Ordinanza collegiale 29 gennaio 2026
Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01770/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2025, proposto da:
BI EG, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Denise Groccia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento
del provvedimento di approvazione della graduatoria del “ Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno - D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 ”, relativo alla classe di concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio errato nella valutazione dei titoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente agisce per l’annullamento, previa sospensione, del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria prot. n. 29144 del 9.10.2025 di approvazione della graduatoria del “ Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno - D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 ”, relativo alla classe di concorso A041 - Scienze e tecnologie informatiche, nella parte in cui non è stato incluso tra i candidati idonei per mancata valutazione del titolo 3,75 punti “ Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente agli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico ” nel punteggio docente;
Premesso altresì che:
- si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione, eccependo l’improcedibilità del ricorso e confutando nel merito le censure;
Considerato, quanto al rilievo processuale della difesa erariale, che:
- con ordinanza n. 187/2026, oltre a rimettere la parte istante in termini ai fini della corretta notificazione del ricorso all’Amministrazione ministeriale, è stato intimato a parte ricorrente, stante la natura p.n.r.r. della procedura selettiva, di integrare il contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine perentorio indicato; tale incombente, però, non è stato eseguito tempestivamente, integrando ciò un profilo di ostatività al vaglio del merito del ricorso;
Ritenuto che
- l’eccezione della difesa erariale è pertanto fondata, il gravame si palesa quindi improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. e la controversia può essere decisa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente
RO AT, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AT | DO AN |
IL SEGRETARIO