CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa Angela IC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 459 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 04/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 15 aprile 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona di condanna di IS CE in ordine al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Senigallia l’11 luglio 2021, alla pena ritenuta di giustizia. Nelle sentenze di merito i fatti sono stati ricostruiti nel modo seguente. Alla data su indicata, l’imputato procedendo ad alta velocità a bordo dell’autovettura Fiat 500, nel corso di una manovra di sorpasso era andato a collidere con il veicolo che lo precedeva. Una volta intervenuti gli agenti accertatori, CE si era rifiutato di sottoporsi ad alcoltest e, condotto in ospedale, era stato sottoposto ad accertamenti da cui era risultato un tasso alcolemico pari a 1,67 g/l. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato la inattendibilità e inutilizzabilità ai fini di decisione dei valori riportati dagli esami di laboratorio e per non avere conseguentemente assolto l’imputato. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità della produzione dei referti del test di screening e del test di conferma. Questi ultimi sono stati rilasciati su richiesta degli organi di polizia stradale ai sensi dell’art. 186 comma 5 Cod. Strada, senza l’esecuzione di alcun trattamento sanitario che richiedesse il prelievo ematico. In quanto tali costituiscono esito di accertamento tecnico non ripetibile a carattere medico legale delegato a periti (ovvero le strutture sanitarie di base) che, per avere valore medico legale e per potere essere posti a fondamento di una sentenza di condanna, devono garantire la piena osservanza delle regole dettate dalla comunità scientifica, volte ad assicurare l’affidabilità del risultato e la genuinità del reperto. Nel caso in esame il test di conferma è stato richiesto a distanza di diversi giorni dal fatto, quando i reperti da analizzare erano già stati prelevati, sicché non si versa nell’ipotesi di cui all’art. 354 comma 2 cod. proc. pen., bensì in quella di cui all’art. 360 cod. proc. pen. La Corte, pur avendo riconosciuto il carattere di accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. della seconda analisi tossicologica (test di conferma), avrebbe confuso l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. che deve essere dato all’indagato, con l’avviso ex art. 360 cod. proc. pen. che deve essere dato anche al difensore, al fine di consentire la nomina di un consulente tecnico che 3 assista agli accertamenti. L’accusa non avrebbe assolto all’onere di provare che i risulti sugli esami ematici erano stati ottenuti mediante un procedimento atto a garantire la genuinità del reperto dal momento della repertazione a quello dell’analisi. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. In primo luogo, la censura per cui i test erano stati effettuati su richiesta degli organi di polizia stradale ai sensi dell’art. 186 comma 5 Cod. strada, senza l’esecuzione di alcun trattamento sanitario che richiedesse il prelievo ematico, è manifestamente infondata. La Corte di Appello ha dato atto che il prelievo ematico era stato eseguito su richiesta della polizia giudiziaria, ai sensi dell’ art. 186, comma 5, Cod. Strada, dopo che il conducente era stato coinvolto in un incidente stradale ed era stato condotto in ospedale, ed ha precisato che il prelievo era stato preceduto dall’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.. La procedura eseguita è conforme al dettato normativo e non si presta a rilievo alcuno. Si osserva che, ai sensi dell’art. 186 comma 5 Cod. Strada, “per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle equiparate”. L’affidamento della persona di cui trattasi al personale medico per l'apprestamento di cure è la condizione sufficiente perché la polizia giudiziaria possa avanzare la richiesta dell'accertamento del tasso alcolemico. Non assume rilevanza che le operazioni utili all'accertamento siano o meno già state poste in campo per ragioni sanitarie e, quindi, che il prelievo sia stato già eseguito per rilevare parametri sulla base dei quali assumere decisioni terapeutiche o che venga eseguito unicamente per le necessità di accertamento del tasso alcolemico a fini di prova giudiziaria. La previsione normativa ha, infatti, lo scopo di garantire che un accertamento che può richiedere atti invasivi, come può essere il prelievo ematico, venga eseguito da personale attrezzato della necessaria competenza e in un contesto idoneo a fronteggiare ogni conseguente evenienza. In tal senso l'art.348, comma 4, cod. proc. pen., prescrive, infatti, che «la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o in seguito di delega del 4 pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera». Ne consegue che - pacificamente e sulla base del predetto quadro normativo - la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte descritte dall'art. 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l'esame spirometrico, ma di delegare l'accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto (Sez. 4, n. 6277 del 23/01/2025, Rv. 287595 – 01 in motivazione ). 3.Manifestamente infondati sono anche i rilievi circa la valutazione di ammissibilità degli accertamenti condotti in ospedale. La Corte di appello ha dato atto che CE era stato sottoposto ad un test di screening e ad un test di conferma (svolto a distanza di qualche giorno e dotato di maggiore specificità, in quanto fondato su principi chimico fisici diversi e su una differente aliquota del campione originale) da cui era risultato il tasso alcolemico superiore al valore di 1,5 g/l, coerente con le altre emergenze e in particolare con la sintomatologia presentata dall’imputato all’atto del controllo (alito vinoso, stato confusionale), come riferita dal teste di polizia giudiziaria nel corso del dibattimento. A tale percorso argomentativo, il ricorrente ha opposto, da un lato, il mancato rispetto della procedura ex art. 360 cod. proc. pen. conseguente alla natura irripetibile dell’accertamento, con violazione del diritto dell’imputato di partecipare alle operazioni attraverso un consulente tecnico, e, dall’altro, l’assenza di prova in ordine al fatto che l’accertamento fosse stato condotto in modo da garantire la genuinità del reperto dal momento della repertazione a quello dell’analisi. In proposito occorre ribadire che ai fini dell'accertamento della concentrazione alcolica, il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue lasciando al personale medico libertà di scelta nel metodo da usare, purché sia scientificamente corretto (cfr. Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018, Rv. 272600-01). E’ stata anche già riconosciuta la possibilità di ricorrere semplicemente al metodo enzimatico trattandosi di metodologia scientificamente corretta (Sez. 4, n. 48637 del 11/10/2022, Rv. 283928 – 01). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che l'analisi del campione ematico non costituisce accertamento tecnico irripetibile in quanto il campione, una volta assicurato mediante prelievo, non è più soggetto a modifica o trasformazione, fatte salve le ipotesi di confusione, alterazione o inquinamento del 5 campione (Sez. 4, n. 48631 del 05/10/2022, Rv. 283926 – 01). Nel caso in esame il ricorrente in maniera aspecifica ipotizza un pericolo di inquinamento del campione, collegato al tempo trascorso, senza tuttavia, ancorare tale assunto a dati concreti, sicché per tale aspetto il motivo deve ritenersi inammissibile. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma in data 4 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NN IC OR OV
udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa Angela IC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 459 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 04/12/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 15 aprile 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona di condanna di IS CE in ordine al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Senigallia l’11 luglio 2021, alla pena ritenuta di giustizia. Nelle sentenze di merito i fatti sono stati ricostruiti nel modo seguente. Alla data su indicata, l’imputato procedendo ad alta velocità a bordo dell’autovettura Fiat 500, nel corso di una manovra di sorpasso era andato a collidere con il veicolo che lo precedeva. Una volta intervenuti gli agenti accertatori, CE si era rifiutato di sottoporsi ad alcoltest e, condotto in ospedale, era stato sottoposto ad accertamenti da cui era risultato un tasso alcolemico pari a 1,67 g/l. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato la inattendibilità e inutilizzabilità ai fini di decisione dei valori riportati dagli esami di laboratorio e per non avere conseguentemente assolto l’imputato. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità della produzione dei referti del test di screening e del test di conferma. Questi ultimi sono stati rilasciati su richiesta degli organi di polizia stradale ai sensi dell’art. 186 comma 5 Cod. Strada, senza l’esecuzione di alcun trattamento sanitario che richiedesse il prelievo ematico. In quanto tali costituiscono esito di accertamento tecnico non ripetibile a carattere medico legale delegato a periti (ovvero le strutture sanitarie di base) che, per avere valore medico legale e per potere essere posti a fondamento di una sentenza di condanna, devono garantire la piena osservanza delle regole dettate dalla comunità scientifica, volte ad assicurare l’affidabilità del risultato e la genuinità del reperto. Nel caso in esame il test di conferma è stato richiesto a distanza di diversi giorni dal fatto, quando i reperti da analizzare erano già stati prelevati, sicché non si versa nell’ipotesi di cui all’art. 354 comma 2 cod. proc. pen., bensì in quella di cui all’art. 360 cod. proc. pen. La Corte, pur avendo riconosciuto il carattere di accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. della seconda analisi tossicologica (test di conferma), avrebbe confuso l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. che deve essere dato all’indagato, con l’avviso ex art. 360 cod. proc. pen. che deve essere dato anche al difensore, al fine di consentire la nomina di un consulente tecnico che 3 assista agli accertamenti. L’accusa non avrebbe assolto all’onere di provare che i risulti sugli esami ematici erano stati ottenuti mediante un procedimento atto a garantire la genuinità del reperto dal momento della repertazione a quello dell’analisi. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. In primo luogo, la censura per cui i test erano stati effettuati su richiesta degli organi di polizia stradale ai sensi dell’art. 186 comma 5 Cod. strada, senza l’esecuzione di alcun trattamento sanitario che richiedesse il prelievo ematico, è manifestamente infondata. La Corte di Appello ha dato atto che il prelievo ematico era stato eseguito su richiesta della polizia giudiziaria, ai sensi dell’ art. 186, comma 5, Cod. Strada, dopo che il conducente era stato coinvolto in un incidente stradale ed era stato condotto in ospedale, ed ha precisato che il prelievo era stato preceduto dall’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.. La procedura eseguita è conforme al dettato normativo e non si presta a rilievo alcuno. Si osserva che, ai sensi dell’art. 186 comma 5 Cod. Strada, “per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle equiparate”. L’affidamento della persona di cui trattasi al personale medico per l'apprestamento di cure è la condizione sufficiente perché la polizia giudiziaria possa avanzare la richiesta dell'accertamento del tasso alcolemico. Non assume rilevanza che le operazioni utili all'accertamento siano o meno già state poste in campo per ragioni sanitarie e, quindi, che il prelievo sia stato già eseguito per rilevare parametri sulla base dei quali assumere decisioni terapeutiche o che venga eseguito unicamente per le necessità di accertamento del tasso alcolemico a fini di prova giudiziaria. La previsione normativa ha, infatti, lo scopo di garantire che un accertamento che può richiedere atti invasivi, come può essere il prelievo ematico, venga eseguito da personale attrezzato della necessaria competenza e in un contesto idoneo a fronteggiare ogni conseguente evenienza. In tal senso l'art.348, comma 4, cod. proc. pen., prescrive, infatti, che «la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o in seguito di delega del 4 pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera». Ne consegue che - pacificamente e sulla base del predetto quadro normativo - la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte descritte dall'art. 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l'esame spirometrico, ma di delegare l'accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto (Sez. 4, n. 6277 del 23/01/2025, Rv. 287595 – 01 in motivazione ). 3.Manifestamente infondati sono anche i rilievi circa la valutazione di ammissibilità degli accertamenti condotti in ospedale. La Corte di appello ha dato atto che CE era stato sottoposto ad un test di screening e ad un test di conferma (svolto a distanza di qualche giorno e dotato di maggiore specificità, in quanto fondato su principi chimico fisici diversi e su una differente aliquota del campione originale) da cui era risultato il tasso alcolemico superiore al valore di 1,5 g/l, coerente con le altre emergenze e in particolare con la sintomatologia presentata dall’imputato all’atto del controllo (alito vinoso, stato confusionale), come riferita dal teste di polizia giudiziaria nel corso del dibattimento. A tale percorso argomentativo, il ricorrente ha opposto, da un lato, il mancato rispetto della procedura ex art. 360 cod. proc. pen. conseguente alla natura irripetibile dell’accertamento, con violazione del diritto dell’imputato di partecipare alle operazioni attraverso un consulente tecnico, e, dall’altro, l’assenza di prova in ordine al fatto che l’accertamento fosse stato condotto in modo da garantire la genuinità del reperto dal momento della repertazione a quello dell’analisi. In proposito occorre ribadire che ai fini dell'accertamento della concentrazione alcolica, il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue lasciando al personale medico libertà di scelta nel metodo da usare, purché sia scientificamente corretto (cfr. Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018, Rv. 272600-01). E’ stata anche già riconosciuta la possibilità di ricorrere semplicemente al metodo enzimatico trattandosi di metodologia scientificamente corretta (Sez. 4, n. 48637 del 11/10/2022, Rv. 283928 – 01). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che l'analisi del campione ematico non costituisce accertamento tecnico irripetibile in quanto il campione, una volta assicurato mediante prelievo, non è più soggetto a modifica o trasformazione, fatte salve le ipotesi di confusione, alterazione o inquinamento del 5 campione (Sez. 4, n. 48631 del 05/10/2022, Rv. 283926 – 01). Nel caso in esame il ricorrente in maniera aspecifica ipotizza un pericolo di inquinamento del campione, collegato al tempo trascorso, senza tuttavia, ancorare tale assunto a dati concreti, sicché per tale aspetto il motivo deve ritenersi inammissibile. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma in data 4 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NN IC OR OV