TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 996
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Sentenza 29 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 e della l.r. Veneto n. 22/2022; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti; violazione del principio di autorizzazione unica

    La delibera della Giunta Regionale n. 69/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024, ha introdotto il nucleo essenziale e immediatamente lesivo della disciplina oggetto di censura, approvando l’Allegato A. Il decreto n. 152/2025 si colloca a valle, in mera attuazione e specificazione del quadro già delineato dalla D.G.R. n. 69/2024. L’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso.

  • Inammissibile
    Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione; eccesso di potere per disparità di trattamento e alterazione della concorrenza; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento

    Le farmacie e le strutture accreditate sono assoggettate a normative differenti e operano in ambiti ordinamentali differenti, con funzioni e discipline non omogenee, escludendo la dedotta violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.

  • Inammissibile
    Violazione dell’articolo 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 in materia di programmazione sanitaria e del fabbisogno; violazione dell’art. 81 Cost.

    Il sistema della “farmacia dei servizi” opera nel rispetto dei Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia. Il decreto non incide sulla programmazione sanitaria o sui tetti di spesa delle strutture accreditate.

  • Inammissibile
    Violazione della normativa regionale sul fascicolo sanitario elettronico (D.G.R. n. 679/2023) e sul modello organizzativo di telemedicina (D.G.R. n. 775/2023); mancata conformità tecnica e violazione degli standard di interoperabilità “sanità km zero”

    Le censure in tema di telemedicina e integrazione con il FSE riguardano profili estranei all’oggetto del provvedimento impugnato, che si limita a disciplinare l’utilizzo dei locali da parte delle farmacie, senza incidere sull’assetto tecnico-infrastrutturale del sistema informativo sanitario regionale.

  • Inammissibile
    Violazione della legge n. 24/2017; frammentazione della responsabilità sanitaria

    La dedotta violazione della l. n. 24/2017 si fonda su un’erronea ricostruzione del modello organizzativo, non emergendo alcuna indebita frammentazione delle responsabilità sanitarie, che restano regolate dalle ordinarie disposizioni di settore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 996
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 996
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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