genitore dall'ultimo giorno di scuola fino alla domenica pomeriggio e con l'altro dalla domenica sera fino all'ingresso a scuola (in modo tale che il genitore che ha trascorso con le minori il giorno di Natale non trascorra quello di Pasqua);
- disporsi per le vacanze estive che ciascun genitore trascorra con le figlie tre settimane di vacanza anche non consecutive. Le parti dovranno concordare i periodi di spettanza entro il 30 aprile di ogni anno;
- disporsi per le altre festività e ponti che le parti rispettino il principio dell'alternanza per quelle festività che cadono durante la settimana, mentre per quelle che cadono nel weekend sarà rispettato il calendario ordinario;
4) disposi l'assegnazione della casa già coniugale sita in Mareno di Piave, Via Veneto n. 7 int 1, di proprietà al 50% tra le parti, alla sig.ra con tutto l'arredamento ivi presente affinché vi abiti con le figlie;
Controparte_1
RS 5) disporsi a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento delle figlie e con il Parte_1 Per_1
versamento di un assegno mensile di €.1.400,00.= (€.700,00.= per ciascuna figlia), somma da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre 2025. Tale somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo all'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio;
6) disporsi che le spese straordinarie, da individuarsi in conformità al protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, sono
a carico del padre nella misura del 70% e per il restante 30% a carico della madre;
7) disporsi che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra ; Controparte_1
RS 8) darsi atto che le parti concordano affinché le figlie e seguano un percorso psicoterapeutico al fine di dare Per_1
sostegno psicologico per affrontare le proprie frustrazioni e l'accettazione dei limiti;
le parti hanno già trovato lo specialista di riferimento ed hanno già svolto il primo incontro previsto per i genitori;
9) darsi atto che le parti concordano di intraprendere un percorso di sostegno alla bigenitorialità presso un professionista privato da individuarsi di comune accordo, con la precisazione che la mancata prosecuzione del percorso per causa imputabile ad una sola delle parti costituirà motivo di revisione delle presenti condizioni in quanto trattasi di questione fondamentale e imprescindibile del presente accordo;
le parti hanno già trovato lo specialista di riferimento ed inizieranno il percorso da metà gennaio 2026;
10) spese di lite compensate.
3 Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.6.2025, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere lo Pt_1
scioglimento del matrimonio contratto con la signora in data 7.10.2017 a Monte Castello CP_1
RS di BI (PG). Dalla loro unione erano nate le figlie e rispettivamente in data 8.7.2017 e Per_1
9.6.2019.
Venuta meno l'affectio maritalis, le parti si separavano dinnanzi il Tribunale di Treviso nel 2024. Il procedimento, nato contenzioso, veniva definito con accordo tra le parti e precisazione di conclusioni congiunte.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Il signor , pertanto, proponeva ricorso per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni Pt_1
meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 24.6.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 29.9.2025 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile del marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Le parti, dunque, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 29.10.2025, i coniugi raggiungevano un accordo. I difensori delle parti chiedevano un breve rinvio per formalizzare i termini dello stesso.
Alla successiva udienza dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i difensori dei coniugi precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4 * * *
Dall'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Monte Castello di BI (PG) in data 7.10.2017 e che l'atto è stato iscritto al n. 10, parte II, serie
C, anno 2017 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte Castello di
BI è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi,
RS come documentate in atti, nonché conformi all'interesse delle figlie minori e Per_1
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato, in Monte Castello di BI (PG), tra il sig.
e la sig.ra iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Monte Castello di BI (PG), all'Atto n. 10 P. II S. C, anno 2017;
RS 2) dispone l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1
residenza delle stesse presso la madre, la sig.ra Controparte_1
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- nel periodo scolastico da settembre (inizio scuola) a giugno (fine scuola): a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 9.00 (quando la madre le accompagnerà al casello di Treviso Sud) fino al lunedì mattina quando il padre le accompagnerà a scuola. Nella Settimana in cui non ha le figlie con sé nel
5 weekend, il padre le preleverà il lunedì alle ore 16.05 da scuola e le riporterà alle 18.30 a casa della madre;
- nel periodo extrascolastico da giugno (fine della scuola) a settembre (inizio della scuola): a weekend alternati, dal sabato mattina (quando la madre le accompagnerà al casello di Treviso Sud alle ore 9.00) fino al lunedì sera quando il padre le accompagnerà al casello di Treviso Sud alle ore 21.00. Nella settimana in cui non ha le figlie con sé nel weekend, il padre le preleverà il lunedì alle ore 9.00 al casello di Treviso Sud e le accompagnerà al casello di Treviso Sud alle 21.00.
- dispone per le vacanze natalizie, che le minori stiano una settimana continuativa con un genitore ed una settimana continuativa con l'altro. I genitori si alterneranno negli anni nel primo e nel secondo turno di responsabilità (dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio).
- dispone per le vacanze pasquali che le minori stiano con un genitore dall'ultimo giorno di scuola fino alla domenica pomeriggio e con l'altro dalla domenica sera fino all'ingresso a scuola (in modo tale che il genitore che ha trascorso con le minori il giorno di Natale non trascorra quello di Pasqua);
- dispone per le vacanze estive che ciascun genitore trascorra con le figlie tre settimane di vacanza anche non consecutive. Le parti dovranno concordare i periodi di spettanza entro il 30 aprile di ogni anno;
- dispone per le altre festività e ponti che le parti rispettino il principio dell'alternanza per quelle festività che cadono durante la settimana, mentre per quelle che cadono nel weekend sarà rispettato il calendario ordinario;
4) dispone l'assegnazione della casa già coniugale sita in Mareno di Piave, Via Veneto n. 7 int 1, di proprietà al 50% tra le parti, alla sig.ra con tutto l'arredamento ivi presente Controparte_1
affinché vi abiti con le figlie;
5) dispone a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento delle figlie e Parte_1 Per_1
RS con il versamento di un assegno mensile di €.1.400,00.= (€.700,00.= per ciascuna figlia), somma da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre 2025. Tale somma
6 verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo all'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio;
6) dispone che le spese straordinarie, da individuarsi in conformità al protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso, siano a carico del padre nella misura del 70% e per il restante 30% a carico della madre;
7) dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra Controparte_1
RS 8) dà atto che le parti concordano affinché le figlie e seguano un percorso psicoterapeutico Per_1
al fine di dare sostegno psicologico per affrontare le proprie frustrazioni e l'accettazione dei limiti;
le parti hanno già trovato lo specialista di riferimento ed hanno già svolto il primo incontro previsto per i genitori;
9) dà atto che le parti concordano di intraprendere un percorso di sostegno alla bigenitorialità presso un professionista privato da individuarsi di comune accordo, con la precisazione che la mancata prosecuzione del percorso per causa imputabile ad una sola delle parti costituirà motivo di revisione delle presenti condizioni in quanto trattasi di questione fondamentale e imprescindibile del presente accordo;
le parti hanno già trovato lo specialista di riferimento ed inizieranno il percorso da metà gennaio 2026;
10) spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Castello di BI (PG) di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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