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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott.ssa Francesca Lecis Giudice Relatore
dott. Paolo Dau Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 671 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via Giuseppe Biasi, 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carboni, presso il cui studio è anche elettivamente domiciliata in Nuoro nella via Oggiano 15;
Ricorrente
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], domiciliato a Nuoro, Via Bach n. 18, elettivamente domiciliato in Nuoro, Via Mons. Melas n. 20 presso lo studio dell'Avv. Maria
Antonietta Masia (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._3 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marialuisa Ruiu;
Resistente
AVV. (C.F. ), nella sua qualità di Parte_3 C.F._4
curatore speciale della minore (C.F. , ON C.F._5
giusta nomina contenuta nell'ordinanza adottata dal Tribunale di Nuoro del 25 giugno 2024, nel procedimento RGN 433/2024, nell'interesse della minore, rappresentandola in proprio ex art. 86 c.p.c. ed eleggendo domicilio presso il suo studio a Nuoro in Via
Alagon n. 3;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale,
Intervenuto per legge
Oggetto: domanda di modifica dei provvedimenti ex art 473 bis.29
La causa è stata rimessa al collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di (conclusioni formulate nella comparsa di costituzione Parte_1
e risposta depositata in data 06/06/2024 nel proc. 433/2024 RG)
“voglia - modificando la sentenza numero 134 del 2024 emessa e pubblicata il 4 Marzo
2024 causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493 nel proc /2020, comunicata nel giorno 7 Marzo 2024 dal Tribunale di Nuoro in composizione collegiale composta dai signori magistrati dott. Tiziana Longu -Presidente e Relatore;
dott. Salvatore Falzoi
Giudice, dott. Cosimo Gabbani Giudice, notificata in data in data 5 aprile 2024,
Per l'effetto - affidare la figlia minore , in via esclusiva alla madre con Per_1
collocazione presso la stessa in Nuoro Via Biasi 26, accordando al padre il diritto di tenerla con sé con le modalità più opportune e comunque protette;
- assegnare alla ricorrente la casa familiare sita in Nuoro in Via Giuseppe Biasi 26 - porre a carico del sig. , il contributo per il mantenimento della figlia minore pari all'importo di Pt_2
euro 500,00, ed EURO 500,00 per il mantenimento della sig.ra , o quello Parte_1
che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondere in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie e ricreative necessarie per la figlia”.
pag. 2/8
Nell'interesse della Curatrice della minore (comparsa di ON
costituzione proc 671/2024):
“(…) affinché il Tribunale adito voglia − in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità della proposta domanda di modifica delle condizioni di separazione per le ragioni esposte nel presente atto;
− nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
− in ogni caso con vittoria di spese”
Nell'interesse di (comparsa di costituzione proc 671/2024): Parte_2
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - dichiarare l'inammissibilità delle avverse domande per le ragioni sopra enunciate. - condannare la ricorrente ex art. 96
c.p.c. - con vittoria di spese e competenze del giudizio”
***
Il presente giudizio trae origine dall'ordinanza emessa in data 26/06/2024 dal Giudice istruttore, dott. Cosimo Gabbani, all'esito del procedimento avente RG n. 433/2024, instaurato dall'allora curatore speciale della minore ai sensi dell'art. ON
473 – bis.38, al fine di dare effettiva attuazione a tutte le prescrizioni stabilite nella sentenza del Tribunale di Nuoro n. 134/2024 in ordine all'affidamento della minore
. Per_1
Il Giudice, rilevato che la resistente con la comparsa di costituzione e Parte_1
risposta aveva avanzato domanda riconvenzionale di modifica della sentenza ex art. 473 bis.29 c.p.c., ha disposto la separazione della causa relativamente a tale domanda, trasmettendo gli atti al Presidente della sezione civile per le determinazioni di competenza.
Con decreto del 28/06/2024, il Presidente nominava la scrivente quale Giudice relatore e fissava udienza al 24 ottobre 2024.
In data 24.09.2024, si costituiva in giudizio, nell'interesse della minore ON
, la curatrice speciale Avv. osservando:
[...] Parte_3
1) quanto alle questioni processuali, di dover aderire alle valutazioni in merito all'inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni della separazione poiché la stessa presuppone il passaggio in giudicato della sentenza;
pag. 3/8 2) nel merito:
a) l'assoluta insussistenza delle condizioni per un suo accoglimento e ciò sia in ragione delle evidenze emerse nel corso del giudizio di primo grado, sia in ragione del contegno pregiudizievole per l'interesse della minore che la signora aveva Pt_1
tenuto, e continua a tenere, attraverso una grave e costante violazione dei provvedimenti del Tribunale;
b) quanto alle richieste economiche, che la mancata previsione di un assegno di mantenimento a carico dei genitori era legata all'affidamento della minore ai Servizi
Sociali, i quali provvedevano mediante corresponsione alla nonna materna di dell'importo mensile di € 385,09, a decorrere dal mese di luglio 2021, Per_1
secondo rimesse di denaro, quindi, assolutamente congrue rispetto alle esigenze della minore che non viveva affatto la situazione di disagio economico palesato dalla madre.
Tutto ciò premesso, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
In data 25.09.2024, si costituiva in giudizio eccependo: Parte_2
1) l'inammissibilità dell'avversa domanda in ragione del fatto che presupposto indefettibile per la richiesta di modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione e, in specie, di quelle inerenti alle condizioni dell'affidamento e degli aspetti economici, è il passaggio in giudicato della stessa (oltre alla sopravvenienza di fatti nuovi). La sentenza n. 134/2024, adottata dal Tribunale di Nuoro il
04/03/2024, era ancora sub iudice, avendo la ricorrente proposto impugnazione avverso tale provvedimento davanti alla Sezione distaccata di Sassari della Corte
d'Appello di Cagliari;
2) l'evidente temerarietà delle domande, cautelari e di merito, ex adverso proposte, con richiesta di condanna ex art 96 c.p.c., poiché il problema della competenza era già stato oggetto di disamina nell'ambito del procedimento n. 433/2024 R.G. e l'odierna ricorrente avrebbe potuto rinunciare agli atti evitando che venisse incardinata la presente causa, e che gli odierni resistenti fossero tenuti a costituirsi e contraddire.
Alla luce delle suesposte difese rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
*
pag. 4/8 All'udienza del 24.10.2024, le parti insistevano sulle rispettive difese e conclusioni e la difesa della chiedeva che il Giudice, anche in ipotesi in incompetenza, assumesse Pt_1
dei provvedimenti temporanei e urgenti a tutela della minore.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al
P.M. per le determinazioni di competenza.
Il Pubblico Ministero, con atto datato 05.11.2024, esprimeva parere favorevole alle condizioni indicate nell'ordinanza del Tribunale di Nuoro datata 25.06.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La domanda riconvenzionale proposta dalla Sig. nel procedimento n. Parte_1
433/2024, stante il tenore delle richieste formulate, è stata riqualificata dal giudice istruttore, dott. Cosimo Gabbani, come domanda di modifica dei provvedimenti ex art
473 bis.29 e rimessa al Collegio per le determinazioni di competenza.
In base al dettato dell'articolo in questione “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”
Tale norma, introdotta con il Dlgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia), sulla base della legge delega n. 206/2021, ha sostanzialmente sostituito, per quanto d'interesse, quanto precedentemente stabilito dall'art 710 c.p.c. in materia di modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi.
In ordine ai presupposti per la sua ammissibilità, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la proposizione della domanda di modifica delle condizioni di separazione ex art 710 c.p.c. presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di cui si richiede la modifica (cfr. Cass. n.34728/2023; Cass. n21874/2014; Cass.
n.16398/2007; Cass. n. 5861/2022; Cass. sez. un. 27 luglio 1993, n. 8389).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito come la ratio dell'istituto sia quella di garantire il rispetto dei principi di economia processuale e concentrazione delle tutele,
“per cui sarebbe antieconomico dover promuovere contemporaneamente alla pendenza del giudizio di separazione in appello un giudizio di revisione delle condizioni per la sopravvenienza di un fatto nuovo, nonché sul principio che il giudicato in materia di
pag. 5/8 separazione e divorzio si forma rebus sic stantibus: il giudizio di revisione delle condizioni di separazione è inammissibile pendente l'appello perché sulle statuizioni di separazione non si è ancora formato il giudicato (e salvo che si tratti di capi autonomi non impugnati); formatosi il giudicato, che copre il dedotto ed il deducibile, il fatto nuovo sopravvenuto può farsi valere nel giudizio di revisione” (Cass 34728/2023).
Nel caso che ci occupa, è fatto pacifico come sia ancora pendente innanzi alla Corte
d'appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, il giudizio di appello avverso la sentenza n. 134/2024 del Tribunale di Nuoro di cui si chiede la modifica.
Ciò premesso, stante la completa sovrapponibilità dell'abrogato art. 710 c.p.c. con quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 473 bis.29 c.p.c., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
*
Per quanto attiene all'istanza di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, ai sensi della disposizione sopra richiamata, «se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna al risarcimento dei danni, oltre alle spese, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza».
La norma prevede la responsabilità del soccombente per i danni derivati dall'abuso del diritto di agire e resistere in giudizio, ossia da un comportamento illecito che si pone in contrasto con il generale principio di buona fede di cui all'art. 88 c.p.c.
Tuttavia, la condanna per responsabilità processuale aggravata di cui al primo comma dell'arto 96 c.p.c., quale sanzione all'inosservanza dei doveri di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta nel corso del processo, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo la consapevolezza o l'ignoranza gravemente colpevole della infondatezza delle stesse e la prova del danno patito.
Nella fattispecie esaminata, si ritiene che non sussistano i presupposti richiesti dalla norma in quanto la domanda riconvenzionale, seppur rivelatasi inammissibile, è stata azionata, nell'ambito di un autonomo giudizio instaurato ai sensi dell'art. 473bis.38
pag. 6/8 c.p.c., con il fine di tutelare l'interesse della minore in conseguenza dell'oggettiva impossibilità di dare attuazione alle disposizioni della sentenza n. 134/2024.
Detto pregiudizio era concreto e attuale, tanto da rendere necessaria l'adozione di un provvedimento d'urgenza, con il quale è stato disposto il collocamento della minore presso i nonni materni. L'erronea individuazione del giudice competente così come la mancata rinuncia alla domanda riconvenzionale, avuto riguardo alle peculiarità del caso esaminato, non appaiono pertanto sufficienti a integrare le fattispecie della malafede o della colpa grave richieste dall'art. 96 c.p.c., né allo stato risulta provato il danno patito dai convenuti. La domanda deve essere pertanto respinta.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente, come liquidate in dispositivo.
La liquidazione deve essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori minimi indicati nella tabella allegata al
D.M. 10.3.2014, come aggiornato dal DM n. 147 del 2022, per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile, compresi tra 1.100 e 5.200,00, difficoltà bassa, esclusa la fase istruttoria, stante la scarsa difficoltà delle questioni trattate;
Deve procedersi altresì alla liquidazione delle spese di lite relative alla fase cautelare instaurata ex art. 473 bis.15 c.p.c., da liquidarsi sulla base dei medesimi parametri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di modifica delle condizioni della separazione ex art. 473 bis.29 c.p.c. proposta da Parte_1
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di Parte_1 Parte_2
lite del presente giudizio che liquida in euro 852,00, oltre spese generali, i.va e c.p.a.
e delle spese del procedimento cautelare ex art. 473 Bis.15 che liquida in euro
655,00, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a.
pag. 7/8 3) condanna alla rifusione, in favore di , rappresentata Parte_1 ON
dal curatore speciale Avv. delle spese di lite del presente Parte_3
giudizio che liquida in euro 852,00, oltre spese generali, I.va e c.p.a. e delle spese del procedimento cautelare ex art. 473 bis.15 che liquida in euro 655,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a.
Così deciso in Nuoro, in data 23.12.2024 dal Tribunale come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Lecis dott.ssa Tiziana Longu
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott.ssa Francesca Lecis Giudice Relatore
dott. Paolo Dau Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 671 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via Giuseppe Biasi, 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carboni, presso il cui studio è anche elettivamente domiciliata in Nuoro nella via Oggiano 15;
Ricorrente
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], domiciliato a Nuoro, Via Bach n. 18, elettivamente domiciliato in Nuoro, Via Mons. Melas n. 20 presso lo studio dell'Avv. Maria
Antonietta Masia (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._3 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marialuisa Ruiu;
Resistente
AVV. (C.F. ), nella sua qualità di Parte_3 C.F._4
curatore speciale della minore (C.F. , ON C.F._5
giusta nomina contenuta nell'ordinanza adottata dal Tribunale di Nuoro del 25 giugno 2024, nel procedimento RGN 433/2024, nell'interesse della minore, rappresentandola in proprio ex art. 86 c.p.c. ed eleggendo domicilio presso il suo studio a Nuoro in Via
Alagon n. 3;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale,
Intervenuto per legge
Oggetto: domanda di modifica dei provvedimenti ex art 473 bis.29
La causa è stata rimessa al collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di (conclusioni formulate nella comparsa di costituzione Parte_1
e risposta depositata in data 06/06/2024 nel proc. 433/2024 RG)
“voglia - modificando la sentenza numero 134 del 2024 emessa e pubblicata il 4 Marzo
2024 causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493 nel proc /2020, comunicata nel giorno 7 Marzo 2024 dal Tribunale di Nuoro in composizione collegiale composta dai signori magistrati dott. Tiziana Longu -Presidente e Relatore;
dott. Salvatore Falzoi
Giudice, dott. Cosimo Gabbani Giudice, notificata in data in data 5 aprile 2024,
Per l'effetto - affidare la figlia minore , in via esclusiva alla madre con Per_1
collocazione presso la stessa in Nuoro Via Biasi 26, accordando al padre il diritto di tenerla con sé con le modalità più opportune e comunque protette;
- assegnare alla ricorrente la casa familiare sita in Nuoro in Via Giuseppe Biasi 26 - porre a carico del sig. , il contributo per il mantenimento della figlia minore pari all'importo di Pt_2
euro 500,00, ed EURO 500,00 per il mantenimento della sig.ra , o quello Parte_1
che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondere in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie e ricreative necessarie per la figlia”.
pag. 2/8
Nell'interesse della Curatrice della minore (comparsa di ON
costituzione proc 671/2024):
“(…) affinché il Tribunale adito voglia − in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità della proposta domanda di modifica delle condizioni di separazione per le ragioni esposte nel presente atto;
− nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
− in ogni caso con vittoria di spese”
Nell'interesse di (comparsa di costituzione proc 671/2024): Parte_2
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - dichiarare l'inammissibilità delle avverse domande per le ragioni sopra enunciate. - condannare la ricorrente ex art. 96
c.p.c. - con vittoria di spese e competenze del giudizio”
***
Il presente giudizio trae origine dall'ordinanza emessa in data 26/06/2024 dal Giudice istruttore, dott. Cosimo Gabbani, all'esito del procedimento avente RG n. 433/2024, instaurato dall'allora curatore speciale della minore ai sensi dell'art. ON
473 – bis.38, al fine di dare effettiva attuazione a tutte le prescrizioni stabilite nella sentenza del Tribunale di Nuoro n. 134/2024 in ordine all'affidamento della minore
. Per_1
Il Giudice, rilevato che la resistente con la comparsa di costituzione e Parte_1
risposta aveva avanzato domanda riconvenzionale di modifica della sentenza ex art. 473 bis.29 c.p.c., ha disposto la separazione della causa relativamente a tale domanda, trasmettendo gli atti al Presidente della sezione civile per le determinazioni di competenza.
Con decreto del 28/06/2024, il Presidente nominava la scrivente quale Giudice relatore e fissava udienza al 24 ottobre 2024.
In data 24.09.2024, si costituiva in giudizio, nell'interesse della minore ON
, la curatrice speciale Avv. osservando:
[...] Parte_3
1) quanto alle questioni processuali, di dover aderire alle valutazioni in merito all'inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni della separazione poiché la stessa presuppone il passaggio in giudicato della sentenza;
pag. 3/8 2) nel merito:
a) l'assoluta insussistenza delle condizioni per un suo accoglimento e ciò sia in ragione delle evidenze emerse nel corso del giudizio di primo grado, sia in ragione del contegno pregiudizievole per l'interesse della minore che la signora aveva Pt_1
tenuto, e continua a tenere, attraverso una grave e costante violazione dei provvedimenti del Tribunale;
b) quanto alle richieste economiche, che la mancata previsione di un assegno di mantenimento a carico dei genitori era legata all'affidamento della minore ai Servizi
Sociali, i quali provvedevano mediante corresponsione alla nonna materna di dell'importo mensile di € 385,09, a decorrere dal mese di luglio 2021, Per_1
secondo rimesse di denaro, quindi, assolutamente congrue rispetto alle esigenze della minore che non viveva affatto la situazione di disagio economico palesato dalla madre.
Tutto ciò premesso, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
In data 25.09.2024, si costituiva in giudizio eccependo: Parte_2
1) l'inammissibilità dell'avversa domanda in ragione del fatto che presupposto indefettibile per la richiesta di modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione e, in specie, di quelle inerenti alle condizioni dell'affidamento e degli aspetti economici, è il passaggio in giudicato della stessa (oltre alla sopravvenienza di fatti nuovi). La sentenza n. 134/2024, adottata dal Tribunale di Nuoro il
04/03/2024, era ancora sub iudice, avendo la ricorrente proposto impugnazione avverso tale provvedimento davanti alla Sezione distaccata di Sassari della Corte
d'Appello di Cagliari;
2) l'evidente temerarietà delle domande, cautelari e di merito, ex adverso proposte, con richiesta di condanna ex art 96 c.p.c., poiché il problema della competenza era già stato oggetto di disamina nell'ambito del procedimento n. 433/2024 R.G. e l'odierna ricorrente avrebbe potuto rinunciare agli atti evitando che venisse incardinata la presente causa, e che gli odierni resistenti fossero tenuti a costituirsi e contraddire.
Alla luce delle suesposte difese rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
*
pag. 4/8 All'udienza del 24.10.2024, le parti insistevano sulle rispettive difese e conclusioni e la difesa della chiedeva che il Giudice, anche in ipotesi in incompetenza, assumesse Pt_1
dei provvedimenti temporanei e urgenti a tutela della minore.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al
P.M. per le determinazioni di competenza.
Il Pubblico Ministero, con atto datato 05.11.2024, esprimeva parere favorevole alle condizioni indicate nell'ordinanza del Tribunale di Nuoro datata 25.06.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La domanda riconvenzionale proposta dalla Sig. nel procedimento n. Parte_1
433/2024, stante il tenore delle richieste formulate, è stata riqualificata dal giudice istruttore, dott. Cosimo Gabbani, come domanda di modifica dei provvedimenti ex art
473 bis.29 e rimessa al Collegio per le determinazioni di competenza.
In base al dettato dell'articolo in questione “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”
Tale norma, introdotta con il Dlgs n. 149/2022 (Riforma Cartabia), sulla base della legge delega n. 206/2021, ha sostanzialmente sostituito, per quanto d'interesse, quanto precedentemente stabilito dall'art 710 c.p.c. in materia di modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi.
In ordine ai presupposti per la sua ammissibilità, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la proposizione della domanda di modifica delle condizioni di separazione ex art 710 c.p.c. presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di cui si richiede la modifica (cfr. Cass. n.34728/2023; Cass. n21874/2014; Cass.
n.16398/2007; Cass. n. 5861/2022; Cass. sez. un. 27 luglio 1993, n. 8389).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito come la ratio dell'istituto sia quella di garantire il rispetto dei principi di economia processuale e concentrazione delle tutele,
“per cui sarebbe antieconomico dover promuovere contemporaneamente alla pendenza del giudizio di separazione in appello un giudizio di revisione delle condizioni per la sopravvenienza di un fatto nuovo, nonché sul principio che il giudicato in materia di
pag. 5/8 separazione e divorzio si forma rebus sic stantibus: il giudizio di revisione delle condizioni di separazione è inammissibile pendente l'appello perché sulle statuizioni di separazione non si è ancora formato il giudicato (e salvo che si tratti di capi autonomi non impugnati); formatosi il giudicato, che copre il dedotto ed il deducibile, il fatto nuovo sopravvenuto può farsi valere nel giudizio di revisione” (Cass 34728/2023).
Nel caso che ci occupa, è fatto pacifico come sia ancora pendente innanzi alla Corte
d'appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, il giudizio di appello avverso la sentenza n. 134/2024 del Tribunale di Nuoro di cui si chiede la modifica.
Ciò premesso, stante la completa sovrapponibilità dell'abrogato art. 710 c.p.c. con quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 473 bis.29 c.p.c., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
*
Per quanto attiene all'istanza di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, ai sensi della disposizione sopra richiamata, «se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna al risarcimento dei danni, oltre alle spese, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza».
La norma prevede la responsabilità del soccombente per i danni derivati dall'abuso del diritto di agire e resistere in giudizio, ossia da un comportamento illecito che si pone in contrasto con il generale principio di buona fede di cui all'art. 88 c.p.c.
Tuttavia, la condanna per responsabilità processuale aggravata di cui al primo comma dell'arto 96 c.p.c., quale sanzione all'inosservanza dei doveri di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta nel corso del processo, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo la consapevolezza o l'ignoranza gravemente colpevole della infondatezza delle stesse e la prova del danno patito.
Nella fattispecie esaminata, si ritiene che non sussistano i presupposti richiesti dalla norma in quanto la domanda riconvenzionale, seppur rivelatasi inammissibile, è stata azionata, nell'ambito di un autonomo giudizio instaurato ai sensi dell'art. 473bis.38
pag. 6/8 c.p.c., con il fine di tutelare l'interesse della minore in conseguenza dell'oggettiva impossibilità di dare attuazione alle disposizioni della sentenza n. 134/2024.
Detto pregiudizio era concreto e attuale, tanto da rendere necessaria l'adozione di un provvedimento d'urgenza, con il quale è stato disposto il collocamento della minore presso i nonni materni. L'erronea individuazione del giudice competente così come la mancata rinuncia alla domanda riconvenzionale, avuto riguardo alle peculiarità del caso esaminato, non appaiono pertanto sufficienti a integrare le fattispecie della malafede o della colpa grave richieste dall'art. 96 c.p.c., né allo stato risulta provato il danno patito dai convenuti. La domanda deve essere pertanto respinta.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente, come liquidate in dispositivo.
La liquidazione deve essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori minimi indicati nella tabella allegata al
D.M. 10.3.2014, come aggiornato dal DM n. 147 del 2022, per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile, compresi tra 1.100 e 5.200,00, difficoltà bassa, esclusa la fase istruttoria, stante la scarsa difficoltà delle questioni trattate;
Deve procedersi altresì alla liquidazione delle spese di lite relative alla fase cautelare instaurata ex art. 473 bis.15 c.p.c., da liquidarsi sulla base dei medesimi parametri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di modifica delle condizioni della separazione ex art. 473 bis.29 c.p.c. proposta da Parte_1
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di Parte_1 Parte_2
lite del presente giudizio che liquida in euro 852,00, oltre spese generali, i.va e c.p.a.
e delle spese del procedimento cautelare ex art. 473 Bis.15 che liquida in euro
655,00, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a.
pag. 7/8 3) condanna alla rifusione, in favore di , rappresentata Parte_1 ON
dal curatore speciale Avv. delle spese di lite del presente Parte_3
giudizio che liquida in euro 852,00, oltre spese generali, I.va e c.p.a. e delle spese del procedimento cautelare ex art. 473 bis.15 che liquida in euro 655,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a.
Così deciso in Nuoro, in data 23.12.2024 dal Tribunale come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Lecis dott.ssa Tiziana Longu
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