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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/12/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati: dr. Giuseppe Rini Presidente dr. NA US Giudice rel. dr. Giorgia Cotroneo Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1239 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardette Baiamonte per mandato in atti;
Parte_1 contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Ciacciofera per mandato in atti;
Controparte_1
e con l'intervento del PM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con il ricorso introduttivo dell'odierno procedimento, ha chiesto la modifica della Parte_1 sentenza definitiva n. 868/2019 del 30.10.2019, resa nel giudizio n. 704/2015, nell'ambito del quale, con sentenza non definitiva n. 1216/2015 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra l'odierno ricorrente e Controparte_1
Precisava il ricorrente che il tribunale, con la sentenza definitiva di cui oggi si chiede la modifica, aveva disposto l'obbligo per il padre di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari a €
200,00 mensili per la figlia nata a [...] il [...], già maggiorenne al tempo Persona_1 dell'emanazione della sentenza di divorzio.
Esponeva il ricorrente che l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia era da Persona_1 ritenersi superato dalla circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della pronuncia, essendosi la figlia trasferita altrove e avendo a sua volta generato una figlia, nata il [...]. Persona_2
Rappresentava, altresì, che nelle more erano mutate le proprie condizioni economiche, avendo lo stesso generato tre figli dalla nuova compagna, con la quale era altresì convolato a nozze.
1 Tanto premesso e precisato chiedeva, pertanto, la revoca del predetto assegno previsto in favore della figlia con effetto retroattivo, a partire dal trasferimento a Milano della stessa o, in Persona_1 ogni caso, dalla raggiunta autosufficienza economica;
con vittoria di spese e compensi.
ritualmente costituitasi, contestava la domanda di modifica delle condizioni di Controparte_1 divorzio proposta dall'ex coniuge, rappresentando che la figlia si era sì trasferita a Milano Persona_1 ove aveva iniziato l'attività lavorativa e aveva sì avuto una figlia, ma che, tuttavia, era allo stato priva di occupazione ed era stata abbandonata dal compagno.
Rappresentando, altresì, che l'attore non aveva mai versato il mantenimento per la figlia Persona_1 della quale si era disinteressato anche moralmente sin dall'epoca della separazione, chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'ex coniuge.
Rigettate le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per discussione e decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. all'udienza del 27 ottobre 2025, ove veniva posta in decisione.
Ciò posto ritiene questo Collegio che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio in ordine all'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia domanda proposta dal padre Persona_1
, debba essere accolta. Parte_1
Osserva il Tribunale, invero, che risultano incontestate tra le parti sia la circostanza per la quale nel 2019, si sia trasferita a Milano ove ha iniziato un'attività lavorativa, sia la circostanza Persona_1 per la quale la stessa sia madre della minore nata il [...], oggi di anni 3. Persona_2
Osserva questo Collegio che, per costante giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 17183/2020).
Ancora, sussiste il diritto del figlio al mantenimento all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
2 Dunque, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. n. 18076/2014; nonchè Cass. n. 12952/2016, in motiv.).
A ciò si aggiunge, coerentemente, che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. n.
1830/2011; Cass. n. 24498/2006).
Ora, alla luce delle circostanze di fatto prospettate dall'attore e confermate dalla convenuta, nonché sulla scorta della giurisprudenza or ora richiamata, si ritengono sussistenti le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento versato dallo stesso attore in favore della figlia la quale è Persona_1 divenuta madre di prole in tenerà età, assumendosi gli obblighi di cura, materiale e morale, che gravano in capo ai genitori.
La circostanza per la quale non abbia intrapreso una relazione di convivenza con il Persona_1
Per padre della figlia , osserva il tribunale, non vale a inficiare le argomentazioni sopra svolte in ordine alla assunzione di responsabilità della stessa.
Né rilevano, a tal fine, le circostanze relative al disinteresse dell'attore nei confronti della figlia e all'inadempimento dell'obbligo di mantenimento nei suoi confronti, tenuto conto che le statuizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio e, prima ancora, a quella di separazione, costituiscono titolo azionabile in sede esecutiva.
Le argomentazioni svolte impongono al tribunale di modificare le statuizioni del divorzio pronunciato tra le parti, mediante l'eliminazione dell'assegno di mantenimento ivi previsto in favore della figlia e a carico del padre. Persona_1
Quanto alla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia essa deve fissarsi dalla proposizione della domanda. Per_3
Invero, la regola generale della condictio indebiti opera soltanto “ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica” (cfr.
Cass. 477/2023; SSUU n. 32914/2022, pure citate dall'attore) non già in sede di modifica delle condizioni, ove opera il generale principio della domanda.
Pertanto, la decorrenza della revoca del mantenimento posto in capo all'attore per la figlia
è da fissarsi al momento della proposizione della domanda (ricorso iscritto a ruolo in data Persona_1
1.6.2024).
3 In accordo al canone della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la convenuta va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri previsti con D.M. Giustizia n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicando i valori minimi a tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale, sono pari a € 2.000,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 868/2019 del 30.10.2019, resa nel giudizio n. 704/2015, disponendo l'eliminazione dell'assegno di mantenimento versato dal ricorrente in favore della figlia, AC, già maggiorenne con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo dell'odierno procedimento;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate nella Controparte_1 misura di € 2.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Onera la Cancelleria delle comunicazioni di rito.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Giuseppe Rini
NA US
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati: dr. Giuseppe Rini Presidente dr. NA US Giudice rel. dr. Giorgia Cotroneo Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1239 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardette Baiamonte per mandato in atti;
Parte_1 contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Ciacciofera per mandato in atti;
Controparte_1
e con l'intervento del PM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con il ricorso introduttivo dell'odierno procedimento, ha chiesto la modifica della Parte_1 sentenza definitiva n. 868/2019 del 30.10.2019, resa nel giudizio n. 704/2015, nell'ambito del quale, con sentenza non definitiva n. 1216/2015 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra l'odierno ricorrente e Controparte_1
Precisava il ricorrente che il tribunale, con la sentenza definitiva di cui oggi si chiede la modifica, aveva disposto l'obbligo per il padre di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari a €
200,00 mensili per la figlia nata a [...] il [...], già maggiorenne al tempo Persona_1 dell'emanazione della sentenza di divorzio.
Esponeva il ricorrente che l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia era da Persona_1 ritenersi superato dalla circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della pronuncia, essendosi la figlia trasferita altrove e avendo a sua volta generato una figlia, nata il [...]. Persona_2
Rappresentava, altresì, che nelle more erano mutate le proprie condizioni economiche, avendo lo stesso generato tre figli dalla nuova compagna, con la quale era altresì convolato a nozze.
1 Tanto premesso e precisato chiedeva, pertanto, la revoca del predetto assegno previsto in favore della figlia con effetto retroattivo, a partire dal trasferimento a Milano della stessa o, in Persona_1 ogni caso, dalla raggiunta autosufficienza economica;
con vittoria di spese e compensi.
ritualmente costituitasi, contestava la domanda di modifica delle condizioni di Controparte_1 divorzio proposta dall'ex coniuge, rappresentando che la figlia si era sì trasferita a Milano Persona_1 ove aveva iniziato l'attività lavorativa e aveva sì avuto una figlia, ma che, tuttavia, era allo stato priva di occupazione ed era stata abbandonata dal compagno.
Rappresentando, altresì, che l'attore non aveva mai versato il mantenimento per la figlia Persona_1 della quale si era disinteressato anche moralmente sin dall'epoca della separazione, chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'ex coniuge.
Rigettate le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per discussione e decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. all'udienza del 27 ottobre 2025, ove veniva posta in decisione.
Ciò posto ritiene questo Collegio che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio in ordine all'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia domanda proposta dal padre Persona_1
, debba essere accolta. Parte_1
Osserva il Tribunale, invero, che risultano incontestate tra le parti sia la circostanza per la quale nel 2019, si sia trasferita a Milano ove ha iniziato un'attività lavorativa, sia la circostanza Persona_1 per la quale la stessa sia madre della minore nata il [...], oggi di anni 3. Persona_2
Osserva questo Collegio che, per costante giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 17183/2020).
Ancora, sussiste il diritto del figlio al mantenimento all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
2 Dunque, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. n. 18076/2014; nonchè Cass. n. 12952/2016, in motiv.).
A ciò si aggiunge, coerentemente, che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. n.
1830/2011; Cass. n. 24498/2006).
Ora, alla luce delle circostanze di fatto prospettate dall'attore e confermate dalla convenuta, nonché sulla scorta della giurisprudenza or ora richiamata, si ritengono sussistenti le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento versato dallo stesso attore in favore della figlia la quale è Persona_1 divenuta madre di prole in tenerà età, assumendosi gli obblighi di cura, materiale e morale, che gravano in capo ai genitori.
La circostanza per la quale non abbia intrapreso una relazione di convivenza con il Persona_1
Per padre della figlia , osserva il tribunale, non vale a inficiare le argomentazioni sopra svolte in ordine alla assunzione di responsabilità della stessa.
Né rilevano, a tal fine, le circostanze relative al disinteresse dell'attore nei confronti della figlia e all'inadempimento dell'obbligo di mantenimento nei suoi confronti, tenuto conto che le statuizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio e, prima ancora, a quella di separazione, costituiscono titolo azionabile in sede esecutiva.
Le argomentazioni svolte impongono al tribunale di modificare le statuizioni del divorzio pronunciato tra le parti, mediante l'eliminazione dell'assegno di mantenimento ivi previsto in favore della figlia e a carico del padre. Persona_1
Quanto alla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia essa deve fissarsi dalla proposizione della domanda. Per_3
Invero, la regola generale della condictio indebiti opera soltanto “ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica” (cfr.
Cass. 477/2023; SSUU n. 32914/2022, pure citate dall'attore) non già in sede di modifica delle condizioni, ove opera il generale principio della domanda.
Pertanto, la decorrenza della revoca del mantenimento posto in capo all'attore per la figlia
è da fissarsi al momento della proposizione della domanda (ricorso iscritto a ruolo in data Persona_1
1.6.2024).
3 In accordo al canone della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la convenuta va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri previsti con D.M. Giustizia n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicando i valori minimi a tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale, sono pari a € 2.000,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 868/2019 del 30.10.2019, resa nel giudizio n. 704/2015, disponendo l'eliminazione dell'assegno di mantenimento versato dal ricorrente in favore della figlia, AC, già maggiorenne con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo dell'odierno procedimento;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate nella Controparte_1 misura di € 2.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Onera la Cancelleria delle comunicazioni di rito.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Giuseppe Rini
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