Art. 2.
I negozi di permuta previsti dalle disposizioni richiamate al precedente art. 1 sono espletati con le modalita' stabilite dall'art. 98 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita', generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
I negozi di permuta previsti dalle disposizioni richiamate al precedente art. 1 sono espletati con le modalita' stabilite dall'art. 98 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita', generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .