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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 546/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 25 settembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato IAIA LISA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
contesta la C.T.U. e si riporta alla C.T.P., chiede termine per note;
Per la parte resistente compare l'avvocato , il quale si riporta ai propri atti Controparte_1
e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.; chiede la compensazione delle spese;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 546/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. IAIA LISA Pt_1
RICORRENTE contro
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.
[...] Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “- accertare e dichiarare per tutti i motivi illustrati Pt_1
nel ricorso che il ricorrente in data 20.5.2021 ha subito un infortunio lavorativo e di
pagina 2 di 4 conseguenza che sussiste il nesso di causalità tra il predetto infortunio ed il successivo ricovero per l'intervento chirurgico del 26.5.2022 così come descritto nella perizia medico legale redatta dal dott. (doc. 10) e per l'effetto condannare Per_1
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
immediato in favore dell'istante dell'indennità temporanea assoluta di € 26.402,47 lorda pari a 392 giorni (secondo le indicazione del medico legale doc. 10) o comunque quantificata in giorni maggiori o minori che verranno accertati in corso di causa e dell'inabilità permanente pari almeno al 9% (o in una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui si chiede fin
d'ora l'ammissione) corrispondente ad € 12.789,69 secondo le tabelle somme CP_2
tutte quantificata dal Consulente del lavoro dott. (doc. 21) sulla base Persona_2
delle indicazioni riportate nella perizia medico legale, nelle buste paga del ricorrente e nelle tabelle di calcolo il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria CP_2
dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
resisteva al ricorso. CP_2
La causa era istruita con C.T.U. medico-legale.
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
ossia un periodo di dal Per_3 Parte_2
20/05/2021 al 16/07/2021 (dunque più lungo rispetto a quello tutelato da sino al CP_2
22.6.2011), mentre la INVALIDITA' PERMANENTE quale espressione del Danno
Biologico complessivo è stata ritenuta pari al 2% (composto da Rachide cervicale 1% -
Contusione spalla sinistra in preesistenze tendinosiche del SVSP 2%, trattate in artroscopia con parziale risoluzione a circa 1 anno di distanza) e, dunque, non indennizzabile.
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate attesa la parziale reciproca soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_2
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza di una inabilità temporanea sino al 16.7.2021; condanna CP_2
a corrispondere al ricorrente le relative provvidenze, oltre accessori di CP_2
legge;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_2
Ravenna, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 25 settembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato IAIA LISA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
contesta la C.T.U. e si riporta alla C.T.P., chiede termine per note;
Per la parte resistente compare l'avvocato , il quale si riporta ai propri atti Controparte_1
e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.; chiede la compensazione delle spese;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 546/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. IAIA LISA Pt_1
RICORRENTE contro
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.
[...] Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “- accertare e dichiarare per tutti i motivi illustrati Pt_1
nel ricorso che il ricorrente in data 20.5.2021 ha subito un infortunio lavorativo e di
pagina 2 di 4 conseguenza che sussiste il nesso di causalità tra il predetto infortunio ed il successivo ricovero per l'intervento chirurgico del 26.5.2022 così come descritto nella perizia medico legale redatta dal dott. (doc. 10) e per l'effetto condannare Per_1
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
immediato in favore dell'istante dell'indennità temporanea assoluta di € 26.402,47 lorda pari a 392 giorni (secondo le indicazione del medico legale doc. 10) o comunque quantificata in giorni maggiori o minori che verranno accertati in corso di causa e dell'inabilità permanente pari almeno al 9% (o in una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui si chiede fin
d'ora l'ammissione) corrispondente ad € 12.789,69 secondo le tabelle somme CP_2
tutte quantificata dal Consulente del lavoro dott. (doc. 21) sulla base Persona_2
delle indicazioni riportate nella perizia medico legale, nelle buste paga del ricorrente e nelle tabelle di calcolo il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria CP_2
dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
resisteva al ricorso. CP_2
La causa era istruita con C.T.U. medico-legale.
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
ossia un periodo di dal Per_3 Parte_2
20/05/2021 al 16/07/2021 (dunque più lungo rispetto a quello tutelato da sino al CP_2
22.6.2011), mentre la INVALIDITA' PERMANENTE quale espressione del Danno
Biologico complessivo è stata ritenuta pari al 2% (composto da Rachide cervicale 1% -
Contusione spalla sinistra in preesistenze tendinosiche del SVSP 2%, trattate in artroscopia con parziale risoluzione a circa 1 anno di distanza) e, dunque, non indennizzabile.
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate attesa la parziale reciproca soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_2
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza di una inabilità temporanea sino al 16.7.2021; condanna CP_2
a corrispondere al ricorrente le relative provvidenze, oltre accessori di CP_2
legge;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_2
Ravenna, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4