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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 739/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 vv. A
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangelo Ferranti
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in FIUMICINO (RM) data 6.09.2014, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di FIUMICINO, dell'anno 2014, al N. 33, Parte 2, Serie A, Vol. 1 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
I signori e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Il figlio Pt_1 Parte_2 minore en ongiuntamente ai coniugi, ai sensi della l.54/06 e continuerà a vivere Per_1 in modo paritario con entrambi i genitori nei rispettivi immobili;
Il padre pertanto potrà prenderlo e tenerlo con sé, previo avviso, quando lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e, comunque, in caso di disaccordo;
- nel periodo scolastico, a settimane alternate, dal martedì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, la settimana successiva il lunedì dopo la scuola e dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina della settimana successiva quando lo riaccompagnerà a scuola. Nel periodo di chiusura delle scuole, sempre con gli stessi giorni indicati sopra, dalle 11.00 del martedì sino al venerdì mattina alle ore 10.00 e dal lunedì alle ore 10.00 sino al giorno seguente alle ore 10.00 e dal venerdì alle 11.00 al lunedì della settimana successiva alle ore 10.00; - AFFIDAMENTO PARITARIO MODALITA': - gli orari dell'alternanza dell'affidamento paritario sono variabili previo accordo delle parti;
- ad anni alterni, trascorrerà la vigilia di Natale, compreso pernotto, con un genitore, ed il 25 dicembre dalle Per_1 ore 12.00 alle ore 11.00 del giorno seguente con l'altro genitore, dal 26 dicembre alle ore 11.00 al 31 dicembre alle ore 11.00 con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio alle ore 11.00 con l'altro. - ad anni alterni, nelle festività Pasquali dalla sera del Venerdì Santo al martedì dopo il Lunedì dell'Angelo; le festività e/o i ponti infra-annuali verranno trascorsi dal figlio, in via alternativa, con l'uno o con l'altro genitore. 3) Atteso che il minore trascorre lo stesso tempo presso la madre e presso il padre, non vi è alcun bisogno di determinare un assegno di mantenimento a carico di un genitore e a favore dell'altro. I ricorrenti, pertanto, provvederanno direttamente a mantenere il minore per il tempo che quest'ultimo trascorre con ciascuno di loro e, come di consueto, sosterranno, come precisato meglio appresso, il 50% ciascuno delle spese straordinarie. Premesso ciò il padre e la madre devono, rispettivamente nei giorni in cui il minore si trova con loro, portarlo, come concordato a svolgere l'attività sportiva. 4) il minore trascorrerà il compleanno della mamma e il giorno della Festa della Mamma con la madre ed il compleanno del padre e il giorno della Festa del Papà col padre. Per il compleanno del minore ove i genitori non ritengano di trascorrerlo insieme, si osserverà il criterio dell'alternanza: un anno con uno e il successivo con l'altro partendo dalla mamma. 5) nel periodo estivo (giugno/luglio/agosto) i ricorrenti avranno, rispettivamente, un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, per portare il figlio in vacanza. Tale periodo dovrà essere concordato con l'altro genitore entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno;
6) I ricorrenti si impegnano a mantenere buoni i rapporti tra il figlio e le rispettive famiglie di origine così da garantire continuità e costanza nella sua crescita. Si impegnano, altresì, a comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, nonché ad avvisarlo di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé il figlio minore. 7) entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti e, di conseguenza ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
8) I ricorrenti provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese sanitarie (non ricomprese nel ssn), scolastiche, extrascolastiche e ricreative del figlio che, saranno decise di comune accordo tra i genitori medesimi e daranno diritto a rimborso dietro presentazione della relativa ricevuta. Sull'esatta identificazione delle spese straordinarie le parti si riportano al c.d. Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma da intendersi qui riportato e trascritto che le parti, dichiarano di ben conoscere avendone ricevuto copia. 9) Per patto espresso tra le parti, il signor sin quando il figlio svolgerà lo sport equitazione, verserà alla signora per lo stesso,
Parte_2 Pt_1 la metà della retta mensile che, non potrà essere superiore ad €. 250,00 mese. Il Signor non
Parte_2 parteciperà però ad altre spese extra per lo stesso sport (a titolo esemplificativo e non are, competizioni, trasporti cavallo etc.). Il Signor corrisponderà anche il 50% delle rette scadute
Parte_2 da agosto a dicembre 2024 per un importo c residuo €. 750,00 in n. 3 rate di importo pari ad €. 250,00 ciascuna, scadenti ognuna il 15 del mese a decorrere da marzo 2025. Salvo diversi accordi, i signori e divideranno l'assegno unico al 50% provvedendo a fare la relativa
Parte_2 Pt_1 richiesta. I signori e si sono prestati reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del Pt_1 Parte_2 passaporto e hanno dichiarato che non hanno altro da pretendere uno verso l'altra per alcun titolo né ragione, avendo inteso definire in questa sede ogni lite e pretesa
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 739/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 vv. A
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangelo Ferranti
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in FIUMICINO (RM) data 6.09.2014, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di FIUMICINO, dell'anno 2014, al N. 33, Parte 2, Serie A, Vol. 1 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
I signori e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Il figlio Pt_1 Parte_2 minore en ongiuntamente ai coniugi, ai sensi della l.54/06 e continuerà a vivere Per_1 in modo paritario con entrambi i genitori nei rispettivi immobili;
Il padre pertanto potrà prenderlo e tenerlo con sé, previo avviso, quando lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e, comunque, in caso di disaccordo;
- nel periodo scolastico, a settimane alternate, dal martedì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, la settimana successiva il lunedì dopo la scuola e dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina della settimana successiva quando lo riaccompagnerà a scuola. Nel periodo di chiusura delle scuole, sempre con gli stessi giorni indicati sopra, dalle 11.00 del martedì sino al venerdì mattina alle ore 10.00 e dal lunedì alle ore 10.00 sino al giorno seguente alle ore 10.00 e dal venerdì alle 11.00 al lunedì della settimana successiva alle ore 10.00; - AFFIDAMENTO PARITARIO MODALITA': - gli orari dell'alternanza dell'affidamento paritario sono variabili previo accordo delle parti;
- ad anni alterni, trascorrerà la vigilia di Natale, compreso pernotto, con un genitore, ed il 25 dicembre dalle Per_1 ore 12.00 alle ore 11.00 del giorno seguente con l'altro genitore, dal 26 dicembre alle ore 11.00 al 31 dicembre alle ore 11.00 con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio alle ore 11.00 con l'altro. - ad anni alterni, nelle festività Pasquali dalla sera del Venerdì Santo al martedì dopo il Lunedì dell'Angelo; le festività e/o i ponti infra-annuali verranno trascorsi dal figlio, in via alternativa, con l'uno o con l'altro genitore. 3) Atteso che il minore trascorre lo stesso tempo presso la madre e presso il padre, non vi è alcun bisogno di determinare un assegno di mantenimento a carico di un genitore e a favore dell'altro. I ricorrenti, pertanto, provvederanno direttamente a mantenere il minore per il tempo che quest'ultimo trascorre con ciascuno di loro e, come di consueto, sosterranno, come precisato meglio appresso, il 50% ciascuno delle spese straordinarie. Premesso ciò il padre e la madre devono, rispettivamente nei giorni in cui il minore si trova con loro, portarlo, come concordato a svolgere l'attività sportiva. 4) il minore trascorrerà il compleanno della mamma e il giorno della Festa della Mamma con la madre ed il compleanno del padre e il giorno della Festa del Papà col padre. Per il compleanno del minore ove i genitori non ritengano di trascorrerlo insieme, si osserverà il criterio dell'alternanza: un anno con uno e il successivo con l'altro partendo dalla mamma. 5) nel periodo estivo (giugno/luglio/agosto) i ricorrenti avranno, rispettivamente, un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, per portare il figlio in vacanza. Tale periodo dovrà essere concordato con l'altro genitore entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno;
6) I ricorrenti si impegnano a mantenere buoni i rapporti tra il figlio e le rispettive famiglie di origine così da garantire continuità e costanza nella sua crescita. Si impegnano, altresì, a comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, nonché ad avvisarlo di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé il figlio minore. 7) entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti e, di conseguenza ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
8) I ricorrenti provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese sanitarie (non ricomprese nel ssn), scolastiche, extrascolastiche e ricreative del figlio che, saranno decise di comune accordo tra i genitori medesimi e daranno diritto a rimborso dietro presentazione della relativa ricevuta. Sull'esatta identificazione delle spese straordinarie le parti si riportano al c.d. Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma da intendersi qui riportato e trascritto che le parti, dichiarano di ben conoscere avendone ricevuto copia. 9) Per patto espresso tra le parti, il signor sin quando il figlio svolgerà lo sport equitazione, verserà alla signora per lo stesso,
Parte_2 Pt_1 la metà della retta mensile che, non potrà essere superiore ad €. 250,00 mese. Il Signor non
Parte_2 parteciperà però ad altre spese extra per lo stesso sport (a titolo esemplificativo e non are, competizioni, trasporti cavallo etc.). Il Signor corrisponderà anche il 50% delle rette scadute
Parte_2 da agosto a dicembre 2024 per un importo c residuo €. 750,00 in n. 3 rate di importo pari ad €. 250,00 ciascuna, scadenti ognuna il 15 del mese a decorrere da marzo 2025. Salvo diversi accordi, i signori e divideranno l'assegno unico al 50% provvedendo a fare la relativa
Parte_2 Pt_1 richiesta. I signori e si sono prestati reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del Pt_1 Parte_2 passaporto e hanno dichiarato che non hanno altro da pretendere uno verso l'altra per alcun titolo né ragione, avendo inteso definire in questa sede ogni lite e pretesa
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone