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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 102/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 1849/2021 pubblicata in data 19.11.2021 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria vertente
TRA
(c.f.: , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._4
Marino Maurizio Punturieri (pec: Email_1
appellante
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. A. Manuela Nucera (pec: Email_2 appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso gli odierni appellanti hanno adito il Tribunale di Reggio
Calabria al fine di ottenere l'accertamento della riconducibilità a causa di servizio della morte del loro dante causa, con condanna Persona_1 dell' al pagamento della “rendita che risulterà dovuta o, in via del tutto CP_1 subordinata, dell'indennizzo in capitale dovuto, con decorrenza dalla data della domanda o da quella che risulterà in corso di causa, oltre interessi”.
Costituendosi l' ha contestato la pretesa, eccependo, in via preliminare, CP_1
l'improponibilità della domanda per mancanza di una valida domanda amministrativa e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Con la sentenza impugnata, il Giudice ha dichiarato l'improponibilità del ricorso, rilevando che:
il documento richiamato in ricorso (doc. 1 del fascicolo di parte), ossia la dichiarazione di infortunio resa dal datore di lavoro in data 14.08.2015, non integra una valida domanda amministrativa presentata all' dagli odierni ricorrenti CP_1 iure proprio;
ciò in quanto ai fini dell'ammissibilità della domanda giudiziale relativa alla rendita di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 – conseguente al decesso del dante causa, – è necessario che gli aventi diritto agiscano Persona_1
e abbiano previamente presentato apposita istanza all' in qualità di titolari di CP_1 un proprio autonomo diritto e non quali eredi del lavoratore deceduto.
Per le medesime ragioni, il Tribunale ha rigettato anche la domanda subordinata volta al riconoscimento dell'indennizzo, ritenendola inammissibile, pur prescindendo dal potenziale profilo ostativo rappresentato dal decesso immediato del dante causa degli appellanti.
Ha quindi condannato questi ultimi alla refusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti, deducendo, in primo luogo, che il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto quale opposizione al giudizio medico-legale espresso dall' , con cui veniva escluso il nesso causale CP_1 tra l'attività lavorativa svolta dal de cuius in data 14.08.2015 e il decesso occorso nello stesso giorno.
Gli appellanti hanno inoltre evidenziato che la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 costituisce una prestazione autonoma rispetto a quella spettante al lavoratore assicurato, in quanto riconosciuta iure proprio agli aventi diritto individuati ex lege, e non iure successionis.
Pertanto, non sarebbe necessario che, al momento del decesso, fosse già costituita in favore del de cuius una rendita per infortunio o malattia professionale, essendo il diritto dei superstiti direttamente connesso all'evento morte e disciplinato come tale dalla normativa vigente.
L' ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Sono state depositate note nel termine del 10.5.2024, fissato nel decreto ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10. 2024.
Motivi della decisione
L'appello risulta inammissibile per violazione dei requisiti fissati dall'art. 434 c.p.c.
Il Giudice di primo grado ha dichiarato l'improponibilità del ricorso in ragione dell'assenza di una domanda amministrativa ritualmente presentata all' dagli CP_1 interessati iure proprio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio volto all'ottenimento della rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del
D.P.R. n. 1124/1965.
Ha rilevato che il diritto a una prestazione (rendita ex art.85 D.P.R. 1124/1965 a seguito del decesso del dante causa era stato Persona_1 ricollegato “ad una presunta domanda amministrativa del 14.8.15” , che in realtà era una mera dichiarazione di infortunio (doc.1 fascicolo parte ricorrente) e non una domanda amministrativa iure proprio dei superstiti .
Ciò posto, così proseguiva :
<< Non v'è quindi prova di una domanda amministrativa rivolta all' dagli CP_1 interessati jure proprio – e quindi non quali eredi del lavoratore deceduto – per come invece necessario, stanti le connotazioni oggettive e le finalità della rendita di cui si discute (Cass., 30879/2019).
Identica considerazione vale per la domanda subordinata di indennizzo: e questo,
a prescindere dal rilievo potenzialmente ostativo al riguardo, nel merito, dovuto al decesso immediato del dante causa degli odierni ricorrenti.
Il ricorso va quindi dichiarato improponibile (Cass., 4566/2018)>>.
Ora, nell'atto di appello non è stata formulata una censura specifica rispetto a tale motivazione;
in particolare, nulla è stato dedotto in ordine alla rilevata mancanza di una domanda amministrativa presentata iure proprio, né sono stati indicati elementi idonei a confutare il presupposto su cui si fonda la declaratoria di improponibilità..
Gli appellanti si sono limitati a dedurre che: -“il ricorso era proposto quale opposizione al giudizio medico legale della pratica avviata dietro denuncia di infortunio operata da in relazione al CP_2 decesso del allorche si stava recando al lavoro;
Per_1
(...) in atti vi era anche la lettera di opposizione (equivocata dal Giudice su suggestivo argomento di controparte);
(...) vi è la comunicazione ricevuta dagli eredi con cui si riteneva confermato in sede giudiziale l'esito medico legale di respingimento della pratica. Di talchè, la contestazione volta, poi, all'erogazione di benefici ottenibili, era volta a dimostrare dal punto di vista medico-legale il diretto nesso di conseguenzialità tra morte ed infortunio sul lavoro contestata dall e, quindi, ad ipotesi indennizzabili. Ciò CP_1 ai sensi dell'art. 104 Dpr 1124/1965”.
Nel resto, hanno insistito sul fatto che la rendita ai superstiti di cui all'art. 85, T.U.
n. 1124/1965 spetta iure proprio e non iure successionis (il che è pacifico e vale piuttosto a ribadire la necessità di apposita domanda amministrativa), concludendo con la generica affermazione che “indipendentemente da ogni altra apparentemente formale considerazione in ordine al modo con cui hanno agito” ,
l'azione giudiziale andava considerata come “volta a tutelare i loro diritti quali superstiti” e con il richiamo, del pari generico, alla documentazione “ex adverso allegata “, quale asserita riprova del proprio diritto
Tali deduzioni non colgono nel segno rispetto alla riportata ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché non contestano né che la domanda amministrativa all' fosse il necessario presupposto processuale della prestazione pretesa, né CP_1
l'omessa presentazione della stessa anteriormente al giudizio, né giustificano o superano in alcun altro modo tale carenza.
Tanto si traduce in una violazione dei requisiti di specificità e completezza dell'atto di gravame, determinando l'inammissibilità dell'appello per inosservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 434 c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, gli artt. 342
e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con modif. dalla l.
134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (si vedano in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 36481/2022, Cass.,
Sez. U., 27199/2017).
Va solo aggiunto che con riferimento alla domanda subordinata di indennizzo, l'atto di appello è del tutto silente, non contenendo alcuna critica o argomentazione specifica rivolta alla statuizione di rigetto pronunciata dal giudice di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo al valore della causa, con applicazione delle tariffe minime del DM
n. 147/2022 , III scaglione, stante la semplicità delle questioni trattate.
L'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_5
, contro e avverso la sentenza n.
[...] Parte_4 CP_1
1849/2021 pubblicata in data 19.11.2021 dal Giudice del Lavoro di Reggio
Calabria:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro a rifondere all' le spese di questo CP_1 grado, che liquida in € 2.904,5 oltre accessori di legge;
3) dà atto che è stata pronunciata sentenza di inammissibilità dell'appello ai fini del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'8.10.2024.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 1849/2021 pubblicata in data 19.11.2021 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria vertente
TRA
(c.f.: , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._4
Marino Maurizio Punturieri (pec: Email_1
appellante
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. A. Manuela Nucera (pec: Email_2 appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso gli odierni appellanti hanno adito il Tribunale di Reggio
Calabria al fine di ottenere l'accertamento della riconducibilità a causa di servizio della morte del loro dante causa, con condanna Persona_1 dell' al pagamento della “rendita che risulterà dovuta o, in via del tutto CP_1 subordinata, dell'indennizzo in capitale dovuto, con decorrenza dalla data della domanda o da quella che risulterà in corso di causa, oltre interessi”.
Costituendosi l' ha contestato la pretesa, eccependo, in via preliminare, CP_1
l'improponibilità della domanda per mancanza di una valida domanda amministrativa e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Con la sentenza impugnata, il Giudice ha dichiarato l'improponibilità del ricorso, rilevando che:
il documento richiamato in ricorso (doc. 1 del fascicolo di parte), ossia la dichiarazione di infortunio resa dal datore di lavoro in data 14.08.2015, non integra una valida domanda amministrativa presentata all' dagli odierni ricorrenti CP_1 iure proprio;
ciò in quanto ai fini dell'ammissibilità della domanda giudiziale relativa alla rendita di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 – conseguente al decesso del dante causa, – è necessario che gli aventi diritto agiscano Persona_1
e abbiano previamente presentato apposita istanza all' in qualità di titolari di CP_1 un proprio autonomo diritto e non quali eredi del lavoratore deceduto.
Per le medesime ragioni, il Tribunale ha rigettato anche la domanda subordinata volta al riconoscimento dell'indennizzo, ritenendola inammissibile, pur prescindendo dal potenziale profilo ostativo rappresentato dal decesso immediato del dante causa degli appellanti.
Ha quindi condannato questi ultimi alla refusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti, deducendo, in primo luogo, che il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto quale opposizione al giudizio medico-legale espresso dall' , con cui veniva escluso il nesso causale CP_1 tra l'attività lavorativa svolta dal de cuius in data 14.08.2015 e il decesso occorso nello stesso giorno.
Gli appellanti hanno inoltre evidenziato che la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 costituisce una prestazione autonoma rispetto a quella spettante al lavoratore assicurato, in quanto riconosciuta iure proprio agli aventi diritto individuati ex lege, e non iure successionis.
Pertanto, non sarebbe necessario che, al momento del decesso, fosse già costituita in favore del de cuius una rendita per infortunio o malattia professionale, essendo il diritto dei superstiti direttamente connesso all'evento morte e disciplinato come tale dalla normativa vigente.
L' ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Sono state depositate note nel termine del 10.5.2024, fissato nel decreto ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10. 2024.
Motivi della decisione
L'appello risulta inammissibile per violazione dei requisiti fissati dall'art. 434 c.p.c.
Il Giudice di primo grado ha dichiarato l'improponibilità del ricorso in ragione dell'assenza di una domanda amministrativa ritualmente presentata all' dagli CP_1 interessati iure proprio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio volto all'ottenimento della rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del
D.P.R. n. 1124/1965.
Ha rilevato che il diritto a una prestazione (rendita ex art.85 D.P.R. 1124/1965 a seguito del decesso del dante causa era stato Persona_1 ricollegato “ad una presunta domanda amministrativa del 14.8.15” , che in realtà era una mera dichiarazione di infortunio (doc.1 fascicolo parte ricorrente) e non una domanda amministrativa iure proprio dei superstiti .
Ciò posto, così proseguiva :
<< Non v'è quindi prova di una domanda amministrativa rivolta all' dagli CP_1 interessati jure proprio – e quindi non quali eredi del lavoratore deceduto – per come invece necessario, stanti le connotazioni oggettive e le finalità della rendita di cui si discute (Cass., 30879/2019).
Identica considerazione vale per la domanda subordinata di indennizzo: e questo,
a prescindere dal rilievo potenzialmente ostativo al riguardo, nel merito, dovuto al decesso immediato del dante causa degli odierni ricorrenti.
Il ricorso va quindi dichiarato improponibile (Cass., 4566/2018)>>.
Ora, nell'atto di appello non è stata formulata una censura specifica rispetto a tale motivazione;
in particolare, nulla è stato dedotto in ordine alla rilevata mancanza di una domanda amministrativa presentata iure proprio, né sono stati indicati elementi idonei a confutare il presupposto su cui si fonda la declaratoria di improponibilità..
Gli appellanti si sono limitati a dedurre che: -“il ricorso era proposto quale opposizione al giudizio medico legale della pratica avviata dietro denuncia di infortunio operata da in relazione al CP_2 decesso del allorche si stava recando al lavoro;
Per_1
(...) in atti vi era anche la lettera di opposizione (equivocata dal Giudice su suggestivo argomento di controparte);
(...) vi è la comunicazione ricevuta dagli eredi con cui si riteneva confermato in sede giudiziale l'esito medico legale di respingimento della pratica. Di talchè, la contestazione volta, poi, all'erogazione di benefici ottenibili, era volta a dimostrare dal punto di vista medico-legale il diretto nesso di conseguenzialità tra morte ed infortunio sul lavoro contestata dall e, quindi, ad ipotesi indennizzabili. Ciò CP_1 ai sensi dell'art. 104 Dpr 1124/1965”.
Nel resto, hanno insistito sul fatto che la rendita ai superstiti di cui all'art. 85, T.U.
n. 1124/1965 spetta iure proprio e non iure successionis (il che è pacifico e vale piuttosto a ribadire la necessità di apposita domanda amministrativa), concludendo con la generica affermazione che “indipendentemente da ogni altra apparentemente formale considerazione in ordine al modo con cui hanno agito” ,
l'azione giudiziale andava considerata come “volta a tutelare i loro diritti quali superstiti” e con il richiamo, del pari generico, alla documentazione “ex adverso allegata “, quale asserita riprova del proprio diritto
Tali deduzioni non colgono nel segno rispetto alla riportata ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché non contestano né che la domanda amministrativa all' fosse il necessario presupposto processuale della prestazione pretesa, né CP_1
l'omessa presentazione della stessa anteriormente al giudizio, né giustificano o superano in alcun altro modo tale carenza.
Tanto si traduce in una violazione dei requisiti di specificità e completezza dell'atto di gravame, determinando l'inammissibilità dell'appello per inosservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 434 c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, gli artt. 342
e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con modif. dalla l.
134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (si vedano in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 36481/2022, Cass.,
Sez. U., 27199/2017).
Va solo aggiunto che con riferimento alla domanda subordinata di indennizzo, l'atto di appello è del tutto silente, non contenendo alcuna critica o argomentazione specifica rivolta alla statuizione di rigetto pronunciata dal giudice di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo al valore della causa, con applicazione delle tariffe minime del DM
n. 147/2022 , III scaglione, stante la semplicità delle questioni trattate.
L'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_5
, contro e avverso la sentenza n.
[...] Parte_4 CP_1
1849/2021 pubblicata in data 19.11.2021 dal Giudice del Lavoro di Reggio
Calabria:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro a rifondere all' le spese di questo CP_1 grado, che liquida in € 2.904,5 oltre accessori di legge;
3) dà atto che è stata pronunciata sentenza di inammissibilità dell'appello ai fini del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'8.10.2024.
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)