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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 5435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5435 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Lidia Greco Presidente Estensore dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
1374/2025 R.G.V., proposto da:
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv. Di Mauro Milena Francesca e Dario Mori C.F._1 giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Cali' Davide Giuseppe giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 18/03/2025, e , Parte_1 Parte_2 premettendo di avere contratto matrimonio in Acireale il 06.09.2007 e che dalla loro unione è nata la figlia a Catania il 13.12.2004, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione Persona_1 degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“• I coniugi già da tempo vivono separati e possono liberamente fissare la loro residenza ove ritengano piu' opportuno;
• nessuna disposizione in merito alla casa coniugale;
• disporre/mantenere a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra Parte_2 [...]
, improrogabilmente, entro g.5 di ogni mese, tramite bonifico, euro 350,00 (da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento, oltre spese straordinarie al 50% e se dovuto assegno unico interamente alla sig.ra ”. Pt_1
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza n. 5326/2016 del 09.09.2016 depositata in cancelleria il 28.10.2016 emessa nel procedimento RG n
6158/12) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1374/2025 R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale il 06.09.2007 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Acireale, atto n. 335, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 7/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
1374/2025 R.G.V., proposto da:
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv. Di Mauro Milena Francesca e Dario Mori C.F._1 giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Cali' Davide Giuseppe giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 18/03/2025, e , Parte_1 Parte_2 premettendo di avere contratto matrimonio in Acireale il 06.09.2007 e che dalla loro unione è nata la figlia a Catania il 13.12.2004, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione Persona_1 degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“• I coniugi già da tempo vivono separati e possono liberamente fissare la loro residenza ove ritengano piu' opportuno;
• nessuna disposizione in merito alla casa coniugale;
• disporre/mantenere a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra Parte_2 [...]
, improrogabilmente, entro g.5 di ogni mese, tramite bonifico, euro 350,00 (da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento, oltre spese straordinarie al 50% e se dovuto assegno unico interamente alla sig.ra ”. Pt_1
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza n. 5326/2016 del 09.09.2016 depositata in cancelleria il 28.10.2016 emessa nel procedimento RG n
6158/12) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1374/2025 R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale il 06.09.2007 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Acireale, atto n. 335, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 7/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco