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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2838/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2838/2022 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
CONVENUTI
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 11,31 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per l'avv. GUARINO Parte_3
ROCCO Per l'avv. GUERRA FEDERICA, oggi sostituito dall'avv. VERSARI Controparte_1
FRANCESCA Per l'avv. BETTINI GIUSEPPE, il quale da atto che a seguito Controparte_2 dell'intervenuta fusione per incorporazione, documentata in atti, l'attuale denominazione di parte convenuta è Controparte_5
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 15.07.2024
Parte convenuta precisa le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. CP_1 depositate in data 11.07.2024, Parte convenuta precisa le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter CP_2
c.p.c. depositate in data 16.07.2024.
I difensori delle parti chiedono tutti la distrazione delle spese di lite a proprio favore.
I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2838/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUARINO ROCCO, elettivamente domiciliato in VIA SALVATORE VALITUTTI, N. 78, 48124 RAVENNA presso il difensore avv. GUARINO ROCCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GUERRA FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIALE GUGLIELMO OBERDAN, N. 674,
47521 CESENA, presso il difensore avv. GUERRA FEDERICA
Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BETTINI
[...] P.IVA_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CORTE D.G. BOTTICELLI, N. 51, 47521 CESENA presso il difensore avv. BETTINI GIUSEPPE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 8 maggio 2025 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 15.07.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate, a) dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della
[...]
società fiduciaria di amministrazione statica, autorizzata Controparte_7 all'esercizio dell'attività ai sensi e per gli effetti della L. 1966/1939 in forza del Decreto Ministeriale di autorizzazione D.M. 20.8.1981, nella sua qualità di titolare fiduciaria dei crediti indicati narrativa di citazione e già vantati dalla (e precedentemente da Credito di Romagna Spa) nei Parte_4 confronti di dell'atto stipulato in data 25.02.2020 a ministero del Notaio Dr. Controparte_1 (Repertorio nr. 13.753; Fascicolo nr. 6.775), iscritto presso l'Agenzia del Territorio Persona_1 di Forlì - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 27.02.2020 (R.G.: 3339; R.P.: 552), con il quale il
Sig. concedeva ipoteca volontaria, per l'importo di €. 550.000,00, in favore della Controparte_1
su tutti i suoi beni immobili, ed in particolare: - sull'intera quota della piena Controparte_2
pagina 2 di 14 proprietà degli immobili situati nel Comune di Cesena, e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cesena: • al foglio 109, particella 2753, sub. 5, cat. A2, consistenza 2,5 vani, Via Fornaci nr. 9, piano 1; • al foglio 109, particella 2753, sub. 30, cat. C6, consistenza 17 mq, Via Fornaci 9, piano S1; - sulla quota di 1/3 della piena proprietà degli immobili situati nel Comune di Cesena, e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cesena: • al foglio 109, particella 2420, sub. 9, cat. D7, Via Cavalcavia nr. 133, piano T;
• al foglio 109, particella 2420, sub. 10, cat. D8, Via Cavalcavia nr. 133, piano T, per le causali di cui agli scritti difensivi, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza da parte del Conservatore p.t. presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale Territorio – Forlì, Servizio Pubblicità Immobiliare. b) con condanna delle parti convenute ex art. 96 comma 3 cpc al pagamento della somma che per ciascuna sarà ritenuta di giustizia;
c) con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese e del compenso professionale relativi al presente giudizio”;
- parte convenuta ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. CP_1 depositate in data 11.07.2024, ovvero: “rigettarsi in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- con vittoria di spese e compensi come da D.M. n. 147/2022, oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge”;
- parte convenuta ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter CP_2 c.p.c. depositate in data 16.07.2024, ovvero: “Voglia il Tribunale di Forlì, nel merito, accertarsi e dichiararsi la validità dell'ipoteca volontaria in favore della convenuta, posta in essere giusto atto del 25.02.2020 avanti il Notaio Dott. di Cesena (Rep. 13.753, fascicolo n. 6.775, iscritto Persona_1 presso l'Agenzia del Territorio di Forlì in data 27.02.2020, rg 339; r.p. 552) da parte del sig. CP_1 in favore della , conseguentemente, respingersi le richieste contenute
[...] Controparte_2 nell'atto di citazione avversario in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge, 15%, CPA E IVA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_7
(in seguito anche solo o cessionario o creditore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale
[...] Pt_3 di Forlì, (in seguito anche solo debitore o datore di ipoteca) e (in Controparte_1 Controparte_2 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo terzo) al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi - qui solo sinteticamente riportate - l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 8.05.2025. Preliminarmente, parte attrice deduceva che a) con atto stipulato in data 25.02.2020 Controparte_1 aveva concesso ipoteca volontaria su tutti i suoi beni immobili, fino a concorrenza dell'importo di euro 550.000,00, in favore della società a garanzia di un credito pregresso vantato da CP_2 quest'ultima della società Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c. di cui il primo era socio;
b) precedentemente era già debitore nei confronti della banca Credito di Romagna s.p.a., Controparte_1 poi denominata in forza di plurimi rapporti bancari, avendo il creditore ottenuto Parte_4 già decreto ingiuntivo n. 1669/2018, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. in data
18.02.2020 e decreto ingiuntivo n. 797/2020 immediatamente esecutivo e poi non opposto;
titoli esecutivi giudiziali sulla base dei quali il creditore procedeva ad iscrivere sui beni immobili del debitore ipoteche giudiziali di secondo e di terzo grado;
c) la revocanda ipoteca volontaria non era stata costituita contestualmente al sorgere del credito garantito, con la conseguenza che l'atto di disposizione patrimoniale doveva essere considerato a carattere gratuito;
d) con contratto stipulato in data
31.05.2022 ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. il creditore cedeva pro soluto alla Parte_4
i propri crediti vantati nei confronti di provvedendo tanto la banca cedente Pt_3 Controparte_1 quanto il cessionario alla notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto in data 3.08.2022. Ciò premesso, parte attrice deduceva, in qualità di creditore / cessionario di somme in forza dei titoli giudiziali sopra richiamati, di aver subito un grave pregiudizio alle proprie ragioni di credito a causa pagina 3 di 14 dell'atto patrimoniale dispositivo di costituzione di ipoteca volontaria su tutti i beni immobili posto in essere a titolo gratuito da in data 25.02.2020 e successivo al sorgere del credito. Controparte_1
Pertanto, allegava la sussistenza dei presupposti dell'accoglimento dell'azione revocatoria Pt_3 ordinaria proposta ovvero il diritto di credito, l'eventus damni e la scientia damni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.02.2023, si costituiva nel presente giudizio contestando integralmente l'avversario atto introduttivo e chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande ivi formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte convenuta, da un lato, eccepiva la carenza di titolarità del diritto in capo alla società attrice, avendo la controparte offerto in comunicazione a dimostrazione del dedotto acquisto del credito da
Credito di Romagna s.p.a. unicamente comunicazione della cedente con firma non leggibile, dalla quale non è possibile desumere se chi l'ha sottoscritta aveva il potere di agire in nome e per conto di quest'ultima e, dall'altro, eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva della stessa , che Pt_3 deduceva di agire in giudizio in qualità di fiduciaria di amministrazione statica ex legge n. 1966/1939, non essendo provato il presupposto fondamentale dell'azione giudiziale proposta ovvero il fatto di essere creditore. Inoltre, parte convenuta eccepiva il difetto in ogni caso l'elemento oggettivo dell'esistenza di un credito, in quanto il credito individuato da parte attrice come prima esposizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo n. 1669/2018 è stato estinto da uno degli altri condebitori in solido e l'odierna parte convenuta dichiarava in ogni caso di volerne profittare ex art. 1304 c.c.. Deduceva in aggiunta che il valore dei beni di proprietà di anche decurtato l'importo dell'ipoteca Controparte_1 volontaria iscritta a favore di era ampiamente capiente e che in ogni caso la CP_2 concessione di una tale garanzia personale era stata oggetto di uno scambio tra le parti interessate ovvero una proroga del termine per il pagamento del debito pregresso da parte della società Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c. verso una maggior garanzia per il creditore , non CP_2 potendo essere considerato atto a titolo gratuito.
Per tutte le predette ragioni, non riteneva sussistenti i presupposti necessari ai fini Controparte_1 dell'accoglimento della domanda attorea di revocatoria ordinaria. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.01.2023, si costituiva nel presente giudizio il terzo chiedendo il rigetto dell'azione revocatoria ordinaria ex adverso Controparte_2 proposta, stante l'insussistenza del presupposto della scientia fraudis e scientia damni e del pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale che assiste il credito. Parte convenuta deduceva l'inesistenza di un eventus damni essendovi la concreta possibilità di promuovere azione di regresso nei confronti di un numero elevato di condebitori solidali, senza una maggiore difficoltà o incertezza nella possibilità di ottenere coattivamente la realizzazione del proprio credito;
inoltre, affermava che il fatto che l'ipoteca volontaria sia stata concessa sui beni del socio della società debitrice Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c. ad una settimana di distanza dalla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1669/2018, era del tutto casuale.
Parimenti insussistente era il pregiudizio per le ragioni del creditore derivanti dalla seconda posizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo n. 797/2020 avente ad oggetto il saldo debitorio di due contratti di mutuo chirografario concessi dalla banca cedente a e regolarmente rimborsati fino al Controparte_1 mese di luglio 2019, in relazione ai quali fu anche concessa una rinegoziazione a testimonianza del fatto che lo stesso creditore non nutriva dubbi in merito alla solidità patrimoniale del debitore. All'udienza del 23.02.2023, il giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, assegnava, su richiesta delle stesse, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c., fissando successiva udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti costituite provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. Con ordinanza del 25.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2023, il giudice non ammetteva le istanze istruttorie richieste dalle parti e, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.07.2024, contestualmente procedendo a sostituirla mediante scambio di note scritte ex artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c..
pagina 4 di 14 All'udienza del 17.07.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 18.07.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare tempestivamente. Con decreto del 20.01.2025, a seguito dell'intervenuto decesso dell'unico difensore costituito di parte convenuta e visto l'art. 301 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo, che Controparte_1 veniva riassunto da parte attrice. All'udienza del 13.03.2025, il giudice verificava la regolare riassunzione del processo e, su richiesta congiunta dei difensori delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 8.05.2025. All'udienza in presenza del 8.05.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
La domanda revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da parte attrice
[...] nei confronti delle parti convenute e Controparte_7 Controparte_1
ora (cfr. nota Controparte_2 Controparte_8 di deposito di parte attrice del 3.02.2025) è fondata, essendo supportata da idonea prova dei relativi presupposti di legge e viene in questa sede accolta per tutte le ragioni di cui alla seguente motivazione.
1. Preliminarmente, si deve rilevare che le parti necessarie del giudizio di revocatoria ordinaria sono il creditore, il debitore e il terzo a cui è stato trasferito il diritto o il bene e, più in generale, comunque il destinatario / beneficiario dell'atto dispositivo patrimoniale – nella specie costituzione di ipoteca volontaria su tutti i beni immobili di in qualità di socio illimitatamente Controparte_1 responsabile, fino a concorrenza dell'importo di euro 550.000,00, in favore della società CP_2
a garanzia di un pregresso credito vantato da quest'ultima nei confronti della società Spazi Logistici di
EI TA e C. s.n.c., avvenuta con atto notarile datato 25.02.2020 e trascritto in data 27.02.2020
(cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 parte attrice) - ritenuto pregiudizievole per le contrapposte ragioni credito (cfr. ex multis Cass. n. 23068 del 7.11.2011).
Nel caso di specie, tali soggetti sono stati tutti ritualmente parte nel presente procedimento e, pertanto, la presente decisione è, senza dubbio, agli stessi pienamente opponibile.
2. Sempre in via preliminare, in considerazione delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta tanto in termini di carenza di prova della titolarità attiva del diritto, quanto Controparte_1 in termini di difetto di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire in revocatoria in capo alla società attrice , cessionario fiduciario dei crediti in origine vantati dalla banca cedente , si Pt_3 Parte_4 deve precisare quanto segue. Da un lato, infatti, risulta priva di pregio l'eccezione per cui avendo la parte affermato di agire in giudizio in qualità di fiduciaria operante ai sensi e per gli effetti della legge n. 1966/1939, non sarebbe provato il presupposto dell'essere creditore, dovendosi rilevare in via assorbente come la stessa parte attrice , certamente allegando la propria suddetta qualifica, ha altresì agito in qualità di Pt_3 cessionario di tutti i crediti vantati dal cedente nei confronti di Parte_4 Controparte_1 oggetto dei decreti ingiuntivi n. 1669/2018 e n. 797/2020 emessi dal Tribunale di Forlì, come da contratto di cessione pro soluto stipulato tra le parti contraenti in data 31.05.2022 ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., debitamente comunicata al debitore ceduto (cfr. doc. nn. 19, 20, 27-32, 35 e 36 parte attrice). Inoltre, si rileva come in conseguenza di una tale cessione del credito, la banca cedente abbia altresì provveduto a prestare il consenso all'annotazione dell'ipoteca giudiziale, Parte_4 come da relativa scrittura privata autenticata dal Notaio, dott. in data 26.01.2023, Persona_2 nell'ambito della quale la stessa cedente ha testualmente confermato che “società "
[...]
, in qualità di fiduciaria e quindi in nome proprio ma Controparte_7
pagina 5 di 14 nell'esclusivo interesse e per conto della fiduciante di cui alla posizione fiduciaria n. 1426, è divenuta titolare del credito di cui al Decreto Ingiuntivo n.1669 emesso dal Tribunale di Forlì (FC) in data 11 dicembre 2018” (cfr. doc. nn. 38 e 39 parte attrice, nonché Cass. n. 10200 del 16.04.2021). In ogni caso e sulla base della stessa previsione normativa contenuta nella citata legge n. 1966/1939, si osserva che una società fiduciaria sia legittimata ad assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi e, dunque, a compiere i conseguenti atti di gestione;
pertanto, non si vede come possa da ciò restare esclusa la legittimazione a proporre un'azione revocatoria ordinaria che per sua stessa natura è finalizzata, non già al recupero materiale del bene, ma a conservare la garanzia patrimoniale generica del creditore. Dunque, il creditore può esercitare, anche per il tramite di un mandatario fiduciario, sostanziale gestore del credito, tutti gli atti necessari volti alla sua tutela, compresa l'azione revocatoria. Dall'altro lato, ci si limita a ricordare che come noto l'istituto generale della cessione del credito codicisticamente prevista agli artt. 1260 e ss. c.c. costituisce una fattispecie negoziale traslativa del diritto di credito, che comporta la modificazione della titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio. La natura contrattuale della cessione del credito presuppone l'indefettibile requisito della sussistenza di un accordo tra il creditore cedente ed il terzo cessionario finalizzato al trasferimento nel lato attivo del rapporto obbligatorio e della titolarità sostanziale del credito stesso;
per espressa previsione di legge tale trasferimento può avvenire tanto a titolo oneroso, quanto a titolo gratuito, sulla base della concorde volontà delle parti contraenti. Sempre a proposito dell'istituto della cessione del credito, si precisa, inoltre, che da tale rapporto contrattuale bilaterale resta estraneo il debitore ceduto, dal momento che questi non assume alcun diritto o obbligo avente titolo in siffatto accordo bilaterale, essendogli indifferente nella sostanza eseguire la prestazione ad un creditore piuttosto che ad un altro (cfr. già Cass. n. 23463/2009). Per quanto concerne, poi, il diverso ed autonomo profilo dell'opponibilità e dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, è richiesta dalla legge l'espressa accettazione di quest'ultimo e/o quantomeno il perfezionamento della notifica nei confronti del debitore ceduto della cessione del credito – avente natura di dichiarazione di scienza, recettizia, a forma libera -, che non deve integrare necessariamente la comunicazione integrale dell'atto di cessione (ad esempio, mediante trasmissione dell'originale o di una copia autenticata del contratto di cessione del credito), essendo sufficiente la comunicazione degli elementi essenziali del negozio di trasferimento del diritto di credito sul lato attivo, come riconosciuto in via interpretativa (cfr. Cass. n. 1510/2001) e dovendosi considerare sufficiente in via residuale la prova della conoscenza in altro modo dell'avvenuta cessione del credito in capo al debitore ceduto (cfr. Cass. n. 1770/2014). Pertanto, in forza della non specificamente contestata documentazione attestante il ricevimento da parte del debitore ceduto della comunicazione di intervenuta cessione del credito Controparte_1
(cfr. doc. nn. 19, 20, 27-32, 35, 36 e 38), nella presente sede, l'odierna parte attrice è certamente soggetto giuridico dotato di idonea legittimazione sostanziale e processuale in relazione agli specifici crediti per cui è causa e all'azione pauliana proposta.
3. Tutto ciò doverosamente premesso ed accertata, dunque, l'ammissibilità della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice nei confronti delle parti convenute, Pt_3 innanzitutto, si deve rilevare che, come noto, il campo di applicazione della disciplina codicistica posta a tutela della conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. è delineato dalla sussistenza di alcuni presupposti di legge ed in particolare, l'azione di cui all'art. 2901 c.c. può essere esperita dal creditore “anche nell'ipotesi in cui il diritto di credito sia sottoposto a termine o condizione”, quando il debitore abbia compiuto un atto dispositivo del proprio patrimonio che arrechi pregiudizio alle ragioni del credito, in maniera consapevole o con dolosa preordinazione. Inoltre, per quanto di specifico interesse, si deve ricordare che il credito tutelato con l'azione revocatoria, se può essere sorto anche successivamente all'atto di disposizione patrimoniale ritenuto in frode dal creditore che agisce in giudizio, non può certamente sorgere in un momento successivo all'esperimento dell'azione giudiziale da parte del medesimo creditore.
pagina 6 di 14 Occorre, infatti, che chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. ne sia legittimato sul piano attivo ovvero alleghi e provi la propria qualità di creditore nei confronti del debitore convenuto. Legittimato all'azione è, infatti, il solo creditore, anche se titolare di un credito sottoposto a condizione o a termine, che sia tale al momento della proposizione dell'azione giudiziale;
tale accertamento, relativo ad un presupposto indefettibile dell'azione, deve essere condotto dal giudice anche d'ufficio. Se è dunque imprescindibile la sussistenza di un credito al momento della proposizione della domanda giudiziale, non si richiede, per giurisprudenza ormai pacifica sul punto, che il predetto credito sia necessariamente certo, liquido, né tantomeno esigibile.
In via interpretativa è, infatti, da considerarsi legittimato anche il titolare di un credito eventuale (cfr. ex multis Cass. n. 5619 del 22.03.2016 e Cass. n. 6702 del 19.03.2018).
Elemento ineludibile è però che il credito possa valutarsi almeno in termini di probabilità, anche se lo stesso non sia ancora definitivamente accertato, essendo oggetto di contestazione in separato giudizio. Pertanto, senza dubbio ammissibile è, dunque, l'esperimento dell'actio pauliana con riguardo ai cd. crediti litigiosi ovvero a quei crediti il cui accertamento è oggetto di un procedimento pendente, sia che si tratti di crediti di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di crediti risarcitori da fatto illecito (cfr. Cass. S.U. n. 9440 del 18.05.2004 e recente conforme
Cass. n. 11121 del 10.06.2020, nonché Cass. n. 15275 del 30.05.2023). Tali condivisibili interpretazioni di matrice giurisprudenziale e l'ampia legittimazione del creditore che agisce in giudizio ex art. 2901 c.c. trovano, altresì, l'avallo della ratio stessa dell'istituto codicistico, nella misura in cui l'actio pauliana è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale generica del creditore, che mira – con finalità eminentemente cautelare ed anticipatoria - a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia relativa degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie e per consentire, quindi, poi nella futura sede esecutiva la realizzazione del proprio accertato credito.
In aggiunta e con puntuale riguardo alle specifiche vicende in esame, si deve precisare che, per un verso, nel caso di un credito derivante da contratti in materia di finanziamento bancario, ai fini della valutazione dell'anteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto dispositivo revocando posto in essere dal debitore, si deve considerare il momento in cui le somme e/o i beni vengono messe a disposizione dal soggetto finanziatore e non già da quando l'obbligazione di restituzione diviene esigibile (cfr. Cass. n. 1414 del 18.01.2023 in materia di contratto di apertura di credito su conto corrente) e, per altro verso, risulta condivisile ed applicabile l'orientamento giurisprudenziale per cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso” (cfr. Cass. n. 28802 del 09.11.2018).
4. Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni assertive e probatorie delle parti e del complessivo esame della documentazione offerta in comunicazione, non vi è dubbio circa la sussistenza dei presupposti tanto oggettivi, quanto soggettivi dell'azione revocatoria proposta. 4.1 In primo luogo, quanto all'atto dispositivo del patrimonio del debitore, si deve osservare che il presente giudizio trae origine dalla circostanza fattuale pacifica avente ad oggetto l'atto di disposizione patrimoniale costituito dall'atto notarile di costituzione di ipoteca volontaria su tutti i beni immobili posto in essere in data 25.02.2020 dal debitore in qualità di socio Controparte_1 illimitatamente responsabile, fino a concorrenza dell'importo di euro 550.000,00, in favore della società a garanzia di un pregresso credito vantato nei confronti della società Spazi Controparte_2
Logistici di EI TA e C. s.n.c. (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 parte attrice, doc. n. 2 parte convenuta
, doc. nn. 7 e 8 parte convenuta . CP_2 CP_1
Come già evidenziato in precedenza, un tale atto notarile è stato trascritto nei pubblici registri immobiliari in data 27.02.2020 ed inoltre un tale atto costitutivo dell'ipoteca volontaria, che non prevede alcuno specifico corrispettivo in denaro, è testualmente qualificato dalle parti contraenti pagina 7 di 14 e come condizione necessaria per la concessione da parte di Controparte_1 CP_2 quest'ultima società in favore del proprio debitore Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c. della richiesta proroga del termine di pagamento della somma pari ad euro 500.000,00 oltre a interessi, originariamente convenuto entro il 31.12.2020 fino al 31.12.2024.
Ciò considerato, non vi è dubbio che la costituzione di ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà di trascritto in data 27.02.2020, integri un atto di disposizione patrimoniale a titolo Controparte_1 gratuito e successivo al sorgere del credito, certamente assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria. 4.2 In secondo luogo, parimenti risulta documentata in atti l'attuale esistenza di crediti in capo all'odierna parte che agisce in giudizio, in qualità di cessionario fiduciario, nei confronti dell'autore dell'atto dispositivo da revocarsi. Non vi è dubbio, infatti, in merito alla qualità di creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c. in capo a nei confronti del debitore al momento della Pt_3 Controparte_1 proposizione della domanda giudiziale (ottobre 2022), in forza del decreto ingiuntivo n. 1669/2018 ottenuto dalla banca cedente , già Credito di Romagna, per l'importo di euro Parte_4 1.632.304,13 in linea capitale, anche nei confronti dell'odierna parte convenuta in qualità di mutuatario in solido con gli altri condebitori, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. in data
18.02.2020 e poi divenuto definitivo con sentenza del Tribunale di Forlì n. 641/2022 del 27.06.2022
(cfr. doc. nn.
5-12 parte attrice), nonché del decreto ingiuntivo n. 797/2020 immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e poi non opposto, ottenuto sempre dalla banca cedente nei Parte_4 confronti di in qualità di mutuatario, per l'importo in linea capitale di euro Controparte_1
431.332,18 (cfr. doc. nn. 13-18 parte attrice).
In via di ragioni maggiormente liquide (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019), si rileva come l'esistenza e la persistenza, quantomeno, di un tale secondo credito non abbia formato oggetto alcuna specifica contestazione ad opera di parte convenuta, mentre le contestazioni sollevate in ordine all'inesistenza del primo credito risultano smentite in atti, essendo sì emerso che nelle more il condebitore solidale abbia proceduto al pagamento di somme in favore del creditore, con estinzione Controparte_9 parziale del debito complessivo per i 2/7 (cfr. doc. nn.
1-5 parte convenuta , ma al tempo CP_1 stesso permanendo un'esposizione debitoria comunque pari ai restanti 5/7 del debito complessivo, che grava anche sull'odierna parte convenuta in solido con gli altri mutuatari condebitori. Controparte_1
Si osserva, peraltro, che parte attrice ha sin dal proprio atto di citazione precisato testualmente di agire nella presente sede giudiziale con riferimento al decreto ingiuntivo n. 1669/2018 emesso dal Tribunale di Forlì “nei limiti in cui lo stesso era residuato”. In aggiunta, si rileva che in entrambi i casi, l'atto dispositivo patrimoniale revocando è stato posto in essere da parte dal debitore disponente (trascrizione dell'atto notarile del 27.02.2020) in un momento certamente successivo rispetto al sorgere dei rispettivi crediti di fonte contrattuale, basati su rapporti di finanziamento bancario concessi all'odierna parte convenuta negli anni 2013 e 2016, Controparte_1 nonché rinegoziati con la banca finanziatrice nell'anno 2017 (cfr. doc. nn. 6, 14 e 15 parte attrice) e sulla base dei rispettivi decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in data 18.02.2020 il n. 1669/2018 (cfr. doc. n. 9 parte attrice) e ai sensi dell'art. 642 c.p.c. in data 17.06.2020 il n. 797/2020 (cfr. doc. n. 13 parte attrice).
4.3 In terzo luogo e sempre sul piano di integrazione oggettiva della fattispecie codicistica di cui all'art. 2901 c.c., parimenti sussistente e provato in atti è, altresì, l'ulteriore presupposto oggettivo richiesto in termini di pregiudizio che dall'atto di disposizione patrimoniale revocando posto in essere dal debitore disponente può derivare alle ragioni del creditore.
In relazione a tale specifico aspetto costitutivo della domanda, è necessario ricordare che, al fine di valutare la sussistenza dell'eventus damni, non è necessaria la prova di una prospettiva di danno effettiva ed attuale, ma è sufficiente che in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo attuale e concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti risulti infruttuosa (cfr. Cass. n. 16464 del 15.07.2009). Inoltre, sempre in una prospettiva sostanzialmente estensiva, anche sotto questo pagina 8 di 14 profilo oggettivo, non è necessario solo un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e/o una totale compromissione della sua consistenza economica, ma l'eventus damni, della cui prova è onerato il creditore che agisce in revocatoria, può pacificamente consistere anche solo in una maggiore difficoltà, incertezza e/o dispendiosità per lo stesso creditore nella realizzazione di quanto dovutogli. Come noto, infatti, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche dalla scrivente, nel ritenere che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019, nonché Cass. n. 13172/2017 e di recente anche Cass. n. 20232 del 14.07.2023). In sintesi, dunque, in una tale specifica fattispecie, l'onere della prova in capo al creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione di una variazione – non unicamente quantitativa, bensì anche solo qualitativa - rilevante del patrimonio del debitore disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale impugnato e ritenuto pregiudizievole dai creditori, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta e/o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia patrimoniale generica per tutti i propri creditori (cfr. ex multis Cass. n. 8345 del 2018 e Cass. n. 21808 del 2015).
Quanto, poi, al momento temporale in relazione al quale va effettuata la valutazione in merito alla sussistenza di un effettivo pregiudizio per il creditore, si precisa che la stessa analisi va condotta con un giudizio ex ante ovvero al tempo dell'atto di disposizione patrimoniale e deve permanere al momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 23743 del 14.11.2011).
In particolare, sul punto, ci si limita a richiamare la relativa massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (cfr. Cass. n. 3538 del 06.02.2019, nonché Cass. n. 23743 del 14.11.2011). Tutto ciò premesso, alla luce della documentazione presente in atti, nel caso di specie, da un lato, vi è idonea prova di una intervenuta e complessivamente importante modificazione dell'assetto della garanzia patrimoniale generica del debitore disponente relativa al patrimonio Controparte_1 immobiliare esclusivo dello stesso, derivante dall'intervenuto vincolo volontariamente apposto al proprio diritto di proprietà in relazione a tutti – e non già solo con riferimento ad alcuni – i suoi beni immobili, fino a concorrenza dell'importo di euro 550.000,00, in qualità di socio della società Spazi
Logistici di EI TA e C. s.n.c. e non di debitore principale, in favore del creditore CP_2
peraltro in un periodo – febbraio 2020 - in cui il debito garantito, proprio della società debitrice
[...] principale e pari ad euro 500.000,00, oltre interessi, contratto nel mese di febbraio 2019 (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte convenuta e doc. nn. 7 e 8 parte convenuta , non era ancora così CP_2 CP_1 prossimo alla scadenza, prevista entro il termine del 31.12.2020. Dall'altro, per converso, le parti convenute costituite non hanno invece fornito idonea e concreta prova della solo allegata capacità economica del debitore con il proprio residuo patrimonio, di soddisfare comunque e Controparte_1 senza particolari complicazioni per i creditori le rispettive summenzionate pretese creditorie. L'atto notarile contenente la costituzione a titolo gratuito ipoteca volontaria di primo grado posta in essere in favore della società terza per un importo in ogni caso certamente non di valore CP_2
pagina 9 di 14 irrisorio ha, infatti, ad oggetto tutti i beni immobili originariamente, liberi da gravami, facenti parte del patrimonio personale del debitore ed integra, senza dubbio, un atto di disposizione patrimoniale che altera in maniera consistente e determinante l'assetto della garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2740 c.c. e comporta un sicuro pericolo di danno con riferimento alla qualità e quantità dei beni che ne formano oggetto. E' indubbio che un tale vincolo apposto su tutto il proprio patrimonio immobiliare, per quanto meritevole di tutela giuridica in ragione dell'espressa finalizzazione di garantire una proroga del termine di pagamento di un debito della società di persone di cui è socio detentore della quota pari ad euro 4.990,00 (cfr. doc. n. 4 parte attrice), impedisce agli altri creditori il diritto di espropriare direttamente tali beni immobili, mediante iscrizione di ipoteca di primo grado, determinando una lesione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c..
Documentato in atti è che la cedente in forza dei titoli giudiziali provvisoriamente Parte_4 esecutivi ottenuti a distanza di pochi giorni (declaratoria ex art. 648 c.p.c. in data 18.02.2020) in relazione al decreto ingiuntivo n. 1669/2018 e a distanza di pochi mesi (emissione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. in data 17.06.2020) in relazione al decreto ingiuntivo n. 797/2020 (cfr. doc. nn. 9 e 3 parte attrice) ha potuto iscrivere ipoteche giudiziali sui medesimi beni immobili rispettivamente di secondo e di terzo grado, con conseguenti e senza dubbio differenti prospettive di recupero in concreto del proprio complessivo credito. Inoltre, alla luce della complessiva documentazione in atti e tenuto conto anche dell'evoluzione temporale delle vicende in oggetto – in particolare, si consideri la contiguità e soprattutto la progressione temporale tra gli inadempimenti contrattuali derivanti dai rapporti di finanziamento bancario posti alla base dei decreti ingiuntivi ottenuti dal creditore che poi li ha ceduti al cessionario ovvero l'aggravamento della situazione economico finanziaria del debitore e Pt_3 Controparte_1 l'atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria a favore di una società terza per un debito non scaduto e maturato da un diverso soggetto giuridico, comunque dotato di una propria personalità giuridica e di un proprio patrimonio -, le odierne parti convenute non hanno fornito idonea prova dell'esistenza, in concreto ed oggettivamente, di una ragione che in qualche modo, in quello specifico contesto temporale, giustificasse la necessità di integrale sottoposizione a vincolo dell'importante patrimonio immobiliare personale di e dell'esistenza a quella data di un restante Controparte_1 patrimonio personale dello stesso idoneo comunque a garantire ampiamente e senza difficoltà aggiuntive i creditori diretti dello stesso per il recupero di debiti maturati a titolo personale nel corso degli anni. Peraltro, in assenza di documentazione attestante di una specifica richiesta in tal senso.
In tal senso, risulta comunque esile ed in ogni caso non documentalmente provata la ricostruzione proposta dalle parti convenute in termini di solidità e solvibilità degli altri mutuatari condebitori di in relazione al rapporto di mutuo chirografario concesso dalla banca finanziatrice Controparte_1 nell'anno 2016 e rinegoziato nell'anno 2017. La dedotta consistenza della garanzia patrimoniale generica di altri condebitori solidali, soggetti terzi e che non sono parte del presente giudizio, infatti, non è sufficiente ai fini della prova circa il doveroso apprezzamento in ordine al fatto che il patrimonio residuo del debitore convenuto in revocatoria sia tale da soddisfare le ragioni del creditore che agisce in giudizio ed in ogni caso si deve ribadire, a tale specifico fine, la sostanziale irrilevanza del pagamento parzialmente estintivo del debito complessivo portato dal decreto ingiuntivo n. 1669/2018 per i 2/7 da parte di uno dei condebitori solidali, nonché delle ipotizzate azioni di regresso che l'odierno debitore potrà intraprendere nei confronti degli altri mutuatari condebitori, trattandosi di vicende patrimoniali, tutte successive all'atto di disposizione posto in essere volontariamente da ed in parte Controparte_1 non tese a garantire direttamente le ragioni di credito sussistenti in capo alla società , in ragione Pt_3 del meccanismo civilistico della solidarietà passiva disciplinato ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c..
5. Accanto all'esistenza di adeguata prova dei predetti elementi oggettivi, ai fini dell'accoglibilità dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. richiede anche la prova circa la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che pone in essere l'atto di pagina 10 di 14 disposizione patrimoniale, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni. Si deve, innanzitutto, evidenziare per quanto di specifico interesse e con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo al disponente, che nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti di disposizione patrimoniale compiuti successivamente al sorgere del credito, è necessaria la prova anche in via presuntiva della sussistenza di mero dolo generico in capo al debitore disponente. Come noto, è infatti pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e anche Cass. n. 6702 del 19.03.2018). A tal proposito, inoltre, ci si limita ad evidenziare nuovamente che il condivisibile orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere che “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cass. n. 22161 del 05.09.2019) e, dunque, per stabilire se il credito sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento, ad esempio, alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella del compimento dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito o da reato (cfr. Cass. n. 11121 del 10.06.2020). In ultima analisi, si deve poi precisare che, quando l'atto di disposizione patrimoniale è successivo al sorgere del credito, l'unica sostanziale condizione soggettiva per l'accoglimento dell'azione revocatoria è che il debitore fosse effettivamente consapevole del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, vista la riduzione della consistenza per quantità e per qualità del proprio patrimonio, in caso di atto a titolo gratuito, mentre, trattandosi di atto a titolo oneroso, occorre altresì che di tale intento frodatorio fosse consapevole anche il terzo, la cui posizione, in relazione ai presupposti soggettivi, è sostanzialmente analoga a quella del debitore.
Alla luce della già richiamata ed analizzata documentazione presente in atti e ferma la natura di atto di disposizione patrimoniale a titolo meramente gratuito e non imposto da alcuna norma di legge - già evidenziata nei precedenti paragrafi di motivazione -, non vi è dubbio che quantomeno il debitore disponente al momento della formale conclusione dell'atto notarile avente ad oggetto Controparte_1 la costituzione dell'ipoteca volontaria in favore di per cui è causa (25-27.02.2020), fosse CP_2 effettivamente a conoscenza dell'esistenza di plurime ed importanti pretese creditorie, sicuramente all'epoca quantomeno di natura litigiosa, con riferimento ai crediti di natura contrattuale (plurimi finanziamenti bancari chirografari contratti a titolo personale negli anni 2013 e 2016 con la banca finanziatrice già Credito di Romagna s.p.a.) già altamente probabili e quantificate Parte_4 nel loro ammontare complessivo, in ragione dell'inadempimento imputabile al mutuatario medesimo. Nella specie, infatti, l'atto di disposizione patrimoniale oggetto dell'actio pauliana proposta – certamente stipulato in conformità alla legge - è senza dubbio successivo al sorgere delle già accertate aspettative creditorie dell'odierna parte attrice, a nulla rilevando le generiche contestazioni formulate dalle parti convenute. Sul punto, si deve valorizzare il fatto che i rapporti contrattuali da cui sono scaturiti i rispettivi crediti in capo al cessionario fiduciario erano personalmente intestati e sono Pt_3 stati sottoscritti negli anni precedenti dall'odierna parte convenuta Controparte_1
A quest'ultimo proposito, ci si limita ad osservare che proprio in ragione dei generali principi di correttezza e buona fede, nonché di autoresponsabilità dei contraenti, l'odierna parte convenuta non poteva non essere al corrente della volontà del creditore di voler procedere al recupero dei propri consistenti crediti vantati direttamente nei confronti del mutuatario – richiesti in sede stragiudiziale e in pagina 11 di 14 parte oggetto di procedimento giudiziale (cfr. doc. nn. 7-9, 17 e 18 parte attrice) - e che, ai fini dell'accertamento relativo all'elemento soggettivo in capo al disponente alla data di compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, non possono essere trascurate le seguenti e convergenti circostanze fattuali pacifiche tra le parti. Sotto un primo profilo di analisi, infatti, la scadenza del termine di pagamento del debito proprio della società Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c., di cui l'odierno convenuto è certamente socio illimitatamente responsabile, ma nei confronti del quale non sono documentate a quella data pretese creditorie dirette avanzate dalla società terza era CP_2 prevista per il giorno 31.12.2020 e, quindi, dieci mesi dopo rispetto alla data di costituzione della garanzia reale, a cui il creditore della società garantita aveva subordinato il proprio consenso alla proroga di ulteriori tre anni del termine per i pagamento. Sotto un secondo profilo di analisi, poi, si deve evidenziare come l'atto notarile in esame non indichi alcuna specifica motivazione, per cui viene ritenuta necessaria la dazione di ipoteca volontaria da parte del socio sin dal mese di Controparte_1 febbraio 2020 per un debito della società Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c., già da tempo esistente e comunque non ancora scaduto (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. nn. 7 e 8 parte convenuta a fronte dell'esistenza di un documentato patrimonio della stessa società debitrice principale CP_1
(cfr. doc. nn. 21-24 parte attrice). Tutto ciò risulta quantomeno irragionevole, in considerazione della mancanza di idonea ed oggettiva causa giustificativa, che non è stata né specificamente allegata né tantomeno provata dal debitore disponente Controparte_1
In aggiunta, si deve altresì valorizzare il fatto che il debito garantito pari ad euro 500.000,00 corrisponde al prezzo della cessione di credito datata 4.02.2019 (cfr. doc. n. 7 parte convenuta CP_1 conclusa tra la cedente e la cessionaria Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c. e che CP_2 tale credito era in origine vantato dalla prima nei confronti della società Gatteo Centro s.r.l., le cui quote erano detenute al 50% ciascuna dalle società cedente e cessionaria medesime, come da relativa visura camerale (cfr. doc. n. 40 parte attrice). Inoltre, si deve ribadire che l'atto di disposizione patrimoniale (febbraio 2020) è stato posto in essere dal debitore a titolo gratuito, trattandosi di garanzia ipotecaria di natura volontaria rilasciata dal socio della società debitrice principale in favore della società terza in un momento CP_2 ampiamente successivo alla venuta ad esistenza del credito medesimo garantito (febbraio 2019) e costituendo l'eventuale dilazione dei termini di pagamento originariamente previsti un ulteriore interesse perseguito dalle parti contraenti, che non è idoneo a rientrare nella causa in concreto del rapporto di garanzia reale, insito nella costituzione dell'ipoteca volontaria su tutti i propri beni immobili fino a concorrenza dell'importo di euro 550.000,00 da parte di Controparte_1
Tali oggettive e documentate circostanze fattuali, unitamente alla già evidenziata alla stretta progressione delle tempistiche di verificazione degli eventi, non possono non denotare una sostanziale volontà del debitore disponente di mettere al riparo un'importante e non pregiudicata parte del proprio patrimonio immobiliare personale da pretese creditorie, restitutorie e risarcitorie, da parte del predetto creditore, stanti quantomeno le oggettive difficoltà economico finanziarie dell'odierna parte convenuta ad onorare regolarmente gli impegni di pagamento assunti e poi anche rinegoziati con Controparte_1 la banca finanziatrice, risultando improbabile che il debitore disponente, alla data del 27.02.2020 in cui già era stata pronunciata ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione in relazione al decreto ingiuntivo opposto n. 1669/2018 (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 parte attrice), non fosse in alcun modo consapevole, di pregiudicare o quantomeno di modificare in peius, con il proprio atto di disposizione patrimoniale, la garanzia generica a favore dei propri eventuali creditori personali ed in particolare della banca finanziatrice , titolare già all'ora di legittime e quantificate aspettative Parte_4 creditorie nei confronti del mutuatario inadempiente (cfr. doc. nn. 6, 13, 14, 15, 17 e 18 parte attrice).
In ultima analisi, poi, si rileva che stante da predetta natura di atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito dell'atto notarile di costituzione di ipoteca volontaria in favore di da CP_2 parte del debitore (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta ), ai Controparte_1 CP_2 fini della presente decisione, alcun rilievo assume l'eventuale partecipatio fraudis del terzo CP_2
pagina 12 di 14 Cont ovvero se di tale pregiudizio alle ragioni creditorie, prima di e, poi, del cessionario Parte_4 fiduciario fosse consapevole anche il beneficiario dell'atto di disposizione patrimoniale e dunque Pt_3 l'ulteriore parte convenuta nell'ambito del presente giudizio. In ogni caso e per completezza espositiva, si deve rilevare come non sia comunque credibile che il beneficiario dell'ipoteca volontaria, , non fosse a conoscenza della situazione finanziaria CP_2 in capo al datore di ipoteca, viste le operazioni incrociate di cessione del credito pari ad euro
500.000,00 intervenute fra le varie società documentate in atti (cfr. doc. n. 40 parte attrice). 6. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in relazione alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, mentre nei valori minimi nella fase di trattazione / istruttoria, che non ha comportato alcuna ulteriore attività istruttoria diversa dal deposito delle memorie scritte nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La liquidazione viene posta in base al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
6.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di entrambe le parti convenute nei confronti di parte attrice, il cui difensore si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c., in relazione all'azione pauliana proposta, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione. 6.2 Per quanto riguarda, in ultima analisi, l'ulteriore domanda di condanna formulata da parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti delle parti convenute, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi soggettivi della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020), anche tenuto conto della necessità di analizzare plurime questioni giuridiche controverse, preliminari e di merito, al fine di valutare la fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2838/2022; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda proposta ex art. 2901 c.c. da parte attrice Controparte_7 nei confronti delle parti convenute e ora
[...] Controparte_1 Controparte_2
per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_8
2. ACCERTA E DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di parte attrice
[...] dell'atto di disposizione patrimoniale con cui in data Controparte_7
25.02.2020 ha costituito ipoteca volontaria su tutti i suoi beni immobili, fino a Controparte_1 concorrenza dell'importo di euro 550.000,00, in favore della società ora CP_2 [...]
, a garanzia di pregresso debito della società Controparte_8
Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c. come meglio indicato nell'atto pubblico a ministero del
Notaio, dott. trascritto in data 27.02.2020. Persona_1
3. ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente ovvero all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì – ufficio provinciale Territorio di voler eseguire la trascrizione della presente sentenza di accoglimento della domanda revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., nonché l'annotazione della stessa a margine dell'atto di disposizione patrimoniale di cui è stata dichiarata l'inefficacia relativa al precedente punto del dispositivo.
pagina 13 di 14 4. CONDANNA le parti convenute e ora Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice Controparte_8 delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_7
22.426,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 1.713,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Guarino Rocco.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 8 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2838/2022 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4
CONVENUTI
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 11,31 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per l'avv. GUARINO Parte_3
ROCCO Per l'avv. GUERRA FEDERICA, oggi sostituito dall'avv. VERSARI Controparte_1
FRANCESCA Per l'avv. BETTINI GIUSEPPE, il quale da atto che a seguito Controparte_2 dell'intervenuta fusione per incorporazione, documentata in atti, l'attuale denominazione di parte convenuta è Controparte_5
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 15.07.2024
Parte convenuta precisa le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. CP_1 depositate in data 11.07.2024, Parte convenuta precisa le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter CP_2
c.p.c. depositate in data 16.07.2024.
I difensori delle parti chiedono tutti la distrazione delle spese di lite a proprio favore.
I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2838/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUARINO ROCCO, elettivamente domiciliato in VIA SALVATORE VALITUTTI, N. 78, 48124 RAVENNA presso il difensore avv. GUARINO ROCCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GUERRA FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIALE GUGLIELMO OBERDAN, N. 674,
47521 CESENA, presso il difensore avv. GUERRA FEDERICA
Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BETTINI
[...] P.IVA_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CORTE D.G. BOTTICELLI, N. 51, 47521 CESENA presso il difensore avv. BETTINI GIUSEPPE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 8 maggio 2025 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 15.07.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate, a) dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della
[...]
società fiduciaria di amministrazione statica, autorizzata Controparte_7 all'esercizio dell'attività ai sensi e per gli effetti della L. 1966/1939 in forza del Decreto Ministeriale di autorizzazione D.M. 20.8.1981, nella sua qualità di titolare fiduciaria dei crediti indicati narrativa di citazione e già vantati dalla (e precedentemente da Credito di Romagna Spa) nei Parte_4 confronti di dell'atto stipulato in data 25.02.2020 a ministero del Notaio Dr. Controparte_1 (Repertorio nr. 13.753; Fascicolo nr. 6.775), iscritto presso l'Agenzia del Territorio Persona_1 di Forlì - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 27.02.2020 (R.G.: 3339; R.P.: 552), con il quale il
Sig. concedeva ipoteca volontaria, per l'importo di €. 550.000,00, in favore della Controparte_1
su tutti i suoi beni immobili, ed in particolare: - sull'intera quota della piena Controparte_2
pagina 2 di 14 proprietà degli immobili situati nel Comune di Cesena, e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cesena: • al foglio 109, particella 2753, sub. 5, cat. A2, consistenza 2,5 vani, Via Fornaci nr. 9, piano 1; • al foglio 109, particella 2753, sub. 30, cat. C6, consistenza 17 mq, Via Fornaci 9, piano S1; - sulla quota di 1/3 della piena proprietà degli immobili situati nel Comune di Cesena, e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cesena: • al foglio 109, particella 2420, sub. 9, cat. D7, Via Cavalcavia nr. 133, piano T;
• al foglio 109, particella 2420, sub. 10, cat. D8, Via Cavalcavia nr. 133, piano T, per le causali di cui agli scritti difensivi, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza da parte del Conservatore p.t. presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale Territorio – Forlì, Servizio Pubblicità Immobiliare. b) con condanna delle parti convenute ex art. 96 comma 3 cpc al pagamento della somma che per ciascuna sarà ritenuta di giustizia;
c) con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese e del compenso professionale relativi al presente giudizio”;
- parte convenuta ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. CP_1 depositate in data 11.07.2024, ovvero: “rigettarsi in toto le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- con vittoria di spese e compensi come da D.M. n. 147/2022, oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge”;
- parte convenuta ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter CP_2 c.p.c. depositate in data 16.07.2024, ovvero: “Voglia il Tribunale di Forlì, nel merito, accertarsi e dichiararsi la validità dell'ipoteca volontaria in favore della convenuta, posta in essere giusto atto del 25.02.2020 avanti il Notaio Dott. di Cesena (Rep. 13.753, fascicolo n. 6.775, iscritto Persona_1 presso l'Agenzia del Territorio di Forlì in data 27.02.2020, rg 339; r.p. 552) da parte del sig. CP_1 in favore della , conseguentemente, respingersi le richieste contenute
[...] Controparte_2 nell'atto di citazione avversario in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge, 15%, CPA E IVA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_7
(in seguito anche solo o cessionario o creditore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale
[...] Pt_3 di Forlì, (in seguito anche solo debitore o datore di ipoteca) e (in Controparte_1 Controparte_2 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo terzo) al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi - qui solo sinteticamente riportate - l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 8.05.2025. Preliminarmente, parte attrice deduceva che a) con atto stipulato in data 25.02.2020 Controparte_1 aveva concesso ipoteca volontaria su tutti i suoi beni immobili, fino a concorrenza dell'importo di euro 550.000,00, in favore della società a garanzia di un credito pregresso vantato da CP_2 quest'ultima della società Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c. di cui il primo era socio;
b) precedentemente era già debitore nei confronti della banca Credito di Romagna s.p.a., Controparte_1 poi denominata in forza di plurimi rapporti bancari, avendo il creditore ottenuto Parte_4 già decreto ingiuntivo n. 1669/2018, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. in data
18.02.2020 e decreto ingiuntivo n. 797/2020 immediatamente esecutivo e poi non opposto;
titoli esecutivi giudiziali sulla base dei quali il creditore procedeva ad iscrivere sui beni immobili del debitore ipoteche giudiziali di secondo e di terzo grado;
c) la revocanda ipoteca volontaria non era stata costituita contestualmente al sorgere del credito garantito, con la conseguenza che l'atto di disposizione patrimoniale doveva essere considerato a carattere gratuito;
d) con contratto stipulato in data
31.05.2022 ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. il creditore cedeva pro soluto alla Parte_4
i propri crediti vantati nei confronti di provvedendo tanto la banca cedente Pt_3 Controparte_1 quanto il cessionario alla notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto in data 3.08.2022. Ciò premesso, parte attrice deduceva, in qualità di creditore / cessionario di somme in forza dei titoli giudiziali sopra richiamati, di aver subito un grave pregiudizio alle proprie ragioni di credito a causa pagina 3 di 14 dell'atto patrimoniale dispositivo di costituzione di ipoteca volontaria su tutti i beni immobili posto in essere a titolo gratuito da in data 25.02.2020 e successivo al sorgere del credito. Controparte_1
Pertanto, allegava la sussistenza dei presupposti dell'accoglimento dell'azione revocatoria Pt_3 ordinaria proposta ovvero il diritto di credito, l'eventus damni e la scientia damni. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.02.2023, si costituiva nel presente giudizio contestando integralmente l'avversario atto introduttivo e chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande ivi formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte convenuta, da un lato, eccepiva la carenza di titolarità del diritto in capo alla società attrice, avendo la controparte offerto in comunicazione a dimostrazione del dedotto acquisto del credito da
Credito di Romagna s.p.a. unicamente comunicazione della cedente con firma non leggibile, dalla quale non è possibile desumere se chi l'ha sottoscritta aveva il potere di agire in nome e per conto di quest'ultima e, dall'altro, eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva della stessa , che Pt_3 deduceva di agire in giudizio in qualità di fiduciaria di amministrazione statica ex legge n. 1966/1939, non essendo provato il presupposto fondamentale dell'azione giudiziale proposta ovvero il fatto di essere creditore. Inoltre, parte convenuta eccepiva il difetto in ogni caso l'elemento oggettivo dell'esistenza di un credito, in quanto il credito individuato da parte attrice come prima esposizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo n. 1669/2018 è stato estinto da uno degli altri condebitori in solido e l'odierna parte convenuta dichiarava in ogni caso di volerne profittare ex art. 1304 c.c.. Deduceva in aggiunta che il valore dei beni di proprietà di anche decurtato l'importo dell'ipoteca Controparte_1 volontaria iscritta a favore di era ampiamente capiente e che in ogni caso la CP_2 concessione di una tale garanzia personale era stata oggetto di uno scambio tra le parti interessate ovvero una proroga del termine per il pagamento del debito pregresso da parte della società Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c. verso una maggior garanzia per il creditore , non CP_2 potendo essere considerato atto a titolo gratuito.
Per tutte le predette ragioni, non riteneva sussistenti i presupposti necessari ai fini Controparte_1 dell'accoglimento della domanda attorea di revocatoria ordinaria. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.01.2023, si costituiva nel presente giudizio il terzo chiedendo il rigetto dell'azione revocatoria ordinaria ex adverso Controparte_2 proposta, stante l'insussistenza del presupposto della scientia fraudis e scientia damni e del pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale che assiste il credito. Parte convenuta deduceva l'inesistenza di un eventus damni essendovi la concreta possibilità di promuovere azione di regresso nei confronti di un numero elevato di condebitori solidali, senza una maggiore difficoltà o incertezza nella possibilità di ottenere coattivamente la realizzazione del proprio credito;
inoltre, affermava che il fatto che l'ipoteca volontaria sia stata concessa sui beni del socio della società debitrice Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c. ad una settimana di distanza dalla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1669/2018, era del tutto casuale.
Parimenti insussistente era il pregiudizio per le ragioni del creditore derivanti dalla seconda posizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo n. 797/2020 avente ad oggetto il saldo debitorio di due contratti di mutuo chirografario concessi dalla banca cedente a e regolarmente rimborsati fino al Controparte_1 mese di luglio 2019, in relazione ai quali fu anche concessa una rinegoziazione a testimonianza del fatto che lo stesso creditore non nutriva dubbi in merito alla solidità patrimoniale del debitore. All'udienza del 23.02.2023, il giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, assegnava, su richiesta delle stesse, i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c., fissando successiva udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti costituite provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. Con ordinanza del 25.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2023, il giudice non ammetteva le istanze istruttorie richieste dalle parti e, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.07.2024, contestualmente procedendo a sostituirla mediante scambio di note scritte ex artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c..
pagina 4 di 14 All'udienza del 17.07.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 18.07.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare tempestivamente. Con decreto del 20.01.2025, a seguito dell'intervenuto decesso dell'unico difensore costituito di parte convenuta e visto l'art. 301 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo, che Controparte_1 veniva riassunto da parte attrice. All'udienza del 13.03.2025, il giudice verificava la regolare riassunzione del processo e, su richiesta congiunta dei difensori delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 8.05.2025. All'udienza in presenza del 8.05.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
La domanda revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da parte attrice
[...] nei confronti delle parti convenute e Controparte_7 Controparte_1
ora (cfr. nota Controparte_2 Controparte_8 di deposito di parte attrice del 3.02.2025) è fondata, essendo supportata da idonea prova dei relativi presupposti di legge e viene in questa sede accolta per tutte le ragioni di cui alla seguente motivazione.
1. Preliminarmente, si deve rilevare che le parti necessarie del giudizio di revocatoria ordinaria sono il creditore, il debitore e il terzo a cui è stato trasferito il diritto o il bene e, più in generale, comunque il destinatario / beneficiario dell'atto dispositivo patrimoniale – nella specie costituzione di ipoteca volontaria su tutti i beni immobili di in qualità di socio illimitatamente Controparte_1 responsabile, fino a concorrenza dell'importo di euro 550.000,00, in favore della società CP_2
a garanzia di un pregresso credito vantato da quest'ultima nei confronti della società Spazi Logistici di
EI TA e C. s.n.c., avvenuta con atto notarile datato 25.02.2020 e trascritto in data 27.02.2020
(cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 parte attrice) - ritenuto pregiudizievole per le contrapposte ragioni credito (cfr. ex multis Cass. n. 23068 del 7.11.2011).
Nel caso di specie, tali soggetti sono stati tutti ritualmente parte nel presente procedimento e, pertanto, la presente decisione è, senza dubbio, agli stessi pienamente opponibile.
2. Sempre in via preliminare, in considerazione delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta tanto in termini di carenza di prova della titolarità attiva del diritto, quanto Controparte_1 in termini di difetto di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire in revocatoria in capo alla società attrice , cessionario fiduciario dei crediti in origine vantati dalla banca cedente , si Pt_3 Parte_4 deve precisare quanto segue. Da un lato, infatti, risulta priva di pregio l'eccezione per cui avendo la parte affermato di agire in giudizio in qualità di fiduciaria operante ai sensi e per gli effetti della legge n. 1966/1939, non sarebbe provato il presupposto dell'essere creditore, dovendosi rilevare in via assorbente come la stessa parte attrice , certamente allegando la propria suddetta qualifica, ha altresì agito in qualità di Pt_3 cessionario di tutti i crediti vantati dal cedente nei confronti di Parte_4 Controparte_1 oggetto dei decreti ingiuntivi n. 1669/2018 e n. 797/2020 emessi dal Tribunale di Forlì, come da contratto di cessione pro soluto stipulato tra le parti contraenti in data 31.05.2022 ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., debitamente comunicata al debitore ceduto (cfr. doc. nn. 19, 20, 27-32, 35 e 36 parte attrice). Inoltre, si rileva come in conseguenza di una tale cessione del credito, la banca cedente abbia altresì provveduto a prestare il consenso all'annotazione dell'ipoteca giudiziale, Parte_4 come da relativa scrittura privata autenticata dal Notaio, dott. in data 26.01.2023, Persona_2 nell'ambito della quale la stessa cedente ha testualmente confermato che “società "
[...]
, in qualità di fiduciaria e quindi in nome proprio ma Controparte_7
pagina 5 di 14 nell'esclusivo interesse e per conto della fiduciante di cui alla posizione fiduciaria n. 1426, è divenuta titolare del credito di cui al Decreto Ingiuntivo n.1669 emesso dal Tribunale di Forlì (FC) in data 11 dicembre 2018” (cfr. doc. nn. 38 e 39 parte attrice, nonché Cass. n. 10200 del 16.04.2021). In ogni caso e sulla base della stessa previsione normativa contenuta nella citata legge n. 1966/1939, si osserva che una società fiduciaria sia legittimata ad assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi e, dunque, a compiere i conseguenti atti di gestione;
pertanto, non si vede come possa da ciò restare esclusa la legittimazione a proporre un'azione revocatoria ordinaria che per sua stessa natura è finalizzata, non già al recupero materiale del bene, ma a conservare la garanzia patrimoniale generica del creditore. Dunque, il creditore può esercitare, anche per il tramite di un mandatario fiduciario, sostanziale gestore del credito, tutti gli atti necessari volti alla sua tutela, compresa l'azione revocatoria. Dall'altro lato, ci si limita a ricordare che come noto l'istituto generale della cessione del credito codicisticamente prevista agli artt. 1260 e ss. c.c. costituisce una fattispecie negoziale traslativa del diritto di credito, che comporta la modificazione della titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio. La natura contrattuale della cessione del credito presuppone l'indefettibile requisito della sussistenza di un accordo tra il creditore cedente ed il terzo cessionario finalizzato al trasferimento nel lato attivo del rapporto obbligatorio e della titolarità sostanziale del credito stesso;
per espressa previsione di legge tale trasferimento può avvenire tanto a titolo oneroso, quanto a titolo gratuito, sulla base della concorde volontà delle parti contraenti. Sempre a proposito dell'istituto della cessione del credito, si precisa, inoltre, che da tale rapporto contrattuale bilaterale resta estraneo il debitore ceduto, dal momento che questi non assume alcun diritto o obbligo avente titolo in siffatto accordo bilaterale, essendogli indifferente nella sostanza eseguire la prestazione ad un creditore piuttosto che ad un altro (cfr. già Cass. n. 23463/2009). Per quanto concerne, poi, il diverso ed autonomo profilo dell'opponibilità e dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, è richiesta dalla legge l'espressa accettazione di quest'ultimo e/o quantomeno il perfezionamento della notifica nei confronti del debitore ceduto della cessione del credito – avente natura di dichiarazione di scienza, recettizia, a forma libera -, che non deve integrare necessariamente la comunicazione integrale dell'atto di cessione (ad esempio, mediante trasmissione dell'originale o di una copia autenticata del contratto di cessione del credito), essendo sufficiente la comunicazione degli elementi essenziali del negozio di trasferimento del diritto di credito sul lato attivo, come riconosciuto in via interpretativa (cfr. Cass. n. 1510/2001) e dovendosi considerare sufficiente in via residuale la prova della conoscenza in altro modo dell'avvenuta cessione del credito in capo al debitore ceduto (cfr. Cass. n. 1770/2014). Pertanto, in forza della non specificamente contestata documentazione attestante il ricevimento da parte del debitore ceduto della comunicazione di intervenuta cessione del credito Controparte_1
(cfr. doc. nn. 19, 20, 27-32, 35, 36 e 38), nella presente sede, l'odierna parte attrice è certamente soggetto giuridico dotato di idonea legittimazione sostanziale e processuale in relazione agli specifici crediti per cui è causa e all'azione pauliana proposta.
3. Tutto ciò doverosamente premesso ed accertata, dunque, l'ammissibilità della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice nei confronti delle parti convenute, Pt_3 innanzitutto, si deve rilevare che, come noto, il campo di applicazione della disciplina codicistica posta a tutela della conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. è delineato dalla sussistenza di alcuni presupposti di legge ed in particolare, l'azione di cui all'art. 2901 c.c. può essere esperita dal creditore “anche nell'ipotesi in cui il diritto di credito sia sottoposto a termine o condizione”, quando il debitore abbia compiuto un atto dispositivo del proprio patrimonio che arrechi pregiudizio alle ragioni del credito, in maniera consapevole o con dolosa preordinazione. Inoltre, per quanto di specifico interesse, si deve ricordare che il credito tutelato con l'azione revocatoria, se può essere sorto anche successivamente all'atto di disposizione patrimoniale ritenuto in frode dal creditore che agisce in giudizio, non può certamente sorgere in un momento successivo all'esperimento dell'azione giudiziale da parte del medesimo creditore.
pagina 6 di 14 Occorre, infatti, che chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. ne sia legittimato sul piano attivo ovvero alleghi e provi la propria qualità di creditore nei confronti del debitore convenuto. Legittimato all'azione è, infatti, il solo creditore, anche se titolare di un credito sottoposto a condizione o a termine, che sia tale al momento della proposizione dell'azione giudiziale;
tale accertamento, relativo ad un presupposto indefettibile dell'azione, deve essere condotto dal giudice anche d'ufficio. Se è dunque imprescindibile la sussistenza di un credito al momento della proposizione della domanda giudiziale, non si richiede, per giurisprudenza ormai pacifica sul punto, che il predetto credito sia necessariamente certo, liquido, né tantomeno esigibile.
In via interpretativa è, infatti, da considerarsi legittimato anche il titolare di un credito eventuale (cfr. ex multis Cass. n. 5619 del 22.03.2016 e Cass. n. 6702 del 19.03.2018).
Elemento ineludibile è però che il credito possa valutarsi almeno in termini di probabilità, anche se lo stesso non sia ancora definitivamente accertato, essendo oggetto di contestazione in separato giudizio. Pertanto, senza dubbio ammissibile è, dunque, l'esperimento dell'actio pauliana con riguardo ai cd. crediti litigiosi ovvero a quei crediti il cui accertamento è oggetto di un procedimento pendente, sia che si tratti di crediti di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di crediti risarcitori da fatto illecito (cfr. Cass. S.U. n. 9440 del 18.05.2004 e recente conforme
Cass. n. 11121 del 10.06.2020, nonché Cass. n. 15275 del 30.05.2023). Tali condivisibili interpretazioni di matrice giurisprudenziale e l'ampia legittimazione del creditore che agisce in giudizio ex art. 2901 c.c. trovano, altresì, l'avallo della ratio stessa dell'istituto codicistico, nella misura in cui l'actio pauliana è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale generica del creditore, che mira – con finalità eminentemente cautelare ed anticipatoria - a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia relativa degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie e per consentire, quindi, poi nella futura sede esecutiva la realizzazione del proprio accertato credito.
In aggiunta e con puntuale riguardo alle specifiche vicende in esame, si deve precisare che, per un verso, nel caso di un credito derivante da contratti in materia di finanziamento bancario, ai fini della valutazione dell'anteriorità del sorgere del credito rispetto all'atto dispositivo revocando posto in essere dal debitore, si deve considerare il momento in cui le somme e/o i beni vengono messe a disposizione dal soggetto finanziatore e non già da quando l'obbligazione di restituzione diviene esigibile (cfr. Cass. n. 1414 del 18.01.2023 in materia di contratto di apertura di credito su conto corrente) e, per altro verso, risulta condivisile ed applicabile l'orientamento giurisprudenziale per cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso” (cfr. Cass. n. 28802 del 09.11.2018).
4. Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni assertive e probatorie delle parti e del complessivo esame della documentazione offerta in comunicazione, non vi è dubbio circa la sussistenza dei presupposti tanto oggettivi, quanto soggettivi dell'azione revocatoria proposta. 4.1 In primo luogo, quanto all'atto dispositivo del patrimonio del debitore, si deve osservare che il presente giudizio trae origine dalla circostanza fattuale pacifica avente ad oggetto l'atto di disposizione patrimoniale costituito dall'atto notarile di costituzione di ipoteca volontaria su tutti i beni immobili posto in essere in data 25.02.2020 dal debitore in qualità di socio Controparte_1 illimitatamente responsabile, fino a concorrenza dell'importo di euro 550.000,00, in favore della società a garanzia di un pregresso credito vantato nei confronti della società Spazi Controparte_2
Logistici di EI TA e C. s.n.c. (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 parte attrice, doc. n. 2 parte convenuta
, doc. nn. 7 e 8 parte convenuta . CP_2 CP_1
Come già evidenziato in precedenza, un tale atto notarile è stato trascritto nei pubblici registri immobiliari in data 27.02.2020 ed inoltre un tale atto costitutivo dell'ipoteca volontaria, che non prevede alcuno specifico corrispettivo in denaro, è testualmente qualificato dalle parti contraenti pagina 7 di 14 e come condizione necessaria per la concessione da parte di Controparte_1 CP_2 quest'ultima società in favore del proprio debitore Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c. della richiesta proroga del termine di pagamento della somma pari ad euro 500.000,00 oltre a interessi, originariamente convenuto entro il 31.12.2020 fino al 31.12.2024.
Ciò considerato, non vi è dubbio che la costituzione di ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà di trascritto in data 27.02.2020, integri un atto di disposizione patrimoniale a titolo Controparte_1 gratuito e successivo al sorgere del credito, certamente assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria. 4.2 In secondo luogo, parimenti risulta documentata in atti l'attuale esistenza di crediti in capo all'odierna parte che agisce in giudizio, in qualità di cessionario fiduciario, nei confronti dell'autore dell'atto dispositivo da revocarsi. Non vi è dubbio, infatti, in merito alla qualità di creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c. in capo a nei confronti del debitore al momento della Pt_3 Controparte_1 proposizione della domanda giudiziale (ottobre 2022), in forza del decreto ingiuntivo n. 1669/2018 ottenuto dalla banca cedente , già Credito di Romagna, per l'importo di euro Parte_4 1.632.304,13 in linea capitale, anche nei confronti dell'odierna parte convenuta in qualità di mutuatario in solido con gli altri condebitori, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. in data
18.02.2020 e poi divenuto definitivo con sentenza del Tribunale di Forlì n. 641/2022 del 27.06.2022
(cfr. doc. nn.
5-12 parte attrice), nonché del decreto ingiuntivo n. 797/2020 immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e poi non opposto, ottenuto sempre dalla banca cedente nei Parte_4 confronti di in qualità di mutuatario, per l'importo in linea capitale di euro Controparte_1
431.332,18 (cfr. doc. nn. 13-18 parte attrice).
In via di ragioni maggiormente liquide (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019), si rileva come l'esistenza e la persistenza, quantomeno, di un tale secondo credito non abbia formato oggetto alcuna specifica contestazione ad opera di parte convenuta, mentre le contestazioni sollevate in ordine all'inesistenza del primo credito risultano smentite in atti, essendo sì emerso che nelle more il condebitore solidale abbia proceduto al pagamento di somme in favore del creditore, con estinzione Controparte_9 parziale del debito complessivo per i 2/7 (cfr. doc. nn.
1-5 parte convenuta , ma al tempo CP_1 stesso permanendo un'esposizione debitoria comunque pari ai restanti 5/7 del debito complessivo, che grava anche sull'odierna parte convenuta in solido con gli altri mutuatari condebitori. Controparte_1
Si osserva, peraltro, che parte attrice ha sin dal proprio atto di citazione precisato testualmente di agire nella presente sede giudiziale con riferimento al decreto ingiuntivo n. 1669/2018 emesso dal Tribunale di Forlì “nei limiti in cui lo stesso era residuato”. In aggiunta, si rileva che in entrambi i casi, l'atto dispositivo patrimoniale revocando è stato posto in essere da parte dal debitore disponente (trascrizione dell'atto notarile del 27.02.2020) in un momento certamente successivo rispetto al sorgere dei rispettivi crediti di fonte contrattuale, basati su rapporti di finanziamento bancario concessi all'odierna parte convenuta negli anni 2013 e 2016, Controparte_1 nonché rinegoziati con la banca finanziatrice nell'anno 2017 (cfr. doc. nn. 6, 14 e 15 parte attrice) e sulla base dei rispettivi decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in data 18.02.2020 il n. 1669/2018 (cfr. doc. n. 9 parte attrice) e ai sensi dell'art. 642 c.p.c. in data 17.06.2020 il n. 797/2020 (cfr. doc. n. 13 parte attrice).
4.3 In terzo luogo e sempre sul piano di integrazione oggettiva della fattispecie codicistica di cui all'art. 2901 c.c., parimenti sussistente e provato in atti è, altresì, l'ulteriore presupposto oggettivo richiesto in termini di pregiudizio che dall'atto di disposizione patrimoniale revocando posto in essere dal debitore disponente può derivare alle ragioni del creditore.
In relazione a tale specifico aspetto costitutivo della domanda, è necessario ricordare che, al fine di valutare la sussistenza dell'eventus damni, non è necessaria la prova di una prospettiva di danno effettiva ed attuale, ma è sufficiente che in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo attuale e concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti risulti infruttuosa (cfr. Cass. n. 16464 del 15.07.2009). Inoltre, sempre in una prospettiva sostanzialmente estensiva, anche sotto questo pagina 8 di 14 profilo oggettivo, non è necessario solo un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e/o una totale compromissione della sua consistenza economica, ma l'eventus damni, della cui prova è onerato il creditore che agisce in revocatoria, può pacificamente consistere anche solo in una maggiore difficoltà, incertezza e/o dispendiosità per lo stesso creditore nella realizzazione di quanto dovutogli. Come noto, infatti, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche dalla scrivente, nel ritenere che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019, nonché Cass. n. 13172/2017 e di recente anche Cass. n. 20232 del 14.07.2023). In sintesi, dunque, in una tale specifica fattispecie, l'onere della prova in capo al creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione di una variazione – non unicamente quantitativa, bensì anche solo qualitativa - rilevante del patrimonio del debitore disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale impugnato e ritenuto pregiudizievole dai creditori, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta e/o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia patrimoniale generica per tutti i propri creditori (cfr. ex multis Cass. n. 8345 del 2018 e Cass. n. 21808 del 2015).
Quanto, poi, al momento temporale in relazione al quale va effettuata la valutazione in merito alla sussistenza di un effettivo pregiudizio per il creditore, si precisa che la stessa analisi va condotta con un giudizio ex ante ovvero al tempo dell'atto di disposizione patrimoniale e deve permanere al momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 23743 del 14.11.2011).
In particolare, sul punto, ci si limita a richiamare la relativa massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (cfr. Cass. n. 3538 del 06.02.2019, nonché Cass. n. 23743 del 14.11.2011). Tutto ciò premesso, alla luce della documentazione presente in atti, nel caso di specie, da un lato, vi è idonea prova di una intervenuta e complessivamente importante modificazione dell'assetto della garanzia patrimoniale generica del debitore disponente relativa al patrimonio Controparte_1 immobiliare esclusivo dello stesso, derivante dall'intervenuto vincolo volontariamente apposto al proprio diritto di proprietà in relazione a tutti – e non già solo con riferimento ad alcuni – i suoi beni immobili, fino a concorrenza dell'importo di euro 550.000,00, in qualità di socio della società Spazi
Logistici di EI TA e C. s.n.c. e non di debitore principale, in favore del creditore CP_2
peraltro in un periodo – febbraio 2020 - in cui il debito garantito, proprio della società debitrice
[...] principale e pari ad euro 500.000,00, oltre interessi, contratto nel mese di febbraio 2019 (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte convenuta e doc. nn. 7 e 8 parte convenuta , non era ancora così CP_2 CP_1 prossimo alla scadenza, prevista entro il termine del 31.12.2020. Dall'altro, per converso, le parti convenute costituite non hanno invece fornito idonea e concreta prova della solo allegata capacità economica del debitore con il proprio residuo patrimonio, di soddisfare comunque e Controparte_1 senza particolari complicazioni per i creditori le rispettive summenzionate pretese creditorie. L'atto notarile contenente la costituzione a titolo gratuito ipoteca volontaria di primo grado posta in essere in favore della società terza per un importo in ogni caso certamente non di valore CP_2
pagina 9 di 14 irrisorio ha, infatti, ad oggetto tutti i beni immobili originariamente, liberi da gravami, facenti parte del patrimonio personale del debitore ed integra, senza dubbio, un atto di disposizione patrimoniale che altera in maniera consistente e determinante l'assetto della garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2740 c.c. e comporta un sicuro pericolo di danno con riferimento alla qualità e quantità dei beni che ne formano oggetto. E' indubbio che un tale vincolo apposto su tutto il proprio patrimonio immobiliare, per quanto meritevole di tutela giuridica in ragione dell'espressa finalizzazione di garantire una proroga del termine di pagamento di un debito della società di persone di cui è socio detentore della quota pari ad euro 4.990,00 (cfr. doc. n. 4 parte attrice), impedisce agli altri creditori il diritto di espropriare direttamente tali beni immobili, mediante iscrizione di ipoteca di primo grado, determinando una lesione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c..
Documentato in atti è che la cedente in forza dei titoli giudiziali provvisoriamente Parte_4 esecutivi ottenuti a distanza di pochi giorni (declaratoria ex art. 648 c.p.c. in data 18.02.2020) in relazione al decreto ingiuntivo n. 1669/2018 e a distanza di pochi mesi (emissione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. in data 17.06.2020) in relazione al decreto ingiuntivo n. 797/2020 (cfr. doc. nn. 9 e 3 parte attrice) ha potuto iscrivere ipoteche giudiziali sui medesimi beni immobili rispettivamente di secondo e di terzo grado, con conseguenti e senza dubbio differenti prospettive di recupero in concreto del proprio complessivo credito. Inoltre, alla luce della complessiva documentazione in atti e tenuto conto anche dell'evoluzione temporale delle vicende in oggetto – in particolare, si consideri la contiguità e soprattutto la progressione temporale tra gli inadempimenti contrattuali derivanti dai rapporti di finanziamento bancario posti alla base dei decreti ingiuntivi ottenuti dal creditore che poi li ha ceduti al cessionario ovvero l'aggravamento della situazione economico finanziaria del debitore e Pt_3 Controparte_1 l'atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria a favore di una società terza per un debito non scaduto e maturato da un diverso soggetto giuridico, comunque dotato di una propria personalità giuridica e di un proprio patrimonio -, le odierne parti convenute non hanno fornito idonea prova dell'esistenza, in concreto ed oggettivamente, di una ragione che in qualche modo, in quello specifico contesto temporale, giustificasse la necessità di integrale sottoposizione a vincolo dell'importante patrimonio immobiliare personale di e dell'esistenza a quella data di un restante Controparte_1 patrimonio personale dello stesso idoneo comunque a garantire ampiamente e senza difficoltà aggiuntive i creditori diretti dello stesso per il recupero di debiti maturati a titolo personale nel corso degli anni. Peraltro, in assenza di documentazione attestante di una specifica richiesta in tal senso.
In tal senso, risulta comunque esile ed in ogni caso non documentalmente provata la ricostruzione proposta dalle parti convenute in termini di solidità e solvibilità degli altri mutuatari condebitori di in relazione al rapporto di mutuo chirografario concesso dalla banca finanziatrice Controparte_1 nell'anno 2016 e rinegoziato nell'anno 2017. La dedotta consistenza della garanzia patrimoniale generica di altri condebitori solidali, soggetti terzi e che non sono parte del presente giudizio, infatti, non è sufficiente ai fini della prova circa il doveroso apprezzamento in ordine al fatto che il patrimonio residuo del debitore convenuto in revocatoria sia tale da soddisfare le ragioni del creditore che agisce in giudizio ed in ogni caso si deve ribadire, a tale specifico fine, la sostanziale irrilevanza del pagamento parzialmente estintivo del debito complessivo portato dal decreto ingiuntivo n. 1669/2018 per i 2/7 da parte di uno dei condebitori solidali, nonché delle ipotizzate azioni di regresso che l'odierno debitore potrà intraprendere nei confronti degli altri mutuatari condebitori, trattandosi di vicende patrimoniali, tutte successive all'atto di disposizione posto in essere volontariamente da ed in parte Controparte_1 non tese a garantire direttamente le ragioni di credito sussistenti in capo alla società , in ragione Pt_3 del meccanismo civilistico della solidarietà passiva disciplinato ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c..
5. Accanto all'esistenza di adeguata prova dei predetti elementi oggettivi, ai fini dell'accoglibilità dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. richiede anche la prova circa la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che pone in essere l'atto di pagina 10 di 14 disposizione patrimoniale, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni. Si deve, innanzitutto, evidenziare per quanto di specifico interesse e con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo al disponente, che nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti di disposizione patrimoniale compiuti successivamente al sorgere del credito, è necessaria la prova anche in via presuntiva della sussistenza di mero dolo generico in capo al debitore disponente. Come noto, è infatti pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e anche Cass. n. 6702 del 19.03.2018). A tal proposito, inoltre, ci si limita ad evidenziare nuovamente che il condivisibile orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere che “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cass. n. 22161 del 05.09.2019) e, dunque, per stabilire se il credito sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento, ad esempio, alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella del compimento dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito o da reato (cfr. Cass. n. 11121 del 10.06.2020). In ultima analisi, si deve poi precisare che, quando l'atto di disposizione patrimoniale è successivo al sorgere del credito, l'unica sostanziale condizione soggettiva per l'accoglimento dell'azione revocatoria è che il debitore fosse effettivamente consapevole del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, vista la riduzione della consistenza per quantità e per qualità del proprio patrimonio, in caso di atto a titolo gratuito, mentre, trattandosi di atto a titolo oneroso, occorre altresì che di tale intento frodatorio fosse consapevole anche il terzo, la cui posizione, in relazione ai presupposti soggettivi, è sostanzialmente analoga a quella del debitore.
Alla luce della già richiamata ed analizzata documentazione presente in atti e ferma la natura di atto di disposizione patrimoniale a titolo meramente gratuito e non imposto da alcuna norma di legge - già evidenziata nei precedenti paragrafi di motivazione -, non vi è dubbio che quantomeno il debitore disponente al momento della formale conclusione dell'atto notarile avente ad oggetto Controparte_1 la costituzione dell'ipoteca volontaria in favore di per cui è causa (25-27.02.2020), fosse CP_2 effettivamente a conoscenza dell'esistenza di plurime ed importanti pretese creditorie, sicuramente all'epoca quantomeno di natura litigiosa, con riferimento ai crediti di natura contrattuale (plurimi finanziamenti bancari chirografari contratti a titolo personale negli anni 2013 e 2016 con la banca finanziatrice già Credito di Romagna s.p.a.) già altamente probabili e quantificate Parte_4 nel loro ammontare complessivo, in ragione dell'inadempimento imputabile al mutuatario medesimo. Nella specie, infatti, l'atto di disposizione patrimoniale oggetto dell'actio pauliana proposta – certamente stipulato in conformità alla legge - è senza dubbio successivo al sorgere delle già accertate aspettative creditorie dell'odierna parte attrice, a nulla rilevando le generiche contestazioni formulate dalle parti convenute. Sul punto, si deve valorizzare il fatto che i rapporti contrattuali da cui sono scaturiti i rispettivi crediti in capo al cessionario fiduciario erano personalmente intestati e sono Pt_3 stati sottoscritti negli anni precedenti dall'odierna parte convenuta Controparte_1
A quest'ultimo proposito, ci si limita ad osservare che proprio in ragione dei generali principi di correttezza e buona fede, nonché di autoresponsabilità dei contraenti, l'odierna parte convenuta non poteva non essere al corrente della volontà del creditore di voler procedere al recupero dei propri consistenti crediti vantati direttamente nei confronti del mutuatario – richiesti in sede stragiudiziale e in pagina 11 di 14 parte oggetto di procedimento giudiziale (cfr. doc. nn. 7-9, 17 e 18 parte attrice) - e che, ai fini dell'accertamento relativo all'elemento soggettivo in capo al disponente alla data di compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, non possono essere trascurate le seguenti e convergenti circostanze fattuali pacifiche tra le parti. Sotto un primo profilo di analisi, infatti, la scadenza del termine di pagamento del debito proprio della società Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c., di cui l'odierno convenuto è certamente socio illimitatamente responsabile, ma nei confronti del quale non sono documentate a quella data pretese creditorie dirette avanzate dalla società terza era CP_2 prevista per il giorno 31.12.2020 e, quindi, dieci mesi dopo rispetto alla data di costituzione della garanzia reale, a cui il creditore della società garantita aveva subordinato il proprio consenso alla proroga di ulteriori tre anni del termine per i pagamento. Sotto un secondo profilo di analisi, poi, si deve evidenziare come l'atto notarile in esame non indichi alcuna specifica motivazione, per cui viene ritenuta necessaria la dazione di ipoteca volontaria da parte del socio sin dal mese di Controparte_1 febbraio 2020 per un debito della società Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c., già da tempo esistente e comunque non ancora scaduto (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. nn. 7 e 8 parte convenuta a fronte dell'esistenza di un documentato patrimonio della stessa società debitrice principale CP_1
(cfr. doc. nn. 21-24 parte attrice). Tutto ciò risulta quantomeno irragionevole, in considerazione della mancanza di idonea ed oggettiva causa giustificativa, che non è stata né specificamente allegata né tantomeno provata dal debitore disponente Controparte_1
In aggiunta, si deve altresì valorizzare il fatto che il debito garantito pari ad euro 500.000,00 corrisponde al prezzo della cessione di credito datata 4.02.2019 (cfr. doc. n. 7 parte convenuta CP_1 conclusa tra la cedente e la cessionaria Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c. e che CP_2 tale credito era in origine vantato dalla prima nei confronti della società Gatteo Centro s.r.l., le cui quote erano detenute al 50% ciascuna dalle società cedente e cessionaria medesime, come da relativa visura camerale (cfr. doc. n. 40 parte attrice). Inoltre, si deve ribadire che l'atto di disposizione patrimoniale (febbraio 2020) è stato posto in essere dal debitore a titolo gratuito, trattandosi di garanzia ipotecaria di natura volontaria rilasciata dal socio della società debitrice principale in favore della società terza in un momento CP_2 ampiamente successivo alla venuta ad esistenza del credito medesimo garantito (febbraio 2019) e costituendo l'eventuale dilazione dei termini di pagamento originariamente previsti un ulteriore interesse perseguito dalle parti contraenti, che non è idoneo a rientrare nella causa in concreto del rapporto di garanzia reale, insito nella costituzione dell'ipoteca volontaria su tutti i propri beni immobili fino a concorrenza dell'importo di euro 550.000,00 da parte di Controparte_1
Tali oggettive e documentate circostanze fattuali, unitamente alla già evidenziata alla stretta progressione delle tempistiche di verificazione degli eventi, non possono non denotare una sostanziale volontà del debitore disponente di mettere al riparo un'importante e non pregiudicata parte del proprio patrimonio immobiliare personale da pretese creditorie, restitutorie e risarcitorie, da parte del predetto creditore, stanti quantomeno le oggettive difficoltà economico finanziarie dell'odierna parte convenuta ad onorare regolarmente gli impegni di pagamento assunti e poi anche rinegoziati con Controparte_1 la banca finanziatrice, risultando improbabile che il debitore disponente, alla data del 27.02.2020 in cui già era stata pronunciata ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione in relazione al decreto ingiuntivo opposto n. 1669/2018 (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 parte attrice), non fosse in alcun modo consapevole, di pregiudicare o quantomeno di modificare in peius, con il proprio atto di disposizione patrimoniale, la garanzia generica a favore dei propri eventuali creditori personali ed in particolare della banca finanziatrice , titolare già all'ora di legittime e quantificate aspettative Parte_4 creditorie nei confronti del mutuatario inadempiente (cfr. doc. nn. 6, 13, 14, 15, 17 e 18 parte attrice).
In ultima analisi, poi, si rileva che stante da predetta natura di atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito dell'atto notarile di costituzione di ipoteca volontaria in favore di da CP_2 parte del debitore (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta ), ai Controparte_1 CP_2 fini della presente decisione, alcun rilievo assume l'eventuale partecipatio fraudis del terzo CP_2
pagina 12 di 14 Cont ovvero se di tale pregiudizio alle ragioni creditorie, prima di e, poi, del cessionario Parte_4 fiduciario fosse consapevole anche il beneficiario dell'atto di disposizione patrimoniale e dunque Pt_3 l'ulteriore parte convenuta nell'ambito del presente giudizio. In ogni caso e per completezza espositiva, si deve rilevare come non sia comunque credibile che il beneficiario dell'ipoteca volontaria, , non fosse a conoscenza della situazione finanziaria CP_2 in capo al datore di ipoteca, viste le operazioni incrociate di cessione del credito pari ad euro
500.000,00 intervenute fra le varie società documentate in atti (cfr. doc. n. 40 parte attrice). 6. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in relazione alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, mentre nei valori minimi nella fase di trattazione / istruttoria, che non ha comportato alcuna ulteriore attività istruttoria diversa dal deposito delle memorie scritte nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La liquidazione viene posta in base al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).
6.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di entrambe le parti convenute nei confronti di parte attrice, il cui difensore si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c., in relazione all'azione pauliana proposta, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione. 6.2 Per quanto riguarda, in ultima analisi, l'ulteriore domanda di condanna formulata da parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti delle parti convenute, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi soggettivi della mala fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020), anche tenuto conto della necessità di analizzare plurime questioni giuridiche controverse, preliminari e di merito, al fine di valutare la fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2838/2022; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda proposta ex art. 2901 c.c. da parte attrice Controparte_7 nei confronti delle parti convenute e ora
[...] Controparte_1 Controparte_2
per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_8
2. ACCERTA E DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di parte attrice
[...] dell'atto di disposizione patrimoniale con cui in data Controparte_7
25.02.2020 ha costituito ipoteca volontaria su tutti i suoi beni immobili, fino a Controparte_1 concorrenza dell'importo di euro 550.000,00, in favore della società ora CP_2 [...]
, a garanzia di pregresso debito della società Controparte_8
Spazi Logistici di EI TA e C. s.n.c. come meglio indicato nell'atto pubblico a ministero del
Notaio, dott. trascritto in data 27.02.2020. Persona_1
3. ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente ovvero all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì – ufficio provinciale Territorio di voler eseguire la trascrizione della presente sentenza di accoglimento della domanda revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., nonché l'annotazione della stessa a margine dell'atto di disposizione patrimoniale di cui è stata dichiarata l'inefficacia relativa al precedente punto del dispositivo.
pagina 13 di 14 4. CONDANNA le parti convenute e ora Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice Controparte_8 delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_7
22.426,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 1.713,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Guarino Rocco.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 8 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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