CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2744/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16656/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Amministrazione Condominio Indirizzo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391300208085656 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391300208085656 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391300208085656 IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391300208085656 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2827/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
chiedono che venga dichiarata cessata la materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'avviso di intimazione di cui all'epigrafe chidendone l'annullamento in quanto, a seguito di sentenza di altra sezione di questa Corte, era stato annullato l'avvsio di accertamento alla stregua del quale era stata emessa l'intimazione.
Si costituiva l'Agente della riscossione che, nel dar prova dell'avvenuto sgravio delle somme originariamente richieste chiedeva, fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Con successive memorie il contribuente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendee ed insisteva per la condanna alle spese dell'Ente impositore secondo il principio della soccombenza virtuale.
All'odierna udienza la causa era decisa dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è dubbio che il giudizio è estinto per essere cessata la materia del contendere a seguito del completo sgravio delle somme originariamente richieste.
Sussistono giustificati motivi, derivanti dal comportamento processuale delle parti, per dichiarare compensate le spese del giudizio ed infatti l'intimazione era stata giustificatamente emessa in quanto la sentenza che ha dichiarato non dovuta l'imposta è successiva alla sua emissione. Inoltre lo sgravio è avvenuto il 29.9.2025 ed il giudizio è stato iscritto a ruolo solo successivamente ovvero il 3.10.2025 quando oramai la pretesa tributaria era già stata annullata in autotuela dall'agente della riscossione.
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. SPESE
COMPENSATE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16656/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Amministrazione Condominio Indirizzo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391300208085656 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391300208085656 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391300208085656 IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391300208085656 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2827/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
chiedono che venga dichiarata cessata la materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'avviso di intimazione di cui all'epigrafe chidendone l'annullamento in quanto, a seguito di sentenza di altra sezione di questa Corte, era stato annullato l'avvsio di accertamento alla stregua del quale era stata emessa l'intimazione.
Si costituiva l'Agente della riscossione che, nel dar prova dell'avvenuto sgravio delle somme originariamente richieste chiedeva, fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Con successive memorie il contribuente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendee ed insisteva per la condanna alle spese dell'Ente impositore secondo il principio della soccombenza virtuale.
All'odierna udienza la causa era decisa dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è dubbio che il giudizio è estinto per essere cessata la materia del contendere a seguito del completo sgravio delle somme originariamente richieste.
Sussistono giustificati motivi, derivanti dal comportamento processuale delle parti, per dichiarare compensate le spese del giudizio ed infatti l'intimazione era stata giustificatamente emessa in quanto la sentenza che ha dichiarato non dovuta l'imposta è successiva alla sua emissione. Inoltre lo sgravio è avvenuto il 29.9.2025 ed il giudizio è stato iscritto a ruolo solo successivamente ovvero il 3.10.2025 quando oramai la pretesa tributaria era già stata annullata in autotuela dall'agente della riscossione.
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. SPESE
COMPENSATE