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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13415 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Marsala Parte_1
attore
E
titolare dell'omonima ditta, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Rosario Di Salvo
convenuto
E
Controparte_2
terzo chiamato in causa contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Invocando l'inadempimento di , in proprio e Controparte_1
quale titolare della ditta omonima, in termini di omessa tempestiva fornitura e installazione di infissi commissionatigli dall'odierna parte attrice, come da fattura emessa dal primo anticipatamente e il cui importo gli era stato corrisposto, ha chiesto condannarsi parte convenuta alla restituzione della Parte_1
somma complessiva di € 17.404,00, oltre interessi legali, dei quali € 8.702,00
1 bonificati direttamente dalla ed € 8.702,00 prelevati – come da incentivi Pt_1
– dal dal cassetto fiscale della stessa, nonché al pagamento a titolo CP_1
risarcitorio di un ulteriore importo da determinarsi in via equitativa per i disagi subiti.
Costituitosi in giudizio, , titolare dell'omonima Controparte_1
ditta, ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione a suo carico per l'impossibilità della prestazione che da temporanea, in ragione della carenza di materie prime determinate dal blocco forzato delle aziende intervenuto durante l'emergenza pandemica da Covid-19, era divenuta definitiva poiché, a fronte della volontà della ditta di eseguire la prestazione una volta venuta mena la suindicata carenza, parte attrice avrebbe ad ogni modo provveduto a far eseguire i lavori ad altra impresa.
Ciò premesso, in linea generale, occorre evidenziare che l'impossibilità che estingue l'obbligazione del debitore ex art. 1256 c.c. è da intendersi in senso assoluto e oggettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile o prevedibile, che impedisce definitivamente l'adempimento, trattandosi di quella che risiede in fatti estranei alla persona del debitore e alla sua sfera aziendale;
non solo, pertanto, è indifferente lo stato psicologico del debitore, ma qualunque sua difficoltà o impossibilità personale.
Ora, la legislazione speciale adottata a seguito dell'emergenza pandemica ha tipizzato l'impossibilità oggettiva quale causa che giustifica l'esonero di responsabilità del debitore, disponendo che questi non è responsabile allorquando non abbia potuto rendere la prestazione in ragione degli obblighi imposti dai provvedimenti emergenziali.
Alla luce dei superiori principi e rilievi, va osservato come risulti provata ex art. 115 c.c., stante l'omessa specifica contestazione da parte dell'odierna attrice, la prospettazione offerta ex adverso sia in punto di sopravvenuta impossibilità della prestazione per carenza di reperibilità delle materie prime necessarie ai fini dell'esecuzione della stessa in ragione dell'attuazione delle misure restrittive per il
2 contenimento della pandemia e, per l'effetto, del blocco forzato delle attività aziendali, sia in punto di intervenuta definitività della predetta impossibilità determinata dal venir meno dell'interesse del committente a ricevere detta prestazione per aver provveduto a far eseguire i lavori ad altra impresa.
D'altro canto, un evento naturale imprevedibile e incontrollabile come quello pandemico comporta tali riflessi in ambito economico ( è quanto notoriamente accaduto ) da non consentire di addebitare nel caso di specie al un CP_1
mancato uso dell'ordinaria diligenza per rimuovere eventuali ostacoli creati dall'emergenza sanitaria alla esatta e tempestiva esecuzione degli impegni contrattualmente assunti.
Va poi rilevato come l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., operi, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c. ( v. Cass. civ. ord.
n. 36329/21 ).
Segnatamente, ai sensi dell'art. 1463 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”, di guisa che, estintasi l'obbligazione gravante sul CP_1
e risolto il contratto posto in essere con parte avversa, avendo nella specie il primo ricevuto dalla ( è circostanza incontestata ) in pagamento Pt_1
anticipato gli importi fatturati per le prestazioni di fornitura e installazione commissionategli, l'odierno convenuto dovrà restituire a parte attrice € 8.702,00 bonificati direttamente da quest'ultima ed € 8.702,00 prelevati – come da incentivi – dal cassetto fiscale della stessa.
Alcun importo a titolo risarcitorio potrà essere riconosciuto e liquidato in favore di parte attrice attesa l'acclarata impossibilità sopravvenuta della
3 prestazione, per causa non imputabile al debitore, risultando assorbita ogni altra questione anche in relazione alla posizione dell' ( di cui va CP_2 CP_2
dichiarata qui la contumacia ), nei confronti della quale, pur evocata in giudizio da parte convenuta, non è stata formulata espressamente da quest'ultima alcuna domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara estinta l'obbligazione gravante su , Controparte_1
titolare dell'omonima ditta, in relazione al contratto intercorso tra le odierne parti in causa di cui si dichiara la risoluzione;
- condanna , titolare dell'omonima ditta, alla Controparte_1
restituzione in favore di di € 8.702,00 bonificati direttamente Parte_1
da quest'ultima e di € 8.702,00 prelevati – come da incentivi – dal cassetto fiscale della stessa;
- rigetta la domanda attorea formulata a titolo risarcitorio nei confronti del convenuto;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Palermo in data 12.05.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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