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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5066 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale tra rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
PI OV presso il quale elettivamente domicilia ricorrente contro rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
LA SE presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/10/2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio in Catanzaro il 29/04/1999 con rappresentava la volontà Controparte_1 di separarsi in quanto i coniugi vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Deduceva, in particolare, un atteggiamento violento e prevaricatore del marito tanto da sporgere formale querela nei suoi confronti.
Con comparsa del 1° aprile 2025 si costituiva in giudizio il quale, seppur Controparte_1 aderendo alla domandata pronuncia, contestava la ricostruzione dei fatti per come esposta da controparte, e formulava le proprie conclusioni.
Nelle more del giudizio i procuratori delle parti congiuntamente domandavano trasformarsi il rito da giudiziale in consensuale, atteso il raggiungimento del seguente accordo transattivo, con remissione della querela da parte della ricorrente:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
I figli minori (nata a [...] il [...]), (nato a [...]_2
Catanzaro il 17.02.2014) e (nato a [...] il [...]) resteranno Persona_3 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni inerenti la salute dei minori saranno assunte da entrambi i genitori;
• I figli minori e saranno collocati prevalentemente presso Persona_1 Persona_3
l'abitazione della madre, già casa coniugale, mentre il figlio minore sarà Persona_2 collocato prevalentemente presso l'abitazione del padre, dove, a seguito della separazione di fatto dei genitori, già vive ed abita. Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso all'altro genitore di almeno 24 ore. In ogni caso ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé i figli collocati presso l'altro genitore a fine settimana alteri, dalle ore
13.00 del sabato e fino alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente e nel reciproco rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi. Il sig. , compatibilmente con le Controparte_2 proprie esigenze lavorative, terrà con se il figlio per due pomeriggi ogni settimana. Per_3
Per quanto riguarda le vacanze di Natale, i figli minori trascorreranno la vigilia con un genitore e la festività con l'altro, (iniziando per quest'anno 2025, la vigilia con il padre e quindi il giorno di Natale con la madre), in modo alternato di anno in anno;
così come ad anni alterni trascorreranno la fine dell'anno con un genitore e il capodanno con l'altro, (iniziando con il 31 con la madre e giorno 1 con il padre), salvo accordi diversi liberamente assunti tra i genitori di
2 volta in volta, anche in base alle esigenze dei minori stessi nonché lavorative dei genitori;
e così anche per quanto riguarda le vacanze di Pasqua: trascorreranno alternativamente di anno in anno con il padre e la madre o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
• Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli minori trascorreranno un periodo di 15 gg continuativi con la madre ed un periodo di 15 gg continuativi con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto);
• Entrambi i coniugi, dovranno manifestare la loro massima collaborazione e disponibilità affinché i figli possano sentire sempre e comunque la continuativa presenza di entrambi i genitori nonostante la separazione e dovranno impegnarsi reciprocamente a non frapporre ostacoli, impedimenti, limiti o divieti all'attuazione del diritto dei figli minori di mantenere e conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale e in particolare con i nonni e gli zii, nelle stesse modalità di frequentazione da sempre esistenti e ancora in atto;
• la casa coniugale sita in Catanzaro alla Via Larghetto Spirito Santo n.l3, bene personale del sig.
, in quanto acquistata in regime di separazione dei beni (e per la quale egli Controparte_1 stesso continuerà a pagare il mutuo in via esclusiva), rimarrà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla sig.ra la quale provvederà, entro dieci giorni Parte_1 dalla sottoscrizione del presente accordo, a volturare le utenze a suo nome;
• il sig. corrisponderà alla sig.ra disoccupata, fin Controparte_1 Parte_1 dalla data di sottoscrizione del presente atto e fin quando la stessa non troverà una stabile occupazione lavorativa, a titolo di contribuzione al mantenimento della moglie, l'importo mensile di euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
• il sig. si occuperà del mantenimento del figlio , collocato presso di Controparte_1 Per_2 lui e corrisponderà alla sig.ra fin dalla data di sottoscrizione del presente Parte_1 atto, a titolo di contribuzione al mantenimento, all'istruzione e all'educazione e per ogni esigenza ordinaria dei figli minori e , collocati presso l'abitazione della madre, l'importo Per_1 Per_3 mensile di euro 235,00 per ciascun figlio, e quindi complessivo di euro 470,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese.
3 • L'importo complessivo di euro 470,00, dovuto per i suddetti figli minori, è da intendersi pari a
2/3 dell'Assegno Unico per i figli erogato dall'INPS, che è attualmente percepito al 100% dal sig.
; tale ripartizione dell'assegno resterà anche qualora lo stesso dovesse essere Controparte_1 erogato in parti uguali ad entrambi i coniugi.
Le spese straordinarie individuate secondo il "Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare" approvato dal Tribunale di Catanzaro
e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro in data 16 maggio 2019 che si allega e da intendersi parte integrante del presente ricorso, restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
• I coniugi si impegnano a ritirare le reciproche querele dagli stessi presentate e, inoltre, si impegnano a non costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali e/o a rinunciare e ritirare la costituzione di parte civile ove già avvenuta.”
All'udienza del 10 luglio 2025 le parti rettificavano il su riportato accordo nei termini seguenti:
“- Il corrisponderà alla a titolo di mantenimento la Controparte_1 Parte_1 somma di 250 euro mensili,
- La corrisponderà al signor € 50,00 per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 Per_2
,
[...]
- Il continuerà a percepire il 100 % dell'assegno unico e si impegnerà a Controparte_1 versare i 2/3 ad ” Parte_1
Il Tribunale si riservava la decisione, raccolte le conclusioni del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi Parte_2
(atto n.13, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
[...]
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 10.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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