Ordinanza collegiale 24 ottobre 2024
Sentenza 4 marzo 2025
Decreto cautelare 15 marzo 2025
Rigetto
Dispositivo di sentenza 7 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/12/2025, n. 10274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10274 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10274/2025REG.PROV.COLL.
N. 02165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2165 del 2025, proposto da EL ZO, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Domenico Iaria e Silvia Santinelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Liegi 32
contro
PI AS, rappresentata e difesa dall’avvocato LU Pellegrino, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
nei confronti
Consiglio superiore della Magistratura, in persona del presidente pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione prima) n. 4661/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PI AS e del Consiglio superiore della Magistratura;
Visto l’appello incidentale del Consiglio superiore della Magistratura;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il consigliere AB NC e uditi per le parti gli avvocati Marcello Clarich, Antonio Grumetto per l’Avvocatura dello Stato, e Valeria Pellegrino, per delega di LU Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante è un magistrato ordinario al quale Consiglio superiore della Magistratura ha conferito l’ufficio direttivo requirente di legittimità di avvocato generale presso la Corte suprema di Cassazione, con delibera del plenum in data 10 aprile 2024, con la quale veniva approvata a maggioranza (con il voto favorevole di 16 componenti) la proposta di nomina in suo favore formulata dalla competente commissione consiliare (proposta C)
2. La delibera è stata impugnata in primo grado, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma dall’odierna appellata, risultata sub-valente nei confronti dell’appellante nel giudizio comparativo per l’incarico a concorso, per effetto del minor numero di voti (14) riportati nel plenum dalla proposta di nomina in suo favore della medesima commissione consiliare (proposta A).
3. In accoglimento del ricorso, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, il giudizio comparativo è stato giudicato illegittimo dall’adito Tribunale amministrativo sotto un duplice profilo.
4. Innanzitutto perché con riguardo agli indicatori attitudinali specifici per l’incarico da conferire, previsti dall’art. 22 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare del Consiglio superiore P‐14858‐2015, approvata in data 28 luglio 2015), il relatore della proposta poi risultata maggioritaria aveva integrato la domanda dell’interessato in relazione all’indicatore consistente nella « partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite » e ciò non può ritenersi consentito: in primo luogo perché si è così sottratta alla competente commissione consiliare la verifica attitudinale del candidato sotto il profilo in questione, non limitata al riscontro della partecipazione alle udienze delle Sezioni unite della Cassazione, ma ad « analizzare l’attività concreta svolta dai candidati in tale sede, al fine di inferire l’attitudine direttiva dei medesimi »; ed in secondo luogo perché il potere integrativo esteso fino al punto di supplire a carenti allegazioni nelle domande si pone in contrasto con la « natura concorsuale della procedura di conferimento degli uffici direttivi », sancita dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 [ Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 ].
5. A quest’ultimo riguardo, richiamati gli oneri dichiarativi e di produzione documentale a carico dei magistrati concorrenti, previsti dall’art. 43 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, la sentenza ha escluso che al potere di integrazione istruttoria attribuito all’organo di autogoverno, dall’art. 36 del medesimo testo unico, a mente del quale « il merito e le attitudini sono desunti dai dati ricavabili (…) da qualsiasi elemento ritenuto rilevante …» (lett. i), potesse essere data una latitudine applicativa tale da « superare le preclusioni di produzione documentale in cui è incorso il candidato ». E ciò ancorché le partecipazioni ad udienze delle Sezioni unite accertate a favore del controinteressato - « mediante requisitorie scritte nel 2018 (R.G. n. 7244/17, sentenza n. 40256 del 2018), nel 2017 (R.G. n. 27572/16, sentenza n. 48126/17) e nel 2012 (R.G. n. 35801/11, sentenza n. 34233 del 2012) » (così la delibera consiliare impugnata) - siano state effettivamente svolte. Secondo la sentenza ad opinare in questo senso si giungerebbe infatti alla paradossale conclusione per cui i candidati « potrebbero limitarsi a manifestare la disponibilità a ricoprire un dato ufficio e delegare, poi, al CSM l’attività di ricerca e di acquisizione d’ufficio di tutti gli elementi, positivi e negativi, dai quali inferire la loro attitudine direttiva ».
6. In ragione di ciò, nella prospettiva della rinnovazione del giudizio comparativo con riferimento all’indicatore attitudinale la sentenza ha statuito che il Consiglio superiore avrebbe potuto valutare a favore del controinteressato « solamente la requisitoria presente nel fascicolo personale del candidato (inserita con delibera del CSM 264/W2014 del 14 gennaio 2015) e non, invece, le due reperite autonomamente nella banca dati CED della Cassazione da parte del relatore della proposta “C” ».
7. La sentenza ha accolto le censure dedotte in ricorso anche sotto il distinto profilo concernente l’indicatore attitudinale specifico previsto dall’art. 22, lett. c), del testo unico, consistente nella « partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione ». Sul punto, escluso che il controinteressato non avesse documentato alcuna esperienza di carriera sotto il profilo in questione, nondimeno è stato ritenuto carente di motivazione il giudizio di equivalenza espresso al riguardo nei confronti dei due candidati. Ciò in relazione al profilo differenziale tra i due candidati, consistente nel « carattere dell’attualità » del servizio prestato dalla ricorrente quale componente dell’ufficio requirente della Suprema Corte al momento della domanda, e in ragione del fatto che « a partire dall’anno 2020 – quando il nominato non svolgeva più funzioni presso la Corte di Cassazione – il servizio disciplinare ha subito rilevanti novità anche organizzative, alla cui realizzazione la ricorrente ha prestato fattivo apporto, così come sottolineato dai vari pareri e rapporti prodotti, nonché dal Procuratore generale nel corso del dibattito in sede di Plenum ».
8. Di seguito, la pronuncia di primo grado ha esaminato le censure rivolte al giudizio di equivalenza parimenti espresso dalla delibera consiliare impugnata in relazione all’indicatore attitudinale specifico previsto dall’art. 22, lett. d), del testo unico, dato dall’« esperienza maturata nell’attività di vigilanza ex art. 6 D.Lgs. n.106/2006 nell’esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità,
nonché l’esperienza maturata nell’esercizio delle attribuzioni istituzionali di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione ». Sul punto, la carenza motivazionale del giudizio comparativo prospettata anche sotto questo profilo è stata esclusa, sul rilievo che il controinteressato aveva comunque indicato « le pregnanti esperienze maturate », di cui la delibera impugnata ha dato atto nell’esposizione dei profili di carriera dei magistrati concorrenti.
9. In conseguenza dell’accoglimento delle censure concernenti gli indicatori attitudinali specifici di cui alle lettere b) e c) del più volte richiamato art. 22 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria sono state assorbite quelle relative all’indicatore previsto alla lettera e) della medesima disposizione - « l’esperienze (sic) e le competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie » - in cui il controinteressato aveva riportato la prevalenza risultata decisiva ai fini dell’attribuzione dell’incarico a concorso. L’assorbimento è stato così motivato dalla sentenza: « tale giudizio di prevalenza presupponeva una perfetta equivalenza dei due candidati con riguardo a tutti gli altri parametri », mentre il presupposto in questione era risultato illegittimo nella misura di cui sopra, con conseguente obbligo di rivalutazione a carico del Consiglio superiore. Per le stesse ragioni sono state assorbite « le censure relative al giudizio sui parametri attitudinali generali ».
10. La sentenza è appellata dall’originario controinteressato e dall’organo di autogoverno rispettivamente in via principale e incidentale autonoma.
11. L’originaria ricorrente si è costituita per resistere ad entrambi i mezzi di impugnazione.
DIRITTO
1. Con un primo motivo dell’appello principale la sentenza viene censurata nella parte in cui ha considerato illegittima la valutazione attitudinale svolta nella delibera impugnata relativamente all’indicatore specifico consistente nella partecipazione ad udienze presso le Sezioni unite della Cassazione, con riguardo alle tre udienze del controinteressato non risultanti dalla sua autorelazione ma acquisite in via ufficiosa dal relatore dell’organo di autogoverno. Al rilievo della pronuncia di primo grado secondo cui la natura concorsuale del procedimento di conferimento dell’incarico osterebbe all’acquisizione e valutazione di fatti non dichiarati dai candidati si oppone che il potere istruttorio nel caso di specie esercitato troverebbe il proprio fondamento nel testo unico della dirigenza giudiziaria, ed in particolare nell’art. 36, lett. i), il quale include tra le fonti di conoscenza del merito e delle attitudini del magistrato « qualsiasi elemento ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità ». La disposizione ora richiamata si sostanzierebbe in una « norma di chiusura », in un sistema che nel suo complesso attribuisce all’organo di autogoverno « penetrantissimi poteri istruttori, che arrivano sino allo svolgimento di indagini e di audizioni dei candidati » ad incarichi di direzione di uffici giudiziari. Lungi dallo snaturare il carattere concorsuale della selezione che si attua nelle procedure di conferimento degli incarichi, il potere di integrazione attribuito all’organo di autogoverno sarebbe in tesi finalizzato a svolgere la comparazione tra candidature concorrenti « su una base fattuale ricostruita in modo più completo e oggettivo sulla base di elementi acquisiti d’ufficio », e che dunque non contraddirebbe il principio della domanda enunciato dall’art. 43 del testo unico. A quest’ultimo riguardo si sottolinea che quest’ultima concorre alla ricostruzione delle fonti di conoscenza su un piano di « pari dignità » con i poteri di acquisizione istruttoria del Consiglio superiore. Né sarebbe persuasivo l’argomento espresso dalla sentenza secondo cui l’acquisizione degli elementi in valutazione in favore del singolo candidato potrebbe così essere completamente rimessa al potere istruttorio dell’organo di autogoverno, con correlativo esonero degli obblighi dichiarativi e di documentazione in capo al primo. In contrario si deduce che l’iniziativa ufficiosa del secondo costituisce oggetto di una facoltà rimessa al suo prudente apprezzamento, rispetto al cui esercizio l’interessato non potrebbe riporre alcun affidamento. Viene aggiunto al medesimo riguardo che la previsione a livello di testo unico sulla dirigenza giudiziaria della medesima facoltà discrezionale non è stata oggetto di impugnazione da parte della ricorrente. Inoltre, viene rilevato che l’ipotesi dell’errore procedimentale in favore del controinteressato, ricavata dal fatto che le proposte di nomina concorrenti non riportavano alcuna partecipazione di quest’ultimo ad udienze delle Sezioni unite della Cassazione, sarebbe smentita dal chiarimento intervenuto nel corso della discussione in seno al plenum del Consiglio superiore, in cui il consigliere relatore della proposta in favore del medesimo controinteressato ha dichiarato di avere accertato la partecipazione di quest’ultimo alle tre udienze sopra menzionate, quali risultati dal CED della Suprema Corte.
2. Con il secondo motivo dell’appello principale la sentenza è censurata nella parte in cui ha statuito che la delibera impugnata sarebbe affetta da carenza motivazionale nel giudizio di equivalenza dei curricula dei due candidati in relazione all’indicatore attitudinale specifico di cui all’art. 22, lett. c), del testo unico: « la partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione ». Il profilo di illegittimità accertato sarebbe smentito dalla stessa pronuncia di primo grado, la quale dà atto dell’analisi delle esperienze di carriera rilevanti sul piano attitudinale e delle ragioni a base del giudizio finale, in cui a favore del controinteressato sarebbe stato tenuto nel dovuto conto il rapporto informativo dell’allora procuratore generale della Suprema Corte riferito al periodo di servizio in cui lo stesso candidato ha svolto il servizio disciplinare. In contrario rispetto a quanto statuito dalla sentenza si sottolinea che il rapporto informativo costituirebbe « un parametro di giudizio neutro ed obiettivo, rispetto al quale è possibile “misurare” oggettivamente le esperienze dei vari candidati ». Nella medesima direzione viene posto in rilievo che la valutazione attitudinale che su di esso sia basata dovrebbe essere considerata adeguatamente motivata, senza necessità di esaminare « puntualmente ogni aspetto dei singoli curricula dei candidati », tanto meno nel caso di specie l’autorelazione dell’originaria ricorrente, recante un’elencazione di esperienze di carriera dell’interessato che « costituiscono frutto di una sua ricostruzione soggettiva, mentre il contenuto dei rapporti informativi ha valenza oggettiva » . Dietro l’apparenza del sindacato di legittimità sotto il profilo della carenza di motivazione si celerebbe dunque un’invasione del merito riservato all’organo di autogoverno, in cui la sentenza sarebbe incorsa nel supporre che in favore della ricorrente non sarebbe stata valutata la sua esperienza nel servizio disciplinare della Suprema Corte. L’eccesso di potere giurisdizionale sarebbe nello specifico ravvisabile nel rilievo secondo cui non si sarebbe tenuto conto dell’esercizio delle funzioni disciplinari da parte della ricorrente nell’« attualità ».
3. Con un ultimo motivo l’appello principale deduce l’erroneità in via consequenziale del capo della sentenza con cui sono state assorbite le censure del ricorso in relazione all’indicatore attitudinale specifico previsto dall’art. 22, lett. e), del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, in ragione dell’accoglimento di quelle riguardanti la valutazione svolta con riguardo agli indicatori attitudinali specifici di cui all’art. 22, lett. b) e c), del medesimo testo unico.
4. L’appello incidentale autonomo formula censure di analogo tenore. Sotto il profilo del potere di integrazione istruttoria del Consiglio superiore, previsto dal più volte richiamato art. 36, lett. i), del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, si richiama la giurisprudenza formatasi in materia, che ha considerato la disposizione espressiva della legittima esigenza di includere nella valutazione comparativa preordinata al conferimento di uffici direttivi ogni elemento utile. Si aggiunge che la sentenza non avrebbe adeguatamente illustrato i profili di incompatibilità con il carattere concorsuale della relativa procedura e avrebbe erroneamente confuso gli obblighi di allegazione posti a carico del magistrato concorrente, dal parimenti richiamato art. 43 del testo unico, con le facoltà istruttorie del Consiglio superiore, rimesse al suo potere di apprezzamento discrezionale.
5. Con riguardo all’indicatore attitudinale concernente la partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, previsto dall’art. 22, lett. c), del testo unico, l’appello incidentale adombra dietro il rilievo di un difetto di motivazione del giudizio comparativo uno sconfinamento della statuizione di accoglimento resa in primo grado in aspetti riservati al potere di apprezzamento discrezionale del Consiglio superiore. L’eccesso dai limiti esterni della giurisdizione amministrativa su questo tipo di valutazione sarebbe desumibile dal profilo considerato dalla pronuncia di primo grado rilevante a favore della ricorrente, dato dall’esercizio nell’attualità delle funzioni disciplinari, che nondimeno nella delibera impugnata sono considerate « nella parte dedicata all’illustrazione del profilo della ricorrente ».
6. Con un ultimo profilo si censura l’affermazione dell’obbligo di rivalutazione posto dalla sentenza a carico del Consiglio superiore con riguardo all’esperienze e alle competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, di cui all’indicatore previsto all’art. 22, lett. e), del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, malgrado l’assorbimento delle censure formulate sul punto dal ricorso.
7. Le censure sono fondate solo in parte.
8. Vanno infatti accolte quelle con le quali si censura la sentenza per avere ritenuto che nella valutazione comparativa dei candidati al posto direttivo a concorso non potessero essere considerate esperienze di carriera rilevanti sul piano attitudinale specifico, e nondimeno non dichiarate dall’interessato. Il riferimento è alla partecipazione del controinteressato alle udienze davanti alle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione, che non si contesta essere effettivamente avvenute - come peraltro risultante dall’interrogazione al CED della Suprema Corte appositamente svolto in sede di formazione del provvedimento impugnato.
9. Le contestazioni sul punto vertono sul potere dell’organo di autogoverno preposto alla valutazione sui profili di carriera concorrenti di integrare questi ultimi anche attraverso un’opera di supplenza dell’interessato, attraverso l’utilizzo di ogni fonte di conoscenza a disposizione di quest’ultimo, ai sensi del sopra citato art. 36, lett. i), del testo unico della dirigenza giudiziaria.
10. Alla questione controversa va data una soluzione antitetica a quella affermata dalla sentenza di primo grado. Dirimente il duplice dato: in primo luogo di carattere testuale, dato dall’ampiezza del potere di integrazione istruttoria a disposizione del Consiglio superiore, esteso a « qualsiasi elemento ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità ». Teleologico e sistematico in secondo luogo, in relazione al quale l’ampia estensione del potere integrativo trova il proprio fondamento nel ruolo istituzionale del Consiglio, quale organo posto a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura ordinaria, secondo quanto sancito dalla Costituzione, e al quale è intestata la funzione di adottare i provvedimenti incidenti sulla carriera dei suoi appartenenti (art. 105 Cost.).
11. Nella prospettiva ora delineata, i profili di concorsualità delle procedure per l’attribuzione degli incarichi di direzione di uffici giudiziari, espressi dal sopra citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, riferibili all’esigenza di ordine generale di selezionare su un piano di parità profili di carriera in magistratura concorrenti, secondo le regole tipiche dei concorsi a pubblici impieghi, si inseriscono comunque in un sistema di autogoverno della categoria cui è per Costituzione attribuita la funzione sovrana dell’esercizio della giurisdizione, civile e penale, sulla base dello status regolato dal Consiglio superiore della Magistratura. Nel sistema descritto assume pertanto rilievo dominante l’interesse pubblico alla migliore selezione dei vertici degli uffici giudiziari, attraverso procedure finalizzate ad individuare e a comparare le attitudini maturate e il merito acquisito dai magistrati concorrenti.
12. Coerente con l’interesse pubblico primario ora esposto è l’(auto)attribuzione all’organo di autogoverno di un ampio potere istruttorio in sede procedimentale, anche eccedente i limiti elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi pubblici, purché esso sia preventivamente definito, sulla base dell’altrettanto ampio potere regolatorio attribuito per Costituzione al Consiglio superiore, a garanzia della parità di trattamento tra i magistrati. L’art. 36 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, ed in particolare la lett. i) in esame, risponde alle descritte esigenze di consentire a quest’ultimo di compiuta ricostruzione dei profili di carriera dei magistrati aspiranti ad incarichi di direzione di uffici giudiziari, anche in funzione integrativa di quanto da essi dichiarato nelle proprie domande.
13. In contrario, non ha ragione di porsi l’argomento di carattere apagogico della sentenza di primo grado, secondo cui il riconoscimento al Consiglio superiore di un potere di integrazione delle domande concorrenti a posti di direzione di uffici giudiziari, anche con valenza suppletiva rispetto a quanto ivi dichiarato dagli interessati, potrebbe, se portato alle estreme conseguenze, esonerare completamente questi ultimi dall’indicare le esperienze di carriera in ipotesi rilevanti per il posto a concorso. A confutazione dell’assunto è infatti sufficiente richiamare l’art. 43 del testo unico della dirigenza giudiziaria, il quale indica gli elementi e i documenti che devono necessariamente essere inseriti nelle domande per partecipare all’assegnazione di incarichi di direzione, sotto comminatoria espressa di inammissibilità. Ma al di fuori degli oneri dichiarativi e di documentazione così posti a carico dell’interessato, si palesa non coerente con il sopra esposto ruolo istituzionale del Consiglio superiore e con la consequenziale auto-definizione dei propri poteri di valutazione istruttoria, attraverso il testo regolatorio settoriale relativo all’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, impedire ad esso di acquisire ogni elemento utile in chiave valutativa.
14. Come pertanto esposto negli appelli, tra le due disposizioni in esame del testo unico sulla dirigenza giudiziaria non vi è conflitto, tale per cui il potere istruttorio sarebbe limitato in funzione degli obblighi dichiarativi e documentali previsti in sede di confezionamento della domanda di partecipazione a procedure di conferimento di incarichi di direzione di uffici giudiziari. Assolti gli obblighi in questione, sanzionati con l’inammissibilità della domanda, il potere dell’organo di autogoverno è destinato ad esplicarsi con pienezza, secondo l’apprezzamento discrezionale di quest’ultimo.
15. Risulta incorrere per contro in un’aporia l’opposta tesi del ricorrente secondo cui dovrebbe farsi rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità nei concorsi pubblici, quale elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui per ragioni riconducibili alla par condicio tra candidati non è consentito supplire ad eventuali carenze in cui questi siano incorsi nell’indicare nella propria domanda di partecipazione titoli o qualunque altro elemento utile a fini della migliore collocazione nella graduatoria di merito. La tesi ora esposta può infatti condurre ad obliterare un dato di realtà, come nel caso di specie, in cui effettivamente il controinteressato può vantare un’esperienza riconducibile all’indicatore attitudinale specifico relativo alla partecipazione alle udienze davanti alle Sezioni unite penali della Cassazione. In questa non condivisibile prospettiva, la mancata considerazione precluderebbe di acquisire e valutare elementi utili per la selezione del profilo di carriera migliore per l’incarico a concorso, con rilevanza potenziale sul buon andamento degli uffici giudiziari, che spetta al Consiglio superiore assicurare nell’esercizio delle sue funzioni di rilievo costituzionale di autogoverno della magistratura ordinaria.
16. Tutto ciò considerato, la pars destruens degli appelli si arresta qui.
17. Le restanti censure in essi formulate sono infatti infondate per cui l’annullamento della delibera consiliare impugnata in primo grado va confermato, sia pure le sole ragioni di seguito esposte.
18. Più nello specifico, deve essere confermato l’annullamento della nomina del controinteressato odierno appellante principale per la carente motivazione del giudizio comparativo di equivalenza dei due candidati con riguardo all’indicatore attitudinale specifico relativo alla partecipazione alle funzioni disciplinari presso la Suprema Corte, di cui alla lett. c) del più volte richiamato art. 22 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria.
19. Sul punto, devono essere richiamate le sopra esposte esigenze di migliore selezione dei magistrati destinati a ricoprire incarichi di direzione di uffici giudiziari, con il connesso ampio potere di istruttoria e di valutazione attribuito al Consiglio superiore. Di questi poteri costituisce la manifestazione esteriore la motivazione a fondamento del giudizio comparativo attraverso il quale gli incarichi sono conferiti.
20. A questo specifico riguardo, nella generale cornice dello statuto del provvedimento amministrativo in cui si inquadrano i provvedimenti dell’organo di autogoverno, è stato quest’ultimo a disciplinare in modo dettagliato le modalità con cui il giudizio comparativo deve essere espresso. Vengono in rilievo gli artt. 25 e 26 del testo unico della dirigenza giudiziaria, i quali nella prospettiva funzionale da essi tracciata di individuazione del candidato maggiormente idoneo per l’incarico da ricoprire richiedono che siano esplicitati i profili di carattere attitudinale che hanno orientato la valutazione a suo favore, sulla base degli indicatori predeterminati nel medesimo testo unico. Tra questi ultimi assumono poi rilievo particolare gli indicatori attitudinali specifici, riferiti cioè all’incarico da attribuire.
21. Le disposizioni da ultimo citate della disciplina interna di settore conformano il giudizio comparativo in termini di valutazione qualitativa, esito coerente di una ponderazione non meccanicistica, ma nella quale le esperienze di carriera utili ad acquisire attitudine direttiva siano valutate in modo complessivo e unitario (art. 26, comma 2), nella prospettiva funzionale poc’anzi richiamata di migliore svolgimento dell’incarico (art. 25, comma 1).
23. Tutto ciò premesso, rispetto al descritto paradigma la delibera impugnata nel presente giudizio risulta carente per i profili già accertati in primo grado con riguardo all’indicatore da ultimo menzionato. La sentenza ha infatti colto un profilo di obiettiva attitudine selettiva in chiave comparativa dato dall’esercizio delle funzioni disciplinari in attualità della ricorrente, ovvero al momento della partecipazione alla procedura di conferimento dell’incarico, al contrario del controinteressato, e delle ragioni per cui tale esercizio avrebbe dovuto essere considerato: « a partire dall’anno 2020 – quando il nominato non svolgeva più funzioni presso la Corte di Cassazione – il servizio disciplinare ha subito rilevanti novità anche organizzative, alla cui realizzazione la ricorrente ha prestato fattivo apporto, così come sottolineato dai vari pareri e rapporti prodotti, nonché dal Procuratore generale nel corso del dibattito in sede di Plenum ».
24. Quest’ultimo dato non viene contestato. Gli appelli assumono invece che il suo peso nel giudizio comparativo sarebbe rimesso alla discrezionalità del Consiglio superiore e non potrebbe essere invece sindacato nella presente sede di legittimità.
25. L’assunto potrebbe essere vero in astratto (cfr., in termini: Cass., SS.UU. civili, sentenza 5 ottobre 2015, n. 19787), ma nel caso di specie è contraddetto dal giudizio comparativo svolto nella stessa delibera impugnata. Infatti, la prevalenza assegnata al controinteressato è stata basata in via esclusiva sull’indicatore attitudinale specifico previsto dall’art. 22, lett. e) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, relativo alle esperienze e competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. In relazione ad esso la delibera ha assegnato « valenza dirimente nella presente procedura l’esperienza semidirettiva di primo grado di cui è all’attualità portatore il dott. ZO », il quale « svolge da un quinquennio le funzioni di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Firenze (Ufficio di Grandi dimensioni secondo la classificazione offerta dal testo Unico) ove è incaricato del coordinamento di plurime articolazioni interne, in protratto percorso di partecipazione attiva alla dirigenza giudiziaria requirente con i brillanti traguardi in rassegna » . Sul punto, è stato tra l’altro sottolineato che il controinteressato « si è (…) già misurato (positivamente) con gli incombenti organizzativi tipici di gestioni complesse (in Ufficio omologo per funzioni) sino alla vacanza (secondo un criterio di prossimità temporale all’incarico) circostanza che ne consegna idoneità concreta (e non meramente prognostica) al ruolo a concorso » .
26. Come è facilmente rilevabile, la prevalenza sul piano attitudinale è motivata, tra l’altro sulla base di « un criterio di prossimità temporale all’incarico » che è astrattamente valutabile a favore della ricorrente per l’indicatore attitudinale previsto dall’art. 22, lett. c), del testo unico sulla dirigenza giudiziaria.
27. Peraltro, oltre a valorizzare a favore del solo controinteressato il dato temporale dell’esercizio di funzioni con valore attitudinale per l’incarico da conferire, la delibera (sulla conforme proposta della commissione consiliare risultata maggioritaria in sede plenaria), lungi dallo svolgere una « valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori », come previsto dal sopra citato art. 26, comma 2, del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, si è aprioristicamente incentrata su uno dei cinque indicatori attitudinali specifici per l’incarico da conferire. Ne è derivata un’immotivata valutazione di recessività degli altri, tra cui quello previsto dall’art. 22, lett. c), evidentemente preordinato a quello previsto dalla successiva lett. e) della medesima disposizione del testo unico sulla dirigenza giudiziaria. Le ragioni della prevalenza di quest’ultimo sul primo non risultano adeguatamente esplicitate e ciò si traduce in un vizio di legittimità della delibera consiliare impugnata, sindacabile nella presente sede giurisdizionale.
28. A questo riguardo, non è sufficiente il fatto che delle esperienze della ricorrente si sia dato conto nella parte della delibera in cui è ricostruita la sua carriera. In contrario vanno ancora una volta richiamati gli artt. 25 e 26 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, che hanno specifico riguardo al giudizio attitudinale, e che richiedono che esso sia formulato « in maniera complessiva e unitaria », attraverso una « valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori », nella prospettiva dell’incarico da conferire e dunque « avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali ».
29. Devono infine essere respinte le censure con cui si contesta che l’obbligo di rivalutazione dei magistrati concorrenti debba estendersi al medesimo indicatore relativo alle esperienze e competenze organizzative maturate dal magistrato nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, ai sensi dell’art. 22, lett. e), del testo unico. Come infatti esattamente rilevato dalla sentenza di primo grado, il conferimento dell’incarico a concorso al controinteressato (odierno appellante) si fonda su un giudizio di prevalenza del medesimo con riguardo all’indicatore previsto dalla disposizione da ultimo richiamata e dal presupposto giudizio di equivalenza tra i candidati sull’indicatore invece previsto dalla lettera c). L’accertamento di illegittimità di quest’ultimo in accoglimento delle censure svolte sul punto dal ricorso di primo grado priva di base tale prevalenza e comporta conseguentemente la necessità di riesaminare entrambi, in conformità ai più volte richiamati artt. 25 e 26 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria.
30. In conclusione, gli appelli principale e incidentale devono essere respinti, perché all’esito del loro esame rimane confermato il capo della sentenza con cui si è accertato un difetto di motivazione della delibera consiliare impugnata.
31. In esecuzione della presente sentenza il Consiglio superiore della Magistratura dovrà pertanto rideterminarsi. Va a questo scopo precisato che si potrà tenere conto delle esperienze del controinteressato rilevanti sotto il profilo dell’indicatore attitudinale concernente la partecipazione alle Sezioni unite della Cassazione, oltre all’incarico semidirettivo requirente di merito di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Firenze. Nondimeno nella valutazione comparativa dovranno essere considerate anche quelle della ricorrente relative alla partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Suprema Corte, ai sensi dell’art. 22, lett. c), del testo unico sulla dirigenza giudiziaria. La valutazione comparata da svolgersi sul punto dovrà quindi essere sorretta da motivazione adeguata ed orientata ad individuare il profilo di carriera in cui sono riscontrabili le attitudini prevalenti per l’incarico direttivo a concorso.
32. Le spese di causa possono essere compensate, per la complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado, con diversa motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati
DI ES, Presidente
AB NC, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB NC | DI ES |
IL SEGRETARIO