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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9419/18 R.G. contenzioso, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Caalcagnile, come da mandato in atti
OPPONENTI
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Luca OI, come da mandato in atti
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 26.9.18 ed il , la Parte_1 Pt_2
prima in qualità di debitore principale ed il secondo quale fideiussore, proponevano opposizione al d.i. 1622/18, emesso in data 4.7.18 in relazione al saldo passivo presente sul conto corrente acceso presso la filiale di Parabita di ed alle esposizioni CP_1
scaturenti da tre mutui chirografari;
deducevano, sostegno dell'illegittimità della pretesa creditoria azionata ai loro danni, che il debito suddetto rinvenisse anche da 4 conti accessori collegati al conto corrente e che non vi fosse prova della natura dell'origine delle competenze maturate successivamente alla chiusura a sofferenza del rapporto - avvenuta in data 19.5.18 con un saldo passivo di € 615.806,66- né dell'erogazione delle somme date a mutuo;
evidenziavano, ancora, che il TAE fosse sovrapponibile al TAN, peraltro avente misura irrisoria e che non fosse stato convenuto il tasso debitore entro fido;
segnalavano che la cms fosse regolata solo con riferimento alla misura percentuale e che non vi fossero pattuizioni relative a CMDF e CIV, pure addebitate;
inferivano che, all'esito del ricalcolo del saldo previa epurazione degli oneri illegittimamente computati, il saldo passivo fosse pari ad € 357.768,15; prospettavano la nullità della fideiussione in ragione della presenza delle clausole n. 2,6,8 dello schema ABI, stigmatizzate con provvedimento dell'AGCM, perché lesive della concorrenza;
indicavano che la banca avesse aggravato la posizione del garante alla debitrice principale ulteriore credito, benchè le condizioni della stessa fossero evidentemente pregiudicate;
instavano, pertanto, per la revoca del d.i. in contestazione e per la declaratoria di nullità della garanzia accessoria.
costituendosi con comparsa depositata in data 8.2.19, evidenziava che la CP_1
ridotta consistenza del tasso creditore non inficiasse la previsione inerente la capitalizzazione trimestrale reciproca e che la sovrapponibilità apparente di TAE e TAN scaturisse solo dall'approssimazione decimale dei valori;
inferiva che il tasso debitore entro fido fosse convenuto nei singoli contratti mediante i quali la liquidità veniva accordata, che la cms fosse analiticamente regolata e che le altre commissioni fossero state adottate in virtù dell'obbligo di adeguamento previsto dalla l. 3/09 all'art. 2 bis;
assumeva che le contestazioni inerenti la nullità della fideiussione dovessero essere proposte innanzi alla sezione specializzata in materia di imprese e che, comunque, gli opponenti fossero sprovvisti di interesse ad agire in merito;
precisava, infine, che la clausola comportante la deroga all'art. 1957 c.c. non avesse tenore analogo a quella oggetto delle censure dell'AGCM e che il fideiussore non avesse soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravato in ordine ai presupposti per l'invocata liberazione;
dava atto dell'esistenza di prova documentale delle avvenute erogazioni dei mutui, depositata in sede monitoria;
chiedeva, pertanto, l'emissione del provvedimento ex art. 648 c.p.c. e, comunque, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza emessa in data 11.7.19 il d.i. opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo limitatamente all'importo di € 357.768,18; nel corso del procedimento veniva espletata indagine tecnica funzionale alla ricostruzione del saldo mediante applicazione delle condizioni validamente pattuite dalle parti;
con ordinanza emessa all'udienza del 25.11.20 il giudizio veniva interrotto, stante l'avvenuto fallimento della debitrice principale;
all'esito della riassunzione ad opera del garante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 27.9.23 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza emessa in data 13.3.24 le domande formulate dal fideiussore con riferimento alla validità della garanzia ed alla propria liberazione venivano rigettate;
il giudizio veniva rimesso sul ruolo in vista dell'integrazione dell'indagine tecnica, in ragione della necessità di esclusione degli oneri rinvenienti dall'anatocismo trimestrale, a fronte della previsione di una capitalizzazione reciproca laddove il tasso di interesse effettivo risultava corrispondente a quello nominale.
All'esito della rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente in ragione del suesposto criterio, il giudizio veniva nuovamente rinviato per la precisazione delle conclusioni e, di seguito, trattenuto in decisione, previa reiterata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 5.3.25.
In ossequio ai ricalcoli cui il ctu ha dato corso, il saldo effettivo del rapporto in contestazione al 31.12.17 risulta pari ad € 439.753,09 a debito della correntista;
tale importo, difatti, è stato determinato mediante l' espunzione degli addebiti a titolo di cms civ e cmdf effettuati, quanto agli ultimi due oneri, in periodi in cui non vi era alcuna previsione pattizia, e, quanto al primo, in periodi in cui la relativa convenzione era inficiata dall'assenza di indicazioni inerenti i criteri di applicazione e la base di calcolo.
In ossequio alle notazioni che precedono, il d.i. opposto deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati al versamento, in favore dell'opposta, dell'importo:
- di € 138.327,29, oltre interessi al tasso contrattuale di mora quale credito scaturente dal contratto di mutuo stipulato nel 2017;
- di € 193.296,49 oltre interessi al tasso contrattuale di mora quale credito scaturente dal contratto di mutuo stipulato nel 2016;
- di € 23.186,34 oltre interessi al tasso contrattuale di mora quale credito scaturente dal contratto di mutuo stipulato nel 2012;
- di € 439.753,09, oltre interessi al tasso legale, quale saldo passivo maturato sul conto corrente recante n. 20103713.
Le spese di lite vengono determinate in ragione del valore della lite ed, in considerazione del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate e della consistenza significativa dell'attività processuale svolta, vengono ancorate ai parametri medi;
le medesime vengono compensate tra le parti per la quota di 1/3, in ragione dell'entità dello scostamento tra la pretesa vantata in sede monitoria e quella riconosciuta all'esito dell'opposizione e vengono poste a carico degli opponenti, soccombenti, per la quota residua;
gli oneri rinvenienti dalla ctu vengono posti integralmente a carico della in ragione della fondatezza di taluni CP_2
rilievi formulati in relazione al saldo del conto corrente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
-In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. - Condanna gli opponenti alla corresponsione, in favore dell'istituto opposto, delle somme appresso indicate:
- di € 138.327,29, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dalla messa in mora al soddisfo, quale credito scaturente dal contratto di mutuo stipulato nel 2017;
- di € 193.296,49 oltre interessi al tasso contrattuale di mora dalla messa in mora al soddisfo, quale credito scaturente dal contratto di mutuo stipulato nel 2016;
- di € 23.186,34 oltre interessi al tasso contrattuale di mora dalla messa in mora al soddisfo, quale credito scaturente dal contratto di mutuo stipulato nel 2012;
- di € 439.753,09, oltre interessi al tasso legale, dalla messa in mora al soddisfo, quale saldo passivo maturato sul conto corrente recante n. 20103713;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e pone i 2/3 residui, che liquida in
€ 19.462,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa, a carico degli opponenti.
- Pone definitivamente a carico della banca gli oneri rinvenienti dalla ctu.
Lecce 18.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9419/18 R.G. contenzioso, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Caalcagnile, come da mandato in atti
OPPONENTI
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Luca OI, come da mandato in atti
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 26.9.18 ed il , la Parte_1 Pt_2
prima in qualità di debitore principale ed il secondo quale fideiussore, proponevano opposizione al d.i. 1622/18, emesso in data 4.7.18 in relazione al saldo passivo presente sul conto corrente acceso presso la filiale di Parabita di ed alle esposizioni CP_1
scaturenti da tre mutui chirografari;
deducevano, sostegno dell'illegittimità della pretesa creditoria azionata ai loro danni, che il debito suddetto rinvenisse anche da 4 conti accessori collegati al conto corrente e che non vi fosse prova della natura dell'origine delle competenze maturate successivamente alla chiusura a sofferenza del rapporto - avvenuta in data 19.5.18 con un saldo passivo di € 615.806,66- né dell'erogazione delle somme date a mutuo;
evidenziavano, ancora, che il TAE fosse sovrapponibile al TAN, peraltro avente misura irrisoria e che non fosse stato convenuto il tasso debitore entro fido;
segnalavano che la cms fosse regolata solo con riferimento alla misura percentuale e che non vi fossero pattuizioni relative a CMDF e CIV, pure addebitate;
inferivano che, all'esito del ricalcolo del saldo previa epurazione degli oneri illegittimamente computati, il saldo passivo fosse pari ad € 357.768,15; prospettavano la nullità della fideiussione in ragione della presenza delle clausole n. 2,6,8 dello schema ABI, stigmatizzate con provvedimento dell'AGCM, perché lesive della concorrenza;
indicavano che la banca avesse aggravato la posizione del garante alla debitrice principale ulteriore credito, benchè le condizioni della stessa fossero evidentemente pregiudicate;
instavano, pertanto, per la revoca del d.i. in contestazione e per la declaratoria di nullità della garanzia accessoria.
costituendosi con comparsa depositata in data 8.2.19, evidenziava che la CP_1
ridotta consistenza del tasso creditore non inficiasse la previsione inerente la capitalizzazione trimestrale reciproca e che la sovrapponibilità apparente di TAE e TAN scaturisse solo dall'approssimazione decimale dei valori;
inferiva che il tasso debitore entro fido fosse convenuto nei singoli contratti mediante i quali la liquidità veniva accordata, che la cms fosse analiticamente regolata e che le altre commissioni fossero state adottate in virtù dell'obbligo di adeguamento previsto dalla l. 3/09 all'art. 2 bis;
assumeva che le contestazioni inerenti la nullità della fideiussione dovessero essere proposte innanzi alla sezione specializzata in materia di imprese e che, comunque, gli opponenti fossero sprovvisti di interesse ad agire in merito;
precisava, infine, che la clausola comportante la deroga all'art. 1957 c.c. non avesse tenore analogo a quella oggetto delle censure dell'AGCM e che il fideiussore non avesse soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravato in ordine ai presupposti per l'invocata liberazione;
dava atto dell'esistenza di prova documentale delle avvenute erogazioni dei mutui, depositata in sede monitoria;
chiedeva, pertanto, l'emissione del provvedimento ex art. 648 c.p.c. e, comunque, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza emessa in data 11.7.19 il d.i. opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo limitatamente all'importo di € 357.768,18; nel corso del procedimento veniva espletata indagine tecnica funzionale alla ricostruzione del saldo mediante applicazione delle condizioni validamente pattuite dalle parti;
con ordinanza emessa all'udienza del 25.11.20 il giudizio veniva interrotto, stante l'avvenuto fallimento della debitrice principale;
all'esito della riassunzione ad opera del garante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 27.9.23 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza emessa in data 13.3.24 le domande formulate dal fideiussore con riferimento alla validità della garanzia ed alla propria liberazione venivano rigettate;
il giudizio veniva rimesso sul ruolo in vista dell'integrazione dell'indagine tecnica, in ragione della necessità di esclusione degli oneri rinvenienti dall'anatocismo trimestrale, a fronte della previsione di una capitalizzazione reciproca laddove il tasso di interesse effettivo risultava corrispondente a quello nominale.
All'esito della rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente in ragione del suesposto criterio, il giudizio veniva nuovamente rinviato per la precisazione delle conclusioni e, di seguito, trattenuto in decisione, previa reiterata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 5.3.25.
In ossequio ai ricalcoli cui il ctu ha dato corso, il saldo effettivo del rapporto in contestazione al 31.12.17 risulta pari ad € 439.753,09 a debito della correntista;
tale importo, difatti, è stato determinato mediante l' espunzione degli addebiti a titolo di cms civ e cmdf effettuati, quanto agli ultimi due oneri, in periodi in cui non vi era alcuna previsione pattizia, e, quanto al primo, in periodi in cui la relativa convenzione era inficiata dall'assenza di indicazioni inerenti i criteri di applicazione e la base di calcolo.
In ossequio alle notazioni che precedono, il d.i. opposto deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati al versamento, in favore dell'opposta, dell'importo:
- di € 138.327,29, oltre interessi al tasso contrattuale di mora quale credito scaturente dal contratto di mutuo stipulato nel 2017;
- di € 193.296,49 oltre interessi al tasso contrattuale di mora quale credito scaturente dal contratto di mutuo stipulato nel 2016;
- di € 23.186,34 oltre interessi al tasso contrattuale di mora quale credito scaturente dal contratto di mutuo stipulato nel 2012;
- di € 439.753,09, oltre interessi al tasso legale, quale saldo passivo maturato sul conto corrente recante n. 20103713.
Le spese di lite vengono determinate in ragione del valore della lite ed, in considerazione del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate e della consistenza significativa dell'attività processuale svolta, vengono ancorate ai parametri medi;
le medesime vengono compensate tra le parti per la quota di 1/3, in ragione dell'entità dello scostamento tra la pretesa vantata in sede monitoria e quella riconosciuta all'esito dell'opposizione e vengono poste a carico degli opponenti, soccombenti, per la quota residua;
gli oneri rinvenienti dalla ctu vengono posti integralmente a carico della in ragione della fondatezza di taluni CP_2
rilievi formulati in relazione al saldo del conto corrente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
-In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. - Condanna gli opponenti alla corresponsione, in favore dell'istituto opposto, delle somme appresso indicate:
- di € 138.327,29, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dalla messa in mora al soddisfo, quale credito scaturente dal contratto di mutuo stipulato nel 2017;
- di € 193.296,49 oltre interessi al tasso contrattuale di mora dalla messa in mora al soddisfo, quale credito scaturente dal contratto di mutuo stipulato nel 2016;
- di € 23.186,34 oltre interessi al tasso contrattuale di mora dalla messa in mora al soddisfo, quale credito scaturente dal contratto di mutuo stipulato nel 2012;
- di € 439.753,09, oltre interessi al tasso legale, dalla messa in mora al soddisfo, quale saldo passivo maturato sul conto corrente recante n. 20103713;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e pone i 2/3 residui, che liquida in
€ 19.462,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa, a carico degli opponenti.
- Pone definitivamente a carico della banca gli oneri rinvenienti dalla ctu.
Lecce 18.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo