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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17547 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34979/2024 R.G. promossa da
[...]
(coniugata , nata il [...] a Parte_1 CP_1
Cabreuva, in Brasile;
nato il [...] a Parte_2
Pirapora do Bom Jesus, in Brasile;
nata il Parte_3
07.09.1990 a Itu, in Brasile;
Parte_4
, nata il [...] a Cabreuva, in [...], per sé e per la figlia
[...] minore , nata il [...] a [...], Persona_1 in Brasile;
nata il [...] a [...], Controparte_2 in Brasile;
nato il [...] a [...] Parte_5
Bom Jesus, in Brasile, per sé e per la figlia minore Persona_2 nata il [...] a Barueri, in [...];
[...] [...] nata il [...] a [...], Controparte_3 in Brasile;
, nata il [...] a Parte_6
Pirapora do Bom Jesus, in Brasile, per sé e per il figlio minore
[...]
, nato il [...] a Sao Roque, in [...]; Persona_3 [...]
, nato il [...] a Barueri, in [...]; Parte_7
(coniugata , nata il Parte_8 Per_4
17.11.1964 a Sao Paulo, in Brasile;
Parte_9 nata il [...] a Sao Paulo, in [...]; , Parte_10 nato il [...] a Sao Paulo, in [...]; Parte_11
, nato il [...] a Sao Paulo, in [...];
[...] Parte_12 nato il [...] a [...], in
[...]
Brasile; nato il [...] a [...], Parte_13 in Brasile, per sé e per la figlia minore Persona_5 nata il [...] a Barueri, in [...];
[...] [...] nata il [...] a Jundiai, in [...], per sé Parte_14
e per il figlio minore , nato il [...] Persona_6
a Jundiai, in Brasile;
nata il Parte_15
18.07.1999 a Jundiai, in Brasile, per sé e per la figlia minore
[...]
, nata il [...] a [...], in Persona_7
Brasile; nata il [...] a [...] Parte_16
Paulo, in Brasile, per sé e per le figlie minori Persona_8
, nata il [...] a Sao Paulo, in [...] e
[...] Pt_17
1 , nata il [...] a [...], in CP_2 Persona_8
Brasile; (coniugata nata il Parte_18 Per_9
28.02.1981 a Pirapora do Bom Jesus, in Brasile, per sé e per il figlio minore nato il [...] a [...] Persona_10
Paulo, in Brasile;
nata il CP_4 Persona_10
28.06.2007 a Sao Paulo, Brasile;
Parte_19 nato il [...] a Pirapora do Bom Jesus, in [...];
[...] nato il [...] a [...], in Controparte_5
Brasile; nato il [...] a CP_6 Controparte_5
Itu, in Brasile;
nata il [...] a Per_11 Parte_20
Pirapora do Bom Jesus, in Brasile, per sé e per i figli minori
[...] nato il [...] a Sao Paulo, in [...] e Per_12 [...] nato il [...] a Sao Paulo, in [...]; Parte_21 [...] Par (coniugata ), nata il [...] a Controparte_7 Pt_4
Itu, in Brasile;
(coniugata ), Parte_22 Per_13 nata il [...] a Itu, in [...]; Controparte_8 nata l'[...] a Pirapora do Bom Jesus, in [...]; CP_9 coniugata ), nata il [...] a [...]
[...] Per_14
Jesus, in Brasile;
, nata il [...] a [...] Parte_23
Paulo, in Brasile, con il patrocinio dell'avv. VINCENZO CAROSI, (C. F.:
); C.F._1 nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_10 CP_11 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato il 30 Persona_15 giugno 1871 a Pontecorvo (FR), successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 43-45); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi CP_10 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza
2 costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato al Consolato Generale d'Italia territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, senza ricevere alcun riscontro. I ricorrenti hanno dato altresì contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge una prospettiva di attesa per il primo esame delle domande di circa dieci anni dalla presentazione. Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_10 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 16/10/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
3
[...]
(coniugata , nata il [...] a Parte_1 CP_1
Cabreuva, in Brasile;
nato il [...] a Parte_2
Pirapora do Bom Jesus, in Brasile;
nata il Parte_3
07.09.1990 a Itu, in Brasile;
Parte_4
, nata il [...] a Cabreuva, in [...], per sé e per la figlia
[...] minore , nata il [...] a [...], Persona_1 in Brasile;
nata il [...] a [...], Controparte_2 in Brasile;
nato il [...] a [...] Parte_5
Bom Jesus, in Brasile, per sé e per la figlia minore Persona_2 nata il [...] a Barueri, in [...];
[...] [...] nata il [...] a [...], Controparte_3 in Brasile;
, nata il [...] a Parte_6
Pirapora do Bom Jesus, in Brasile, per sé e per il figlio minore
[...]
, nato il [...] a Sao Roque, in [...]; Persona_3 [...]
, nato il [...] a Barueri, in [...]; Parte_7
(coniugata , nata il Parte_8 Per_4
17.11.1964 a Sao Paulo, in Brasile;
Parte_9 nata il [...] a Sao Paulo, in [...]; , Parte_10 nato il [...] a Sao Paulo, in [...]; Parte_11
, nato il [...] a Sao Paulo, in [...];
[...] Parte_12 nato il [...] a [...], in
[...]
Brasile; nato il [...] a [...], Parte_13 in Brasile, per sé e per la figlia minore Persona_5 nata il [...] a Barueri, in [...];
[...] [...] nata il [...] a Jundiai, in [...], per sé Parte_14
e per il figlio minore , nato il [...] Persona_6
a Jundiai, in Brasile;
nata il Parte_15
18.07.1999 a Jundiai, in Brasile, per sé e per la figlia minore
[...]
, nata il [...] a [...], in Persona_7
Brasile; nata il [...] a [...] Parte_16
Paulo, in Brasile, per sé e per le figlie minori Persona_8
, nata il [...] a Sao Paulo, in [...] e
[...] Pt_17
1 , nata il [...] a [...], in CP_2 Persona_8
Brasile; (coniugata nata il Parte_18 Per_9
28.02.1981 a Pirapora do Bom Jesus, in Brasile, per sé e per il figlio minore nato il [...] a [...] Persona_10
Paulo, in Brasile;
nata il CP_4 Persona_10
28.06.2007 a Sao Paulo, Brasile;
Parte_19 nato il [...] a Pirapora do Bom Jesus, in [...];
[...] nato il [...] a [...], in Controparte_5
Brasile; nato il [...] a CP_6 Controparte_5
Itu, in Brasile;
nata il [...] a Per_11 Parte_20
Pirapora do Bom Jesus, in Brasile, per sé e per i figli minori
[...] nato il [...] a Sao Paulo, in [...] e Per_12 [...] nato il [...] a Sao Paulo, in [...]; Parte_21 [...] Par (coniugata ), nata il [...] a Controparte_7 Pt_4
Itu, in Brasile;
(coniugata ), Parte_22 Per_13 nata il [...] a Itu, in [...]; Controparte_8 nata l'[...] a Pirapora do Bom Jesus, in [...]; CP_9 coniugata ), nata il [...] a [...]
[...] Per_14
Jesus, in Brasile;
, nata il [...] a [...] Parte_23
Paulo, in Brasile, con il patrocinio dell'avv. VINCENZO CAROSI, (C. F.:
); C.F._1 nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_10 CP_11 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato il 30 Persona_15 giugno 1871 a Pontecorvo (FR), successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 43-45); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi CP_10 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza
2 costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato al Consolato Generale d'Italia territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, senza ricevere alcun riscontro. I ricorrenti hanno dato altresì contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge una prospettiva di attesa per il primo esame delle domande di circa dieci anni dalla presentazione. Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_10 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 16/10/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
3