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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1684/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Ponte e dall'avv. Davide Ponte
(entrambi del foro di Bergamo)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori del ricorrente concludevano come da atto scritto, tempestivamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 17 luglio 2025) conveniva in giudizio in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, con sede a Castelleone (CR) e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 11.720,73, di cui euro 2.283,23 a titolo di T.F.R., ovvero quella diversa accertata in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle leggi vigenti, non solo a titolo di retribuzioni non corrisposte in relazione alle mensilità di marzo, aprile e giugno 2024 per lavoro ordinario, ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità, di ferie e ROL, ma anche di T.F.R.
Precisamente, il lavoratore deduceva che:
- aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 13 marzo 2023 al 14 giugno 2024, in qualità di operaio, 3° livello retributivo a norma del
C.C.N.L. Alimentari Piccola Industria, full time - cfr. all. 1 (buste paga) e all. 2 (C.U. 2025);
- egli aveva sempre svolto regolarmente la sua prestazione lavorativa presso il Salumificio Aliprandi di SS (luogo dove era sorto il rapporto di lavoro), in virtù di un contratto di appalto tra le due società, fino alla fine di febbraio 2024, quando aveva ricevuto un messaggio, tramite Telegram, dal datore di lavoro, il quale gli comunicava (come pure ai suoi compagni di lavoro) la risoluzione del contratto di appalto con la committente.
Contestualmente, la società sospendeva in via unilaterale l'attività lavorativa del ricorrente (doc. n. 3);
- egli aveva percepito le retribuzioni fino a febbraio 2024 e aveva ricevuto i relativi cedolini paga. In seguito, gli era stata versata solo la retribuzione di maggio 2024;
- rivendicava il diritto al pagamento delle retribuzioni di marzo, aprile Pt_1
e giugno 2024 per lavoro ordinario, ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità, ratei di ferie e ROL, nonché al T.F.R., in quanto sosteneva che al datore di lavoro fosse inibito di sospendere unilateralmente l'attività lavorativa e, specularmente, di rifiutare il versamento della retribuzione.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Previe tutte le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, dichiarata l'esistenza del rapporto di
2 lavoro subordinato per cui è causa, accertare il diritto del ricorrente al pagamento delle voci retributive e risarcitorie di cui in narrativa che segue ed il mancato pagamento delle stesse, dichiarata l'invalidità ex art. 2113 c.c. di eventuali rinunzie e transazioni intervenute fra le parti, condannare la società convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 11.720,73 (di cui euro 2.283,23 a titolo di TFR), a norma del C.C.N.L. Alimentari Piccola
Industria, applicabile anche ex art. 36 Cost., o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi.
Con vittoria di spese e compensi professionali>.
2. Pur ritualmente evocata in giudizio, all'udienza del 20 ottobre 2025 l'impresa convenuta ometteva di costituirsi, di talché era dichiarata contumace.
3. All'udienza del 17 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c., parte ricorrente compiegava nota scritta in cui insisteva per l'accoglimento delle istanze avanzate in ricorso e si riportava alle conclusioni ivi formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione, in quanto puramente documentale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Si rammenta che in diritto, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga
3 recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
Inoltre, sempre secondo i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta al datore di lavoro indicare la ragione giustificativa delle sospensioni dell'attività lavorativa e dimostrarne l'esistenza.
In particolare, si sottolinea il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e
1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale;
compete allo stesso l'onere di provarne la verificazione, senza che, a questo fine, possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
Ne consegue che il dipendente non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nei periodi in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore di lavoro, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.
6. Ciò posto, un primo rilievo: è provato per tabulas dalle buste paga provenienti dall'impresa datrice di lavoro di cui al doc. 1 (allegato al ricorso), nonché dalla
Certificazione Unica 2025 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), che era Parte_1 assunto dal 13 marzo 2023 al 14 giugno 2024 alle dipendenze di a CP_1 tempo pieno come operaio con conseguente attribuzione del 3° livello retributivo, ai sensi del C.C.N.L. Alimentari Piccola Industria, come esplicitamente indicato dalla resistente contumace nei citati cedolini paga.
Il ricorrente deduceva che da febbraio 2024 aveva sospeso in via CP_1 unilaterale l'attività lavorativa, con la giustificazione che il contratto di appalto stipulato tra la medesima e la committente era Parte_2 stato risolto da quest'ultima, presso il cui stabilimento operava in forma Pt_1 stabile ed esclusiva sin dall'esordio del rapporto di lavoro;
la comunicazione era
4 avvenuta in via informale, con un messaggio Telegram (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente).
Merita di essere sottolineato che questo documento, non espressamente contestato da controparte, suffraga la bontà della tesi di . Pt_1
Perciò, come attesta la documentazione a fascicolo, la datrice di lavoro aveva provveduto al regolare pagamento solo delle mensilità relative ai periodi in cui effettivamente il ricorrente aveva svolto le sue mansioni (febbraio e maggio
2024), mentre non aveva adempiuto alla propria obbligazione di corrispondere gli emolumenti retributivi pattuiti per i lassi temporali di stasi da essa imposti (i mesi di marzo, aprile e giugno 2024), a titolo di stipendio ordinario, nonché le altre voci salariali - ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, di ferie e
ROL, nonché di - evocate dal lavoratore nella sua domanda. CP_2
7. Osserva la Giudice che, nella fattispecie, dava prova dell'instaurazione e Pt_1 dello svolgimento del rapporto di lavoro con CP_1
Invece, l'impresa rimaneva assente dal processo e non svolgeva le sue difese;
nemmeno compiegava tutti i cedolini paga, ovvero dava dato prova dell'adempimento, anche solo parziale o tardivo.
Ancora, è del tutto mancata la dimostrazione che siano intervenute circostanze integranti impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione lavorativa, sicché deve ritenersi che i mesi di marzo, aprile e giugno (dal giorno 1 al 14) 2024 non retribuiti costituiscano fasi di sospensioni unilaterali del rapporto di lavoro, decise dal datore di lavoro.
In altri termini, la società contumace non ha dimostrato in alcun modo l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Ne discende che il ricorrente conserva il diritto al pagamento delle retribuzioni anche per gli intervalli temporali citati, in cui non ha svolto effettivamente la sua prestazione solo per scelta imputabile al datore di lavoro.
8. Reputa la Giudice condivisibili i conteggi elaborati da parte ricorrente con l'ausilio dell' in assenza dei cedolini relativi alle Controparte_3 mensilità di retribuzione di marzo, aprile e giugno 2024, nonché competenze di
5 fine rapporto, mai consegnati dalla società datrice, in quanto coerenti con le previsioni del C.C.N.L. Alimentari Piccola Industria e le tabelle retributive in atti
(cfr. all. 5 e 6), nonché con quanto indicato nelle due buste paga consegnate dalla datrice di lavoro a (cfr. doc. 1 allegato al ricorso, mensilità di febbraio e Pt_1 maggio 2024).
Di conseguenza, si accerta il diritto del ricorrente al versamento degli importi maturati, a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, pari all'importo lordo globale di € 11.720,73, di cui euro 2.283,23 per T.F.R.
Sull'ammontare così calcolato devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi sul totale rivalutato, dalla scadenza al saldo effettivo.
9. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole e pronta soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale.
Si considerano solo le fasi di studio e introduttiva (pari rispettivamente a euro
911,00 e a euro 389,00), in quanto non vi è stata attività istruttoria e la fase decisionale si è risolta in mero richiamo alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, di talché va esclusa in quanto non implicante alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della società e CP_1 sono liquidate nella somma complessiva di euro 1.300,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 1) accerta e dichiara che tra e è intercorso un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con prestazione lavorativa full-time, dal 13 marzo 2023 al 14 giugno 2024;
2) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni ordinarie e per competenze di fine rapporto, maturati nel periodo di cui al punto 1) e non versati da CP_1
3) condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 complessiva lorda di € 11.720,73, di cui € 2.283,23 a titolo di T.F.R., oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché agli oneri previsti dalle leggi vigenti;
4) condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, CP_1 liquidate complessivamente in euro 1.300,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 18 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Ponte e dall'avv. Davide Ponte
(entrambi del foro di Bergamo)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori del ricorrente concludevano come da atto scritto, tempestivamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 17 luglio 2025) conveniva in giudizio in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, con sede a Castelleone (CR) e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 11.720,73, di cui euro 2.283,23 a titolo di T.F.R., ovvero quella diversa accertata in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle leggi vigenti, non solo a titolo di retribuzioni non corrisposte in relazione alle mensilità di marzo, aprile e giugno 2024 per lavoro ordinario, ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità, di ferie e ROL, ma anche di T.F.R.
Precisamente, il lavoratore deduceva che:
- aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 13 marzo 2023 al 14 giugno 2024, in qualità di operaio, 3° livello retributivo a norma del
C.C.N.L. Alimentari Piccola Industria, full time - cfr. all. 1 (buste paga) e all. 2 (C.U. 2025);
- egli aveva sempre svolto regolarmente la sua prestazione lavorativa presso il Salumificio Aliprandi di SS (luogo dove era sorto il rapporto di lavoro), in virtù di un contratto di appalto tra le due società, fino alla fine di febbraio 2024, quando aveva ricevuto un messaggio, tramite Telegram, dal datore di lavoro, il quale gli comunicava (come pure ai suoi compagni di lavoro) la risoluzione del contratto di appalto con la committente.
Contestualmente, la società sospendeva in via unilaterale l'attività lavorativa del ricorrente (doc. n. 3);
- egli aveva percepito le retribuzioni fino a febbraio 2024 e aveva ricevuto i relativi cedolini paga. In seguito, gli era stata versata solo la retribuzione di maggio 2024;
- rivendicava il diritto al pagamento delle retribuzioni di marzo, aprile Pt_1
e giugno 2024 per lavoro ordinario, ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità, ratei di ferie e ROL, nonché al T.F.R., in quanto sosteneva che al datore di lavoro fosse inibito di sospendere unilateralmente l'attività lavorativa e, specularmente, di rifiutare il versamento della retribuzione.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Previe tutte le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, dichiarata l'esistenza del rapporto di
2 lavoro subordinato per cui è causa, accertare il diritto del ricorrente al pagamento delle voci retributive e risarcitorie di cui in narrativa che segue ed il mancato pagamento delle stesse, dichiarata l'invalidità ex art. 2113 c.c. di eventuali rinunzie e transazioni intervenute fra le parti, condannare la società convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 11.720,73 (di cui euro 2.283,23 a titolo di TFR), a norma del C.C.N.L. Alimentari Piccola
Industria, applicabile anche ex art. 36 Cost., o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi.
Con vittoria di spese e compensi professionali>.
2. Pur ritualmente evocata in giudizio, all'udienza del 20 ottobre 2025 l'impresa convenuta ometteva di costituirsi, di talché era dichiarata contumace.
3. All'udienza del 17 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c., parte ricorrente compiegava nota scritta in cui insisteva per l'accoglimento delle istanze avanzate in ricorso e si riportava alle conclusioni ivi formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione, in quanto puramente documentale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Si rammenta che in diritto, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga
3 recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
Inoltre, sempre secondo i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta al datore di lavoro indicare la ragione giustificativa delle sospensioni dell'attività lavorativa e dimostrarne l'esistenza.
In particolare, si sottolinea il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e
1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale;
compete allo stesso l'onere di provarne la verificazione, senza che, a questo fine, possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
Ne consegue che il dipendente non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nei periodi in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore di lavoro, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.
6. Ciò posto, un primo rilievo: è provato per tabulas dalle buste paga provenienti dall'impresa datrice di lavoro di cui al doc. 1 (allegato al ricorso), nonché dalla
Certificazione Unica 2025 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), che era Parte_1 assunto dal 13 marzo 2023 al 14 giugno 2024 alle dipendenze di a CP_1 tempo pieno come operaio con conseguente attribuzione del 3° livello retributivo, ai sensi del C.C.N.L. Alimentari Piccola Industria, come esplicitamente indicato dalla resistente contumace nei citati cedolini paga.
Il ricorrente deduceva che da febbraio 2024 aveva sospeso in via CP_1 unilaterale l'attività lavorativa, con la giustificazione che il contratto di appalto stipulato tra la medesima e la committente era Parte_2 stato risolto da quest'ultima, presso il cui stabilimento operava in forma Pt_1 stabile ed esclusiva sin dall'esordio del rapporto di lavoro;
la comunicazione era
4 avvenuta in via informale, con un messaggio Telegram (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente).
Merita di essere sottolineato che questo documento, non espressamente contestato da controparte, suffraga la bontà della tesi di . Pt_1
Perciò, come attesta la documentazione a fascicolo, la datrice di lavoro aveva provveduto al regolare pagamento solo delle mensilità relative ai periodi in cui effettivamente il ricorrente aveva svolto le sue mansioni (febbraio e maggio
2024), mentre non aveva adempiuto alla propria obbligazione di corrispondere gli emolumenti retributivi pattuiti per i lassi temporali di stasi da essa imposti (i mesi di marzo, aprile e giugno 2024), a titolo di stipendio ordinario, nonché le altre voci salariali - ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, di ferie e
ROL, nonché di - evocate dal lavoratore nella sua domanda. CP_2
7. Osserva la Giudice che, nella fattispecie, dava prova dell'instaurazione e Pt_1 dello svolgimento del rapporto di lavoro con CP_1
Invece, l'impresa rimaneva assente dal processo e non svolgeva le sue difese;
nemmeno compiegava tutti i cedolini paga, ovvero dava dato prova dell'adempimento, anche solo parziale o tardivo.
Ancora, è del tutto mancata la dimostrazione che siano intervenute circostanze integranti impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione lavorativa, sicché deve ritenersi che i mesi di marzo, aprile e giugno (dal giorno 1 al 14) 2024 non retribuiti costituiscano fasi di sospensioni unilaterali del rapporto di lavoro, decise dal datore di lavoro.
In altri termini, la società contumace non ha dimostrato in alcun modo l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Ne discende che il ricorrente conserva il diritto al pagamento delle retribuzioni anche per gli intervalli temporali citati, in cui non ha svolto effettivamente la sua prestazione solo per scelta imputabile al datore di lavoro.
8. Reputa la Giudice condivisibili i conteggi elaborati da parte ricorrente con l'ausilio dell' in assenza dei cedolini relativi alle Controparte_3 mensilità di retribuzione di marzo, aprile e giugno 2024, nonché competenze di
5 fine rapporto, mai consegnati dalla società datrice, in quanto coerenti con le previsioni del C.C.N.L. Alimentari Piccola Industria e le tabelle retributive in atti
(cfr. all. 5 e 6), nonché con quanto indicato nelle due buste paga consegnate dalla datrice di lavoro a (cfr. doc. 1 allegato al ricorso, mensilità di febbraio e Pt_1 maggio 2024).
Di conseguenza, si accerta il diritto del ricorrente al versamento degli importi maturati, a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, pari all'importo lordo globale di € 11.720,73, di cui euro 2.283,23 per T.F.R.
Sull'ammontare così calcolato devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi sul totale rivalutato, dalla scadenza al saldo effettivo.
9. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole e pronta soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale.
Si considerano solo le fasi di studio e introduttiva (pari rispettivamente a euro
911,00 e a euro 389,00), in quanto non vi è stata attività istruttoria e la fase decisionale si è risolta in mero richiamo alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, di talché va esclusa in quanto non implicante alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della società e CP_1 sono liquidate nella somma complessiva di euro 1.300,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 1) accerta e dichiara che tra e è intercorso un Parte_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con prestazione lavorativa full-time, dal 13 marzo 2023 al 14 giugno 2024;
2) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni ordinarie e per competenze di fine rapporto, maturati nel periodo di cui al punto 1) e non versati da CP_1
3) condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 complessiva lorda di € 11.720,73, di cui € 2.283,23 a titolo di T.F.R., oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché agli oneri previsti dalle leggi vigenti;
4) condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, CP_1 liquidate complessivamente in euro 1.300,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 18 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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