Ordinanza cautelare 16 maggio 2024
Decreto cautelare 23 maggio 2024
Ordinanza cautelare 26 giugno 2024
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 27/02/2026, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03803/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04096/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4096 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BO AG di Smarchi Loretta s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avvocato in Roma, via Francesco Denza, 3;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l’annullamento
(ric.)
- del decreto n. 9 del 16.2.2024, notificato in pari data, con il quale la Capitaneria di porto di Roma ha ingiunto alla società ricorrente di provvedere, entro trenta giorni, al completo rilascio e all’integrale sgombero dell’area demaniale marittima dove ha sede la spiaggia libera attrezzata “Bud Beach”;
(mm.aa.)
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 30.4.2024 (rep. QC/1051/2024, prot. QC/24516/2024), avente a oggetto l’assegnazione temporanea dell’occupazione e dell’uso dei beni demaniali e delle zone di mare territoriale, per la stagione balneare 2024, ai titolari delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative in essere sul litorale lidense alla data del 31.12.2023 in partibus quibus ;
- del provvedimento del 21.5.2024 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto, entro il termine di cinque giorni dalla data della notifica, lo sgombero/la liberazione dei manufatti di difficile rimozione insistenti nell’area e la “demolizione del chiosco in legno”, anche nella parte in cui nulla prevede con riguardo al riconoscimento dell’indennizzo spettante alla società ricorrente per gli investimenti effettuati per l’esercizio dell’impresa balneare.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa LI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 15 aprile 2024, la BO AG di Smarchi Loretta s.r.l. (di seguito, solo “BO AG”) ha impugnato il decreto con cui la Capitaneria di porto di Roma le ha ingiunto il rilascio e l’integrale sgombero dell’area demaniale marittima occupata dalla spiaggia libera attrezzata “Bud Beach” , identificata in catasto con le particelle n. 33, 34, 35, 354 e 361 del foglio di mappa n. 1143, quale “parte del medesimo tratto il litorale demaniale marittimo oggetto della concessione n. 1/2023, compreso tra la foce del canale del Tellinaro e la foce del canale Palocco che, al pari di quest’ultimo, non è soggetta al regime dei beni trasferiti alla potestà gestoria degli Enti locali territoriali, per rientrare, invece, tra i beni che costituiscono patrimonio della Presidenza della Repubblica ai sensi dell’art. 5, comma 7 del Decreto legislativo n. 85/2010”.
In base al provvedimento de quo :
- “non ricorre […] il presupposto dell’applicabilità del regime giuridico che regola le concessioni demaniali marittime da destinare a stabilimento balneare” ;
- “la società ‘BO AG di Smarchi Loretta S.r.l.’ non dispone di alcun titolo che legittimi la prosecuzione dell’occupazione e della gestione dell’area demaniale marittima già oggetto del provvedimento originato dall’Amministrazione comunale - concessione demaniale marittima n. 5/2009 - i cui effetti, sulla base della sentenza del TAR Lazio, n. 769 del 16 gennaio 2023, sono cessati alla data del 31 dicembre 2023” .
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 7, del D. Lgs. 85/2010. Violazione e falsa applicazione della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, n. 769 del 16.1.2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 118/2022. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-quater del D.L. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. 14/2023. Eccesso di potere per motivazione oscura e apodittica. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per disparità di trattamento” - si censura la circostanza che la Capitaneria di porto di Roma fondi l’ingiunzione di sgombero esclusivamente sull’inapplicabilità al caso di specie del regime giuridico operante per tutte le altre concessioni demaniali marittime; tale inapplicabilità deriverebbe, a sua volta, dal solo fatto che, in questo caso, la concessione insiste su un bene in dotazione alla Presidenza della Repubblica; in altri termini, secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe ammesso implicitamente che, nell’ipotesi in cui la concessione non avesse avuto a oggetto un bene di cui all’art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 85/2010, non sarebbe stato adottato l’ordine di sgombero, ma sarebbe stata riconosciuta la proroga automatica momentaneamente prevista dal legislatore nazionale; ciò, in assenza di una disposizione di legge che preveda tale regime d’eccezione e pure a fronte di una sentenza di questo Tar (n. 769/2023) che avrebbe positivamente vagliato l’applicabilità della disciplina generale alla concessione in questione; tanto premesso, la ricorrente sostiene che avrebbe dovuto ritenersi operante la disposizione di cui all’art. 3, co. 1, l. n. 118/2022 e, dunque, lo spostamento al 31 dicembre 2024 del termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, pena un’evidente disparità di trattamento rispetto ad altri concessionari;
2. “Carenza di potere in concreto. Eccesso di potere per violazione della licenza n. 1/2023 (n. 101/2023 del repertorio) con la quale la Capitaneria di Porto di Roma ha dato in concessione al Comune di Roma l’area che formava oggetto della concessione a favore della società ricorrente e poi della proroga giurisdizionale. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto” - sebbene la Capitaneria di porto sia l’Autorità marittima astrattamente competente ad esercitare il potere di sgombero dell’area demaniale in questione, nel caso di specie l’esercizio di tale potere sarebbe spettato esclusivamente al Comune di Roma, in quanto concessionario dello stesso tratto di litorale; nel dettaglio, come si evince dalla licenza n. 1/2023, la Capitaneria di porto di Roma ha concesso “al Presidente del Municipio X, per conto di Roma Capitale, C.F. 02438750586, un litorale demaniale marittimo comprensivo di n° 5 immobili preesistenti ed aree asservite - della superficie di complessivi mq. 385.884 (di cui mq. 66 per ciascuno degli immobili con complessivi mq. 7.790 di area asservita) situato nel Comune di Roma, Litorale sud, in località Castelporziano ubicato tra la foce del Canale del Tellinaro e la foce del Canale Palocco - F.M n. 1143 particelle nn° 17, 19, 21, 22, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 74, 76, 79, 80, 82 e 83, F.M. n. 1146, particelle nn. 33, 34, 35, 97, 172, 173, 174, 358 e 359 identificato al S.I.D. come Demanio dello Stato - ramo Marina Mercantile)” ; nell’impugnato provvedimento di sgombero (p. 2), si legge che “l’area occupata dallo stabilimento ‘BUD BEACH’ già ‘BO AG’ identificata in catasto con le particelle n. 33, 34, 35, 354 e 361 del foglio di mappa n.1143, è parte del medesimo tratto il litorale demaniale marittimo oggetto della concessione n. 1/2023, compreso tra la foce del canale del Tellinaro e la foce del canale Palocco” ; pertanto, secondo la ricorrente, nel momento in cui il provvedimento di sgombero è stato adottato, la Capitaneria di porto di Roma doveva reputarsi già priva della potestà di esercitare il potere di sgombero che, invece, avrebbe potuto essere esercitato solamente dall’Amministrazione comunale, ormai concessionaria.
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e hanno depositato memorie e documenti.
3. Con ordinanza n. 1925/2024 è stata respinta l’istanza di misure cautelari.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 24 maggio 2024, sono stati impugnati:
- la d.d. di Roma Capitale del 30 aprile 2024, avente a oggetto l’assegnazione temporanea dell’occupazione e dell’uso dei beni demaniali e delle zone di mare territoriale, per la stagione balneare 2024, ai titolari delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative in essere sul litorale lidense alla data del 31 dicembre 2023, nella parte in cui non include tra tali concessionari anche la BO AG;
- il provvedimento del 21 maggio 2024 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto lo sgombero/la liberazione dei manufatti di difficile rimozione insistenti nell’area e la “demolizione del chiosco in legno”, anche nella parte in cui nulla prevede con riguardo al riconoscimento dell’indennizzo spettante alla società ricorrente per gli investimenti effettuati per l’esercizio dell’impresa balneare.
4.1. I motivi aggiunti sono affidati alle seguenti censure:
1. “Eccesso di potere per disparità di trattamento, per illogicità e irragionevolezza, per sviamento, per travisamento del fatto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 118/2022. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-quater del D.L. 198/2022, convertito con modificazioni dalla L. 14/2023” - Roma Capitale avrebbe correttamente operato la proroga tecnica per la stagione balneare in corso, escludendo, tuttavia, in modo illogico e arbitrario, soltanto talune concessioni demaniali specificamente individuate e, tra queste, quella facente capo alla società ricorrente, ritenuta “colpevole” di avere beneficiato della già citata favorevole sentenza n. 769/2023 (non riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3369/2024);
2. “Violazione degli artt. 49 e 56 TFUE. Violazione dell’art. 49 del Codice della Navigazione.
Eccesso di potere per carenza di motivazione” - alla luce della disciplina di cui alla l. n. 118/2022, della interpretazione offertane dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dell’applicazione in concreto operata da Roma Capitale con la D.G.C. n. 136 del 26 aprile 2024, dovrebbe ritenersi che la concessione in capo alla BO AG non sia scaduta, ma ancora in essere, in virtù della proroga tecnica disposta da Roma Capitale, da applicarsi anche nei confronti della BO AG (in quanto, altrimenti, si concretizzerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri concessionari) ovvero della proroga prevista direttamente dall’art. 3, co. 1, l. n. 118/2022, che dovrebbe considerarsi legittima vieppiù se interpretata nel senso di applicarsi alle sole fattispecie in cui l’Amministrazione non proceda ad affidare nuovamente in concessione un tratto di litorale già oggetto di concessione; inoltre, viene contestata la mancata previsione dell’indennizzo per le opere realizzate sul tratto di arenile in questione.
5. Con ordinanza n. 2801/2024, è stata respinta l’istanza di misure cautelari proposta con i motivi aggiunti.
6. All’odierna udienza pubblica, in vista della quale le parti hanno presentato memorie ex art. 73 c.p.a. e repliche, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è infondato.
2. Si esclude la fondatezza della censura di carenza di potere in concreto (il cui esame si antepone per ragioni di priorità logico-giuridica), atteso che:
- con riguardo al tratto di fascia costiera della Tenuta di Castelporziano definito dal tratto di arenile tra il Canale del Tellinaro e il Canale Palocco (che - in base alla convenzione stipulata in data 14 luglio 1965 tra il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e il Comune di Roma - il Capo dello Stato ha reso disponibile al fine di consentire la costituzione di un tratto di spiaggia libera per uso pubblico, mediante concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune di Roma dall’Autorità marittima competente), la Capitaneria di porto di Roma deve ritenersi soggetto legittimato a ingiungere il rilascio e lo sgombero dell’area abusivamente occupata ( “Risulta documentalmente provato che il tratto di arenile, a suo tempo dato in concessione alla BO AG s.r.l, ricade all’interno della fascia costiera della Tenuta di Castel Porziano. Trattasi di area oggetto della Convenzione in atto tra Roma Capitale e la Presidenza della Repubblica, poi recepita dalla competente Autorità Marittima. In tali zone, infatti, l’Autorità statale competente all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo è la Direzione Marittima, unitamente alle Capitanerie di Porto […] e non la Regione Lazio, con delega ai Comuni costieri” , Cons. Stato, sez. VII, 12 aprile 2024, n. 3369);
- diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, anche ai sensi della concessione n. 1/2023, n. rep. 101/2023, l’esercizio del potere de quo spetta all’“Amministrazione Marittima”.
3. È infondata anche la censura a tenore della quale la ricorrente avrebbe avuto diritto alla proroga automatica, sulla scorta dell’art. 3, co. 1, della l. n. 118/2022, nel testo allora vigente.
3.1. Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza, tale previsione normativa deve essere disapplicata perché contrastante con l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE e comunque con l’art. 49 del T.F.U.E.
Sul punto, il Collegio ritiene di confermare quanto già rilevato in sede cautelare, in ordine alla “‘obbligatorietà della disapplicazione delle disposizioni nazionali – non ultime quelle […] del d.l. n. 198 del 2022 (c.d. decreto milleproroghe), conv. con mod. in l. n. 14 del 2023 che hanno spostato in avanti i termini fissati dall’originaria versione dell’art. 3 della legge n. 118/2022 - in contrasto con la normativa europea per il primato di quest’ultimo ordinamento’ (Cons. Stato, sez. VII, 2 maggio 2024, n. 3963 e giur. ivi richiamata)” e in merito alla conseguente assenza di un titolo idoneo a legittimare la ricorrente alla prosecuzione dell’occupazione e alla gestione dell’area in questione dopo il 31 dicembre 2023 (cfr. sul punto, tra le altre, anche Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4479).
4. Va altresì respinto il ricorso per motivi aggiunti.
5. In primo luogo, il gravato provvedimento del 21 maggio 2024 è stato adottato per l’esigenza di “dare immediata esecuzione al decreto di sgombero n. 9 in data 16 febbraio 2024” , impugnato con il ricorso introduttivo. Valgono, pertanto, le considerazioni già svolte per escludere la fondatezza dei motivi veicolati con il predetto ricorso, attesa l’assenza di un valido titolo per l’occupazione dell’area in capo alla BO AG.
5.1. Con specifico riguardo al mancato riconoscimento dell’indennizzo asseritamente spettante alla società ricorrente per gli investimenti effettuati per l’esercizio dell’impresa balneare, si rileva che - con il provvedimento gravato - si è ordinato di dare “immediata attuazione alle attività di sgombero dei manufatti di difficile rimozione insistenti nell’area in argomento, liberandoli dai beni/attrezzature di proprietà” e di provvedere “alla demolizione del chiosco in legno realizzato [dalla] società ed allo smaltimento dei materiali derivanti” .
5.1.1. Orbene, così come eccepito da Roma Capitale e non contestato dalla ricorrente, il chiosco in legno è annoverabile tra le opere di facile rimozione; queste ultime non rientrano nell’ambito di applicazione dell’invocata previsione di cui all’art. 49 cod. nav., che contempla la possibilità di negoziare un indennizzo per le sole opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico nel corso della concessione e acquisite, alla scadenza, dallo Stato.
5.1.2. Quanto all’ordine di sgombero dei manufatti di difficile rimozione, si rileva che nella licenza di subingresso della BO AG nella precedente concessione n. 2/2009 (risalente al 14 maggio 2013), per la concessione della “occupazione di un’area demaniale marittima di mq 7222,00, di cui mq 125 coperti da un manufatto uso servizi igienici, allo scopo di installarvi attrezzature balneari mobili (lettini, ombrelloni, sedie a sdraio)” , per un totale - unitamente alla concessione n. 5/2009, di cui la BO AG era già titolare - di mq 7.426,10 di cui mq 298,26 di facile rimozione e mq 125,00 di difficile rimozione, veniva espressamente previsto che:
- “tutte le opere di difficile rimozione comunque insistenti nell’area concessa sono di proprietà dello Stato” ;
- “il subentrante dovrà rispondere dell’esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali sia generali, stabilite nella licenza di concessione n. 2/2009” , ivi inclusa la previsione per cui “nei casi di scadenza, decadenza o revoca della […] licenza le eventuali opere abusive di difficile rimozione restano acquisite dallo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà del Comune di ordinare la demolizione” .
5.1.3. Fermo quanto sopra - al di là del fatto che l’odierna ricorrente non ha sostenuto né dimostrato di aver costruito, in corso di rapporto, opere di difficile rimozione (non abusive) - va rilevato che, scaduta la concessione, in assenza di patti contrari alla disciplina di cui all’art. 49 cod. nav., le opere di difficile rimozione eventualmente realizzate sulle aree demaniali passano in proprietà dello Stato, senza indennizzo.
E la Corte di Giustizia dell’Unione europea (cfr. sent. 11 luglio 2024 resa nella causa C-598/22), all’uopo investista dal Consiglio di Stato (ord. 6 settembre 2023, n. 184) ha ritenuto tale previsione compatibile con l’ordinamento euro-unitario, sulla base del rilievo per cui “l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico” ; il principio di inalienabilità del demanio pubblico comporta infatti che “le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili” (vedi par. 55), con la conseguenza che “l’acquisizione immediata, gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili costruite dal concessionario su tale demanio non può essere considerata come una modalità di cessione forzosa sulle opere suddette” (par. 57) (cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. VII, 14 maggio 2025, n. 8024).
5.2. È, dunque, infondato il primo motivo di censura veicolato con i motivi aggiunti.
6. Non merita, infine, favorevole considerazione la domanda di annullamento rivolta alla determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 30 aprile 2024 (che, comunque, si riferiva alla sola stagione 2024, ormai trascorsa; cfr. sul punto, tra le altre, Tar Lazio, sez. II, 25 novembre 2024, n. 20978).
6.1. Come eccepito in memoria dalla difesa dell’Amministrazione capitolina, la determina in questione - in relazione alla posizione dell’odierna ricorrente e al peculiare tratto di litorale interessato - riveste carattere meramente ricognitivo, essendosi limitata Roma Capitale a prendere atto dell’ordine di sgombero adottato dalla competente Capitaneria di porto.
6.2. Resta altresì fermo che, come già osservato dal giudice di ultima istanza, “ [l] egittimamente l’Amministrazione [può valutare] preminente l’interesse pubblico individuato nella garanzia della libera e gratuita fruizione della spiaggia di Castelporziano da parte della collettività, valutazione che nella sua discrezionalità, non può essere oggetto di censura, [anche] a prescindere dalla corretta qualificazione dell’oggetto della concessione in ‘spiaggia attrezzata’ o ‘stabilimento balneare’” (Cons. Stato, sez. VII, n. 3369/2024, cit.).
7. Non meritano, dunque, accoglimento e vanno, per questo, respinti sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti.
8. Peraltro, le peculiarità della questione controversa, unitamente ai profili di novità comunque emergenti (avuto riguardo al tempo in cui il ricorso e i motivi aggiunti sono stati introdotti), giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO BE di EZ, Presidente
LI AR, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI AR | IO BE di EZ |
IL SEGRETARIO