Art. 2.
Il prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli ai quali furono precedentemente aggregati.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Il prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli ai quali furono precedentemente aggregati.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.