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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 234 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 10.9.2025,
TRA
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Andriulli e Roberta Lezzi, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via
Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLANTE -
E
(P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monopoli alla Via Cesare
Battisti n. 27, presso lo studio dell'avv. Maurizio Lippolis, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE -
E
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, - APPELLATA –
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1358/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte_1
nei confronti di e di , avverso l'intimazione Pt_1 Controparte_3
di pagamento n. 106.2019.9002753143000, notificata a mezzo pec il 26.4.2019, di complessivi €. 475.143,73, ma limitatamente all'importo di €. 15.575,13 pretesi per crediti contributivi afferenti la cartella di pagamento n. 106200500469861300 Pt_1
di €. 2.272,86, presuntivamente notificata il 15.12.2005 e n. 4 avvisi di addebito, rispettivamente, n. 40620140002217469000, di €. 4.598,35, presuntivamente notificato a mezzo p.e.c. il 23.12.2014; n. 40620150000755231 di €. 2.049.64, presuntivamente notificato mezzo p.e.c. il 14.10.2015; n. 40620150000764531000, di €. 1.199,69, presuntivamente notificato mezzo p.e.c. il 14.10.2015, e n.
40620170001541548 di €. 1.740,59, presuntivamente notificato mezzo p.e.c.
l'8.11.2017, dichiarava inefficace l'impugnata intimazione di pagamento relativamente alla predetta cartella di pagamento n. 106200500469861300, per essere già stata annullata con sentenza n. 1055/2018 emessa dal Tribunale di Taranto, e agli avvisi di addebito per l'omessa prova della loro effettiva notifica nelle date di inoltro dei messaggi p.e.c., non risultando il collegamento tra i messaggi e gli avvisi.
Condannava e , in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1 CP_4
ricorrente.
Avverso tale decisione proponeva appello l' concernente soltanto i 4 avvisi di Pt_1
addebito, rilevando, con riguardo all'avviso n. 40620140002217469000 – su cui nessun vaglio vi era stato del primo giudice, con conseguente nullità della sentenza
2 per omessa pronuncia - la regolarità della notifica a mezzo posta in data 23.12.2014
e, con riguardo agli altri tre avvisi di addebito, la regolarità delle notifiche, in data
14.10.2015 e in data 8.11.2017, a mezzo p.e.c. all'indirizzo Email_1
indicato nel Registro delle Imprese. Evidenziava, altresì, l'appellante l'omesso disconoscimento della contribuente in ordine all'indirizzo di posta elettronica e in ordine alla valenza probatoria delle ricevute di consegna, aventi ad oggetto “Avvisi di addebito-Aziende con dipendenti”, con date coerenti alla formazione dei rispettivi avvisi di addebito, chiedendo l'esercizio dei poteri di acquisizione del Giudice ex art. 421 cpc con autorizzazione al deposito delle ricevute di accettazione e consegna degli avvisi di addebito con formato eml.
Resisteva la quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata Controparte_1
opponendosi al tardivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto corretto procedimento notificatorio degli avvisi di addebito a mezzo pec, che l' ben Pt_1
avrebbe potuto produrre nei termini, stante l'eccezione di omessa notifica formulata sin nel ricorso introduttivo e per essere la documentazione già in suo possesso in quanto promanante dallo stesso Ente, riproponendo, in via incidentale, tutte le eccezioni di nullità e contestazioni tempestivamente formulate in primo grado e ivi non esaminate in quanto ritenute assorbite.
Non si costituiva . Controparte_5
All'udienza odierna, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale si dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato per quanto di ragione.
Va premessa la correttezza della notifica a mezzo pec della intimazione di pagamento n. 106201890002753143000 notificata da a Controparte_5 [...]
in data 26.4.2019, con conseguente rigetto della relativa eccezione da CP_1
quest'ultima ribadita in questa sede con il suo appello incidentale. Ed Infatti, la
3 Suprema Corte di di Cassazione ha recentemente affermato che "la notifica della intimazione di pagamento ovvero della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia il duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica"). “Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico ed ha inoltre precisato che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale".
Del resto, già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). Né appare necessario l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'articolo 22 CAD, comma 3, - come modificato dal Decreto
Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, articolo 66, comma 1, - “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta" (Cass.
5.10.2020 n. 21.238).
Ciò posto, osserva la Corte, in riferimento al primo motivo di appello principale, che nessun vaglio da parte del primo giudice risulta in relazione al prodromico avviso di addebito n. 40620140002217469000. In effetti tale avviso di addebito, riferito a
4 contributi dal 02/2013 a 12/2013, risulta ritualmente notificato a mezzo posta in data
23.12.2014 con n. 65028004056 di raccomandata indicato sul relativo avviso di ricevimento – depositato dalle parti opposte unitamente alla loro tempestiva costituzione - e esattamente corrispondente al numero stampigliato nella pagina n. 1 dell'avviso di addebito in questione.
Sicchè nessun fondamento ha l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa al predetto avviso di addebito n. 4062014000217469000, sollevata dall'appellata- appellante incidentale risultando la medesima prescrizione Controparte_1
tempestivamente interrotta dall'intimazione di pagamento n.
106201890002753143000 notificata a mezzo pec il 26.9.2019.
Deve, invece, confermarsi la sentenza impugnata con riferimento agli altri tre avvisi di addebito, n. 40620150000755231 di €. 1844,18 formato il 24 settembre 2015; n.
40620150000764531000 di €. 1.065,07, formato pure il 24 settembre 2015 e n.
40620170001541548 di €. 1.591,25 formato il 24 ottobre 2017.
La documentazione prodotta dall'odierna appellante, infatti, non consente di ritenere con ragionevole certezza il collegamento tra i 3 avvisi di addebito e le ricevute di consegna, mancando su queste ultime il numero di riferimento.
Invero nelle tre ricevute di avvenuta consegna-accettazione, prodotte in formato pdf dall' rispettivamente, si legge: Pt_1
1) “Il giorno 14/10/2015 alle ore 16:26:00 (+200) il messaggio “Avvisi di Addebito-
Aziende con Lavoratori Dipendenti” proveniente da
“INPSComunica@postacert.inps.gov.it” ed indirizzato a
(posta certificata) è stato consegnato nella casella di Email_1
destinazione. Identificativo messaggio:
[...]
Identificativo originale del messaggio: CodiceFiscale_1
INPS_PECCittadino.messaggioPEC-
t”; Email_2
5 2) “Il giorno 14/10/2015 alle ore 16:26:33 (+200) il messaggio “Avvisi di Addebito-
Aziende con Lavoratori Dipendenti” proveniente da
“INPSComunica@postacert.inps.gov.it” ed indirizzato a
(posta certificata) è stato consegnato nella casella di Email_1
destinazione. Identificativo messaggio:
[...]
Identificativo originale del messaggio: CodiceFiscale_2
INPS_PECCittadino.messaggioPEC-
t; Email_3
3) “Il giorno 8/11/2015 alle ore 06:05:00 (+100) il messaggio “Avvisi di Addebito-
Aziende con Lavoratori Dipendenti” proveniente da
“INPSComunica@postacert.inps.gov.it” ed indirizzato a
(posta certificata) è stato consegnato nella casella di Email_1
destinazione. Identificativo messaggio:
[...]
. CodiceFiscale_3
Non vi è, dunque, nelle tre distinte ricevute di consegna nessuno specifico riferimento numerico ai tre avvisi di pagamento in questione
Ne deriva la mancanza della prova che i tre avvisi di addebito, rispettivamente, n.
40620150000755231, n. 40620150000764531000 e n. 40620170001541548 siano stati effettivamente notificati nelle date di inoltro degli antescritti messaggi di PEC.
Il richiamo dell ai poteri di acquisizione di cui all'art. 421 cpc è, infine, con Pt_1
ogni evidenza, del tutto inconferente, atteso che l'omessa produzione rilevata con la sentenza impugnata, e che ha comportato il rigetto della pretesa, ha ad oggetto il presupposto della domanda, la cui sussistenza ben poteva e doveva essere dimostrata in uno alla prestazione economica.
L'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 cpc, infatti, si attua attraverso il completamento del quadro istruttorio già in atti ma mai risolvendosi nel porre rimedio all'inerzia delle parti.
6 In conclusione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, vanno dovute da
[...]
le somme richieste con l'intimazione di pagamento n. CP_1
106.2019.9002753143000 relativamente ai crediti di cui all'avviso di addebito Pt_1
n. 4062014000217469000, e, con assorbimento, per quanto innanzi, dell'appello incidentale, va confermata la dichiarata inefficacia l'intimazione di pagamento n.
106.2019.9002753143000 con riferimento ai crediti afferenti gli avvisi di Pt_1
addebito n. 40620150000755231, n. 40620150000764531000 e n.
40620170001541548, in quanto prescritti, ferma restando la dichiarata inefficacia, in primo grado, della predetta intimazione di pagamento relativamente ai crediti portati nella cartella n. 10620050046998613000, non concernente l'appello proposto dall' Pt_1
Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiara dovute da le somme Controparte_1
richieste con l'intimazione di pagamento n. 106.2019.9002753143000 relativamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 40620140002217469000; Pt_1
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Taranto, 10.9.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 234 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 10.9.2025,
TRA
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Andriulli e Roberta Lezzi, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via
Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLANTE -
E
(P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monopoli alla Via Cesare
Battisti n. 27, presso lo studio dell'avv. Maurizio Lippolis, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE -
E
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, - APPELLATA –
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1358/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte_1
nei confronti di e di , avverso l'intimazione Pt_1 Controparte_3
di pagamento n. 106.2019.9002753143000, notificata a mezzo pec il 26.4.2019, di complessivi €. 475.143,73, ma limitatamente all'importo di €. 15.575,13 pretesi per crediti contributivi afferenti la cartella di pagamento n. 106200500469861300 Pt_1
di €. 2.272,86, presuntivamente notificata il 15.12.2005 e n. 4 avvisi di addebito, rispettivamente, n. 40620140002217469000, di €. 4.598,35, presuntivamente notificato a mezzo p.e.c. il 23.12.2014; n. 40620150000755231 di €. 2.049.64, presuntivamente notificato mezzo p.e.c. il 14.10.2015; n. 40620150000764531000, di €. 1.199,69, presuntivamente notificato mezzo p.e.c. il 14.10.2015, e n.
40620170001541548 di €. 1.740,59, presuntivamente notificato mezzo p.e.c.
l'8.11.2017, dichiarava inefficace l'impugnata intimazione di pagamento relativamente alla predetta cartella di pagamento n. 106200500469861300, per essere già stata annullata con sentenza n. 1055/2018 emessa dal Tribunale di Taranto, e agli avvisi di addebito per l'omessa prova della loro effettiva notifica nelle date di inoltro dei messaggi p.e.c., non risultando il collegamento tra i messaggi e gli avvisi.
Condannava e , in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1 CP_4
ricorrente.
Avverso tale decisione proponeva appello l' concernente soltanto i 4 avvisi di Pt_1
addebito, rilevando, con riguardo all'avviso n. 40620140002217469000 – su cui nessun vaglio vi era stato del primo giudice, con conseguente nullità della sentenza
2 per omessa pronuncia - la regolarità della notifica a mezzo posta in data 23.12.2014
e, con riguardo agli altri tre avvisi di addebito, la regolarità delle notifiche, in data
14.10.2015 e in data 8.11.2017, a mezzo p.e.c. all'indirizzo Email_1
indicato nel Registro delle Imprese. Evidenziava, altresì, l'appellante l'omesso disconoscimento della contribuente in ordine all'indirizzo di posta elettronica e in ordine alla valenza probatoria delle ricevute di consegna, aventi ad oggetto “Avvisi di addebito-Aziende con dipendenti”, con date coerenti alla formazione dei rispettivi avvisi di addebito, chiedendo l'esercizio dei poteri di acquisizione del Giudice ex art. 421 cpc con autorizzazione al deposito delle ricevute di accettazione e consegna degli avvisi di addebito con formato eml.
Resisteva la quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata Controparte_1
opponendosi al tardivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto corretto procedimento notificatorio degli avvisi di addebito a mezzo pec, che l' ben Pt_1
avrebbe potuto produrre nei termini, stante l'eccezione di omessa notifica formulata sin nel ricorso introduttivo e per essere la documentazione già in suo possesso in quanto promanante dallo stesso Ente, riproponendo, in via incidentale, tutte le eccezioni di nullità e contestazioni tempestivamente formulate in primo grado e ivi non esaminate in quanto ritenute assorbite.
Non si costituiva . Controparte_5
All'udienza odierna, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale si dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato per quanto di ragione.
Va premessa la correttezza della notifica a mezzo pec della intimazione di pagamento n. 106201890002753143000 notificata da a Controparte_5 [...]
in data 26.4.2019, con conseguente rigetto della relativa eccezione da CP_1
quest'ultima ribadita in questa sede con il suo appello incidentale. Ed Infatti, la
3 Suprema Corte di di Cassazione ha recentemente affermato che "la notifica della intimazione di pagamento ovvero della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia il duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica"). “Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico ed ha inoltre precisato che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale".
Del resto, già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). Né appare necessario l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'articolo 22 CAD, comma 3, - come modificato dal Decreto
Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, articolo 66, comma 1, - “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta" (Cass.
5.10.2020 n. 21.238).
Ciò posto, osserva la Corte, in riferimento al primo motivo di appello principale, che nessun vaglio da parte del primo giudice risulta in relazione al prodromico avviso di addebito n. 40620140002217469000. In effetti tale avviso di addebito, riferito a
4 contributi dal 02/2013 a 12/2013, risulta ritualmente notificato a mezzo posta in data
23.12.2014 con n. 65028004056 di raccomandata indicato sul relativo avviso di ricevimento – depositato dalle parti opposte unitamente alla loro tempestiva costituzione - e esattamente corrispondente al numero stampigliato nella pagina n. 1 dell'avviso di addebito in questione.
Sicchè nessun fondamento ha l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa al predetto avviso di addebito n. 4062014000217469000, sollevata dall'appellata- appellante incidentale risultando la medesima prescrizione Controparte_1
tempestivamente interrotta dall'intimazione di pagamento n.
106201890002753143000 notificata a mezzo pec il 26.9.2019.
Deve, invece, confermarsi la sentenza impugnata con riferimento agli altri tre avvisi di addebito, n. 40620150000755231 di €. 1844,18 formato il 24 settembre 2015; n.
40620150000764531000 di €. 1.065,07, formato pure il 24 settembre 2015 e n.
40620170001541548 di €. 1.591,25 formato il 24 ottobre 2017.
La documentazione prodotta dall'odierna appellante, infatti, non consente di ritenere con ragionevole certezza il collegamento tra i 3 avvisi di addebito e le ricevute di consegna, mancando su queste ultime il numero di riferimento.
Invero nelle tre ricevute di avvenuta consegna-accettazione, prodotte in formato pdf dall' rispettivamente, si legge: Pt_1
1) “Il giorno 14/10/2015 alle ore 16:26:00 (+200) il messaggio “Avvisi di Addebito-
Aziende con Lavoratori Dipendenti” proveniente da
“INPSComunica@postacert.inps.gov.it” ed indirizzato a
(posta certificata) è stato consegnato nella casella di Email_1
destinazione. Identificativo messaggio:
[...]
Identificativo originale del messaggio: CodiceFiscale_1
INPS_PECCittadino.messaggioPEC-
t”; Email_2
5 2) “Il giorno 14/10/2015 alle ore 16:26:33 (+200) il messaggio “Avvisi di Addebito-
Aziende con Lavoratori Dipendenti” proveniente da
“INPSComunica@postacert.inps.gov.it” ed indirizzato a
(posta certificata) è stato consegnato nella casella di Email_1
destinazione. Identificativo messaggio:
[...]
Identificativo originale del messaggio: CodiceFiscale_2
INPS_PECCittadino.messaggioPEC-
t; Email_3
3) “Il giorno 8/11/2015 alle ore 06:05:00 (+100) il messaggio “Avvisi di Addebito-
Aziende con Lavoratori Dipendenti” proveniente da
“INPSComunica@postacert.inps.gov.it” ed indirizzato a
(posta certificata) è stato consegnato nella casella di Email_1
destinazione. Identificativo messaggio:
[...]
. CodiceFiscale_3
Non vi è, dunque, nelle tre distinte ricevute di consegna nessuno specifico riferimento numerico ai tre avvisi di pagamento in questione
Ne deriva la mancanza della prova che i tre avvisi di addebito, rispettivamente, n.
40620150000755231, n. 40620150000764531000 e n. 40620170001541548 siano stati effettivamente notificati nelle date di inoltro degli antescritti messaggi di PEC.
Il richiamo dell ai poteri di acquisizione di cui all'art. 421 cpc è, infine, con Pt_1
ogni evidenza, del tutto inconferente, atteso che l'omessa produzione rilevata con la sentenza impugnata, e che ha comportato il rigetto della pretesa, ha ad oggetto il presupposto della domanda, la cui sussistenza ben poteva e doveva essere dimostrata in uno alla prestazione economica.
L'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 cpc, infatti, si attua attraverso il completamento del quadro istruttorio già in atti ma mai risolvendosi nel porre rimedio all'inerzia delle parti.
6 In conclusione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, vanno dovute da
[...]
le somme richieste con l'intimazione di pagamento n. CP_1
106.2019.9002753143000 relativamente ai crediti di cui all'avviso di addebito Pt_1
n. 4062014000217469000, e, con assorbimento, per quanto innanzi, dell'appello incidentale, va confermata la dichiarata inefficacia l'intimazione di pagamento n.
106.2019.9002753143000 con riferimento ai crediti afferenti gli avvisi di Pt_1
addebito n. 40620150000755231, n. 40620150000764531000 e n.
40620170001541548, in quanto prescritti, ferma restando la dichiarata inefficacia, in primo grado, della predetta intimazione di pagamento relativamente ai crediti portati nella cartella n. 10620050046998613000, non concernente l'appello proposto dall' Pt_1
Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiara dovute da le somme Controparte_1
richieste con l'intimazione di pagamento n. 106.2019.9002753143000 relativamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 40620140002217469000; Pt_1
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Taranto, 10.9.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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