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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE MATTEIS ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 39/2026 depositato il 23/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via G. Zampieri N. 22 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5G - 20000053 C.D. ECOTASSA 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il 20/02/2026 1 Richieste delle parti:
Entrambe le parti chiedono concordemente dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La ricorrente insiste per la statuizione sulle spese, mentre l'Ufficio ne chiede la compensazione.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, Ricorrente_2 impugnava l'atto di accertamento n.T5G – 20000053, notificato il 07.11.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale Vicenza “per omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (cd. ecotassa), di cui all'art.1, commi da 1042 a 1046-bis, della legge 30 dicembre 2018 n.145, relativa Targa_1all'anno 2020, per il veicolo con targa , con numero di telaio WDF63970513753231, immatricolato il 06-03-2020, con emissione di CO2 pari a 211 g/Km” per l'ammontare di €. 3041,64. Eccepiva la illegittimità dell'atto evidenziando che si tratta di un autoveicolo usato acquistato in Germania, già targato NMDH333, dove era avvenuta una prima immatricolazione il 26/03/2013. Sosteneva che l'ecotassa (cd. tassa ambientale) non va applicata all'acquisto di veicoli usati, immatricolati sul territorio nazionale per la prima volta dopo il 1.3.2019, ma precedentemente immatricolati all'estero. Concludeva, previa sospensione, per l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Vicenza si costituiva in giudizio depositando in data 16.2.2026 controdeduzioni in cui chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite. Evidenziava che era stata riesaminata la fattispecie e che era stato disposto, in autotutela, l'annullamento dell'atto.
Alla camera di consiglio partecipata fissata per la sospensiva, le parti dichiaravano di non voler proporre motivi aggiunti e chiedevano decidersi la causa nel merito con sentenza semplificata ex art. 47 ter del d.lgs. n. 546/1992. Quindi, la Corte ha deliberato come da dispositivo depositato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.
2. Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2 Questa costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo deve restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. A differenza dei giudizi ordinari in cui la cessata materia è da riportare al novero di mera prassi giurisprudenziale non codicizzata, l'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 introduce una norma ad hoc che prevede la declaratoria di cessazione della materia del contendere per i giudizi dinanzi al giudice tributario.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, alla luce dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e di quanto concordemente richiesto in udienza dai difensori, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3. Residua la questione delle spese di lite. A parere della Corte, in mancanza di altri specifici elementi non ravvisabili nel caso in esame, il solo annullamento provvedimentale in autotutela disposto nel corso di giudizio da parte dell'amministrazione non giustifica la invocata compensazione delle spese. Ciò in quanto, da un lato, l'annullamento consegue ad una illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione;
dall'altro, l'azione dell'amministrazione ha, comunque, reso necessario l'espletamento di una attività difensiva a carico del contribuente. Tuttavia, tenuto conto del comportamento processuale dell'amministrazione conforme al principio di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c., la liquidazione viene effettuata in misura minima, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidate in € 923,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.
Vicenza 20.02.2026. Il Giudice monocratico dott. Roberto De Matteis
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Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE MATTEIS ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 39/2026 depositato il 23/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via G. Zampieri N. 22 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5G - 20000053 C.D. ECOTASSA 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il 20/02/2026 1 Richieste delle parti:
Entrambe le parti chiedono concordemente dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La ricorrente insiste per la statuizione sulle spese, mentre l'Ufficio ne chiede la compensazione.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, Ricorrente_2 impugnava l'atto di accertamento n.T5G – 20000053, notificato il 07.11.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale Vicenza “per omesso versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro (cd. ecotassa), di cui all'art.1, commi da 1042 a 1046-bis, della legge 30 dicembre 2018 n.145, relativa Targa_1all'anno 2020, per il veicolo con targa , con numero di telaio WDF63970513753231, immatricolato il 06-03-2020, con emissione di CO2 pari a 211 g/Km” per l'ammontare di €. 3041,64. Eccepiva la illegittimità dell'atto evidenziando che si tratta di un autoveicolo usato acquistato in Germania, già targato NMDH333, dove era avvenuta una prima immatricolazione il 26/03/2013. Sosteneva che l'ecotassa (cd. tassa ambientale) non va applicata all'acquisto di veicoli usati, immatricolati sul territorio nazionale per la prima volta dopo il 1.3.2019, ma precedentemente immatricolati all'estero. Concludeva, previa sospensione, per l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Vicenza si costituiva in giudizio depositando in data 16.2.2026 controdeduzioni in cui chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite. Evidenziava che era stata riesaminata la fattispecie e che era stato disposto, in autotutela, l'annullamento dell'atto.
Alla camera di consiglio partecipata fissata per la sospensiva, le parti dichiaravano di non voler proporre motivi aggiunti e chiedevano decidersi la causa nel merito con sentenza semplificata ex art. 47 ter del d.lgs. n. 546/1992. Quindi, la Corte ha deliberato come da dispositivo depositato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.
2. Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2 Questa costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo deve restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. A differenza dei giudizi ordinari in cui la cessata materia è da riportare al novero di mera prassi giurisprudenziale non codicizzata, l'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 introduce una norma ad hoc che prevede la declaratoria di cessazione della materia del contendere per i giudizi dinanzi al giudice tributario.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, alla luce dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e di quanto concordemente richiesto in udienza dai difensori, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3. Residua la questione delle spese di lite. A parere della Corte, in mancanza di altri specifici elementi non ravvisabili nel caso in esame, il solo annullamento provvedimentale in autotutela disposto nel corso di giudizio da parte dell'amministrazione non giustifica la invocata compensazione delle spese. Ciò in quanto, da un lato, l'annullamento consegue ad una illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione;
dall'altro, l'azione dell'amministrazione ha, comunque, reso necessario l'espletamento di una attività difensiva a carico del contribuente. Tuttavia, tenuto conto del comportamento processuale dell'amministrazione conforme al principio di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c., la liquidazione viene effettuata in misura minima, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidate in € 923,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.
Vicenza 20.02.2026. Il Giudice monocratico dott. Roberto De Matteis
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