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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 30/01/2026, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1328/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 676/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080624136000 TASSA AUTOMOBIL 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080624136000 TASSA AUTOMOBIL 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080624136000 TASSA AUTOMOBIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080624136000 TASSA AUTOMOBIL 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'atto sopra indicato emesso per il mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2007, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica delle sottese cartelle. Eccepisce la prescrizione triennale, già maturata, chiedendone l'annullamento.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - Riscossione deducendo la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese all'atto impugnato e l'esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, come da documentazione allegata alle controdeduzioni.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Come sostenuto dall'Agenzia resistente e non contestato dal ricorrente, le cartelle sottese all'atto impugnato sono state notificate e, successivamente ad esse, anche altri atti interruttivi della prescrizione che, così, non si è maturata.
3. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato e le spese, quantificate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio le spese che si quantificano in 250 euro più accessori, ove dovuti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 676/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080624136000 TASSA AUTOMOBIL 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080624136000 TASSA AUTOMOBIL 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080624136000 TASSA AUTOMOBIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080624136000 TASSA AUTOMOBIL 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'atto sopra indicato emesso per il mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2007, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica delle sottese cartelle. Eccepisce la prescrizione triennale, già maturata, chiedendone l'annullamento.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - Riscossione deducendo la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese all'atto impugnato e l'esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, come da documentazione allegata alle controdeduzioni.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Come sostenuto dall'Agenzia resistente e non contestato dal ricorrente, le cartelle sottese all'atto impugnato sono state notificate e, successivamente ad esse, anche altri atti interruttivi della prescrizione che, così, non si è maturata.
3. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato e le spese, quantificate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio le spese che si quantificano in 250 euro più accessori, ove dovuti.