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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NI LO TO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 849/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - ON
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 13320249001536280000 BOLLO 2009
- INTIMAZIONE n. 13320249001536280000 BOLLO 2010
- INTIMAZIONE n. 13320249001536280000 BOLLO 2013
- INTIMAZIONE n. 13320249001536280000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate IO, il sig Ricorrente_1 (cf. CF_Ricorrente_1) nato il Data a Luogo ed ivi residente in [...]rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui Studio, sito a Luogo, in Indirizzo_2, eleggeva anche domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento n. 133 2024 90015362 80 000, relativa alle cartelle nn. 13320140009550547000 e 1332018000282548000, attinenti a tasse auto.
Allegava il ricorrente l'omessa notifica delle cartelle in questione e la prescrizione delle relative pretese e concludeva chiedendo l'annullamento in parte qua dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-IO con sede legale in Roma, Indirizzo_3 , rappresentata e assistita dal proprio dipendente delegato Dott. Nominativo_1 , eccependo preliminarmente l'inammissibilita' e/o improcedibilita' del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis d. lgs. 546/92; proseguiva la resistente e il proprio difetto di legittimazione, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice:
1) preliminarmente, che non possa essere accolta l'eccezione, sollevata dalla resistente ER,
d'inammissibilita' e/o improcedibilita' del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis d.lgs. 546/92; ciò perché tale norma impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che abbia notificato l'atto presupposto, naturalmente nelle ipotesi in cui tale Ente sia diverso da quello evocato in giudizio;
nel caso in esame parte ricorrente ha eccepito la nullità e/o l'omessa notifica delle cartelle intimate , procedura questa di competenza della stessa ER;
- Che, ciò posto, il ricorso sia fondato per l'assorbente motivo di cui appresso;
eccepisce il ricorrente l'intervenuta prescrizione delle pretese in epoca successiva alla notifiche delle cartelle intimate;
orbene anche a voler ritenere rituale la notifica di tali cartelle, considerato la loro notifica è avvenuta, rispettivamente il 28 febbraio 2015 e il 10 luglio 2018, al momento della notifica dell'atto impugnato
( 22.04.2024) le relative pretese dovevano ritenersi abbondantemente prescritte, essendo ormai spirato il relativo termine triennale;
né, al riguardo, può ritenersi che la resistente abbia provato l'interruzione di tale termine;
ciò perché l'ER si è limitata a depositare una serie di relate di atti, senza allegare anche tali atti, non consentendo, in tal modo, a questa Corte di verificare se in questi atti fossero contenute anche le cartelle oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna della resistente ER al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del ricorrente, con distrazione al difensore se richiesta, in €. 300,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna la resistente ER al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente, con distrazione al difensore se richiesta, in €. 300,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NI LO TO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 849/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - ON
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 13320249001536280000 BOLLO 2009
- INTIMAZIONE n. 13320249001536280000 BOLLO 2010
- INTIMAZIONE n. 13320249001536280000 BOLLO 2013
- INTIMAZIONE n. 13320249001536280000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate IO, il sig Ricorrente_1 (cf. CF_Ricorrente_1) nato il Data a Luogo ed ivi residente in [...]rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui Studio, sito a Luogo, in Indirizzo_2, eleggeva anche domicilio, impugnava l'intimazione di pagamento n. 133 2024 90015362 80 000, relativa alle cartelle nn. 13320140009550547000 e 1332018000282548000, attinenti a tasse auto.
Allegava il ricorrente l'omessa notifica delle cartelle in questione e la prescrizione delle relative pretese e concludeva chiedendo l'annullamento in parte qua dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-IO con sede legale in Roma, Indirizzo_3 , rappresentata e assistita dal proprio dipendente delegato Dott. Nominativo_1 , eccependo preliminarmente l'inammissibilita' e/o improcedibilita' del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis d. lgs. 546/92; proseguiva la resistente e il proprio difetto di legittimazione, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice:
1) preliminarmente, che non possa essere accolta l'eccezione, sollevata dalla resistente ER,
d'inammissibilita' e/o improcedibilita' del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis d.lgs. 546/92; ciò perché tale norma impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che abbia notificato l'atto presupposto, naturalmente nelle ipotesi in cui tale Ente sia diverso da quello evocato in giudizio;
nel caso in esame parte ricorrente ha eccepito la nullità e/o l'omessa notifica delle cartelle intimate , procedura questa di competenza della stessa ER;
- Che, ciò posto, il ricorso sia fondato per l'assorbente motivo di cui appresso;
eccepisce il ricorrente l'intervenuta prescrizione delle pretese in epoca successiva alla notifiche delle cartelle intimate;
orbene anche a voler ritenere rituale la notifica di tali cartelle, considerato la loro notifica è avvenuta, rispettivamente il 28 febbraio 2015 e il 10 luglio 2018, al momento della notifica dell'atto impugnato
( 22.04.2024) le relative pretese dovevano ritenersi abbondantemente prescritte, essendo ormai spirato il relativo termine triennale;
né, al riguardo, può ritenersi che la resistente abbia provato l'interruzione di tale termine;
ciò perché l'ER si è limitata a depositare una serie di relate di atti, senza allegare anche tali atti, non consentendo, in tal modo, a questa Corte di verificare se in questi atti fossero contenute anche le cartelle oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna della resistente ER al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del ricorrente, con distrazione al difensore se richiesta, in €. 300,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna la resistente ER al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente, con distrazione al difensore se richiesta, in €. 300,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.