Art. 97.
Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.
Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presentera' al Parlamento una relazione sul servizio degli speciali e sulle spese di spedalita', e proporra' i provvedimenti legislativi che credera' opportuni.
Frattanto gli istituti ai quali ai termini dell'art. 79 sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale congregazione di carita' od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 97 della legge e quelle mantenute provvisoriamente in vigore dallo stesso articolo sono abrogate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.
Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presentera' al Parlamento una relazione sul servizio degli speciali e sulle spese di spedalita', e proporra' i provvedimenti legislativi che credera' opportuni.
Frattanto gli istituti ai quali ai termini dell'art. 79 sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale congregazione di carita' od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 97 della legge e quelle mantenute provvisoriamente in vigore dallo stesso articolo sono abrogate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".