Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 118
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità dell'ecotassa per veicolo usato immatricolato all'estero

    L'Agenzia delle Entrate ha riesaminato la fattispecie e disposto l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Accordo delle parti sull'estinzione

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e la concorde richiesta delle parti giustificano la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • Accolto
    Liquidazione spese legali

    L'annullamento provvedimentale in autotutela non giustifica la compensazione delle spese, poiché l'illegittimità sussisteva sin dall'emanazione dell'atto e ha reso necessaria un'attività difensiva a carico del contribuente. La liquidazione è effettuata in misura minima.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 118
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo