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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/09/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5937/2020 di R.G. riunito con i proc. nn. R.G. 5940/2020 e 1425/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Annunziata, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
NONCHE'
IMPRESA INDIVIDUALE Controparte_1
(P.IVA ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Nappo
e dall'avv. Ciro Annunziata, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
ALTRA OPPONENTE
CONTRO
C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
PARTITA I.V.A.: , REA: NA-490469), già P.IVA_3 [...]
giusta delibera di trasformazione e cambio di Controparte_3
denominazione dell'assemblea straordinaria del 30/04/2022 verbalizzata per notar da (CE) il 03/05/2022, rep. n. Persona_1 Persona_2
303, iscritta al Registro delle imprese di Napoli il 10/05/2022, con efficacia differita in deroga all'articolo 2500, comma 3°, c.c. giusto atto di constatazione di avveramento di condizione per notar da Persona_1
del 01/09/2022, rep. n. 445, iscritto al Registro delle Persona_3
imprese di Napoli il 15/09/2022), in persona del Direttore generale dott.
(codice fiscale: , Controparte_4 C.F._2
rappresentante legale con potere di firma sociale giusta previ-sione dell'art. 33 dello Statuto sociale, della Delibera del C.d.A. n. 10/2024 del
27/06/2024 e del Regolamento del processo decisionale approvato con
Delibera del C.d.A. n. 4/2025 del 28/02/2025, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_5
(oggi , proponendo rituale
[...] Controparte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1305/2020, emesso in data
20.07.2020, con cui le veniva intimato il pagamento in solido con il sig.
della somma di € 32.256,00, oltre agli interessi al Controparte_1
tasso di mora convenzionale dal 24.12.2019 sino al soddisfo e oltre alle spese di procedimento, liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.300,00 per compenso, oltre spese generali e accessori, per l'esposizione debitoria relativa al rapporto di conto corrente anticipi su fatture n. 9869 assistito da linea di credito di € 30.000,00.
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'infrazionabilità del credito, in quanto l'Istituto opposto, contestualmente al ricorso monitorio per cui è
causa, lo stesso giorno 24.06.2020, aveva depositato innanzi al Tribunale di Nola un altro ricorso iscritto al n. 3421/2020 di R.G., con il quale,
sulla base della stessa fideiussione rilasciata il 06.12.1993, aveva richiesto l'ingiunzione di pagamento nei confronti della ditta Controparte_1
del sig. , quale debitore principale, e della
[...] Controparte_1
sig.ra quale fideiussore, della somma di € 99.716,30 Parte_1
dovuta a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 588, il cui contratto riporta altro numero ovvero il n. 10767.
A tale ricorso seguiva l'emissione, in data 21.07.2020 del decreto ingiuntivo n. 1314/2020, nei cui confronti veniva proposta opposizione.
Nel merito, parte opponente contestava la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa Antitrust.
In subordine, parte opponente deduceva la decadenza del diritto di escutere la garanzia in capo alla banca opposta.
Parte opponente deduceva, infine, che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., la garante, la sig.ra sarebbe da intendersi liberata dalla Parte_1
propria obbligazione nei confronti della Banca opposta, considerato che questa, pur consapevole che le condizioni patrimoniali del sig. CP_1
erano diventate tali da rendere notevolmente più difficile la
[...] soddisfazione del credito, senza alcuna autorizzazione da parte del fideiussore, avrebbe continuato a fare credito al debitore principale.
Parte opponente deduceva, inoltre, che la banca avrebbe riempito successivamente, in particolare per quanto riguarda gli importi della garanzia, le tre dichiarazioni integrative contra pacta.
Parte opponente eccepiva, ancora, il superamento dell'importo massimo garantito, la mancata prova del credito azionato e l'usurarietà dei tassi praticati.
La (ora Controparte_5 [...]
, costituitasi in giudizio, contestava l'avversa Controparte_2
opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
In data 19.03.2021, il Presidente dott. Casaburi Geremia disponeva la riunione del presente giudizio al giudizio R.G. n. 5940/2020, pendente presso la medesima sezione.
Successivamente, in data 21.10.2022, il Presidente dott. Geremia
Casaburi disponeva la riunione dei giudizi menzionati con il giudizio
R.G. n. 1425/2021, pendente presso la medesima sezione.
Nel giudizio recante R.G. n. 5940/2020, veniva proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1314/2020 emesso in data 21.07.2020 dal Tribunale di Nola, notificato alla sig.ra il 04.09.2020, Parte_1
con cui veniva ingiunto a quest'ultima nonché alla ditta
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., il Controparte_1
pagamento in favore della della Controparte_6
somma di € 99.716,30 oltre agli interessi come da domanda purché entro i limiti di legge, e oltre alle spese di procedimento, liquidate in € 406,50 per spese ed € 1.400,00 per compenso oltre spese generali ed accessori,
per l'esposizione debitoria relativa al conto corrente ordinario n. 588 assistito da apertura di credito di € 50.000,00.
Nel giudizio recante R.G. n. 1425/2021, la ditta
[...]
proponeva opposizione avverso il Controparte_1
decreto Ingiuntivo n. 1314 / 2020, emesso in data 21.07.2020 dal
Tribunale di Nola, con il quale veniva ingiunto a quest'ultimo, quale debitore principale, e alla sig.ra quale fideiussore, il Parte_1
pagamento in favore della della Controparte_6
somma di € 99.716,30 oltre agli interessi come da domanda, entro i limiti di legge, e oltre alle spese di procedimento, liquidate in € 406,50 per spese ed € 1.400,00 per compenso oltre spese generali ed accessori, per l'esposizione debitoria derivante dal rapporto di conto corrente ordinario n. 588, assistito da apertura di credito di € 50.000,00.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
- Sulla prima opposizione iscritta al N.R.G. 5937/2020.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa all'infrazionabilità del credito e alla conseguente inammissibilità della domanda proposta.
La Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite, n. 4090/2017 ha statuito che: “La tesi secondo la quale più crediti distinti, ma relativi a un medesimo rapporto di durata, debbono essere necessariamente azionati tutti nello
stesso processo non trova, infatti, conferma nella disciplina processuale, risultando piuttosto questa costruita intorno a una prospettiva affatto diversa.
Il sistema processuale risulta, invero, strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad
un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c. in tema di domande accessorie,
connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte. Ulteriori argomenti in tal senso possono trarsi dalla contemplata
possibilità di condanna generica ovvero dalla prevista necessità, ex art. 34 c.p.c., di esplicita domanda di parte perché l'accertamento su questione pregiudiziale abbia
efficacia di giudicato.
D'altro canto, l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria in tema di estensione
oggettiva del giudicato -in relazione alla preclusione per le questioni rilevabili o deducibili- perderebbe gran parte di significato se dovesse ritenersi improponibile
qualunque azione per il recupero di un credito solo perché preceduta da altra, intesa al recupero di credito diverso e tuttavia riconducibile ad uno stesso rapporto di durata tra
le medesime parti, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione sul primo credito o comunque dalla inscrivibilità della diversa pretesa creditoria successivamente
azionata nel medesimo ambito oggettivo di un giudicato in fieri tra le stesse parti relativo al medesimo rapporto di durata.
Secondo la Cassazione, in sostanza, sulla base delle previsioni contenute nel Codice di procedura civile, non può essere sostenuta tout court
l'inammissibilità di una domanda solo perché riconducibile a un'altra domanda proposta separatamente e con cui vi sia connessione.
Del resto l'intera disciplina predisposta dal legislatore in punto di connessione tra procedimenti appare funzionale alla regolamentazione di dette ipotesi.
Invero, ha precisato la Corte: “La mancanza di una specifica norma che
autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso
credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata, e, soprattutto, la presenza nell'ordinamento di numerose norme che autorizzano, invece, l'ipotesi contraria,
rafforzano la fondatezza ermeneutica della soluzione.
Per altro verso, una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad
un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe
ingiustamente gravatoria della posizione del creditore, il quale sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso
processo (quindi in uno stesso momento, dinanzi al medesimo giudice e secondo la medesima disciplina processuale); con conseguente indebita sottrazione alla autonoma
disciplina prevista per i diversi crediti vantati e perdita, ad esempio, della possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta o di agire dinanzi al giudice
competente per valore per ciascuno dei crediti -quindi di fruire del più semplice e spedito iter processuale eventualmente previsto dinanzi a quel giudice-, e con possibile
esposizione alla necessità di "scegliere" di proporre (o meno) una tempestiva insinuazione al passivo fallimentare, col rischio di improponibilità di successive
insinuazioni tardive per altri crediti”.
Viene poi precisato che, nonostante sia ammissibile la proponibilità delle pretese creditorie in processi diversi, è anche vero che la disciplina codicistica “è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria
dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi”.
Nel solco delle riflessioni appena esposte, la Suprema Corte ha tracciato, in definitiva, il seguente principio di diritto: “Le domande aventi ad oggetto
diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di
credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile
giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo -sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di
una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al
creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano
state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione
assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c.”.
Orbene, sulla base delle coordinate tracciate dalla Suprema Corte, non può essere affermato un generale principio di infrazionabilità del credito vantato;
al contrario, la disciplina processuale autorizza una lettura sostanzialistica, con il limite del rispetto del superiore principio di buona fede.
Quanto alle conseguenze del frazionamento processuale del credito la
Cassazione, con recente sentenza del 19.03.2025, n. 7299 ha evidenziato che: “qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione
di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del
creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e
92, comma 1, c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Nel caso di specie, il precedente titolare del procedimento ha disposto la riunione dei procedimenti connessi, nei termini sopra specificati,
ritenendo l'ammissibilità delle azioni intraprese.
Sulla base del più recente insegnamento fornito dalla Cassazione, il comportamento assunto dal creditore non appare in contrasto col canone di buona fede, atteso che nel caso di specie, l'istituto di credito ha azionato separatamente due diversi crediti nascenti da due rapporti giuridici diversi (il contratto di c/c n. 588 e il c/c n. 9869) e la disposta riunione ha consentito la trattazione unitaria dei giudizi.
Una volta stabilità l'ammissibilità della domanda proposta dal creditore,
in virtù della ragione più liquida, verrà esaminato, di seguito, il merito della controversia.
Parte opponente eccepisce, in particolare, che la garanzia prestata sarebbe conforme al modello ABI, relativamente al quale la Banca
d'IT ha dichiarato il carattere lesivo della concorrenza delle clausole contenute agli artt.3, 7 e 9 del contratto di fideiussione (cfr. doc. 3 prod.
opposta).
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca D'IT ha dichiarato l'invalidità dei contratti di fideiussione bancaria omnibus stipulati secondo il modello ABI del 2003.
Nel suddetto modello contrattuale erano contenute tre clausole sfavorevoli per il fideiussore ossia la clausola di “sopravvivenza”, di
“reviviscenza” e quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Secondo la Banca D'IT, l'applicazione delle tre clausole citate nello schema contrattuale ABI integra gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza, per contrarietà all'art. 2 comma 2, lettera a), della legge n.
287/90, con la conseguente illegittimità delle stesse pattuizioni. Sul punto, con ordinanza del 12 dicembre 2017, n. 29810, la Corte di
Cassazione ha statuito che: “in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle”
di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di
contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da
parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'IT, con le funzioni di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del
1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L.
n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo,
considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di
distorsione della concorrenza”.
Tuttavia, la Suprema Corte, con recente ordinanza n. 1170/2025, ha specificato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti
con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -,
salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. civ., sez. un., n. 41994/2021).
Secondo la Cassazione, in particolare, la nullità va rilevata in presenza di una serie di indici, e cioè: “i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'IT;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare
particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria ITna,
quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere
stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non
può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre
clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì
offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte
della Banca d'IT nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella
prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali
sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla
rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di
eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non
interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. civ., ord. n. 1170/2025).
Ebbene, sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di cassazione, deve essere rilevato che dagli atti emerge che, laddove si volesse qualificare il rapporto quale fideiussione omnibus (cfr. doc. 2 prod. opponente), la fideiussione risulta tuttavia stipulata in data 06.12.1993,
dunque ben prima dell'emanazione del provvedimento della Banca d'IT del 2005. Le variazioni relative all'importo massimo garantito,
sottoscritte in epoca successiva, non possono essere considerate incidenti sulla struttura essenziale dell'accordo sottoscritto dalle parti.
Per questo motivo, l'anno di riferimento deve essere considerato il 1993.
Sulla base dei principi saniti dalla Suprema Corte, ai fini dell'eventuale estensione della disciplina della nullità parziale ai contratti stipulati anteriormente al 2005, deve essere fornita prova in giudizio della sussistenza di un accordo lesivo della concorrenza anteriore alla stipulazione del contratto.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita, in quanto parte opponente non ha depositato alcun documento idoneo a provare che vi sia stata, prima della stipulazione del contratto, un'intesa idonea a realizzazione profili di distorsione della concorrenza.
Quanto alla denunciata vessatorietà della clausola relativa alla deroga di cui all'art. 1957 c.c., la Corte ha recentemente statuito che: “la decadenza
del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può
formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio
di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
(Cass. civ., ord. 04.02.2025, n.2683)
Inoltre, la Cassazione ha precisato che: “la clausola relativa a detta rinuncia
non rientra, peraltro, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica
approvazione per iscritto dell'altro contraente” (Cass. civ. ord. 04.02.2025,
n.2683).
Come ha sottolineato la Corte di cassazione, dunque, la clausola in oggetto non è caratterizzata da una presunzione di vessatorietà, in quanto il debitore ben può decidere di assumere un rischio maggiore, in deroga all'art. 1957 c.c.
Inoltre, nel contratto di fideiussione in calce al contratto originale sottoscritto, le condizioni accettate dal garante sono formulate in articoli separati e ben comprensibili e recano una chiara sottoscrizione.
Sulla base della documentazione depositata, in definitiva, può desumersi che il garante ha assunto consapevolmente l'impegno economico connesso alla sottoscrizione della fideiussione e, di conseguenza, è tenuto ad adempiere la propria obbligazione.
Discorso analogo deve essere effettuato con riguardo alla clausola n. 9,
con cui il fideiussore rinuncia a opporre eccezioni in ordine alla validità del rapporto principale: essa non può essere considerata assistita da una presunzione di vessatorietà, in quanto è stata inserita nell'ambito di un rapporto contrattuale, che, in accordo con quanto asserito dall'opposta,
presenta i connotati del contratto autonoma di garanzia.
Con sentenza resa a sezioni unite, n. 3947 del 18.02.2010, invero, è stato stabilito il seguente principio: “Il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la
funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare
infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale
altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un
soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no,
mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne
deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di
prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito
principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o
inesatta prestazione del debitore”.
In particolare, la Cassazione ha precisato che “L'inserimento in un contratto
di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia
rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Ed infatti, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia: caratteristica fondamentale del contratto di garanzia autonomo, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione, è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, per cui il garante si impegna a pagare il beneficiario senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né all'efficacia del rapporto di base. Detti elementi che caratterizzano il contratto autonomo di garanzia e lo differenziano dalla fideiussione devono necessariamente essere esplicanti nel contratto con l'impiego di specifiche clausole idonee ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale (cfr. ex multis Cass. 7 gennaio 2004 n. 52).
Nella fattispecie, in esame, non solo è espressamente prevista nei contratti inter partes la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” ma anche che il pagamento dovesse essere effettuato dai garanti
“immediatamente” e “anche in caso di opposizione del debitore” l'espressa rinunzia dei garanti alla possibilità di sollevare eccezioni, la sopravvivenza dell'obbligo dei garanti anche per il caso della dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite,la sovrapposizione dell'obbligo dei garanti a qualsivoglia diversa ed ulteriore garanzia in favore dell'istituto di credito.
Di conseguenza, nel caso di specie trattasi di contratto autonomo di garanzia, in cui la cosiddetta clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, è
sostanzialmente sintetizzata nell'art. 9 del contratto sopra menzionato.
A riprova della validità della prospettata opzione ermeneutica, la Corte di cassazione, con recente ordinanza n. 660/2025, ha avallato l'interpretazione fornita dalla Corte di merito che aveva qualificato come contratto autonomo di garanzia un negozio in cui era stato previsto che la garanzia prestata dal ricorrente contenesse la clausola “a semplice richiesta
scritta della Banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore”, con l'ulteriore previsione che la sua validità prescindeva da quella degli atti generanti le obbligazioni principali e, in ogni caso, in ipotesi di dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite, che essa doveva intendersi estesa all'obbligo di restituzione delle somme a qualsiasi titolo erogate (cfr. Cass. civ. ord. 10.01.2025, n. 660).
Parte opponente sostiene, inoltre, di aver prestato garanzia con riguardo ai soli rapporti obbligatori contratti dal sig. uale persona fisica CP_1
e non quale imprenditore individuale, anche perché il sig. CP_1
avrebbe iniziato la sua attività imprenditoriale diversi anni dopo la stipulazione della garanzia.
Tale affermazione risulta, tuttavia, priva di fondamento, in quanto il sig.
titolare di una ditta individuale e, in quanto tale, risponde dei CP_1
debiti contratti dalla ditta con tutti i suoi beni presenti e futuri, poiché,
come è stato efficacemente stabilito: “La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva,
contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale.In
particolare, nell'ambito di un rapporto di lavoro intercorso con un'impresa individuale, nei confronti del lavoratore il soggetto datoriale è, ai sensi dell'art. 2094 cod.civ., colui
alle cui dipendenze e sotto la cui direzione la prestazione è svolta” (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/02/2006, n. 3052; Cass. civ., Sez. III, 19/04/2010, n. 9260
che in tema di legittimazione processuale precisa che l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della relativa ditta, non avendo quest'ultima soggettività giuridica distinta ed identificandosi essa con il suo titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale).
In sostanza, l'impresa individuale non può considerarsi dotata di soggettività giuridica diversa rispetto al titolare, di conseguenza, il rapporto di garanzia deve essere considerato unico.
Inoltre dal tenore letterale del contratto di fideiussione e delle successive variazioni dell'importo garantito, non emerge alcun riferimento ad quale consumatore o altra qualifica che possa Controparte_1
limitare l'area di operatività della garanzia prestata dalla sig.ra
[...]
che deve quindi intendersi relativa a tutte le obbligazioni Parte_1
assunte dal sig nei confronti dell'istituto di credito, sia come CP_1
persona fisica che come impresa individuale.
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, l'eccezione formulata dall'opponente relativa alla mancata prova del credito ingiunto. Parte opposta ha prodotto, invero, una folta documentazione idonea a provare il proprio credito (cfr. fascicolo monitorio e prod. opposta):
- copia del contratto di conto corrente anticipi su fatture n. 9869
(cfr. doc. n. 3.1);
- copia del contratto di credito di euro 30.000,00 regolato in c/anticipi n. 9869 (cfr. doc. n. 3.2);
- copia della garanzia rilasciata dalla sig.ra con Parte_1
successive variazioni dell'importo garantito (cfr. doc. n. 3.3);
- copia della lettera di costituzione in mora (cfr. doc. n. 3.4);
- estratti (parziali) per linea capitale e per linea scalare del c/anticipi n. 9869 certificati conformi ex art. 50 D.Lgs. 385/1993
(T.U.Bancario) (cfr. doc. n. 3.5);
- estratto di saldaconto ex art. 50 D.Lgs. 385/1993 (T.U.Bancario)
relativo al c/anticipi n. 9869 (cfr. doc. n. 3.6);
- gli estratti conto integrali, per linea capitale e scalare, del c/c n.
9869, dall'accensione alla chiusura (cfr. doc. n. 4 prod. opposta).
Le doglianze di parte opponente, in merito alla mancata produzione degli estratti conto integrali, dunque, sono prive di fondamento.
In ogni caso, quanto al valore probatorio della documentazione prodotta,
va richiamato l'orientamento più recente della Cassazione che ha stabilito che: “il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può assolvere all'onere di provare
l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex
art. 645 c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a
ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale. Tale idoneità è ancor più
evidente in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena
prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità” (Cass. civ. ord., 10.05.2024, n. 12818).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato, tra l'altro, a contestare l'idoneità del saldaconto a fornire prova del credito vantato, senza addurre elementi utili ai fini della valutazione della diversa entità della pretesa avanzata.
L'estrema genericità della contestazione, così sollevata, non può essere considerata fondata, in accordo con quanto statuito espressamente dalla
Cassazione, nei termini sopra indicati.
Estremamente generiche sono, inoltre, le contestazioni sollevate dall'opponente con riguardo alla presunta nullità, ex art. 1815 c.c., comma 2, delle clausole relative agli interessi moratori e per questo motivo devono essere considerate infondate, in quanto prive di un qualsivoglia riferimento specifico alle stesse clausole contestate.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale,
la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli
altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ.,
sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, l'opponente nulla ha dedotto, obliterando qualsiasi elemento specifico volto a fondare la propria contestazione, come, ad esempio, la misura del superamento degli interessi convenuti rispetto alla soglia legale.
Stesso discorso deve essere effettuato con riguardo alla presunta violazione del divieto di anatocismo, in quanto le contestazioni sollevate dall'opponente risultano del tutto generiche e sfornite di prova.
Quanto alla presunta indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, la giurisprudenza ha chiarito che deve essere considerata nulla la clausola con cui si stabilisca la commissione di massimo scoperto attraverso la sola indicazione della percentuale, senza specificare la quantificazione della stessa.
Nell'ipotesi in cui si indichi la sola percentuale, invero, il correntista non sarebbe in grado di sapere quando sorge il proprio obbligo.
Nel caso di specie, sulla base di quanto risulta dalla documentazione depositata (cfr. contratto di garanzia doc. 2 prod. opponente), la commissione di massimo scoperto non è individuata attraverso la sola indicazione della percentuale, bensì viene indicata in maniera espressa attraverso una chiara quantificazione:
- 270.000.000 di lire in data 06.12.1993;
- 270.000 euro in data 17.11.2006;
- 120.000 euro 22.12.2009;
- 130.000 euro 06.09.2011.
Con riguardo al superamento dell'importo massimo garantito, parte opponente sostiene che sarebbe stato superato il limite dell'importo massimo garantito dall'odierna opponente, fissato a euro 130.000,00.
La doglianza è priva di fondamento, in quanto il massimale della fideiussione riguarda esclusivamente la sorta capitale mentre gli interessi maturati a seguito di inadempimento, in quanto imputabili anche alla condotta negligente del fideiussore, vengono posti a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, come è evincibile nello stesso testo del contratto di garanzia, ove è stabilito espressamente recita che
“l'accennata garanzia deve intendersi ora da me/noi prestata fino all'ammontare di
Euro 130.000,00 oltre agli interessi che su tale importo dovessero maturare, nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore, in conseguenza del
mancato rimborso da parte mia/nostra di quanto dovuto/vi”.
La somma delle sorte capitali maturate (euro 90.642,58 + euro 32.256,00
- euro 122.898,58 cfr. prod. opposta) risulta entro i limiti del massimale riportato nel contratto sottoscritto dalla sig.ra Parte_1
Quanto alla presunta liberazione della garante, la stessa non può essere affermata, in quanto la stessa ha espressamente sottoscritto, nel corso degli anni, una serie di documenti con cui, rinnovando l'impegno assunto nell'anno 1993, concordava con l'istituto bancario diverse variazioni dell'entità della commissione di massimo scoperto, con ciò mostrando una conoscenza effettiva delle condizioni in cui versava il debitore.
Quanto al presunto riempimento successivo dei documenti menzionati, che l'opponente assume essere stato effettuato contra pacta, in giudizio non è stata apportata alcuna prova al riguardo, per cui, sulla base di quanto risulta chiaramente dalla documentazione depositata, deve presumersi che la garante abbia assunto consapevolmente gli impegni previsti con il contratto.
- Sulla opposizione iscritta al N.R.G. 5940/2020.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto alle eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'insussistenza del rapporto di garanzia, devono ritenersi integralmente riproposte le osservazioni formulate in precedenza, relative alla insussistenza della soggettività giuridica dell'impresa individuale e alla sostanziale identificazione del sig. con la sua ditta individuale. Controparte_1
In senso analogo, devono ritenersi rigettate le ulteriori eccezioni proposte dall'opponente, in relazione alla prestata garanzia, sulla base delle medesime considerazioni svolte in precedenza, in quanto tali eccezioni ricalcano pedissequamente il contenuto delle argomentazioni svolte con riguardo all'opposizione depositata nell'ambito del connesso procedimento recante R.G. n. 5937/2020.
Quanto al merito del rapporto contrattuale garantito, il credito risulta pienamente provato, al contrario di quanto asserito da parte opponente, sulla base della folta documentazione depositata:
- l'estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B. (all. 6 fascicolo monitorio),
- gli estratti del c/c 588 relativi all'anno 2019 (cfr. all. 5 del fascicolo monitorio)
- il contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 10767.
Quanto al valore probatorio dell'estratto di saldaconto, devono ritenersi integralmente riproposte le osservazioni svolte in precedenza.
In senso analogo, devono essere rigettate le eccezioni sollevate da parte opponente in merito alla presunta usurarietà dei tassi applicati dalla banca, in quanto trattatasi di contestazioni estremamente generiche,
come più volte ampiamente spiegato in precedenza.
- Sulla opposizione iscritta al N.R.G. n. 1425/2021.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto al riunito procedimento recante R.G. n. 1425/2021, vanno estese, invero, le medesime considerazioni svolte in precedenza con le seguenti precisazioni.
Contrariamente a quanto asserito da parte opponente, la banca ha fornito piena prova del proprio credito.
In atti sono stati depositati i documenti sopra menzionati e, inoltre, risulta depositata la serie completa degli estratti conto relativi al rapporto in questione, dall'accensione sino alla chiusura (cfr. prod. opposta). Quanto alla doglianza relativa alla mancata consegna della documentazione richiesta ex art. 119 T.U.B., come provato documentalmente (cfr. docc. nn. 11 e 12 - R.G. n. 1425/2021), la Banca
ha regolarmente risposto alle istanze, dichiarandosi disponibile alla consegna previo pagamento dei costi di produzione, come sancito ex art. 119, comma 4 TUB.
Da quanto emerge dagli atti, risulta maturata la compiuta giacenza della raccomandata inviata dalla banca in risposta al correntista.
Va evidenziato, invero, che la banca ha provveduto a inviare le comunicazioni al domicilio di posta elettronica certificata e al domicilio eletto dal difensore avversario;
pertanto, non è a essa imputabile la mancata ricezione da parte del cliente, in mancanza di una rituale comunicazione di rettifica dell'indirizzo.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n.
36397/2022), e, in relazione a un caso analogo, ha specificato che:
“l'allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua
cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione” (Cass. civ. 31.05.2023, n. 15397).
In particolare, la Suprema Corte ha specificato che, affinché tale presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
Nel caso di specie, è evidente che tale assenza di colpa non è stata dimostrata, al contrario è rinvenibile uno specifico onere, legislativamente previsto, in capo al cliente, di effettuare opportuna comunicazione del cambio di domicilio. Comunicazione mai avvenuta in maniera rituale, come espressamente richiesto dalla normativa sopra richiamata.
In definitiva, la Cassazione ha ritenuto realizzata la presunzione di conoscenza dell'atto, in particolare, laddove sia conferita non solo la prova della spedizione della raccomandata ma siano inoltre documentate le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, con riferimento alla compiuta giacenza, come avvenuto nel caso di specie.
Nello stesso senso, Cass. civ. n. 12822/2016 ha statuito che: “La presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo pervenimento a
destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta
giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio”. In definitiva, nel caso di specie, la presenza dell'attestazione di compiuta giacenza è sufficiente per ritenere perfezionato il procedimento notificatorio.
Quanto alla doglianza relativa alla pretesa nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto, la stessa deve essere considerata infondata.
Il contratto di conto corrente n. 588, stipulato il 28.10.1993, prevedeva una commissione trimestrale sul massimo scoperto nei seguenti termini:
- la misura percentuale della commissione (0,125%);
- la periodicità di calcolo ("trimestrale");
- la base di calcolo ("sul massimo scoperto").
Sulla base delle considerazioni già svolte in precedenza, deve dunque ritenersi ben determinata la misura della commissione dovuta, in quanto il consumatore ben può addivenire a un calcolo sulla base degli elementi indicati.
Quanto alle affermazioni in tema di anatocismo e capitalizzazione, devono ritenersi ripetute le osservazioni svolte in precedenza in merito all'estrema genericità delle eccezioni sollevate dall'opponente.
Conclusivamente, le opposizioni spiegate nell'ambito dei tre procedimenti riuniti n. 5937/2020, n.5949/2020 e n. 1425/2021 devono essere rigettate, in quanto infondate e i relativi decreti ingiuntivi emessi vanno confermati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5937/2020, riunito con i proc. nn. R.G.
5940/2020 e 1425/2021, così provvede:
- rigetta le opposizioni iscritte al n. di R.G. 5937/2020, al n. R.G.
5940/2020 e al n. R.G. 1425/2021 e, per l'effetto, conferma i seguenti decreti ingiuntivi opposti e li dichiara definitivamente esecutivi:
1. decreto ingiuntivo n. 1305/2020, emesso in data 20.07.2020 dal
Tribunale di Nola;
2. decreto ingiuntivo n. 1314 / 2020 emesso in data 21/07/2020 dal
Tribunale di Nola;
3. decreto ingiuntivo n. 1314/2020 emesso in data 21/07/2020 dal
Tribunale di Nola;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 4.849,55 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 22.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5937/2020 di R.G. riunito con i proc. nn. R.G. 5940/2020 e 1425/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Annunziata, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
NONCHE'
IMPRESA INDIVIDUALE Controparte_1
(P.IVA ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Nappo
e dall'avv. Ciro Annunziata, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
ALTRA OPPONENTE
CONTRO
C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
PARTITA I.V.A.: , REA: NA-490469), già P.IVA_3 [...]
giusta delibera di trasformazione e cambio di Controparte_3
denominazione dell'assemblea straordinaria del 30/04/2022 verbalizzata per notar da (CE) il 03/05/2022, rep. n. Persona_1 Persona_2
303, iscritta al Registro delle imprese di Napoli il 10/05/2022, con efficacia differita in deroga all'articolo 2500, comma 3°, c.c. giusto atto di constatazione di avveramento di condizione per notar da Persona_1
del 01/09/2022, rep. n. 445, iscritto al Registro delle Persona_3
imprese di Napoli il 15/09/2022), in persona del Direttore generale dott.
(codice fiscale: , Controparte_4 C.F._2
rappresentante legale con potere di firma sociale giusta previ-sione dell'art. 33 dello Statuto sociale, della Delibera del C.d.A. n. 10/2024 del
27/06/2024 e del Regolamento del processo decisionale approvato con
Delibera del C.d.A. n. 4/2025 del 28/02/2025, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_5
(oggi , proponendo rituale
[...] Controparte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1305/2020, emesso in data
20.07.2020, con cui le veniva intimato il pagamento in solido con il sig.
della somma di € 32.256,00, oltre agli interessi al Controparte_1
tasso di mora convenzionale dal 24.12.2019 sino al soddisfo e oltre alle spese di procedimento, liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.300,00 per compenso, oltre spese generali e accessori, per l'esposizione debitoria relativa al rapporto di conto corrente anticipi su fatture n. 9869 assistito da linea di credito di € 30.000,00.
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'infrazionabilità del credito, in quanto l'Istituto opposto, contestualmente al ricorso monitorio per cui è
causa, lo stesso giorno 24.06.2020, aveva depositato innanzi al Tribunale di Nola un altro ricorso iscritto al n. 3421/2020 di R.G., con il quale,
sulla base della stessa fideiussione rilasciata il 06.12.1993, aveva richiesto l'ingiunzione di pagamento nei confronti della ditta Controparte_1
del sig. , quale debitore principale, e della
[...] Controparte_1
sig.ra quale fideiussore, della somma di € 99.716,30 Parte_1
dovuta a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 588, il cui contratto riporta altro numero ovvero il n. 10767.
A tale ricorso seguiva l'emissione, in data 21.07.2020 del decreto ingiuntivo n. 1314/2020, nei cui confronti veniva proposta opposizione.
Nel merito, parte opponente contestava la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa Antitrust.
In subordine, parte opponente deduceva la decadenza del diritto di escutere la garanzia in capo alla banca opposta.
Parte opponente deduceva, infine, che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., la garante, la sig.ra sarebbe da intendersi liberata dalla Parte_1
propria obbligazione nei confronti della Banca opposta, considerato che questa, pur consapevole che le condizioni patrimoniali del sig. CP_1
erano diventate tali da rendere notevolmente più difficile la
[...] soddisfazione del credito, senza alcuna autorizzazione da parte del fideiussore, avrebbe continuato a fare credito al debitore principale.
Parte opponente deduceva, inoltre, che la banca avrebbe riempito successivamente, in particolare per quanto riguarda gli importi della garanzia, le tre dichiarazioni integrative contra pacta.
Parte opponente eccepiva, ancora, il superamento dell'importo massimo garantito, la mancata prova del credito azionato e l'usurarietà dei tassi praticati.
La (ora Controparte_5 [...]
, costituitasi in giudizio, contestava l'avversa Controparte_2
opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
In data 19.03.2021, il Presidente dott. Casaburi Geremia disponeva la riunione del presente giudizio al giudizio R.G. n. 5940/2020, pendente presso la medesima sezione.
Successivamente, in data 21.10.2022, il Presidente dott. Geremia
Casaburi disponeva la riunione dei giudizi menzionati con il giudizio
R.G. n. 1425/2021, pendente presso la medesima sezione.
Nel giudizio recante R.G. n. 5940/2020, veniva proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1314/2020 emesso in data 21.07.2020 dal Tribunale di Nola, notificato alla sig.ra il 04.09.2020, Parte_1
con cui veniva ingiunto a quest'ultima nonché alla ditta
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., il Controparte_1
pagamento in favore della della Controparte_6
somma di € 99.716,30 oltre agli interessi come da domanda purché entro i limiti di legge, e oltre alle spese di procedimento, liquidate in € 406,50 per spese ed € 1.400,00 per compenso oltre spese generali ed accessori,
per l'esposizione debitoria relativa al conto corrente ordinario n. 588 assistito da apertura di credito di € 50.000,00.
Nel giudizio recante R.G. n. 1425/2021, la ditta
[...]
proponeva opposizione avverso il Controparte_1
decreto Ingiuntivo n. 1314 / 2020, emesso in data 21.07.2020 dal
Tribunale di Nola, con il quale veniva ingiunto a quest'ultimo, quale debitore principale, e alla sig.ra quale fideiussore, il Parte_1
pagamento in favore della della Controparte_6
somma di € 99.716,30 oltre agli interessi come da domanda, entro i limiti di legge, e oltre alle spese di procedimento, liquidate in € 406,50 per spese ed € 1.400,00 per compenso oltre spese generali ed accessori, per l'esposizione debitoria derivante dal rapporto di conto corrente ordinario n. 588, assistito da apertura di credito di € 50.000,00.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
- Sulla prima opposizione iscritta al N.R.G. 5937/2020.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa all'infrazionabilità del credito e alla conseguente inammissibilità della domanda proposta.
La Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite, n. 4090/2017 ha statuito che: “La tesi secondo la quale più crediti distinti, ma relativi a un medesimo rapporto di durata, debbono essere necessariamente azionati tutti nello
stesso processo non trova, infatti, conferma nella disciplina processuale, risultando piuttosto questa costruita intorno a una prospettiva affatto diversa.
Il sistema processuale risulta, invero, strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad
un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c. in tema di domande accessorie,
connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte. Ulteriori argomenti in tal senso possono trarsi dalla contemplata
possibilità di condanna generica ovvero dalla prevista necessità, ex art. 34 c.p.c., di esplicita domanda di parte perché l'accertamento su questione pregiudiziale abbia
efficacia di giudicato.
D'altro canto, l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria in tema di estensione
oggettiva del giudicato -in relazione alla preclusione per le questioni rilevabili o deducibili- perderebbe gran parte di significato se dovesse ritenersi improponibile
qualunque azione per il recupero di un credito solo perché preceduta da altra, intesa al recupero di credito diverso e tuttavia riconducibile ad uno stesso rapporto di durata tra
le medesime parti, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione sul primo credito o comunque dalla inscrivibilità della diversa pretesa creditoria successivamente
azionata nel medesimo ambito oggettivo di un giudicato in fieri tra le stesse parti relativo al medesimo rapporto di durata.
Secondo la Cassazione, in sostanza, sulla base delle previsioni contenute nel Codice di procedura civile, non può essere sostenuta tout court
l'inammissibilità di una domanda solo perché riconducibile a un'altra domanda proposta separatamente e con cui vi sia connessione.
Del resto l'intera disciplina predisposta dal legislatore in punto di connessione tra procedimenti appare funzionale alla regolamentazione di dette ipotesi.
Invero, ha precisato la Corte: “La mancanza di una specifica norma che
autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso
credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata, e, soprattutto, la presenza nell'ordinamento di numerose norme che autorizzano, invece, l'ipotesi contraria,
rafforzano la fondatezza ermeneutica della soluzione.
Per altro verso, una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad
un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe
ingiustamente gravatoria della posizione del creditore, il quale sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso
processo (quindi in uno stesso momento, dinanzi al medesimo giudice e secondo la medesima disciplina processuale); con conseguente indebita sottrazione alla autonoma
disciplina prevista per i diversi crediti vantati e perdita, ad esempio, della possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta o di agire dinanzi al giudice
competente per valore per ciascuno dei crediti -quindi di fruire del più semplice e spedito iter processuale eventualmente previsto dinanzi a quel giudice-, e con possibile
esposizione alla necessità di "scegliere" di proporre (o meno) una tempestiva insinuazione al passivo fallimentare, col rischio di improponibilità di successive
insinuazioni tardive per altri crediti”.
Viene poi precisato che, nonostante sia ammissibile la proponibilità delle pretese creditorie in processi diversi, è anche vero che la disciplina codicistica “è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria
dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi”.
Nel solco delle riflessioni appena esposte, la Suprema Corte ha tracciato, in definitiva, il seguente principio di diritto: “Le domande aventi ad oggetto
diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di
credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile
giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo -sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di
una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al
creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano
state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione
assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c.”.
Orbene, sulla base delle coordinate tracciate dalla Suprema Corte, non può essere affermato un generale principio di infrazionabilità del credito vantato;
al contrario, la disciplina processuale autorizza una lettura sostanzialistica, con il limite del rispetto del superiore principio di buona fede.
Quanto alle conseguenze del frazionamento processuale del credito la
Cassazione, con recente sentenza del 19.03.2025, n. 7299 ha evidenziato che: “qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione
di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del
creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e
92, comma 1, c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Nel caso di specie, il precedente titolare del procedimento ha disposto la riunione dei procedimenti connessi, nei termini sopra specificati,
ritenendo l'ammissibilità delle azioni intraprese.
Sulla base del più recente insegnamento fornito dalla Cassazione, il comportamento assunto dal creditore non appare in contrasto col canone di buona fede, atteso che nel caso di specie, l'istituto di credito ha azionato separatamente due diversi crediti nascenti da due rapporti giuridici diversi (il contratto di c/c n. 588 e il c/c n. 9869) e la disposta riunione ha consentito la trattazione unitaria dei giudizi.
Una volta stabilità l'ammissibilità della domanda proposta dal creditore,
in virtù della ragione più liquida, verrà esaminato, di seguito, il merito della controversia.
Parte opponente eccepisce, in particolare, che la garanzia prestata sarebbe conforme al modello ABI, relativamente al quale la Banca
d'IT ha dichiarato il carattere lesivo della concorrenza delle clausole contenute agli artt.3, 7 e 9 del contratto di fideiussione (cfr. doc. 3 prod.
opposta).
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca D'IT ha dichiarato l'invalidità dei contratti di fideiussione bancaria omnibus stipulati secondo il modello ABI del 2003.
Nel suddetto modello contrattuale erano contenute tre clausole sfavorevoli per il fideiussore ossia la clausola di “sopravvivenza”, di
“reviviscenza” e quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Secondo la Banca D'IT, l'applicazione delle tre clausole citate nello schema contrattuale ABI integra gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza, per contrarietà all'art. 2 comma 2, lettera a), della legge n.
287/90, con la conseguente illegittimità delle stesse pattuizioni. Sul punto, con ordinanza del 12 dicembre 2017, n. 29810, la Corte di
Cassazione ha statuito che: “in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle”
di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di
contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da
parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'IT, con le funzioni di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del
1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L.
n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo,
considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di
distorsione della concorrenza”.
Tuttavia, la Suprema Corte, con recente ordinanza n. 1170/2025, ha specificato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti
con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -,
salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. civ., sez. un., n. 41994/2021).
Secondo la Cassazione, in particolare, la nullità va rilevata in presenza di una serie di indici, e cioè: “i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'IT;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare
particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria ITna,
quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione,
e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere
stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non
può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre
clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì
offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte
della Banca d'IT nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella
prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali
sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla
rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di
eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non
interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. civ., ord. n. 1170/2025).
Ebbene, sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di cassazione, deve essere rilevato che dagli atti emerge che, laddove si volesse qualificare il rapporto quale fideiussione omnibus (cfr. doc. 2 prod. opponente), la fideiussione risulta tuttavia stipulata in data 06.12.1993,
dunque ben prima dell'emanazione del provvedimento della Banca d'IT del 2005. Le variazioni relative all'importo massimo garantito,
sottoscritte in epoca successiva, non possono essere considerate incidenti sulla struttura essenziale dell'accordo sottoscritto dalle parti.
Per questo motivo, l'anno di riferimento deve essere considerato il 1993.
Sulla base dei principi saniti dalla Suprema Corte, ai fini dell'eventuale estensione della disciplina della nullità parziale ai contratti stipulati anteriormente al 2005, deve essere fornita prova in giudizio della sussistenza di un accordo lesivo della concorrenza anteriore alla stipulazione del contratto.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita, in quanto parte opponente non ha depositato alcun documento idoneo a provare che vi sia stata, prima della stipulazione del contratto, un'intesa idonea a realizzazione profili di distorsione della concorrenza.
Quanto alla denunciata vessatorietà della clausola relativa alla deroga di cui all'art. 1957 c.c., la Corte ha recentemente statuito che: “la decadenza
del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può
formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio
di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
(Cass. civ., ord. 04.02.2025, n.2683)
Inoltre, la Cassazione ha precisato che: “la clausola relativa a detta rinuncia
non rientra, peraltro, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica
approvazione per iscritto dell'altro contraente” (Cass. civ. ord. 04.02.2025,
n.2683).
Come ha sottolineato la Corte di cassazione, dunque, la clausola in oggetto non è caratterizzata da una presunzione di vessatorietà, in quanto il debitore ben può decidere di assumere un rischio maggiore, in deroga all'art. 1957 c.c.
Inoltre, nel contratto di fideiussione in calce al contratto originale sottoscritto, le condizioni accettate dal garante sono formulate in articoli separati e ben comprensibili e recano una chiara sottoscrizione.
Sulla base della documentazione depositata, in definitiva, può desumersi che il garante ha assunto consapevolmente l'impegno economico connesso alla sottoscrizione della fideiussione e, di conseguenza, è tenuto ad adempiere la propria obbligazione.
Discorso analogo deve essere effettuato con riguardo alla clausola n. 9,
con cui il fideiussore rinuncia a opporre eccezioni in ordine alla validità del rapporto principale: essa non può essere considerata assistita da una presunzione di vessatorietà, in quanto è stata inserita nell'ambito di un rapporto contrattuale, che, in accordo con quanto asserito dall'opposta,
presenta i connotati del contratto autonoma di garanzia.
Con sentenza resa a sezioni unite, n. 3947 del 18.02.2010, invero, è stato stabilito il seguente principio: “Il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la
funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare
infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale
altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un
soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no,
mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne
deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di
prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito
principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o
inesatta prestazione del debitore”.
In particolare, la Cassazione ha precisato che “L'inserimento in un contratto
di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia
rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Ed infatti, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia: caratteristica fondamentale del contratto di garanzia autonomo, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione, è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, per cui il garante si impegna a pagare il beneficiario senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né all'efficacia del rapporto di base. Detti elementi che caratterizzano il contratto autonomo di garanzia e lo differenziano dalla fideiussione devono necessariamente essere esplicanti nel contratto con l'impiego di specifiche clausole idonee ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale (cfr. ex multis Cass. 7 gennaio 2004 n. 52).
Nella fattispecie, in esame, non solo è espressamente prevista nei contratti inter partes la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” ma anche che il pagamento dovesse essere effettuato dai garanti
“immediatamente” e “anche in caso di opposizione del debitore” l'espressa rinunzia dei garanti alla possibilità di sollevare eccezioni, la sopravvivenza dell'obbligo dei garanti anche per il caso della dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite,la sovrapposizione dell'obbligo dei garanti a qualsivoglia diversa ed ulteriore garanzia in favore dell'istituto di credito.
Di conseguenza, nel caso di specie trattasi di contratto autonomo di garanzia, in cui la cosiddetta clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, è
sostanzialmente sintetizzata nell'art. 9 del contratto sopra menzionato.
A riprova della validità della prospettata opzione ermeneutica, la Corte di cassazione, con recente ordinanza n. 660/2025, ha avallato l'interpretazione fornita dalla Corte di merito che aveva qualificato come contratto autonomo di garanzia un negozio in cui era stato previsto che la garanzia prestata dal ricorrente contenesse la clausola “a semplice richiesta
scritta della Banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore”, con l'ulteriore previsione che la sua validità prescindeva da quella degli atti generanti le obbligazioni principali e, in ogni caso, in ipotesi di dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite, che essa doveva intendersi estesa all'obbligo di restituzione delle somme a qualsiasi titolo erogate (cfr. Cass. civ. ord. 10.01.2025, n. 660).
Parte opponente sostiene, inoltre, di aver prestato garanzia con riguardo ai soli rapporti obbligatori contratti dal sig. uale persona fisica CP_1
e non quale imprenditore individuale, anche perché il sig. CP_1
avrebbe iniziato la sua attività imprenditoriale diversi anni dopo la stipulazione della garanzia.
Tale affermazione risulta, tuttavia, priva di fondamento, in quanto il sig.
titolare di una ditta individuale e, in quanto tale, risponde dei CP_1
debiti contratti dalla ditta con tutti i suoi beni presenti e futuri, poiché,
come è stato efficacemente stabilito: “La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva,
contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale.In
particolare, nell'ambito di un rapporto di lavoro intercorso con un'impresa individuale, nei confronti del lavoratore il soggetto datoriale è, ai sensi dell'art. 2094 cod.civ., colui
alle cui dipendenze e sotto la cui direzione la prestazione è svolta” (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/02/2006, n. 3052; Cass. civ., Sez. III, 19/04/2010, n. 9260
che in tema di legittimazione processuale precisa che l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della relativa ditta, non avendo quest'ultima soggettività giuridica distinta ed identificandosi essa con il suo titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale).
In sostanza, l'impresa individuale non può considerarsi dotata di soggettività giuridica diversa rispetto al titolare, di conseguenza, il rapporto di garanzia deve essere considerato unico.
Inoltre dal tenore letterale del contratto di fideiussione e delle successive variazioni dell'importo garantito, non emerge alcun riferimento ad quale consumatore o altra qualifica che possa Controparte_1
limitare l'area di operatività della garanzia prestata dalla sig.ra
[...]
che deve quindi intendersi relativa a tutte le obbligazioni Parte_1
assunte dal sig nei confronti dell'istituto di credito, sia come CP_1
persona fisica che come impresa individuale.
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, l'eccezione formulata dall'opponente relativa alla mancata prova del credito ingiunto. Parte opposta ha prodotto, invero, una folta documentazione idonea a provare il proprio credito (cfr. fascicolo monitorio e prod. opposta):
- copia del contratto di conto corrente anticipi su fatture n. 9869
(cfr. doc. n. 3.1);
- copia del contratto di credito di euro 30.000,00 regolato in c/anticipi n. 9869 (cfr. doc. n. 3.2);
- copia della garanzia rilasciata dalla sig.ra con Parte_1
successive variazioni dell'importo garantito (cfr. doc. n. 3.3);
- copia della lettera di costituzione in mora (cfr. doc. n. 3.4);
- estratti (parziali) per linea capitale e per linea scalare del c/anticipi n. 9869 certificati conformi ex art. 50 D.Lgs. 385/1993
(T.U.Bancario) (cfr. doc. n. 3.5);
- estratto di saldaconto ex art. 50 D.Lgs. 385/1993 (T.U.Bancario)
relativo al c/anticipi n. 9869 (cfr. doc. n. 3.6);
- gli estratti conto integrali, per linea capitale e scalare, del c/c n.
9869, dall'accensione alla chiusura (cfr. doc. n. 4 prod. opposta).
Le doglianze di parte opponente, in merito alla mancata produzione degli estratti conto integrali, dunque, sono prive di fondamento.
In ogni caso, quanto al valore probatorio della documentazione prodotta,
va richiamato l'orientamento più recente della Cassazione che ha stabilito che: “il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere
l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può assolvere all'onere di provare
l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex
art. 645 c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a
ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale. Tale idoneità è ancor più
evidente in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena
prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità” (Cass. civ. ord., 10.05.2024, n. 12818).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato, tra l'altro, a contestare l'idoneità del saldaconto a fornire prova del credito vantato, senza addurre elementi utili ai fini della valutazione della diversa entità della pretesa avanzata.
L'estrema genericità della contestazione, così sollevata, non può essere considerata fondata, in accordo con quanto statuito espressamente dalla
Cassazione, nei termini sopra indicati.
Estremamente generiche sono, inoltre, le contestazioni sollevate dall'opponente con riguardo alla presunta nullità, ex art. 1815 c.c., comma 2, delle clausole relative agli interessi moratori e per questo motivo devono essere considerate infondate, in quanto prive di un qualsivoglia riferimento specifico alle stesse clausole contestate.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale,
la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli
altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ.,
sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, l'opponente nulla ha dedotto, obliterando qualsiasi elemento specifico volto a fondare la propria contestazione, come, ad esempio, la misura del superamento degli interessi convenuti rispetto alla soglia legale.
Stesso discorso deve essere effettuato con riguardo alla presunta violazione del divieto di anatocismo, in quanto le contestazioni sollevate dall'opponente risultano del tutto generiche e sfornite di prova.
Quanto alla presunta indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, la giurisprudenza ha chiarito che deve essere considerata nulla la clausola con cui si stabilisca la commissione di massimo scoperto attraverso la sola indicazione della percentuale, senza specificare la quantificazione della stessa.
Nell'ipotesi in cui si indichi la sola percentuale, invero, il correntista non sarebbe in grado di sapere quando sorge il proprio obbligo.
Nel caso di specie, sulla base di quanto risulta dalla documentazione depositata (cfr. contratto di garanzia doc. 2 prod. opponente), la commissione di massimo scoperto non è individuata attraverso la sola indicazione della percentuale, bensì viene indicata in maniera espressa attraverso una chiara quantificazione:
- 270.000.000 di lire in data 06.12.1993;
- 270.000 euro in data 17.11.2006;
- 120.000 euro 22.12.2009;
- 130.000 euro 06.09.2011.
Con riguardo al superamento dell'importo massimo garantito, parte opponente sostiene che sarebbe stato superato il limite dell'importo massimo garantito dall'odierna opponente, fissato a euro 130.000,00.
La doglianza è priva di fondamento, in quanto il massimale della fideiussione riguarda esclusivamente la sorta capitale mentre gli interessi maturati a seguito di inadempimento, in quanto imputabili anche alla condotta negligente del fideiussore, vengono posti a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, come è evincibile nello stesso testo del contratto di garanzia, ove è stabilito espressamente recita che
“l'accennata garanzia deve intendersi ora da me/noi prestata fino all'ammontare di
Euro 130.000,00 oltre agli interessi che su tale importo dovessero maturare, nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore, in conseguenza del
mancato rimborso da parte mia/nostra di quanto dovuto/vi”.
La somma delle sorte capitali maturate (euro 90.642,58 + euro 32.256,00
- euro 122.898,58 cfr. prod. opposta) risulta entro i limiti del massimale riportato nel contratto sottoscritto dalla sig.ra Parte_1
Quanto alla presunta liberazione della garante, la stessa non può essere affermata, in quanto la stessa ha espressamente sottoscritto, nel corso degli anni, una serie di documenti con cui, rinnovando l'impegno assunto nell'anno 1993, concordava con l'istituto bancario diverse variazioni dell'entità della commissione di massimo scoperto, con ciò mostrando una conoscenza effettiva delle condizioni in cui versava il debitore.
Quanto al presunto riempimento successivo dei documenti menzionati, che l'opponente assume essere stato effettuato contra pacta, in giudizio non è stata apportata alcuna prova al riguardo, per cui, sulla base di quanto risulta chiaramente dalla documentazione depositata, deve presumersi che la garante abbia assunto consapevolmente gli impegni previsti con il contratto.
- Sulla opposizione iscritta al N.R.G. 5940/2020.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto alle eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'insussistenza del rapporto di garanzia, devono ritenersi integralmente riproposte le osservazioni formulate in precedenza, relative alla insussistenza della soggettività giuridica dell'impresa individuale e alla sostanziale identificazione del sig. con la sua ditta individuale. Controparte_1
In senso analogo, devono ritenersi rigettate le ulteriori eccezioni proposte dall'opponente, in relazione alla prestata garanzia, sulla base delle medesime considerazioni svolte in precedenza, in quanto tali eccezioni ricalcano pedissequamente il contenuto delle argomentazioni svolte con riguardo all'opposizione depositata nell'ambito del connesso procedimento recante R.G. n. 5937/2020.
Quanto al merito del rapporto contrattuale garantito, il credito risulta pienamente provato, al contrario di quanto asserito da parte opponente, sulla base della folta documentazione depositata:
- l'estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B. (all. 6 fascicolo monitorio),
- gli estratti del c/c 588 relativi all'anno 2019 (cfr. all. 5 del fascicolo monitorio)
- il contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 10767.
Quanto al valore probatorio dell'estratto di saldaconto, devono ritenersi integralmente riproposte le osservazioni svolte in precedenza.
In senso analogo, devono essere rigettate le eccezioni sollevate da parte opponente in merito alla presunta usurarietà dei tassi applicati dalla banca, in quanto trattatasi di contestazioni estremamente generiche,
come più volte ampiamente spiegato in precedenza.
- Sulla opposizione iscritta al N.R.G. n. 1425/2021.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto al riunito procedimento recante R.G. n. 1425/2021, vanno estese, invero, le medesime considerazioni svolte in precedenza con le seguenti precisazioni.
Contrariamente a quanto asserito da parte opponente, la banca ha fornito piena prova del proprio credito.
In atti sono stati depositati i documenti sopra menzionati e, inoltre, risulta depositata la serie completa degli estratti conto relativi al rapporto in questione, dall'accensione sino alla chiusura (cfr. prod. opposta). Quanto alla doglianza relativa alla mancata consegna della documentazione richiesta ex art. 119 T.U.B., come provato documentalmente (cfr. docc. nn. 11 e 12 - R.G. n. 1425/2021), la Banca
ha regolarmente risposto alle istanze, dichiarandosi disponibile alla consegna previo pagamento dei costi di produzione, come sancito ex art. 119, comma 4 TUB.
Da quanto emerge dagli atti, risulta maturata la compiuta giacenza della raccomandata inviata dalla banca in risposta al correntista.
Va evidenziato, invero, che la banca ha provveduto a inviare le comunicazioni al domicilio di posta elettronica certificata e al domicilio eletto dal difensore avversario;
pertanto, non è a essa imputabile la mancata ricezione da parte del cliente, in mancanza di una rituale comunicazione di rettifica dell'indirizzo.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n.
36397/2022), e, in relazione a un caso analogo, ha specificato che:
“l'allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua
cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione” (Cass. civ. 31.05.2023, n. 15397).
In particolare, la Suprema Corte ha specificato che, affinché tale presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
Nel caso di specie, è evidente che tale assenza di colpa non è stata dimostrata, al contrario è rinvenibile uno specifico onere, legislativamente previsto, in capo al cliente, di effettuare opportuna comunicazione del cambio di domicilio. Comunicazione mai avvenuta in maniera rituale, come espressamente richiesto dalla normativa sopra richiamata.
In definitiva, la Cassazione ha ritenuto realizzata la presunzione di conoscenza dell'atto, in particolare, laddove sia conferita non solo la prova della spedizione della raccomandata ma siano inoltre documentate le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, con riferimento alla compiuta giacenza, come avvenuto nel caso di specie.
Nello stesso senso, Cass. civ. n. 12822/2016 ha statuito che: “La presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo pervenimento a
destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta
giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio”. In definitiva, nel caso di specie, la presenza dell'attestazione di compiuta giacenza è sufficiente per ritenere perfezionato il procedimento notificatorio.
Quanto alla doglianza relativa alla pretesa nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto, la stessa deve essere considerata infondata.
Il contratto di conto corrente n. 588, stipulato il 28.10.1993, prevedeva una commissione trimestrale sul massimo scoperto nei seguenti termini:
- la misura percentuale della commissione (0,125%);
- la periodicità di calcolo ("trimestrale");
- la base di calcolo ("sul massimo scoperto").
Sulla base delle considerazioni già svolte in precedenza, deve dunque ritenersi ben determinata la misura della commissione dovuta, in quanto il consumatore ben può addivenire a un calcolo sulla base degli elementi indicati.
Quanto alle affermazioni in tema di anatocismo e capitalizzazione, devono ritenersi ripetute le osservazioni svolte in precedenza in merito all'estrema genericità delle eccezioni sollevate dall'opponente.
Conclusivamente, le opposizioni spiegate nell'ambito dei tre procedimenti riuniti n. 5937/2020, n.5949/2020 e n. 1425/2021 devono essere rigettate, in quanto infondate e i relativi decreti ingiuntivi emessi vanno confermati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5937/2020, riunito con i proc. nn. R.G.
5940/2020 e 1425/2021, così provvede:
- rigetta le opposizioni iscritte al n. di R.G. 5937/2020, al n. R.G.
5940/2020 e al n. R.G. 1425/2021 e, per l'effetto, conferma i seguenti decreti ingiuntivi opposti e li dichiara definitivamente esecutivi:
1. decreto ingiuntivo n. 1305/2020, emesso in data 20.07.2020 dal
Tribunale di Nola;
2. decreto ingiuntivo n. 1314 / 2020 emesso in data 21/07/2020 dal
Tribunale di Nola;
3. decreto ingiuntivo n. 1314/2020 emesso in data 21/07/2020 dal
Tribunale di Nola;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 4.849,55 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 22.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura