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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17124 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54075 /2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54075 del 2023 V.G. promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Francesca Maria Minna ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 8, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni del ricorso: “ l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.
b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la i
Signori e ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente, di Parte_2 Parte_1 procedere alla annotazione della sentenza ciò non avendo i coniugi alcuna richiesta economica, essendo autosufficienti economicamente ed avendo definito ogni questione con l'esatto adempimento dei contenuti dell'accordo di negoziazione. I signori e rinunciano, Parte_2 Parte_1 reciprocamente e vicendevolmente ad ogni pretesa economica volendo sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto proposto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti hanno allegato di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in Roma, in data 11.06.2005,
1 atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 00674, parte 2, serie
A01, anno 2005; di non aver avuto figli;
di essersi separati in virtù di accordo di negoziazione assistita, concluso il 10.11.2020, autorizzato dal Pm con nulla osta del 25.11.2025; che non è intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, che è trascorso il periodo di legge, sicché hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe;
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Il precedente Giudice delegato alla trattazione del procedimento, provvedendo a seguito della nota scritta in sostituzione dell'udienza fissata, rilevato che non era stato depositato l'accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita, ha disposto integrazione documentale e fissato nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c. per il 28.10.2025.
Con ordinanza del 22 novembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio preliminarmente, esaminata la documentazione in atti ed in particolare l'estratto per riassunto dell'Atto di matrimonio, che la domanda proposta vada diversamente qualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, evincendosi dall'estratto suindicato che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso.
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Roma in data
11.06.2005, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 674, parte II, serie A01, anno 2005, in regime di separazione dei beni. È stata depositata il 22.10.2025, copia dell'accordo di negoziazione assistita del 10.11.2020 e il nulla osta del PM del Tribunale di Roma del
25.11.2020. La convenzione di negoziazione assistita risulta ritualmente annotata dall'estratto di matrimonio.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 4.12.2023.
Le parti, anche con dichiarazione sottoscritta personalmente, hanno dedotto di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare (v. allegato depositato il 18.10.2024) e anche nella nota scritta in sostituzione di udienza del 28.10.2025 il difensore di entrambe le parti ha ribadito la perdurante volontà delle parti di ottenere la sentenza sullo status, ciò induce il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2
2. SULLA CONDIZIONI
Il Collegio prende atto dell'indipendenza economica delle parti e della definizione di ogni questione, nonché della rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa economica.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 54075 del 2023 V.G., così provvede:
“1 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
n Roma in data 11.06.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_2 dell'Ufficio dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2005, parte II, serie A01, n.674, e prende atto di quanto concordato dalle parti e riportato in parte motiva.
2. Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice rel est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54075 del 2023 V.G. promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Francesca Maria Minna ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 8, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni del ricorso: “ l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.
b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la i
Signori e ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente, di Parte_2 Parte_1 procedere alla annotazione della sentenza ciò non avendo i coniugi alcuna richiesta economica, essendo autosufficienti economicamente ed avendo definito ogni questione con l'esatto adempimento dei contenuti dell'accordo di negoziazione. I signori e rinunciano, Parte_2 Parte_1 reciprocamente e vicendevolmente ad ogni pretesa economica volendo sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto proposto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti hanno allegato di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in Roma, in data 11.06.2005,
1 atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 00674, parte 2, serie
A01, anno 2005; di non aver avuto figli;
di essersi separati in virtù di accordo di negoziazione assistita, concluso il 10.11.2020, autorizzato dal Pm con nulla osta del 25.11.2025; che non è intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, che è trascorso il periodo di legge, sicché hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe;
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
Il precedente Giudice delegato alla trattazione del procedimento, provvedendo a seguito della nota scritta in sostituzione dell'udienza fissata, rilevato che non era stato depositato l'accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita, ha disposto integrazione documentale e fissato nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c. per il 28.10.2025.
Con ordinanza del 22 novembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio preliminarmente, esaminata la documentazione in atti ed in particolare l'estratto per riassunto dell'Atto di matrimonio, che la domanda proposta vada diversamente qualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, evincendosi dall'estratto suindicato che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso.
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Roma in data
11.06.2005, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 674, parte II, serie A01, anno 2005, in regime di separazione dei beni. È stata depositata il 22.10.2025, copia dell'accordo di negoziazione assistita del 10.11.2020 e il nulla osta del PM del Tribunale di Roma del
25.11.2020. La convenzione di negoziazione assistita risulta ritualmente annotata dall'estratto di matrimonio.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 4.12.2023.
Le parti, anche con dichiarazione sottoscritta personalmente, hanno dedotto di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare (v. allegato depositato il 18.10.2024) e anche nella nota scritta in sostituzione di udienza del 28.10.2025 il difensore di entrambe le parti ha ribadito la perdurante volontà delle parti di ottenere la sentenza sullo status, ciò induce il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2
2. SULLA CONDIZIONI
Il Collegio prende atto dell'indipendenza economica delle parti e della definizione di ogni questione, nonché della rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa economica.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 54075 del 2023 V.G., così provvede:
“1 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
n Roma in data 11.06.2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_2 dell'Ufficio dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2005, parte II, serie A01, n.674, e prende atto di quanto concordato dalle parti e riportato in parte motiva.
2. Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice rel est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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