Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 459
CASS
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla procedura di accertamento del tasso alcolemico, confermando la conformità al dettato normativo dell'art. 186 comma 5 Cod. Strada. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i rilievi circa la valutazione di ammissibilità degli accertamenti condotti in ospedale, specificando che l'analisi del campione ematico non costituisce accertamento tecnico irripetibile e che il ricorrente non ha fornito dati concreti a supporto dell'ipotesi di inquinamento del campione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 459
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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