Articolo 20 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 19Articolo 21
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19 maggio 1981
Art. 20. (Garanzia per le operazioni di credito agrario).

Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 19 maggio 1981
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