Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 14
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Rinuncia al ricorso

    Il giudizio viene dichiarato estinto per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 D. Lgs 546/1992. Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente-rinunciante, stante la mancata accettazione della compensazione da parte del resistente.

  • Accolto
    Richiesta di pagamento spese di lite

    Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente-rinunciante, stante la mancata accettazione di parte resistente della richiesta di compensazione delle spese di lite. Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa (fino a € 5.200,00).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 14
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo