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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/07/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE GIUDIZIALE iscritta al RG. n. 4723/2024 e promossa da
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA (TV), Parte_1 C.F._1 il 19/06/1999 con l'avv. STEFANO AZZARI
RICORRENTE contro
(c.f. , nato/a a VLORE (Albania), il CP_1 C.F._2 14/11/1990 con l'avv. ENRICA DE LAZZARI
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 27.06.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127ter cpc..
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda sullo status, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti, ed in particolare con l'attuale inserimento della (con i due figli) in Casa Pt_1 Rifugio e con il pendente procedimento penale a carico del CP_1
L'accordo intercorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 19/06/1999 Parte_1 e
, nato/a a VLONA (Albania), il 14/11/1990, CP_1 uniti in matrimonio il 4/12/2017, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CAERANO DI SAN MARCO (TV) dell'anno 2018 n. 1, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“1) voglia l'intestato Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo di Parte_1 CP_1 reciproco rispetto, libero ciascuno di scegliersi la propria residenza;
2) i figli minori , nata a [...] il [...] e R_ [...]
, nato a [...] il [...], saranno affidati in via Per_2 esclusiva alla madre in ragione del pendente procedimento penale a carico del signor imputato del reato di cui all'art. 572 c.p., dell'attuale CP_1 inserimento della SI in Casa Rifugio e dei proto-colli della Parte_1 stessa che possono interferire con le comunicazioni tra i genitori, ferma la possibilità di rivedere detta forma di affidamento alla luce della decisione del giudice penale di primo grado;
3) il padre potrà continuare a vedere i figli con le modalità attualmente in essere, incontrandoli presso lo spazio neutro del Consultorio familiare territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del signor in almeno CP_1 quattro incontri mensili – con onere dei Servizi competenti ad organizzarli – della durata massima di due ore, alla presenza di un operatore;
4) una volta terminato il progetto di collocamento della madre presso la Casa
Rifugio, saranno i Servizi territorialmente competenti a stabilire il calendario delle visite e le relative modalità; i Servizi in ogni caso relazioneranno al giudice della vigilanza, ogni quattro mesi, con prima scadenza al 31.10.2025;
5) a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei due figli il signor CP_1 verserà alla SI , tenuto conto dell'intenzione del-la stessa
[...] Parte_1 di riprendere l'attività lavorativa e in previsione di questo, l'importo mensile di € 200,00 (euro duecento00/00) per ciascuno e così in totale € 400,00 (euro quattrocento/00) al mese, da versarsi mediante bonifico banca-rio sulle coordinate che la SI indicherà, importo da rivalutar-si Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall sarà CP_2 percepito per intero dalla SI in quanto collocataria prevalente Parte_1 dei figli;
7) il signor sino a quando la moglie non avrà reperito una stabile CP_1 occupazione lavorativa, si farà carico per intero delle spese straordinarie per i figli minori, quali individuate nel protocollo adottato presso il Tribunale di Treviso;
successivamente i genitori ripartiranno le ridette spese nella misura del 50% ciascuno.
Spese di procedura compensate, dandosi atto che la SI è stata Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato”;
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE GIUDIZIALE iscritta al RG. n. 4723/2024 e promossa da
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA (TV), Parte_1 C.F._1 il 19/06/1999 con l'avv. STEFANO AZZARI
RICORRENTE contro
(c.f. , nato/a a VLORE (Albania), il CP_1 C.F._2 14/11/1990 con l'avv. ENRICA DE LAZZARI
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 27.06.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127ter cpc..
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È fondata anzitutto la domanda sullo status, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti, ed in particolare con l'attuale inserimento della (con i due figli) in Casa Pt_1 Rifugio e con il pendente procedimento penale a carico del CP_1
L'accordo intercorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 19/06/1999 Parte_1 e
, nato/a a VLONA (Albania), il 14/11/1990, CP_1 uniti in matrimonio il 4/12/2017, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CAERANO DI SAN MARCO (TV) dell'anno 2018 n. 1, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“1) voglia l'intestato Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo di Parte_1 CP_1 reciproco rispetto, libero ciascuno di scegliersi la propria residenza;
2) i figli minori , nata a [...] il [...] e R_ [...]
, nato a [...] il [...], saranno affidati in via Per_2 esclusiva alla madre in ragione del pendente procedimento penale a carico del signor imputato del reato di cui all'art. 572 c.p., dell'attuale CP_1 inserimento della SI in Casa Rifugio e dei proto-colli della Parte_1 stessa che possono interferire con le comunicazioni tra i genitori, ferma la possibilità di rivedere detta forma di affidamento alla luce della decisione del giudice penale di primo grado;
3) il padre potrà continuare a vedere i figli con le modalità attualmente in essere, incontrandoli presso lo spazio neutro del Consultorio familiare territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del signor in almeno CP_1 quattro incontri mensili – con onere dei Servizi competenti ad organizzarli – della durata massima di due ore, alla presenza di un operatore;
4) una volta terminato il progetto di collocamento della madre presso la Casa
Rifugio, saranno i Servizi territorialmente competenti a stabilire il calendario delle visite e le relative modalità; i Servizi in ogni caso relazioneranno al giudice della vigilanza, ogni quattro mesi, con prima scadenza al 31.10.2025;
5) a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei due figli il signor CP_1 verserà alla SI , tenuto conto dell'intenzione del-la stessa
[...] Parte_1 di riprendere l'attività lavorativa e in previsione di questo, l'importo mensile di € 200,00 (euro duecento00/00) per ciascuno e così in totale € 400,00 (euro quattrocento/00) al mese, da versarsi mediante bonifico banca-rio sulle coordinate che la SI indicherà, importo da rivalutar-si Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall sarà CP_2 percepito per intero dalla SI in quanto collocataria prevalente Parte_1 dei figli;
7) il signor sino a quando la moglie non avrà reperito una stabile CP_1 occupazione lavorativa, si farà carico per intero delle spese straordinarie per i figli minori, quali individuate nel protocollo adottato presso il Tribunale di Treviso;
successivamente i genitori ripartiranno le ridette spese nella misura del 50% ciascuno.
Spese di procedura compensate, dandosi atto che la SI è stata Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato”;
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci