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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/07/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5316 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura in atti, dall'Avv. Pasquale Della Mura
APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso - giusta procura e delibera di incarico D.G. n. 9 del 24/02/2023, dall'avv. Giuseppe
Lullo
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da udienza del 10.7.2025.
FATTO
Gli appellanti, in epigrafe generalizzati, hanno proposto appello avverso la sentenza n.
2185/2021 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore che ha rigettato l'impugnazione proposta avverso la contravvenzione elevata dagli agenti della Polizia Municipale di CP_1 con verbale n. 12026 del 24/04/2021.
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.93 codice della strada.
Nel dettaglio, la ha concesso a , in virtù di contratto di noleggio Parte_1 Parte_2
l'utilizzo del veicolo Fiat Modello Bravo Targato BP1408CB immatricolato in Bulgaria. In data 24/04/2021, mentre era alla guida del predetto veicolo, veniva Parte_2 sottoposta a fermo da alcuni agenti della polizia municipale del Comune di i quali le CP_1 comminavano la sanzione amministrativa ai sensi del c.
7-bis dell'art. 93 CdS, poiché risultato alla guida di veicolo non immatricolato in Italia, sebbene vi risiedesse da più di sessanta giorni.
Tuttavia, secondo gli appellanti, il caso di specie non rientrerebbe nella fattispecie di cui al co.1 dell'art.93 Cds ma bensì in quella ex comma 1-ter del medesimo articolo, considerato come il veicolo di cui sopra risultava nella disponibilità del in virtù di contratto di CP_2 noleggio concluso con la , regolarmente esibito agli agenti al momento del Parte_1 fermo.
Ritualmente si è costituito in giudizio il contestando il gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa, ritenuta non abbisognevole di istruttoria, è stata decisa all'udienza del 10.7.2025.
***
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va rilevato che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, l'appello deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si ritiene doveroso ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato la materia oggetto del presente giudizio.
Il D.l. 113/2018, convertito in Legge 1° dicembre 2018, n. 132 ha modificato l'Art.93 Cds introducendo il comma 1 bis , il quale vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Il divieto in parola è punito, secondo il comma 7-bis dell'art. 93 Cds, anch'esso inserito dal citato provvedimento, con una sanzione pecuniaria da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo nel caso in cui, entro sei mesi, il proprietario non provveda a immatricolare il veicolo in Italia o a condurlo all'estero tramite il foglio di via.
L'unica eccezione a tale obbligo di immatricolazione in Italia è prevista nel comma 1-ter del medesimo art. 93 cod. strada, con riguardo al veicolo «concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva»
Tale impianto normativo ha subito una profonda innovazione ad opera della L.n.238 del 23
Dicembre 2021, che ha introdotto all'interno del Cds l'art.93 bis, recante nuove formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero e condotti da residenti in Italia.
Nel caso di specie, deve ritenersi ratione temporis applicabile l'art.93 Cds, così come introdotto dal D.l. 113/2018, in quanto la contravvenzione risale al 06.05.2021.
Ebbene, nelle more del presente giudizio, l'art.93 Cds è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 113/2023.
Nel dettaglio, tale pronuncia ha dichiarato l'incostituzionalità dei commi 1-bis e 7-bis dell'art.93 Cds, così come introdotti dal D.l. 113/2018. In via consequenziale, anche i commi
1-ter, 1-quater e 7-ter dell'art. 93 Cds sono stati dichiarati incostituzionali.
Ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Sebbene tale pronuncia costituisca una vera e propria sopravvenienza rispetto a quanto dedotto dalle parti, anche nel corso del primo grado di giudizio, è onere del giudicante acquisirla e darle applicazione.
Infatti, in caso di illegittimità costituzionale di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio, l'adeguamento della sanzione è un onere che incombe d'ufficio sul Giudice, essendo il controllo di costituzionalità, ovvero quello relativo ai parametri di legalità "alta", ovvero di una violazione di parametri sopralegislativi, implicito nell'esercizio della giurisdizione. La rilevazione di tali illegittimità sistemiche, non è infatti sottoposta al rispetto della catena devolutiva, ovvero all'obbligo di deduzione che caratterizza il vizio di legge "ordinaria".
Quanto agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità, la stessa comporta la caducazione degli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, restando quindi fermi solo quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti (Cass.
Civile, sez. III, 11-04-1975, n. 1384)”. Trasponendo tali principi al caso di specie, appare evidente che non sussistano diritti quesiti e posizioni definitive in capo alle parti del presente giudizio, che ha ad oggetto una questione, la legittimità del divieto di cui all'art.93 co.
1-bis
Cds e della relativa sanzione, tutt'altro che pacifica. Pertanto, alla luce della citata sentenza della Consulta, i commi 1-bis e 7-bis dell'art.93 Cds non possono trovare applicazione, con conseguente illegittimità del verbale n.11519 del 06.05.2021, che risulta emesso in assenza di idoneo presupposto normativo.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono ritenersi compensate, considerato che la soccombenza del dipende da un evento sopravvenuto o non valutabile Controparte_1 prima dell'introduzione della lite, quale la più volte citata pronuncia di incostituzionalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, annulla il verbale 12026 del 24/04/2021 emesso dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di CP_1
- Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10.07.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5316 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura in atti, dall'Avv. Pasquale Della Mura
APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso - giusta procura e delibera di incarico D.G. n. 9 del 24/02/2023, dall'avv. Giuseppe
Lullo
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da udienza del 10.7.2025.
FATTO
Gli appellanti, in epigrafe generalizzati, hanno proposto appello avverso la sentenza n.
2185/2021 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore che ha rigettato l'impugnazione proposta avverso la contravvenzione elevata dagli agenti della Polizia Municipale di CP_1 con verbale n. 12026 del 24/04/2021.
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.93 codice della strada.
Nel dettaglio, la ha concesso a , in virtù di contratto di noleggio Parte_1 Parte_2
l'utilizzo del veicolo Fiat Modello Bravo Targato BP1408CB immatricolato in Bulgaria. In data 24/04/2021, mentre era alla guida del predetto veicolo, veniva Parte_2 sottoposta a fermo da alcuni agenti della polizia municipale del Comune di i quali le CP_1 comminavano la sanzione amministrativa ai sensi del c.
7-bis dell'art. 93 CdS, poiché risultato alla guida di veicolo non immatricolato in Italia, sebbene vi risiedesse da più di sessanta giorni.
Tuttavia, secondo gli appellanti, il caso di specie non rientrerebbe nella fattispecie di cui al co.1 dell'art.93 Cds ma bensì in quella ex comma 1-ter del medesimo articolo, considerato come il veicolo di cui sopra risultava nella disponibilità del in virtù di contratto di CP_2 noleggio concluso con la , regolarmente esibito agli agenti al momento del Parte_1 fermo.
Ritualmente si è costituito in giudizio il contestando il gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa, ritenuta non abbisognevole di istruttoria, è stata decisa all'udienza del 10.7.2025.
***
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va rilevato che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, l'appello deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si ritiene doveroso ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato la materia oggetto del presente giudizio.
Il D.l. 113/2018, convertito in Legge 1° dicembre 2018, n. 132 ha modificato l'Art.93 Cds introducendo il comma 1 bis , il quale vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Il divieto in parola è punito, secondo il comma 7-bis dell'art. 93 Cds, anch'esso inserito dal citato provvedimento, con una sanzione pecuniaria da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo nel caso in cui, entro sei mesi, il proprietario non provveda a immatricolare il veicolo in Italia o a condurlo all'estero tramite il foglio di via.
L'unica eccezione a tale obbligo di immatricolazione in Italia è prevista nel comma 1-ter del medesimo art. 93 cod. strada, con riguardo al veicolo «concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva»
Tale impianto normativo ha subito una profonda innovazione ad opera della L.n.238 del 23
Dicembre 2021, che ha introdotto all'interno del Cds l'art.93 bis, recante nuove formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero e condotti da residenti in Italia.
Nel caso di specie, deve ritenersi ratione temporis applicabile l'art.93 Cds, così come introdotto dal D.l. 113/2018, in quanto la contravvenzione risale al 06.05.2021.
Ebbene, nelle more del presente giudizio, l'art.93 Cds è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 113/2023.
Nel dettaglio, tale pronuncia ha dichiarato l'incostituzionalità dei commi 1-bis e 7-bis dell'art.93 Cds, così come introdotti dal D.l. 113/2018. In via consequenziale, anche i commi
1-ter, 1-quater e 7-ter dell'art. 93 Cds sono stati dichiarati incostituzionali.
Ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Sebbene tale pronuncia costituisca una vera e propria sopravvenienza rispetto a quanto dedotto dalle parti, anche nel corso del primo grado di giudizio, è onere del giudicante acquisirla e darle applicazione.
Infatti, in caso di illegittimità costituzionale di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio, l'adeguamento della sanzione è un onere che incombe d'ufficio sul Giudice, essendo il controllo di costituzionalità, ovvero quello relativo ai parametri di legalità "alta", ovvero di una violazione di parametri sopralegislativi, implicito nell'esercizio della giurisdizione. La rilevazione di tali illegittimità sistemiche, non è infatti sottoposta al rispetto della catena devolutiva, ovvero all'obbligo di deduzione che caratterizza il vizio di legge "ordinaria".
Quanto agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità, la stessa comporta la caducazione degli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, restando quindi fermi solo quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti (Cass.
Civile, sez. III, 11-04-1975, n. 1384)”. Trasponendo tali principi al caso di specie, appare evidente che non sussistano diritti quesiti e posizioni definitive in capo alle parti del presente giudizio, che ha ad oggetto una questione, la legittimità del divieto di cui all'art.93 co.
1-bis
Cds e della relativa sanzione, tutt'altro che pacifica. Pertanto, alla luce della citata sentenza della Consulta, i commi 1-bis e 7-bis dell'art.93 Cds non possono trovare applicazione, con conseguente illegittimità del verbale n.11519 del 06.05.2021, che risulta emesso in assenza di idoneo presupposto normativo.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono ritenersi compensate, considerato che la soccombenza del dipende da un evento sopravvenuto o non valutabile Controparte_1 prima dell'introduzione della lite, quale la più volte citata pronuncia di incostituzionalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, annulla il verbale 12026 del 24/04/2021 emesso dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di CP_1
- Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10.07.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo