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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5187 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierandrea Cambarau, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Corona, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicarsi i rispettivi mutamenti di residenza.
2) Il signor si impegna a trasferire immediatamente e, comunque, entro e Pt_1 non oltre 30 giorni dall'omologa della presente separazione, la sua residenza presso altra abitazione.
3) La responsabilità genitoriale della minore sarà affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i coniugi, i quali ne cureranno l'educazione e l'istruzione, assicurandosi che la minore mantenga con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, nonché conservando con discendenti, ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi, quantunque ciascun genitore potrà relazionarsi in autonomina con la scuola anche al fine di autorizzare le uscite scolastiche e/o le gite ovvero, i viaggi di istruzione.
4) La piccola continuerà ad abitare con la madre, alla quale sarà Per_1 assegnata la casa coniugale, sita in Sinnai, Vico Venezia Giulia snc, di sua esclusiva proprietà, con il diritto-dovere di visita da parte del padre che terrà con sé la bambina il mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, quando Per_1
Pag. 2 di 3 non starà con lui per il weekend, e a fine settimana alternati, dal sabato mattina (ore 10:00) alla domenica sera (ore 19:00).
Varrà il principio dell'alternanza per le festività, mentre per le vacanze estive, la minore potrà stare con il padre 15 giorni anche non consecutivi compatibilmente con la professione ed i turni di lavoro del genitore.
5) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia versando, entro il 5 di Pt_1 ogni mese, l'importo di € 300,00 alla signora che continuerà ad CP_1 incamerare in via esclusiva l'assegno unico, che per l'anno 2024 è stato erogato nella misura di € 1.084,90 (detrazioni al 50%).
6) I genitori parteciperanno al pagamento delle spese di natura straordinaria, preventivamente concordate per iscritto, in ragione del 50%, come da protocollo che si produce.
Per spese straordinarie s'intendono quelle scolastiche (retta, mensa e materiale scolastico d'inizio anno, gite e/o visite scolastiche), nonché quelle mediche non coperte dal S.S.N. (farmaci, spese dentistiche e specialistiche al bisogno).
7) Il Signor potrà procedere al ritiro degli effetti personali ancora presenti Pt_1 nella casa della moglie, quali n. 4 bici elettriche, 2 sup e vari attrezzi per la relativa manutenzione, previo contatto telefonico con la medesima per fissare data e ora.
8) Null'altro sarà dovuto reciprocamente dai coniugi a titolo di mantenimento, in quanto economicamente indipendenti.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si scambiano reciproco consenso per l'espatrio, fatto salvo l'espresso consenso congiunto per l'espatrio della minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5187 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierandrea Cambarau, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Corona, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicarsi i rispettivi mutamenti di residenza.
2) Il signor si impegna a trasferire immediatamente e, comunque, entro e Pt_1 non oltre 30 giorni dall'omologa della presente separazione, la sua residenza presso altra abitazione.
3) La responsabilità genitoriale della minore sarà affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i coniugi, i quali ne cureranno l'educazione e l'istruzione, assicurandosi che la minore mantenga con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, nonché conservando con discendenti, ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi, quantunque ciascun genitore potrà relazionarsi in autonomina con la scuola anche al fine di autorizzare le uscite scolastiche e/o le gite ovvero, i viaggi di istruzione.
4) La piccola continuerà ad abitare con la madre, alla quale sarà Per_1 assegnata la casa coniugale, sita in Sinnai, Vico Venezia Giulia snc, di sua esclusiva proprietà, con il diritto-dovere di visita da parte del padre che terrà con sé la bambina il mercoledì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, quando Per_1
Pag. 2 di 3 non starà con lui per il weekend, e a fine settimana alternati, dal sabato mattina (ore 10:00) alla domenica sera (ore 19:00).
Varrà il principio dell'alternanza per le festività, mentre per le vacanze estive, la minore potrà stare con il padre 15 giorni anche non consecutivi compatibilmente con la professione ed i turni di lavoro del genitore.
5) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia versando, entro il 5 di Pt_1 ogni mese, l'importo di € 300,00 alla signora che continuerà ad CP_1 incamerare in via esclusiva l'assegno unico, che per l'anno 2024 è stato erogato nella misura di € 1.084,90 (detrazioni al 50%).
6) I genitori parteciperanno al pagamento delle spese di natura straordinaria, preventivamente concordate per iscritto, in ragione del 50%, come da protocollo che si produce.
Per spese straordinarie s'intendono quelle scolastiche (retta, mensa e materiale scolastico d'inizio anno, gite e/o visite scolastiche), nonché quelle mediche non coperte dal S.S.N. (farmaci, spese dentistiche e specialistiche al bisogno).
7) Il Signor potrà procedere al ritiro degli effetti personali ancora presenti Pt_1 nella casa della moglie, quali n. 4 bici elettriche, 2 sup e vari attrezzi per la relativa manutenzione, previo contatto telefonico con la medesima per fissare data e ora.
8) Null'altro sarà dovuto reciprocamente dai coniugi a titolo di mantenimento, in quanto economicamente indipendenti.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si scambiano reciproco consenso per l'espatrio, fatto salvo l'espresso consenso congiunto per l'espatrio della minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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