Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2026, proposto da NA AT, rappresentata e difesa dagli avvocati Isaia Sales e Francesco Nobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento con cui è stato comunicato – mediante pubblicazione su portale In.PA visibile nella pagina personale disponibile su sito FormezConcorsismart.it in data 28.10.2025 – l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell’Area assistenti (Codice 02), svoltasi in data 24/10/2025, con il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 20,875/30 ed è stata dichiarata “ Total Score: 20,875 Exam Result: FAILED ” Minimum Score: 21 Correct: 29 Wrong: 6 Unanswered: 5 ;
ove e per quanto possa occorrere se lesivi
- del Bando di gara nella per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria;
- del questionario sottoposto alla ricorrente in occasione della prova scritta sostenuta alla data del 24.10.2025;
- del verbale, di cui si ignorano gli estremi ed i contenuti di dettaglio, con il quale, in riferimento al quesito n. 4, la Commissione esaminatrice ha individuato quale unica opzione di risposta corretta l’opzione A) ovvero “pari a 0”;
- del verbale, di cui si ignorano gli estremi ed i contenuti di dettaglio, con il quale, in riferimento al quesito n. 35 posto alla ricorrente la Commissione esaminatrice ha individuato quale risposta ritenuta “ più efficace ” l’opzione “ A ” e quale neutra l’opzione “ C ”;
- dell’esito della prova scritta svolta il 24.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive;
-dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 24.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale;
con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente ed in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
e comunque per l’accertamento del diritto all’ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. UC FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Rilevato che la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la ricorrente presentato domanda per tale profilo), non essendo risultata idonea per aver conseguito un punteggio pari a 20,875/30, inferiore a quello minimo stabilito dal bando, pari a 21/30;
Considerato che:
- la ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato ad un unico articolato motivo, ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 4 e 35 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale ad essa somministrata in data 24 ottobre 2025, asserendo che la stessa fosse inficiata per “ Violazione e falsa applicazione di legge del bando pubblicato su portale IN.PA. per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria del 25.7.2025. Violazione del principio di chiarezza delle prove selettive – dei principi della par condicio – Illogicità – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta – Sviamento (art. 97 Cost., art. 51 Cost., art. 3 Cost. – d.P.R. 487/1994 – d.lgs. 165/2001) ”;
- la parte ricorrente ha prospettato l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 4, recante la seguente formulazione “ Un’enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente affiancati in una libreria, quante pagine ci sono (senza contare le copertine) fra la prima pagina del sesto volume e l’ultima pagina del settimo volume? ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) 0; b) 1200; c) 1600 ”, di cui quella sub a) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale quesito, al quale la parte ricorrente ha fornito la risposta sub b) , si caratterizzerebbe per la presenza di più risposte corrette in quanto l’espressione “ quante pagine ci sono fra … ” può essere interpretata sia in senso fisico-visivo, sia in senso numerico-astratto. In particolare, da un punto di vista fisico-visivo, ossia considerando la disposizione su uno scaffale dei volumi di cui si compone l’enciclopedia, la risposta corretta risulterebbe essere quella ritenuta tale dall’Amministrazione, dato che la prima pagina del sesto volume e l’ultima del settimo volume sono adiacenti e, quindi, tra le stesse non vi è alcuna altra pagina. Viceversa, da un punto di vista numerico-astratto, ossia considerando l’intervallo tra capi estremi, tra la prima pagina del sesto volume e l’ultima del settimo volume intercorrono 1.200 pagine, donde la correttezza della risposta sub b) , ossia quella fornita dalla parte ricorrente;
- la ricorrente ha poi contestato la legittimità del quesito n. 35, rientrante tra quelli di tipo “situazionale”, recante la seguente formulazione “ Scopri che una riunione molto importante è stata spostata in un’altra aula all’ultimo momento, ma i fascicoli e gli strumenti informatici sono rimasti nella sede originaria. Come reagisci? ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) Decidi rapidamente di trasferire fascicoli e strumenti, chiedendo l’aiuto dei colleghi; b) Protesti a alta voce per organizzazione confusa al fine di dare un segnale ai vertici dell’amministrazione; c) Attendi istruzioni del responsabile senza agire direttamente ”. In relazione a tale quesito, l’Amministrazione ha ritenuto che la risposta sub a) fosse quella più efficace (comportante, quindi, l’attribuzione di +0,75 punti), la risposta sub b) quella meno efficace (che non dava diritto all’attribuzione di alcun punto) e la risposta sub c) quella neutra (comportante l’attribuzione di +0,375 punti). Secondo la tesi della parte ricorrente, che a tale quesito ha risposto fornendo la risposta sub c) che non risulta essere quella che consente di conseguire il punteggio più elevato, l’individuazione della risposta sub a) come quella più efficace risulterebbe illegittima per una pluralità di ragioni: i) in base al d.lgs. n. 81/2008 la movimentazione di strumenti informatici, computer o cavi richiede una valutazione preventiva del rischio che deve essere svolta dal datore di lavoro; in una situazione di urgenza, gli spostamenti autonomi per trasportare strumenti informatici potrebbero generare rischi di caduta, schiacciamento e sforzi non ergonomici; ii) atteso che i fascicoli potrebbero contenere dati sensibili o riservati, il loro trasferimento in un’altra sala senza previa autorizzazione è suscettibile di comportare la violazione di protocolli di riservatezza o privacy ; iii) la risposta sub c) risulterebbe più in linea con il principio di azione responsabile e sicura, in quanto attendere le istruzioni del responsabile costituisce un comportamento diligente e conforme alla legge. Ad avviso della parte ricorrente, anche la risposta sub c) risulterebbe corretta al pari di quella individuata come tale dall’Amministrazione; pertanto, stante la indicazione di due risposte parimenti corrette, il quesito n. 35 presenterebbe un carattere ambiguo e fuorviante;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, nonché l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione;
Dato atto che all’udienza camerale del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto nel merito che il ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato, in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che le censure articolate dalla ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 4 non siano meritevoli di pregio. A tale riguardo, giova evidenziare che a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente non solo il quesito in esame presentava una sola risposta esatta, ma tra le possibili soluzioni proposte, unicamente quella individuata dall’Amministrazione risulta essere corretta. Invero, che la risposta sub a) ( i.e. , 0 pagine) fosse l’unica risposta possibile secondo criteri di logica si deve al fatto che, partendo dalla disposizione dei volumi dell’enciclopedia all’interno della libreria con il dorso rivolto verso l’esterno e, perciò, con la prima pagina posizionata verso destra e l’ultima invece verso sinistra, nonché dalla composizione stessa dell’enciclopedia così come precisato nel quesito (8 volumi in totale, ciascuno lungo 600 pagine), occorreva procedere al computo delle pagine comprese tra la prima pagina del sesto volume (che, come indicato nel quesito, è quella più a destra) e l’ultima del settimo volume (che, come indicato nel quesito, è quella a sinistra del volume). Orbene, dato che il quesito esplicitamente chiariva che le copertine dei singoli volumi non andassero computate, l’adiacente collocazione del sesto e settimo volume, in uno con la collocazione degli stessi sul dorso nel senso innanzi chiarito, rende corretta unicamente la risposta individuata come tale dall’Amministrazione con conseguente legittimità del relativo operato;
Ritenuto che neppure le censure con le quali è stata contestata la legittimità del quesito n. 35 siano meritevoli di pregio. Giova innanzitutto rilevare che i quesiti di tipo situazionale sono finalizzati a “ misurare l’aderenza di un candidato ad una data posizione nonché talune abilità, meglio note come soft skills, – quali le capacità di comando, organizzative e comunicative – in modo da selezionare i candidati che abbiano competenze legate all’intelligenza emotiva e alle abilità naturali ”, “ dovendosi propriamente ‘misurare’ la capacità di giudizio comportamentale del candidato e non il suo livello di preparazione culturale ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV, sent. n. 1122 del 31 gennaio 2022). Vale, poi, evidenziare come, proprio in virtù delle peculiarità valutative sottese ai quesiti situazionali, l’Amministrazione sia legittimata a prevedere un più ampio range di risposte “positive”, al quale consegue una gradazione del punteggio attribuibile tarata sul minore o maggiore livello di efficacia delle soluzioni proposte. Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente si è limitata a contestare la legittimità del quesito n. 35 esclusivamente sul versante della efficacia della risposta individuata dalla Amministrazione come la “ più efficace ” tra quelle disponibili, finendo così per proporre una soluzione alternativa e stimolare un non consentito sindacato di merito sulle scelte tecnico-discrezionali dell’Amministrazione (cfr., proprio con riguardo al vaglio di legittimità dei quesiti situazionali, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 9272 del 15 maggio 2025). Sebbene con le censure in esame sia stata prospettata anche l’ambiguità del quesito n. 35, giova comunque rilevare che la critica mossa dalla parte ricorrente non si basa sull’eventuale carattere decettivo del predetto quesito, bensì sul fatto che la risposta individuata dalla Amministrazione non fosse quella più efficace ovvero non fosse l’unica a poter essere considerata tale. Invero, alla luce delle finalità valutative che l’Amministrazione persegue con la predisposizione e somministrazione di quesiti situazionali in sede concorsuale, i richiami alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché a quella sulla privacy , non risultano tali da inficiare la legittimità dell’operato delle Amministrazioni resistenti, atteso che il contestato quesito n. 35 era teso unicamente a valutare la capacità di giudizio comportamentale di tipo organizzativo della parte ricorrente in una situazione di urgenza. A tale riguardo, giova altresì evidenziare che i rischi considerati dalla parte ricorrente a supporto della tesi sviluppata con il mezzo di gravame in esame, stante il loro carattere meramente eventuale e, comunque, remoto alla luce della situazione presa in considerazione dal quesito, rendono del tutto prive di pregio le argomentazioni spese a sostegno della maggiore efficacia della risposta sub c) rispetto a quella sub a) , ritenuta corretta dalla Amministrazione;
Ritenuto, dunque, che né la formulazione del quesito n. 35 (che descrive in modo chiaro la criticità manifestatasi nel contesto lavorativo di riferimento), né le opzioni disponibili (radicalmente diverse sotto il profilo dell’approccio alla risoluzione del problema e, per tale ragione, non ambigue o sovrapponibili), presentino profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o ambiguità, donde l’infondatezza dei profili di censura in esame;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame sia infondato e, quindi, meriti di essere respinto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
UC FF, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC FF | TA IC |
IL SEGRETARIO