Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 13/03/2026, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04694/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12884/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12884 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniel Boni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento ref. n. 20240009561 dell'Ambasciata d'Italia a Colombo del 29 agosto 2024, con il quale è stata rigettata l'istanza del 12 luglio 2024 di rilascio del visto di ingresso sul territorio nazionale per formazione professionale, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale, e per la condanna dell’Amministrazione intimata all’accoglimento della predetta istanza, e/o comunque al riesame della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. NN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente – cittadino dello Sri Lanka – ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 29 agosto 2024, con cui l’Ambasciata d’Italia a Colombo ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per formazione professionale.
2. A sostegno del gravame, ha dedotto in punto di fatto: (i) di aver conseguito un titolo di istruzione secondaria in Sri Lanka e di aver ivi completato un corso di “hotel management”, nonché un corso di italiano di livello A1; (ii) di aver inoltre svolto diverse attività lavorative nel settore del turismo alberghiero; (iii) di essere stato selezionato dall’istituto formativo Iscom Formazione per partecipare al “Progetto formativo e di orientamento a beneficio di un cittadino non appartenente all'Unione Europea residente all'Estero”, ai sensi dell'art. 40, comma 10, del D.P.R. 394/1999 e dell'art. 3, comma 2, del D.M. 22 marzo 2006; (iv) che il progetto, consistente nello svolgimento di un periodo di tirocinio formativo nel settore della ristorazione presso una società con sede in San Lazzaro di Savena (BO), veniva approvato dalla Regione Emilia Romagna il 17 giugno 2024; (vi) che conseguentemente, in data 12 luglio 2024, il ricorrente presentava all'Ambasciata d'Italia a Colombo la richiesta di visto di ingresso; (vii) che tuttavia, il 14 agosto 2024 gli veniva comunicato il preavviso di rigetto e, in seguito alla presentazione di osservazioni, in data 29 agosto 2024 veniva emesso il provvedimento di diniego, fondato – al pari del preavviso di rigetto – sull'assunto che «in occasione di una precedente istanza di rilascio di un visto, il richiedente aveva presentato documentazione falsa».
3. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha affidato il ricorso ad un unico articolato motivo, così rubricato «Violazione dell'art. 4, D.Lgs. 286/1998. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, omessa valutazione di circostanze rilevanti e decisive, insufficienza ed irragionevolezza della motivazione». In estrema sintesi, il ricorrente ha sostenuto di aver dato dimostrazione della propria estraneità rispetto ai fatti illeciti commessi in occasione della presentazione della precedente domanda di visto e che, in ogni caso, tali fatti non sarebbero di per sé sufficienti a giustificare il rigetto della nuova domanda.
4. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed allegando il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali tale atto è stato emanato.
5. In seguito all’udienza camerale dell’8 gennaio 2025, il Collegio ha disposto a carico del ricorrente il deposito di una procura alle liti dotata dei requisiti necessari per essere fatta valere nel territorio dello Stato.
6. Il ricorrente ha adempiuto a quanto disposto e, all’esito della successiva udienza camerale del 15 luglio 2025, è stata fissata con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
7. Infine, alla udienza pubblica del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, potendo dirsi sussistente il lamentato difetto motivazionale. Ed invero, la falsità del nulla-osta posto a base della precedente istanza non costituisce elemento che, nel caso di specie, può da solo giustificare il rifiuto del visto successivamente richiesto.
9. In primo luogo, infatti, il ricorrente ha fornito dei chiarimenti in merito alla propria estraneità rispetto alla vicenda occorsa in occasione della precedente domanda di visto, senza incorrere in alcuna specifica contestazione da parte dell’Amministrazione resistente.
10. In secondo luogo, l’apprezzamento circa la sussistenza di un rischio migratorio è stato fondato su unico un elemento – la falsità del precedente nulla osta – che, sebbene potenzialmente idoneo a costituire indice di un abuso del titolo anche con riguardo ad una successiva istanza, nel caso di specie non risulta di per sé sufficiente a giustificarne l’esito negativo. Ed invero, le specifiche caratteristiche del procedimento in esame (riguardante un tirocinio formativo organizzato da un’agenzia di formazione italiana, previamente approvato dalla Regione Emilia Romagna) forniscono una notevole garanzia di genuinità dello scopo dell’ingresso, non suscettibile di essere smentita esclusivamente in base alle problematiche sorte in occasione della precedente domanda di visto.
11. Le ulteriori argomentazioni a sostegno del rigetto (relative a presunte incongruenze nella documentazione prodotta a corredo della domanda di visto in questione), essendo contenute solo nella memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente, costituiscono una illegittima motivazione postuma del provvedimento e, peraltro, avrebbero dovuto essere oggetto di specifici accertamenti da parte della Sede diplomatica, che nel caso di specie non sono stati effettuati.
12. Per le ragioni esposte il provvedimento deve essere annullato. Non può invece essere accolta la domanda di condanna al rilascio del provvedimento di richiesto, trattandosi di potere di natura discrezionale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO AR, Presidente
NN ON, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ON | CO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.