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Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/08/2024, n. 33083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33083 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI LU nato a [...] il [...] ST RT nato a [...] il [...] AI RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento con rinvio in relazione alla posizione di LO AR;
conclude per il rigetto del ricorso di AR BE e RO IN udito il difensore L'avvocato CONSOLONI FABRIZIO lamenta la carenza motivazionale della sentenza impugnata e insiste chiedendo raccoglimento del ricorso;
per RO e AR si riporta integralmente agli scritti difensivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33083 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 02/07/2024 Ritenuto in fatto 1.LO AR, RO IN e AR BE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16 novembre 2023, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, e per quanto di interesse per il presente giudizio, ne ha confermato l'affermazione di reità in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 479 cod. pen., in relazione all'a5t. 476 comma 2 cod. pen., per avere - il AR e l'LO quali "- intermediari e lo Sciliro10.4friesso comunale delegato dal Sindaco di RI all'autenticazione degli atti, dichiarazioni e firme - falsamente attestato l'avvenuta apposizione della sottoscrizione dei venditori di taluni veicoli nel Comune di RI, in data corrispondente a quella di apparente vergatura delle firme ed in assenza del sottoscrittore. L'LO, in particolare, è stato ritenuto responsabile, in concorso con RO, del falso relativo alla firma sulla dichiarazione di vendita di un veicolo da parte di AI BR - capo b) - mentre AR e RO, in concorso tra loro, di una serie di falsi analoghi, riferiti a differenti venditori, contestati al capo a). E' stata rideterminata la pena, in melius, per ciascuno dei tre imputati, di cui due - RO e LO - beneficiati dell'assoluzione per parte delle imputazioni per le quali era stata pronunciata condanna in primo grado. 2.Tramite difensori abilitati, sono stati presentati tre distinti atti di impugnazione, affidati ai motivi di seguito richiamati nei limiti strettamente indispensabili di cui all'art. 173 comma 1 cod. proc. pen. . 2.1.La difesa di LO, avv. Consoloni, con il primo motivo ha denunciato vizio di illogicità manifesta della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo di AI BR nella partecipazione al reato ascritto all'imputato e al p.u. RO e, di conseguenza, alla ritenuta utilizzabilità del verbale delle s.i.t. rese dal primo, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. - in quanto deceduto - peraltro in assenza di formale richiesta del pubblico ministero. AI avrebbe dovuto essere sentito, nella fase delle indagini preliminari, come indagato e non come persona informata sui fatti. AI, a differenza degli altri venditori menzionati in diversa imputazione, avrebbe ammesso di essere stato cosciente di contribuire alla falsità ideologica del pubblico ufficiale, perché in un primo tempo ha detto di essersi recato a RI a firmare la dichiarazione di vendita oggetto dell'autentica e, subito dopo, ha confessato di non aver detto la verità, ha cioè precisato di non essere mai stato a RI e che fu LO a suggerirgli di riferire, qualora interpellato, di dichiarare cose non vere. E sarebbe dunque illogico attribuire ad LO, che avrebbe funto da mediatore, il ruolo di concorrente mentre non avrebbe rivestito tale ruolo il AI, a sua volta interessato all'operazione. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato travisamento della prova in relazione alla "sequenza logica" degli atti che hanno condotto il giudicante a ritenere la regolare acquisizione ai fini di 2 prova del verbale di s.i.t. ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., perché il pubblico ministero non ne avrebbe mai chiesto la formale apprensione. 2.3.11 terzo motivo si è doluto dei vizi di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e della motivazione a riguardo della ritenuta esistenza di riscontri esterni al contenuto delle sommarie informazioni acquisite a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., alla luce della giurisprudenza della CEDU. In realtà, tali dichiarazioni sarebbero state considerate come elemento di prova determinante se non esclusivo della responsabilità del ricorrente in assenza di adeguate garanzie sulle modalità di raccolta delle stesse e in assenza di compatibilità con i dati di contesto. 2.4.11 quarto motivo si è soffermato sulla violazione del divieto di reformatio in peius, dal momento che la sentenza impugnata, pur diminuendo la pena comminata, in assenza di impugnazione del pubblico ministero ha giudicato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, mentre la pronuncia del giudice di prime cure ne avrebbe affermato la prevalenza. 3.AR e RO, con l'avv. Ronnualdi, hanno depositato ricorsi affidati - il primo - a cinque motivi e il secondo a tre motivi. 3.1.Con il primo motivo, comune ai due ricorsi, essi si sono doluti dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione alla acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese dai venditori dei veicoli, che avrebbero dovuto sin dall'inizio essere auditi come persone indagate del medesimo reato ascritto ai ricorrenti. 3.2.Con il secondo motivo, comune ai due ricorsi, essi hanno lamentato un vizio di motivazione della sentenza impugnata a riguardo dell'illegittimità dell'avvenuta audizione dei singoli venditori dei veicoli, in prime cure, come testimoni alla presenza di un avvocato, quando la testimonianza non avrebbe potuto essere ammessa sin dall'origine ai sensi dell'art. 197 cod. proc. pen. perché ciascuno di loro avrebbe dovuto essere considerato concorrente nel reato di falso ideologico contestato al pubblico ufficiale. Sul punto, il primo giudice aveva dapprima dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni dei venditori all'udienza del 15 novembre 2019 e in un secondo tempo, all'udienza del 17 gennaio 2020, aveva mutato avviso e pronunciato ordinanza di segno contrario, impugnata con l'atto di gravame a cui la Corte di merito non avrebbe fornito risposta. 3.3.11 terzo motivo dell'atto di ricorso del AR ha denunciato il vizio di motivazione a riguardo della ragione di appello attinente all'innocuità del falso, poiché le firme dei venditori sulle dichiarazioni di vendita sono genuine, ciascuno di loro intendeva effettivamente vendere il proprio veicolo e i precedenti giurisprudenziali citati dalla sentenza della Corte d'appello non sarebbero conferenti. 3.4.11 quarto motivo del ricorso del AR ha dedotto vizio di motivazione della sentenza a riguardo del mancato riconoscimento della scriminante del consenso dell'avente diritto, poiché non sarebbe appagante quanto osservato dalla Corte di merito circa la mancanza di consapevolezza dei singoli venditori della falsità poi perpetrata dal pubblico ufficiale. 3 3.5.11 quinto motivo del ricorso del AR - erroneamente indicato come il quarto - e il terzo motivo del ricorso dello RO hanno invece contenuto identico;
entrambi si dolgono del vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, perché la Corte d'appello, pur riducendo la pena in ragione della propria decisione, sarebbe incappata nella violazione del divieto di reformatio in peius, avrebbe cioè operato il bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti in termini di equivalenza, mentre il Tribunale aveva affermato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. 4.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Sabrina Passafiume, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso di AR e RO e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto ad LO. Considerato in diritto I ricorsi sono fondati a riguardo del vizio inerente al trattamento sanzionatorio, dedotto con l'ultimo motivo, mentre, nel resto, in parte pure inammissibili, sono privi di pregio. 1.11 primo motivo del ricorso della difesa AR e RO non può essere accolto. Mette conto richiamare, in primo luogo, il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, in virtù del quale in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (sez. U n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; cfr. anche, tra le altre, sez.5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030; sez.6, n. 20098 del 19/04/2016, Scalisi, Rv. 267129). In altri termini, il controllo della Corte di Cassazione non può che operare sulla verità-fallacia dei principi empirici impiegati dalle pronunce dei gradi di merito, con la rigorosa espunzione di valutazioni fondate su mere congetture, senza tuttavia che alla Corte sia consentito, da un lato, di elaborare una propria rielaborazione del fatto o, dall'altro, di estendersi a sostituire con proprie massime di esperienza quelle poste a base della decisione impugnata. Orbene, la sentenza della Corte territoriale, con inferenza per nulla illogica ed anzi dotata di plausibilità, ha illustrato le ragioni per le quali sotto il profilo "sostanziale", non fossero delineabili, al tempo dell'audizione dei venditori dei veicoli di cui al capo A) dell'imputazione, ovvero nella fase delle indagini preliminari, specifici indicatori del rispettivo concorso nel reato di falso ideologico ascritto a RO, pubblico ufficiale deputato all'autenticazione delle firme, 4 e a AR in qualità di intermediario;
ha esplicitato come i proprietari dei mezzi siano stati legittimamente sentiti, ab origine, come persone informate sui fatti ed abbiano, separatannente ed in modo convergente, indicato quest'ultimo, "comune denominatore" di tutte le vicende descritte nell'editto d'accusa, come il referente che "aveva chiesto loro di apporre la firma sul certificato di proprietà, indicando che si sarebbe occupato lui degli aspetti burocratici"; ha dunque divisato che, pur a prescindere dalla prova, non necessaria, del previo concerto o della reciproca consapevolezza del rispettivo contributo al perfezionamento degli elementi del reato, non fossero a quel tempo configurabili concreti elementi indiziari della cognizione, in capo a ciascuno dei venditori - a cui era stato chiesto di apporre una firma sui documenti di vendita - dell'altrui condotta illecita e, segnatamente, di fornire apporto morale e materiale alla consumazione del falso da parte del pubblico ufficiale (pagg. 16-19); ha precisato, con pertinente e condivisibile richiamo ai principi della giurisprudenza di questa Corte in tema di reati contro la pubblica amministrazione, che non basta la prova di un comune interesse o dell'esistenza di una virtuale adesione alla condotta del pubblico ufficiale infedele, ma deve emergere, sulla scorta dei dati circostanziali, un "quid pluris" dimostrativo di un fattivo e cosciente apporto dell'extraneus alla condotta "tipica" da lui posta in essere (sez.6, n. 36081 del 07/07/2009, Moretti, Rv. 244733). In assenza, dunque, di apprezzabili elementi, suscettibili di delineare l' intercorrenza di un consapevole contributo concorsuale da parte dei venditori dei veicoli alla realizzazione del falso ideologico - prima dell'assunzione delle sommarie informazioni testimoniali, ma anche nel corso delle medesime - i relativi verbali sono stati ritenuti pienamente utilizzabili come fonti di prova del processo. In proposito, le deduzioni difensive si rivelano peraltro generiche, puramente contestative e in parte esposte in forma perplessa ("non esiste prova di detta inconsapevolezza...non esiste prova alcuna che essi non sapessero di concorrere... Se in capo ai venditori difettasse o difetterà l'elemento soggettivo del reato non è possibile stabilirlo o ipotizzarlo, certo non aprioristicamente come sostiene la Corte milanese..."), omettono di individuare un percorso ricostruttivo idoneo ad inficiare la tenuta logica delle osservazioni della sentenza, citano impropriamente il principio dell' irrilevanza delrignorantia legis"quando le argomentazioni della Corte di merito attengono alla prova della conoscenza degli elementi del fatto e non delle norme giuridiche che disciplinano il passaggio di proprietà dei veicoli a motore. 2.Le riflessioni e le conclusioni testè svolte e rassegnate refluiscono sulla valutazione di inammissibilità del secondo motivo dei ricorsi AR e RO, con il quale si è eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento di primo grado dai venditori dei veicoli. I danti causa delle compravendite sono stati correttamente escussi, nel rispetto del contraddittorio dibattimentale, dal giudice di primo grado, in qualità di testimoni, come rimarcato, con enunciati razionali e soprattutto coerenti con i rilievi già formulati in relazione alla prima questione posta dalla difesa, dalla decisione impugnata (pagg.19 e 20). Anche a 5 tale riguardo il motivo di ricorso tradisce genericità ed inidoneità di confronto, perché reitera le doglianze già formulate con il primo motivo senza delineare lo specifico quadro indiziario che avrebbe dovuto indurre ad optare per una scelta diversa e cita l'ordinanza emessa dal Tribunale il 15 novembre 2019 che - allegata al ricorso dell'LO - non investe affatto le testimonianze RT, Pensa, ZO e Tonta, ma solo l'inutilizzabilità della registrazione del colloquio tra SI ed LO e la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da AI BR alla polizia giudiziaria. Costituisce inoltre consolidato insegnamento del giudice di legittimità - al quale il Collegio intende dare continuità - quello secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533- 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gunnina e altro, Rv. 269218-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011-01 e Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452-01). Nulla è stato puntualmente precisato, in proposito, dalle ragioni di ricorso, che si sono arrestate al profilo contestativo ed omnicomprensivo della utilizzabilità delle deposizioni testimoniali, senza ampliare lo spettro dell'analisi, come doveroso, alla consistenza degli altri elementi di prova pure valorizzati dalla sentenza impugnata, rappresentati dalle verifiche sulle celle telefoniche agganciate dai rispettivi apparati cellulari, incompatibili con la presenza fisica a RI di taluni tra i cedenti (la sentenza di primo grado, richiamata da quella della Corte territoriale, ha citato i casi dei venditori Piano, Matarelli, Gonzini), nelle date della presunta apposizione dello sottoscrizioni autenticate da RO. 3.11 terzo e il quarto motivo del ricorso AR sono generici, perché meramente reiterativi delle censure già adeguatamente vagliate dal giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni essi omettono di misurarsi - e manifestamente infondati. 3.1.Quanto all'assunta innocuità del falso, come congruamente osservato in replica dalla sentenza impugnata, è jus receptum che ai reati di falso siano estranee le nozioni di danno e di profitto, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla fede pubblica, che è l'unico bene giuridico protetto dalla norma incrinninatrice. Pertanto a nulla rileva, ai fini della sussistenza del reato, che la "immutatio veri" sia stata commessa non solo senza "animus nocendi vel decipiendi" ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Sez. 5, n. 41172 del 09/07/2014, Dell'Orto, Rv. 260683; Sez. 5, n. 6820 del 24/01/2005, Incamminato, Rv. 231427; Sez. 6, n. 1051 del 22/05/1998 - dep. 26/01/1999, Tritta ed altri, Rv. 213908). 6 Parimenti inconferenti sono i rilievi articolati in tema di inoffensività delle false attestazioni riguardanti l'identificazione dei venditori dei veicoli. A ben vedere, infatti, le deduzioni del ricorrente non sono neppure in linea con la teoria del cosiddetto 'falso innocuo', tenuto conto che, alla stregua di tale elaborazione, il falso può dirsi inutile o superfluo quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto, non incide sul suo significato comunicativo (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936), nel senso che l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) appaiano irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso ai fini della prova dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). Dal che è agevole desumere che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma deve emergere dal contenuto dell'atto stesso (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 - dep. 21/01/2014, Ventriglia, Rv. 258946). Poiché, nel caso scrutinato, la non conformità al vero delle circostanze attestate dal pubblico ufficiale non è evincibile dall'atto-documento stesso, ma costituisce il risultato di un'attività accertativa aliunde eseguita, l'invocata innocuità delle false attestazioni non è ravvisabile. 3.2. Analogamente fuori fuoco è la ragione d'impugnazione che si duole della mancata applicazione della scrinninante del consenso dell'avente diritto, in quanto l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 479 cod. pen. è la fede pubblica, di cui il privato non può liberamente disporre;
di tal che, nel caso al vaglio - e in disparte quanto già sottolineato con riferimento all'indimostrata compartecipazione concorsuale degli alienanti nei delitti commessi dal ricorrente - non dispiegherebbe alcuna efficacia scrinninante il c.d. 'falso consentito', atteso che il principio che lo ispira - valevole in specifiche situazioni della vita quotidiana caratterizzate dalla fiducia, che possono giustificare l'uso del nome altrui nella sottoscrizione di un documento - non può giammai trovare applicazione nei confronti di quei documenti cui è connessa o attribuita tale forza probante da imporne la qualificazione come atti pubblici. 4.Pare corretto, preliminarmente e con approccio metodologico, affrontare a questo punto il secondo motivo dell'atto d'impugnazione della difesa LO, che si rivela generico - in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) - e comunque manifestamente infondato. Come puntualizzato dall'analitica ed ineccepibile ricostruzione della sentenza impugnata (pagg. 22 e 23), peraltro agevolmente enucleabile e verificabile dalla lettura dei verbali d'udienza allegati al ricorso per cassazione, l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dal (poi) deceduto AI BR è avvenuta su richiesta del pubblico ministero. Il testimone era stato indicato nella lista ex art. 468 cod. proc. pen. dal pubblico ministero;
all'udienza del 17 aprile 2019 il difensore dell'LO ha "anticipato" la propria opposizione all'acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. come 7 conseguenza del decesso del testimone, iniziativa irragionevole se già non fosse stata preannunziata una formale richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero, come conformemente precisato dalla sentenza del primo giudice, a pag.6; all'udienza del 17 maggio 2019 il difensore di LO si è formalmente opposto a detta acquisizione ed il pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell'eccezione, con ciò evidentemente confermando - e comunque in tale sede espressamente coltivando "ex art. 512" - l'istanza di acquisizione, come pianamente si evince dalle trascrizioni della fonoregistrazione, pag. 29, e dalla successiva osservazione del Tribunale quanto ad identica richiesta già formulata dalla parte pubblica all'udienza precedente. L'ordinanza di acquisizione probatoria contra alios del verbale delle dichiarazioni predibattimentali al fascicolo del dibattimento, datata 17 gennaio 2020, quand'anche interpretata come revoca di altra, pregressa ordinanza, è perfettamente legittima (art. 495 comma 4, secondo alinea, cod. proc. pen., art. 190 comma 3 cod. proc. pen.), è stata adottata sentite le parti in contraddittorio ("vista la memoria e le produzioni autorizzate del PM depositate il 23.12.2019[.4 sentite alla presente udienza le difese in ordine a quanto osservato dal PM a sostegno del rigetto dell'eccezione...n e non richiedeva alcuna ulteriore, formale istanza del pubblico ministero. Quanto alla lamentata discordanza tra il contenuto del verbale redatto dal cancelliere in forma riassuntiva e delle trascrizioni della fonoregistrazione, è bene ricordare che, in linea di principio, il tenore del terzo comma dell'art. 139 cod. proc. peri. attribuisce prevalenza alla redazione del verbale effettuata con il mezzo tecnico e dunque alla trascrizione, perché naturalmente più affidabile (cfr. sez.6, n. 42761 del 20/10/2005, Durantini, Rv. 232755; Cass. Sez. 6, sent n. 03784 del 05/10/1994, dep. 07/04/1995, Celone, Rv. 201855), mentre l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal collegio, afferma che in caso di ambiguità interpretativa dei verbali, l'uno redatto in forma riassuntiva e l'altro con le forme della fonoregistrazione e conseguente trascrizione, non soccorra un criterio assoluto di prevalenza dell'uno o dell'altro, ma occorre rifarsi ad un principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità (sez. 4, n. 1517 del 03/12/2013, AR e altri, Rv. 258514; sez. 6, n. 42761 del 20/10/2005, cit., oltre a sez. 3, n. 54374 del 2018, citata dal difensore). 4.1.E' poi impropria, in proposito, la deduzione di "travisamento della prova", come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sent. n. 3706 del 21/01/2009, dep. 27/01/2009, PG in proc. Haggag, Rv. 242634, e Sez. 2, sent. n. 19696 del 20/05/2010, dep. 25/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sent. n. 6243 del 07/03/1988, dep. 24/05/1988, Tummarello, Rv. 178442), perché il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, come quella in concreto posta dal ricorrente, che lamenta che l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del AI sarebbe avvenuta contra legem, ovvero in assenza di una esplicita richiesta di parte. E, d'altro canto, l'interesse 8 all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione, comunque corretta, di una siffatta questione (Sez. 4, sent. n. 4173 del 22/02/1994, dep. 13/04/1994, Marzola e altri, Rv. 197993). 5.In via ulteriore, e con riferimento al tema posto dal primo motivo della difesa LO, il collegio rileva innanzitutto come la Corte di merito abbia riservato al verbale di sommarie informazioni di AI BR il medesimo apprezzamento valutativo delle modalità di assunzione delle dichiarazioni degli altri venditori e il relativo enunciato non risulta affetto da illogicità intrinseca, dal momento che anche per AI non ricorrevano significativi elementi di reità tali da imporne, in limine, un differente approccio procedurale. Potrebbe invece essere pertinente osservare che all'incedere delle domande della polizia giudiziaria sulle formalità seguite per la cessione del veicolo all'LO — che non fungeva da mero intermediario, ma ne era il compratore — il deponente abbia dapprima riferito di averlo venduto all'imputato per il prezzo di 2.700 euro e di essersi recato con lui, che aveva con sé un modulo già compilato e soltanto da firmare per il trapasso, negli uffici del Comune di RI per l'apposizione della firma;
per poi, subito dopo, dichiarare di voler dire "la verità" e di non essere mai andato in Comune a RI;
e ancora, che fu LO a suggerirgli, qualche tempo prima, che nel caso in cui fosse stato chiamato per fornire informazioni su detta compravendita avrebbe "dovuto riferire che l'atto era stato firmato presso il Comune di RI". 5.1. Sul punto, va ribadito un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamato nella motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere auto-indiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comnna 1, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali la sanzione processuale della inutilizzabilità, prevista dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., non opera (Sez. 2, Ordinanza n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo, Rv. 267571; sez. 2, n. 5823 del 26 novembre 2020, Santoro). E' anche vero che l'indirizzo interpretativo in parola è stato precisato da altro, che ha messo in rilievo lo "spartiacque" rappresentato dall'inciso di cui all'ultima parte del primo periodo e nel secondo periodo dell'art. 63 comma 1 cod. proc. pen., in base ai quali, ove emergano indizi di reità a carico del propalante "l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese". L'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese dalla persona (già legittimamente sentita in origine come testimone o come persona informata sui fatti), dopo aver reso dichiarazioni autoindizianti nel corso del medesimo esame, non interrotto ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. si trova costantemente affermata nella giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I., Rv. 28027701; Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020, 9 Ranieri, Rv. 27980601; Sez. 2, n. 50333 del 03/12/2015, Merra, Rv. 26541401; sez.1, n. 25834 del 04/05/2012, M., Rv. 25301901). Tale principio, in precedenza, era stato espresso in fattispecie nelle quali dalle dichiarazioni autoindizianti erano emersi, a carico del dichiarante, indizi di correità in relazione al reato per cui si procedeva;
nella fattispecie esaminata da Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I., Rv. 28027701, invece, il dichiarante era altresì persona offesa del reato, e all'inizio del suo esame aveva ammesso di aver commesso un reato in occasione del quale era stato commesso ai suoi danni quello per cui si procedeva. A sostegno della tesi dell'inutilizzabilità assoluta la Corte, nella sentenza in esame, ha rilevato che la disciplina di cui all'art. 63, comnna 1, cod. proc. pen. è costitutiva del divieto, operante nella fase delle indagini, di acquisire ulteriori dichiarazioni da chi è sentito come persona informata sui fatti quando da quelle precedentemente rese siano emersi indizi di reità a suo carico, se prima non si proceda ad interrompere l'esame e a dare al dichiarante gli avvertimenti indicati dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.; la violazione di tale divieto determina l'inutilizzabilità assoluta e patologica delle dichiarazioni rese "dopo" quelle autoindizianti, coerentemente con la specifica previsione della sanzione dell'inutilizzabilità "relativa" al solo dichiarante di quelle rese nella fase antecedente (Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020, Ranieri, Rv. 27980601, a sostegno della medesima tesi, ha osservato che dal tenore letterale della norma di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. si evince «con sufficiente chiarezza, attraverso un'agevole lettura a contrario, che le dichiarazioni utilizzabili erga omnes sono quelle precedenti all'emersione degli indizi a carico del dichiarante che si autoaccusa - che genera l'obbligo di interruzione del verbale - e non di quelle successive», considerando tale interpretazione «(a) coerente con la lettera della legge dato che se si prescrive che le "precedenti" dichiarazioni non possono esser utilizzate nei confronti della persona che le ha rese, le dichiarazioni che possono essere utilizzate erga alios non possono che essere, ancora una volta, che quelle "precedenti" alle autoaccuse;
(b) rispettosa della regola del codice di rito che prescrive che all'ennersione di indizi di reità segua l'interversione dello statuto della testimonianza dato che il dichiarante da" neutro" assume la qualifica di persona "coinvolta nel fatto" (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015 - dep. 29/07/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264480)». 5.2. Ritiene allora la Corte che una ragionevole interpretazione della ratio dell'art. 63 comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. imponga di circoscrivere il significato dell'inciso "dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità" a carico del dichiarante ai casi in cui siano delineabili "indizi non equivoci di reità" nei suoi confronti (cfr. in motivazione sez. U Lo Presti cit.; sez. U 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417; in motivazione, sez. U n. 21832 del 22/02/2007, Morea), da intendersi altrimenti come "precisi" indizi di responsabilità, che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato, in qualche modo, coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico. Occorre invece che le predette vicende, così come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la 10 sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato (in motivazione, sez. 6, n. 32712 del 11/04/2014, Rolfo;
v. anche sez 3, n. 21747 del 26/04/2005, Rv. 231995; Sez 6, n. 28110 del 16/04/2010, Rv. 247773; Sez 6, n. 4422 del 07/10/2004, Rv. 231446). Nel caso di specie, il quadro indiziario tale da mutare, ora per allora, lo "status" del propalante potrebbe essere ancorato soltanto al segmento della verbalizzazione in cui AI "puntualizza" di essere stato invitato dall'imputato a dichiarare il falso agli inquirenti e dà conto, in definitiva, dei motivi per i quali la versione resa poco prima non sia attendibile, poiché il dato circostanziale di non essersi mai recato a RI, come del resto affermato dalla sentenza impugnata, è comune a tutti gli altri venditori, che hanno conservato la veste di testimone "neutro". Ne viene, di conseguenza, che il verbale delle sommarie informazioni rese dal AI - che solo in quel momento avrebbe dovuto essere interrotto con invito a nominare un difensore - è integralmente utilizzabile nei confronti del ricorrente, che, in virtù di tale contributo informativo, stimato di preminente portata probatoria, ha illecitamente gestito la pratica del trasferimento di proprietà, predisponendo il corredo documentale, facendo firmare a AI l'atto di vendita sul CDP e concertando infine con RO la falsa autenticazione della sua sottoscrizione. 6.Passando allora ad affrontare il terzo motivo del ricorso LO, il collegio rimarca che il decesso del testimone, già esaminato nel corso delle indagini preliminari quale persona informata sui fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattinnentale (Sez.2, n. 15492 del 05/02/2020, Callari, non massinnata sul punto;
Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019 - dep. 22/10/2019, Diana Espedito, Rv. 277471). 6.1.Con specifico riguardo alla questione della idoneità probatoria delle dichiarazioni predibattimentali si ritiene ancora che la deposizione cartolare acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possa costituire la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto;
ciò in conformità alla ratio decidendi espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze 15 dicembre 2011, Al JA e ER c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, TS c/ MA (sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348; sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019 - dep. 09/05/2019, Mellone, Rv. 276531; sez.6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 - dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771) che ha determinato la giurisprudenza di legittimità, con interpretazione di allineamento ai principi convenzionali, a superare il dettato espresso da Sez. U n. 27918 del Il 25/11/2010, Di Francesco, Rv. 250199, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorchè legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione di responsabilità penale. A tal proposito, può essere anzi sottolineato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'esaltarne la conformità applicativa al canone costituzionale dell'art. 111, 5 0 comma Cost., affiancato al progressivo ridimensionamento, in chiave europea, del rigore interpretativo della regola fondata sul concetto di "prova determinante", hanno scolpito il principio di diritto in base al quale le dichiarazioni predibattimentali rese da persona successivamente deceduta per circostanze imprevedibili al momento del loro rilascio possono persino costituire il fondamento decisivo dell'overtuming della sentenza assolutoria di primo grado, pur nella considerazione della necessità di fattori compensativi del sacrificio del contraddittorio, che il giudice è tenuto a ricercare e valorizzare (sez. U n. 11586 del 30/09/2021, D., Rv. 282808). 6.2.Le "adeguate garanzie procedurali" promanano proprio, nel caso che ne occupa, dalla regolarità dell'opzione di procedere dell'audizione del AI in qualità di persona informata sui fatti e sono altresì riscontrabili nelle accertate "modalità di raccolta", attinenti all'esigenza, rispettata, di assicurare la genuinità del contributo offerto dal testimone, scevro da condizionamenti o manipolazioni tali da inficiarne l'affidabilità. Come appropriatamente illustrato dalla Corte territoriale, tali dichiarazioni risultano vieppiù suffragate dai "dati di contesto" rappresentati dagli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, come, in particolare, il narrato complessivamente offerto dai singoli venditori dei veicoli a riguardo del radicato "modus operandi" degli imputati, volto ad utilizzare le prestazioni compiacenti dello RO in vista della più "comoda" formalità di certificazione delle firme funzionale alla traslazione della proprietà dei beni;
e le emergenze della vicenda relativa alla cessione dell'autovettura di proprietà di AD CJ, che ne rappresentano autentico riscontro, perché sintomo di propensione dell'LO a suggerire ai propri contraenti di rilasciare false dichiarazioni e consegnare falsi documenti agli inquirenti al fine di occultare l'accertamento della verità, come avvenuto nel caso di AI, che ha confermato l'analogo contegno tenuto dell'imputato nei suoi confronti (pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata). Il motivo di ricorso è travolto, pertanto, dal giudizio d'infondatezza. 7.Come detto, coglie nel segno, invece, il motivo elaborato dai ricorrenti (il terzo di RO, il quinto di AR e il quarto di LO) che si è concentrato sulla illegittimità della quantificazione della pena comminata, dal momento che la sentenza del giudice di primo grado aveva univocamente riconosciuto le attenuanti generiche in regime di concreta prevalenza e "nella massima estensione" di un terzo sulle aggravanti contestate ed altrimenti non potrebbe spiegarsi, del resto, la riduzione della pena-base (così invero espressamente indicata dal primo giudice, pag. 31) di anni 3 e mesi 3 di reclusione ad anni 2 e mesi 2, che corrisponde all'abbattimento del terzo. In difetto dell'impugnazione del pubblico ministero, la Corte d'Appello non avrebbe potuto mutare il giudizio di bilanciamento delle circostanze contra reum, 12 assestandolo sull'equivalenza e nel ridimensionamento del trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto tener conto della concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. E' stato invero affermato, condivisibilmente, che viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, ferma la qualificazione giuridica dei fatti, proceda, in presenza di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, ad un nuovo bilanciamento in termini di equivalenza, pur quantificando la pena finale in misura inferiore rispetto a quella determinata all'esito del primo grado (sez. 4, n. 49359 del 14/06/2018, Covaciu, Rv. 274431). 8.Ne deriva, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla dosimetria della pena, mentre i ricorsi, nel resto, devono essere respinti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, 02/07/2024 Il conscliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'annullamento con rinvio in relazione alla posizione di LO AR;
conclude per il rigetto del ricorso di AR BE e RO IN udito il difensore L'avvocato CONSOLONI FABRIZIO lamenta la carenza motivazionale della sentenza impugnata e insiste chiedendo raccoglimento del ricorso;
per RO e AR si riporta integralmente agli scritti difensivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33083 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 02/07/2024 Ritenuto in fatto 1.LO AR, RO IN e AR BE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16 novembre 2023, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, e per quanto di interesse per il presente giudizio, ne ha confermato l'affermazione di reità in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 479 cod. pen., in relazione all'a5t. 476 comma 2 cod. pen., per avere - il AR e l'LO quali "- intermediari e lo Sciliro10.4friesso comunale delegato dal Sindaco di RI all'autenticazione degli atti, dichiarazioni e firme - falsamente attestato l'avvenuta apposizione della sottoscrizione dei venditori di taluni veicoli nel Comune di RI, in data corrispondente a quella di apparente vergatura delle firme ed in assenza del sottoscrittore. L'LO, in particolare, è stato ritenuto responsabile, in concorso con RO, del falso relativo alla firma sulla dichiarazione di vendita di un veicolo da parte di AI BR - capo b) - mentre AR e RO, in concorso tra loro, di una serie di falsi analoghi, riferiti a differenti venditori, contestati al capo a). E' stata rideterminata la pena, in melius, per ciascuno dei tre imputati, di cui due - RO e LO - beneficiati dell'assoluzione per parte delle imputazioni per le quali era stata pronunciata condanna in primo grado. 2.Tramite difensori abilitati, sono stati presentati tre distinti atti di impugnazione, affidati ai motivi di seguito richiamati nei limiti strettamente indispensabili di cui all'art. 173 comma 1 cod. proc. pen. . 2.1.La difesa di LO, avv. Consoloni, con il primo motivo ha denunciato vizio di illogicità manifesta della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo di AI BR nella partecipazione al reato ascritto all'imputato e al p.u. RO e, di conseguenza, alla ritenuta utilizzabilità del verbale delle s.i.t. rese dal primo, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. - in quanto deceduto - peraltro in assenza di formale richiesta del pubblico ministero. AI avrebbe dovuto essere sentito, nella fase delle indagini preliminari, come indagato e non come persona informata sui fatti. AI, a differenza degli altri venditori menzionati in diversa imputazione, avrebbe ammesso di essere stato cosciente di contribuire alla falsità ideologica del pubblico ufficiale, perché in un primo tempo ha detto di essersi recato a RI a firmare la dichiarazione di vendita oggetto dell'autentica e, subito dopo, ha confessato di non aver detto la verità, ha cioè precisato di non essere mai stato a RI e che fu LO a suggerirgli di riferire, qualora interpellato, di dichiarare cose non vere. E sarebbe dunque illogico attribuire ad LO, che avrebbe funto da mediatore, il ruolo di concorrente mentre non avrebbe rivestito tale ruolo il AI, a sua volta interessato all'operazione. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato travisamento della prova in relazione alla "sequenza logica" degli atti che hanno condotto il giudicante a ritenere la regolare acquisizione ai fini di 2 prova del verbale di s.i.t. ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., perché il pubblico ministero non ne avrebbe mai chiesto la formale apprensione. 2.3.11 terzo motivo si è doluto dei vizi di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e della motivazione a riguardo della ritenuta esistenza di riscontri esterni al contenuto delle sommarie informazioni acquisite a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., alla luce della giurisprudenza della CEDU. In realtà, tali dichiarazioni sarebbero state considerate come elemento di prova determinante se non esclusivo della responsabilità del ricorrente in assenza di adeguate garanzie sulle modalità di raccolta delle stesse e in assenza di compatibilità con i dati di contesto. 2.4.11 quarto motivo si è soffermato sulla violazione del divieto di reformatio in peius, dal momento che la sentenza impugnata, pur diminuendo la pena comminata, in assenza di impugnazione del pubblico ministero ha giudicato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, mentre la pronuncia del giudice di prime cure ne avrebbe affermato la prevalenza. 3.AR e RO, con l'avv. Ronnualdi, hanno depositato ricorsi affidati - il primo - a cinque motivi e il secondo a tre motivi. 3.1.Con il primo motivo, comune ai due ricorsi, essi si sono doluti dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione alla acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese dai venditori dei veicoli, che avrebbero dovuto sin dall'inizio essere auditi come persone indagate del medesimo reato ascritto ai ricorrenti. 3.2.Con il secondo motivo, comune ai due ricorsi, essi hanno lamentato un vizio di motivazione della sentenza impugnata a riguardo dell'illegittimità dell'avvenuta audizione dei singoli venditori dei veicoli, in prime cure, come testimoni alla presenza di un avvocato, quando la testimonianza non avrebbe potuto essere ammessa sin dall'origine ai sensi dell'art. 197 cod. proc. pen. perché ciascuno di loro avrebbe dovuto essere considerato concorrente nel reato di falso ideologico contestato al pubblico ufficiale. Sul punto, il primo giudice aveva dapprima dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni dei venditori all'udienza del 15 novembre 2019 e in un secondo tempo, all'udienza del 17 gennaio 2020, aveva mutato avviso e pronunciato ordinanza di segno contrario, impugnata con l'atto di gravame a cui la Corte di merito non avrebbe fornito risposta. 3.3.11 terzo motivo dell'atto di ricorso del AR ha denunciato il vizio di motivazione a riguardo della ragione di appello attinente all'innocuità del falso, poiché le firme dei venditori sulle dichiarazioni di vendita sono genuine, ciascuno di loro intendeva effettivamente vendere il proprio veicolo e i precedenti giurisprudenziali citati dalla sentenza della Corte d'appello non sarebbero conferenti. 3.4.11 quarto motivo del ricorso del AR ha dedotto vizio di motivazione della sentenza a riguardo del mancato riconoscimento della scriminante del consenso dell'avente diritto, poiché non sarebbe appagante quanto osservato dalla Corte di merito circa la mancanza di consapevolezza dei singoli venditori della falsità poi perpetrata dal pubblico ufficiale. 3 3.5.11 quinto motivo del ricorso del AR - erroneamente indicato come il quarto - e il terzo motivo del ricorso dello RO hanno invece contenuto identico;
entrambi si dolgono del vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, perché la Corte d'appello, pur riducendo la pena in ragione della propria decisione, sarebbe incappata nella violazione del divieto di reformatio in peius, avrebbe cioè operato il bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti in termini di equivalenza, mentre il Tribunale aveva affermato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. 4.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Sabrina Passafiume, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso di AR e RO e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto ad LO. Considerato in diritto I ricorsi sono fondati a riguardo del vizio inerente al trattamento sanzionatorio, dedotto con l'ultimo motivo, mentre, nel resto, in parte pure inammissibili, sono privi di pregio. 1.11 primo motivo del ricorso della difesa AR e RO non può essere accolto. Mette conto richiamare, in primo luogo, il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, in virtù del quale in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (sez. U n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; cfr. anche, tra le altre, sez.5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030; sez.6, n. 20098 del 19/04/2016, Scalisi, Rv. 267129). In altri termini, il controllo della Corte di Cassazione non può che operare sulla verità-fallacia dei principi empirici impiegati dalle pronunce dei gradi di merito, con la rigorosa espunzione di valutazioni fondate su mere congetture, senza tuttavia che alla Corte sia consentito, da un lato, di elaborare una propria rielaborazione del fatto o, dall'altro, di estendersi a sostituire con proprie massime di esperienza quelle poste a base della decisione impugnata. Orbene, la sentenza della Corte territoriale, con inferenza per nulla illogica ed anzi dotata di plausibilità, ha illustrato le ragioni per le quali sotto il profilo "sostanziale", non fossero delineabili, al tempo dell'audizione dei venditori dei veicoli di cui al capo A) dell'imputazione, ovvero nella fase delle indagini preliminari, specifici indicatori del rispettivo concorso nel reato di falso ideologico ascritto a RO, pubblico ufficiale deputato all'autenticazione delle firme, 4 e a AR in qualità di intermediario;
ha esplicitato come i proprietari dei mezzi siano stati legittimamente sentiti, ab origine, come persone informate sui fatti ed abbiano, separatannente ed in modo convergente, indicato quest'ultimo, "comune denominatore" di tutte le vicende descritte nell'editto d'accusa, come il referente che "aveva chiesto loro di apporre la firma sul certificato di proprietà, indicando che si sarebbe occupato lui degli aspetti burocratici"; ha dunque divisato che, pur a prescindere dalla prova, non necessaria, del previo concerto o della reciproca consapevolezza del rispettivo contributo al perfezionamento degli elementi del reato, non fossero a quel tempo configurabili concreti elementi indiziari della cognizione, in capo a ciascuno dei venditori - a cui era stato chiesto di apporre una firma sui documenti di vendita - dell'altrui condotta illecita e, segnatamente, di fornire apporto morale e materiale alla consumazione del falso da parte del pubblico ufficiale (pagg. 16-19); ha precisato, con pertinente e condivisibile richiamo ai principi della giurisprudenza di questa Corte in tema di reati contro la pubblica amministrazione, che non basta la prova di un comune interesse o dell'esistenza di una virtuale adesione alla condotta del pubblico ufficiale infedele, ma deve emergere, sulla scorta dei dati circostanziali, un "quid pluris" dimostrativo di un fattivo e cosciente apporto dell'extraneus alla condotta "tipica" da lui posta in essere (sez.6, n. 36081 del 07/07/2009, Moretti, Rv. 244733). In assenza, dunque, di apprezzabili elementi, suscettibili di delineare l' intercorrenza di un consapevole contributo concorsuale da parte dei venditori dei veicoli alla realizzazione del falso ideologico - prima dell'assunzione delle sommarie informazioni testimoniali, ma anche nel corso delle medesime - i relativi verbali sono stati ritenuti pienamente utilizzabili come fonti di prova del processo. In proposito, le deduzioni difensive si rivelano peraltro generiche, puramente contestative e in parte esposte in forma perplessa ("non esiste prova di detta inconsapevolezza...non esiste prova alcuna che essi non sapessero di concorrere... Se in capo ai venditori difettasse o difetterà l'elemento soggettivo del reato non è possibile stabilirlo o ipotizzarlo, certo non aprioristicamente come sostiene la Corte milanese..."), omettono di individuare un percorso ricostruttivo idoneo ad inficiare la tenuta logica delle osservazioni della sentenza, citano impropriamente il principio dell' irrilevanza delrignorantia legis"quando le argomentazioni della Corte di merito attengono alla prova della conoscenza degli elementi del fatto e non delle norme giuridiche che disciplinano il passaggio di proprietà dei veicoli a motore. 2.Le riflessioni e le conclusioni testè svolte e rassegnate refluiscono sulla valutazione di inammissibilità del secondo motivo dei ricorsi AR e RO, con il quale si è eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento di primo grado dai venditori dei veicoli. I danti causa delle compravendite sono stati correttamente escussi, nel rispetto del contraddittorio dibattimentale, dal giudice di primo grado, in qualità di testimoni, come rimarcato, con enunciati razionali e soprattutto coerenti con i rilievi già formulati in relazione alla prima questione posta dalla difesa, dalla decisione impugnata (pagg.19 e 20). Anche a 5 tale riguardo il motivo di ricorso tradisce genericità ed inidoneità di confronto, perché reitera le doglianze già formulate con il primo motivo senza delineare lo specifico quadro indiziario che avrebbe dovuto indurre ad optare per una scelta diversa e cita l'ordinanza emessa dal Tribunale il 15 novembre 2019 che - allegata al ricorso dell'LO - non investe affatto le testimonianze RT, Pensa, ZO e Tonta, ma solo l'inutilizzabilità della registrazione del colloquio tra SI ed LO e la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da AI BR alla polizia giudiziaria. Costituisce inoltre consolidato insegnamento del giudice di legittimità - al quale il Collegio intende dare continuità - quello secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533- 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gunnina e altro, Rv. 269218-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011-01 e Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452-01). Nulla è stato puntualmente precisato, in proposito, dalle ragioni di ricorso, che si sono arrestate al profilo contestativo ed omnicomprensivo della utilizzabilità delle deposizioni testimoniali, senza ampliare lo spettro dell'analisi, come doveroso, alla consistenza degli altri elementi di prova pure valorizzati dalla sentenza impugnata, rappresentati dalle verifiche sulle celle telefoniche agganciate dai rispettivi apparati cellulari, incompatibili con la presenza fisica a RI di taluni tra i cedenti (la sentenza di primo grado, richiamata da quella della Corte territoriale, ha citato i casi dei venditori Piano, Matarelli, Gonzini), nelle date della presunta apposizione dello sottoscrizioni autenticate da RO. 3.11 terzo e il quarto motivo del ricorso AR sono generici, perché meramente reiterativi delle censure già adeguatamente vagliate dal giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni essi omettono di misurarsi - e manifestamente infondati. 3.1.Quanto all'assunta innocuità del falso, come congruamente osservato in replica dalla sentenza impugnata, è jus receptum che ai reati di falso siano estranee le nozioni di danno e di profitto, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla fede pubblica, che è l'unico bene giuridico protetto dalla norma incrinninatrice. Pertanto a nulla rileva, ai fini della sussistenza del reato, che la "immutatio veri" sia stata commessa non solo senza "animus nocendi vel decipiendi" ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Sez. 5, n. 41172 del 09/07/2014, Dell'Orto, Rv. 260683; Sez. 5, n. 6820 del 24/01/2005, Incamminato, Rv. 231427; Sez. 6, n. 1051 del 22/05/1998 - dep. 26/01/1999, Tritta ed altri, Rv. 213908). 6 Parimenti inconferenti sono i rilievi articolati in tema di inoffensività delle false attestazioni riguardanti l'identificazione dei venditori dei veicoli. A ben vedere, infatti, le deduzioni del ricorrente non sono neppure in linea con la teoria del cosiddetto 'falso innocuo', tenuto conto che, alla stregua di tale elaborazione, il falso può dirsi inutile o superfluo quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto, non incide sul suo significato comunicativo (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936), nel senso che l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) appaiano irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso ai fini della prova dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). Dal che è agevole desumere che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma deve emergere dal contenuto dell'atto stesso (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 - dep. 21/01/2014, Ventriglia, Rv. 258946). Poiché, nel caso scrutinato, la non conformità al vero delle circostanze attestate dal pubblico ufficiale non è evincibile dall'atto-documento stesso, ma costituisce il risultato di un'attività accertativa aliunde eseguita, l'invocata innocuità delle false attestazioni non è ravvisabile. 3.2. Analogamente fuori fuoco è la ragione d'impugnazione che si duole della mancata applicazione della scrinninante del consenso dell'avente diritto, in quanto l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 479 cod. pen. è la fede pubblica, di cui il privato non può liberamente disporre;
di tal che, nel caso al vaglio - e in disparte quanto già sottolineato con riferimento all'indimostrata compartecipazione concorsuale degli alienanti nei delitti commessi dal ricorrente - non dispiegherebbe alcuna efficacia scrinninante il c.d. 'falso consentito', atteso che il principio che lo ispira - valevole in specifiche situazioni della vita quotidiana caratterizzate dalla fiducia, che possono giustificare l'uso del nome altrui nella sottoscrizione di un documento - non può giammai trovare applicazione nei confronti di quei documenti cui è connessa o attribuita tale forza probante da imporne la qualificazione come atti pubblici. 4.Pare corretto, preliminarmente e con approccio metodologico, affrontare a questo punto il secondo motivo dell'atto d'impugnazione della difesa LO, che si rivela generico - in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) - e comunque manifestamente infondato. Come puntualizzato dall'analitica ed ineccepibile ricostruzione della sentenza impugnata (pagg. 22 e 23), peraltro agevolmente enucleabile e verificabile dalla lettura dei verbali d'udienza allegati al ricorso per cassazione, l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dal (poi) deceduto AI BR è avvenuta su richiesta del pubblico ministero. Il testimone era stato indicato nella lista ex art. 468 cod. proc. pen. dal pubblico ministero;
all'udienza del 17 aprile 2019 il difensore dell'LO ha "anticipato" la propria opposizione all'acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. come 7 conseguenza del decesso del testimone, iniziativa irragionevole se già non fosse stata preannunziata una formale richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero, come conformemente precisato dalla sentenza del primo giudice, a pag.6; all'udienza del 17 maggio 2019 il difensore di LO si è formalmente opposto a detta acquisizione ed il pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell'eccezione, con ciò evidentemente confermando - e comunque in tale sede espressamente coltivando "ex art. 512" - l'istanza di acquisizione, come pianamente si evince dalle trascrizioni della fonoregistrazione, pag. 29, e dalla successiva osservazione del Tribunale quanto ad identica richiesta già formulata dalla parte pubblica all'udienza precedente. L'ordinanza di acquisizione probatoria contra alios del verbale delle dichiarazioni predibattimentali al fascicolo del dibattimento, datata 17 gennaio 2020, quand'anche interpretata come revoca di altra, pregressa ordinanza, è perfettamente legittima (art. 495 comma 4, secondo alinea, cod. proc. pen., art. 190 comma 3 cod. proc. pen.), è stata adottata sentite le parti in contraddittorio ("vista la memoria e le produzioni autorizzate del PM depositate il 23.12.2019[.4 sentite alla presente udienza le difese in ordine a quanto osservato dal PM a sostegno del rigetto dell'eccezione...n e non richiedeva alcuna ulteriore, formale istanza del pubblico ministero. Quanto alla lamentata discordanza tra il contenuto del verbale redatto dal cancelliere in forma riassuntiva e delle trascrizioni della fonoregistrazione, è bene ricordare che, in linea di principio, il tenore del terzo comma dell'art. 139 cod. proc. peri. attribuisce prevalenza alla redazione del verbale effettuata con il mezzo tecnico e dunque alla trascrizione, perché naturalmente più affidabile (cfr. sez.6, n. 42761 del 20/10/2005, Durantini, Rv. 232755; Cass. Sez. 6, sent n. 03784 del 05/10/1994, dep. 07/04/1995, Celone, Rv. 201855), mentre l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal collegio, afferma che in caso di ambiguità interpretativa dei verbali, l'uno redatto in forma riassuntiva e l'altro con le forme della fonoregistrazione e conseguente trascrizione, non soccorra un criterio assoluto di prevalenza dell'uno o dell'altro, ma occorre rifarsi ad un principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità (sez. 4, n. 1517 del 03/12/2013, AR e altri, Rv. 258514; sez. 6, n. 42761 del 20/10/2005, cit., oltre a sez. 3, n. 54374 del 2018, citata dal difensore). 4.1.E' poi impropria, in proposito, la deduzione di "travisamento della prova", come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sent. n. 3706 del 21/01/2009, dep. 27/01/2009, PG in proc. Haggag, Rv. 242634, e Sez. 2, sent. n. 19696 del 20/05/2010, dep. 25/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sent. n. 6243 del 07/03/1988, dep. 24/05/1988, Tummarello, Rv. 178442), perché il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, come quella in concreto posta dal ricorrente, che lamenta che l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del AI sarebbe avvenuta contra legem, ovvero in assenza di una esplicita richiesta di parte. E, d'altro canto, l'interesse 8 all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione, comunque corretta, di una siffatta questione (Sez. 4, sent. n. 4173 del 22/02/1994, dep. 13/04/1994, Marzola e altri, Rv. 197993). 5.In via ulteriore, e con riferimento al tema posto dal primo motivo della difesa LO, il collegio rileva innanzitutto come la Corte di merito abbia riservato al verbale di sommarie informazioni di AI BR il medesimo apprezzamento valutativo delle modalità di assunzione delle dichiarazioni degli altri venditori e il relativo enunciato non risulta affetto da illogicità intrinseca, dal momento che anche per AI non ricorrevano significativi elementi di reità tali da imporne, in limine, un differente approccio procedurale. Potrebbe invece essere pertinente osservare che all'incedere delle domande della polizia giudiziaria sulle formalità seguite per la cessione del veicolo all'LO — che non fungeva da mero intermediario, ma ne era il compratore — il deponente abbia dapprima riferito di averlo venduto all'imputato per il prezzo di 2.700 euro e di essersi recato con lui, che aveva con sé un modulo già compilato e soltanto da firmare per il trapasso, negli uffici del Comune di RI per l'apposizione della firma;
per poi, subito dopo, dichiarare di voler dire "la verità" e di non essere mai andato in Comune a RI;
e ancora, che fu LO a suggerirgli, qualche tempo prima, che nel caso in cui fosse stato chiamato per fornire informazioni su detta compravendita avrebbe "dovuto riferire che l'atto era stato firmato presso il Comune di RI". 5.1. Sul punto, va ribadito un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamato nella motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere auto-indiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comnna 1, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali la sanzione processuale della inutilizzabilità, prevista dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., non opera (Sez. 2, Ordinanza n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo, Rv. 267571; sez. 2, n. 5823 del 26 novembre 2020, Santoro). E' anche vero che l'indirizzo interpretativo in parola è stato precisato da altro, che ha messo in rilievo lo "spartiacque" rappresentato dall'inciso di cui all'ultima parte del primo periodo e nel secondo periodo dell'art. 63 comma 1 cod. proc. pen., in base ai quali, ove emergano indizi di reità a carico del propalante "l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese". L'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese dalla persona (già legittimamente sentita in origine come testimone o come persona informata sui fatti), dopo aver reso dichiarazioni autoindizianti nel corso del medesimo esame, non interrotto ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. si trova costantemente affermata nella giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I., Rv. 28027701; Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020, 9 Ranieri, Rv. 27980601; Sez. 2, n. 50333 del 03/12/2015, Merra, Rv. 26541401; sez.1, n. 25834 del 04/05/2012, M., Rv. 25301901). Tale principio, in precedenza, era stato espresso in fattispecie nelle quali dalle dichiarazioni autoindizianti erano emersi, a carico del dichiarante, indizi di correità in relazione al reato per cui si procedeva;
nella fattispecie esaminata da Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I., Rv. 28027701, invece, il dichiarante era altresì persona offesa del reato, e all'inizio del suo esame aveva ammesso di aver commesso un reato in occasione del quale era stato commesso ai suoi danni quello per cui si procedeva. A sostegno della tesi dell'inutilizzabilità assoluta la Corte, nella sentenza in esame, ha rilevato che la disciplina di cui all'art. 63, comnna 1, cod. proc. pen. è costitutiva del divieto, operante nella fase delle indagini, di acquisire ulteriori dichiarazioni da chi è sentito come persona informata sui fatti quando da quelle precedentemente rese siano emersi indizi di reità a suo carico, se prima non si proceda ad interrompere l'esame e a dare al dichiarante gli avvertimenti indicati dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.; la violazione di tale divieto determina l'inutilizzabilità assoluta e patologica delle dichiarazioni rese "dopo" quelle autoindizianti, coerentemente con la specifica previsione della sanzione dell'inutilizzabilità "relativa" al solo dichiarante di quelle rese nella fase antecedente (Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020, Ranieri, Rv. 27980601, a sostegno della medesima tesi, ha osservato che dal tenore letterale della norma di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. si evince «con sufficiente chiarezza, attraverso un'agevole lettura a contrario, che le dichiarazioni utilizzabili erga omnes sono quelle precedenti all'emersione degli indizi a carico del dichiarante che si autoaccusa - che genera l'obbligo di interruzione del verbale - e non di quelle successive», considerando tale interpretazione «(a) coerente con la lettera della legge dato che se si prescrive che le "precedenti" dichiarazioni non possono esser utilizzate nei confronti della persona che le ha rese, le dichiarazioni che possono essere utilizzate erga alios non possono che essere, ancora una volta, che quelle "precedenti" alle autoaccuse;
(b) rispettosa della regola del codice di rito che prescrive che all'ennersione di indizi di reità segua l'interversione dello statuto della testimonianza dato che il dichiarante da" neutro" assume la qualifica di persona "coinvolta nel fatto" (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015 - dep. 29/07/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264480)». 5.2. Ritiene allora la Corte che una ragionevole interpretazione della ratio dell'art. 63 comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. imponga di circoscrivere il significato dell'inciso "dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità" a carico del dichiarante ai casi in cui siano delineabili "indizi non equivoci di reità" nei suoi confronti (cfr. in motivazione sez. U Lo Presti cit.; sez. U 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417; in motivazione, sez. U n. 21832 del 22/02/2007, Morea), da intendersi altrimenti come "precisi" indizi di responsabilità, che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato, in qualche modo, coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico. Occorre invece che le predette vicende, così come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la 10 sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato (in motivazione, sez. 6, n. 32712 del 11/04/2014, Rolfo;
v. anche sez 3, n. 21747 del 26/04/2005, Rv. 231995; Sez 6, n. 28110 del 16/04/2010, Rv. 247773; Sez 6, n. 4422 del 07/10/2004, Rv. 231446). Nel caso di specie, il quadro indiziario tale da mutare, ora per allora, lo "status" del propalante potrebbe essere ancorato soltanto al segmento della verbalizzazione in cui AI "puntualizza" di essere stato invitato dall'imputato a dichiarare il falso agli inquirenti e dà conto, in definitiva, dei motivi per i quali la versione resa poco prima non sia attendibile, poiché il dato circostanziale di non essersi mai recato a RI, come del resto affermato dalla sentenza impugnata, è comune a tutti gli altri venditori, che hanno conservato la veste di testimone "neutro". Ne viene, di conseguenza, che il verbale delle sommarie informazioni rese dal AI - che solo in quel momento avrebbe dovuto essere interrotto con invito a nominare un difensore - è integralmente utilizzabile nei confronti del ricorrente, che, in virtù di tale contributo informativo, stimato di preminente portata probatoria, ha illecitamente gestito la pratica del trasferimento di proprietà, predisponendo il corredo documentale, facendo firmare a AI l'atto di vendita sul CDP e concertando infine con RO la falsa autenticazione della sua sottoscrizione. 6.Passando allora ad affrontare il terzo motivo del ricorso LO, il collegio rimarca che il decesso del testimone, già esaminato nel corso delle indagini preliminari quale persona informata sui fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattinnentale (Sez.2, n. 15492 del 05/02/2020, Callari, non massinnata sul punto;
Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019 - dep. 22/10/2019, Diana Espedito, Rv. 277471). 6.1.Con specifico riguardo alla questione della idoneità probatoria delle dichiarazioni predibattimentali si ritiene ancora che la deposizione cartolare acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possa costituire la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto;
ciò in conformità alla ratio decidendi espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze 15 dicembre 2011, Al JA e ER c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, TS c/ MA (sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348; sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019 - dep. 09/05/2019, Mellone, Rv. 276531; sez.6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 - dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771) che ha determinato la giurisprudenza di legittimità, con interpretazione di allineamento ai principi convenzionali, a superare il dettato espresso da Sez. U n. 27918 del Il 25/11/2010, Di Francesco, Rv. 250199, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorchè legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione di responsabilità penale. A tal proposito, può essere anzi sottolineato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'esaltarne la conformità applicativa al canone costituzionale dell'art. 111, 5 0 comma Cost., affiancato al progressivo ridimensionamento, in chiave europea, del rigore interpretativo della regola fondata sul concetto di "prova determinante", hanno scolpito il principio di diritto in base al quale le dichiarazioni predibattimentali rese da persona successivamente deceduta per circostanze imprevedibili al momento del loro rilascio possono persino costituire il fondamento decisivo dell'overtuming della sentenza assolutoria di primo grado, pur nella considerazione della necessità di fattori compensativi del sacrificio del contraddittorio, che il giudice è tenuto a ricercare e valorizzare (sez. U n. 11586 del 30/09/2021, D., Rv. 282808). 6.2.Le "adeguate garanzie procedurali" promanano proprio, nel caso che ne occupa, dalla regolarità dell'opzione di procedere dell'audizione del AI in qualità di persona informata sui fatti e sono altresì riscontrabili nelle accertate "modalità di raccolta", attinenti all'esigenza, rispettata, di assicurare la genuinità del contributo offerto dal testimone, scevro da condizionamenti o manipolazioni tali da inficiarne l'affidabilità. Come appropriatamente illustrato dalla Corte territoriale, tali dichiarazioni risultano vieppiù suffragate dai "dati di contesto" rappresentati dagli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, come, in particolare, il narrato complessivamente offerto dai singoli venditori dei veicoli a riguardo del radicato "modus operandi" degli imputati, volto ad utilizzare le prestazioni compiacenti dello RO in vista della più "comoda" formalità di certificazione delle firme funzionale alla traslazione della proprietà dei beni;
e le emergenze della vicenda relativa alla cessione dell'autovettura di proprietà di AD CJ, che ne rappresentano autentico riscontro, perché sintomo di propensione dell'LO a suggerire ai propri contraenti di rilasciare false dichiarazioni e consegnare falsi documenti agli inquirenti al fine di occultare l'accertamento della verità, come avvenuto nel caso di AI, che ha confermato l'analogo contegno tenuto dell'imputato nei suoi confronti (pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata). Il motivo di ricorso è travolto, pertanto, dal giudizio d'infondatezza. 7.Come detto, coglie nel segno, invece, il motivo elaborato dai ricorrenti (il terzo di RO, il quinto di AR e il quarto di LO) che si è concentrato sulla illegittimità della quantificazione della pena comminata, dal momento che la sentenza del giudice di primo grado aveva univocamente riconosciuto le attenuanti generiche in regime di concreta prevalenza e "nella massima estensione" di un terzo sulle aggravanti contestate ed altrimenti non potrebbe spiegarsi, del resto, la riduzione della pena-base (così invero espressamente indicata dal primo giudice, pag. 31) di anni 3 e mesi 3 di reclusione ad anni 2 e mesi 2, che corrisponde all'abbattimento del terzo. In difetto dell'impugnazione del pubblico ministero, la Corte d'Appello non avrebbe potuto mutare il giudizio di bilanciamento delle circostanze contra reum, 12 assestandolo sull'equivalenza e nel ridimensionamento del trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto tener conto della concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. E' stato invero affermato, condivisibilmente, che viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, ferma la qualificazione giuridica dei fatti, proceda, in presenza di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, ad un nuovo bilanciamento in termini di equivalenza, pur quantificando la pena finale in misura inferiore rispetto a quella determinata all'esito del primo grado (sez. 4, n. 49359 del 14/06/2018, Covaciu, Rv. 274431). 8.Ne deriva, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla dosimetria della pena, mentre i ricorsi, nel resto, devono essere respinti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, 02/07/2024 Il conscliere estensore Il Presidente