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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4277 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 06.10.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Marrone in Dolo, Riviera Matteotti n.15, fax (pec:
che lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1 Email_2
telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pier Giorgio Ometto in Pianiga, Via Roma 128,
(pec: che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_3 Email_4
telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 04.11.2025 che di seguito si riproducono: “pronunciare la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI: 1) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
– 2) La casa coniugale, sita in Pianiga (VE),
Via Rodari 33, di esclusiva proprietà del marito, resta assegnata a quest'ultimo e la moglie dovrà rilasciarla con decorrenza dal deposito della sentenza di separazione;
– 3) Il sig. si obbliga a Pt_1
corrispondere alla sig.ra un assegno per il contributo al suo mantenimento pari ad euro Pt_2
250,00 mensili con accredito sul suo c/c, rivalutabile annualmente ISTAT, con decorrenza dal rilascio della casa coniugale;
-4) Il marito si obbliga altresì a versare alla moglie la somma di euro
15.000,00 una tantum a titolo di riequilibrio dei rapporti economici familiari e per l'opera prestata, di cui la metà – 7.500,00 - alla pubblicazione della sentenza di separazione e l'altra metà
– 7.500,00 - al deposito di quella di divorzio;
– 5) Al buon fine di quanto sopra sub 4), eccezion fatta per l'assegno di mantenimento, le parti null'altro avranno a pretendere per alcuna causa, titolo o ragione. Tanto premesso, le parti depositano la documentazione di rito e – decorsi i termini di legge dall'udienza – chiedono altresì di rimettere la causa sul ruolo previa fissazione di nuova udienza – rinunciando sin d'ora alla loro comparizione personale anche in quella sede - chiedendone la sostituzione a mezzo deposito di note scritte di trattazione, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, sentir pronunciare altresì sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, alle seguenti CONCLUSIONI: pronunciarsi sentenza di scioglimento del loro matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri di legge;
– confermarsi le medesime condizioni di separazione ut supra anche per il divorzio”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06.10.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile in data 08.09.2007, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pianiga, al n. 12, parte I, Uff.1, dell'anno 2007.
Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
04.11.2025 in sostituzione dell'udienza del18.11.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile in data 08.09.2007, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pianiga, al n. 12, parte I, Uff.1, dell'anno 2007, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4277 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 06.10.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Marrone in Dolo, Riviera Matteotti n.15, fax (pec:
che lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1 Email_2
telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pier Giorgio Ometto in Pianiga, Via Roma 128,
(pec: che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_3 Email_4
telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 04.11.2025 che di seguito si riproducono: “pronunciare la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI: 1) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
– 2) La casa coniugale, sita in Pianiga (VE),
Via Rodari 33, di esclusiva proprietà del marito, resta assegnata a quest'ultimo e la moglie dovrà rilasciarla con decorrenza dal deposito della sentenza di separazione;
– 3) Il sig. si obbliga a Pt_1
corrispondere alla sig.ra un assegno per il contributo al suo mantenimento pari ad euro Pt_2
250,00 mensili con accredito sul suo c/c, rivalutabile annualmente ISTAT, con decorrenza dal rilascio della casa coniugale;
-4) Il marito si obbliga altresì a versare alla moglie la somma di euro
15.000,00 una tantum a titolo di riequilibrio dei rapporti economici familiari e per l'opera prestata, di cui la metà – 7.500,00 - alla pubblicazione della sentenza di separazione e l'altra metà
– 7.500,00 - al deposito di quella di divorzio;
– 5) Al buon fine di quanto sopra sub 4), eccezion fatta per l'assegno di mantenimento, le parti null'altro avranno a pretendere per alcuna causa, titolo o ragione. Tanto premesso, le parti depositano la documentazione di rito e – decorsi i termini di legge dall'udienza – chiedono altresì di rimettere la causa sul ruolo previa fissazione di nuova udienza – rinunciando sin d'ora alla loro comparizione personale anche in quella sede - chiedendone la sostituzione a mezzo deposito di note scritte di trattazione, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, sentir pronunciare altresì sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, alle seguenti CONCLUSIONI: pronunciarsi sentenza di scioglimento del loro matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri di legge;
– confermarsi le medesime condizioni di separazione ut supra anche per il divorzio”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06.10.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile in data 08.09.2007, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pianiga, al n. 12, parte I, Uff.1, dell'anno 2007.
Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
04.11.2025 in sostituzione dell'udienza del18.11.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile in data 08.09.2007, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pianiga, al n. 12, parte I, Uff.1, dell'anno 2007, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore