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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 14/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC TO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2990/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-DOPPIA IMPOSIZIONE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4277/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: La parte ricorrente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.
L'UFFICIO ECCEPESCIE l'Ammissibilità di ogni motivo nuovo oggi dedotto dalla difesa del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è stato presentato dal Sig. Ricorrente_1 contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate riguardo a un'istanza di rimborso. Il ricorrente chiede il rimborso di € 17.136,04, corrispondenti alla maggiore imposta subita sui dividendi di fonte estera percepiti nel 2022.
Il ricorso si basa sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi, che prevede la detrazione dell'imposta estera per evitare la doppia tassazione. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di rimborso con un silenzio-rifiuto, nonostante la giurisprudenza e le disposizioni internazionali, a dire del sig. Ricorrente_1, supportino il diritto del ricorrente alla detrazione.
Il Sig. Ricorrente_1 ha subito una tassazione complessiva del 37,1% sui dividendi, superiore all'aliquota italiana del 26%, a causa della ritenuta del 15% applicata nei Paesi Bassi e del 26% in Italia. La doppia imposizione
è stata considerata illegittima, e il ricorrente chiede il rimborso della differenza, oltre agli interessi di legge e al pagamento delle spese di giudizio.
La Direzione Provinciale II di Milano si è costituita in giudizio contro il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1, che chiedeva il rimborso di imposte pagate sui dividendi esteri percepiti nel 2022 dalla società Società_2
L'Ufficio ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso poiché non redatto in formato digitale nativo, come richiesto dalle norme del processo tributario telematico.
In subordine, ha contestato la mancanza di prova dell'invio dell'istanza di rimborso e la carenza di documentazione idonea a dimostrare sia la legittimazione del contribuente sia il pagamento definitivo delle imposte estere e nazionali. Inoltre, ha ribadito che, secondo l'art. 165 TUIR e la Convenzione Italia-Paesi
Bassi, il credito d'imposta non spetta per i redditi soggetti a imposta sostitutiva, come nel caso dei dividendi esteri in questione, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Infine, l'Ufficio ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e il rigetto del ricorso, ritenendo legittimo il silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso e domandando la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa il contribuente insiste con la richiesta di € 17.136,04, sostenendo che i dividendi siano stati tassati sia nei Paesi Bassi con ritenuta alla fonte, sia in Italia con imposta sostitutiva. A supporto della richiesta versa in atti i documenti bancari che attestano la titolarità delle azioni, la percezione dei dividendi e le imposte versate.
Rispetto alle eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate sostiene che l'atto, seppur in formato non nativo digitale, è valido poiché garantisce la conoscibilità e il diritto di difesa;
rispetto alla eccepita mancanza di prova dell'invio dell'istanza di rimborso deposita ricevute PEC;
sull'onere probatorio e la legittimazione il contribuente afferma di aver fornito documentazione completa e valida per dimostrare la titolarità delle azioni, la percezione dei dividendi e la definitività delle imposte.
Nel merito del diritto al rimborso il contribuente richiama la giurisprudenza e la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi, sostenendo che il credito d'imposta ex art. 165 TUIR spetti anche in caso di imposizione sostitutiva obbligatoria. In conclusione, il contribuente chiede il rigetto delle eccezioni dell'Agenzia delle Entrate e insiste per l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del rimborso richiesto, oltre al pagamento delle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate contesta l'ammissibilità del ricorso, sostenendo che l'atto depositato non sarebbe conforme al formato “nativo digitale”, trattandosi invece di una scansione di documento cartaceo.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza ha più volte affermato che le irregolarità formali relative al formato degli atti processuali non determinano l'inammissibilità del ricorso qualora sia comunque garantita la conoscibilità dell'atto e il diritto di difesa delle parti.
A conferma di tale orientamento, si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30950/2024, che ha chiarito che la violazione delle regole tecniche sulla formazione dell'atto digitale non comporta l'inesistenza dell'atto, ma eventualmente una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c. come avvenuto nel caso di specie dato che l'atto è stato regolarmente notificato e depositato, ed è pienamente conosciuto dall'Ufficio, che ha potuto svolgere senza alcun pregiudizio le proprie difese.
Pertanto l'eccezione è infondata e il ricorso ammissibile.
L'Agenzia delle Entrate contesta anche la mancata prova dell'invio dell'istanza di rimborso, lamentando l'assenza delle ricevute PEC in formato “.eml”.
Sul punto, si fa osservare che il contribuente ha prodotto idonea documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione telematica dell'istanza, allegando la ricevuta di accettazione e della avvenuta consegna, complete di riferimenti tecnici e garanzie di validità digitale.
Tali ricevute, pur non essendo in formato “.eml”, assolvono pienamente alla funzione probatoria della trasmissione e ricezione del messaggio PEC, non potendo la forma diversa costituire causa ostativa al riconoscimento del diritto al rimborso.
Quanto all'onere probatorio circa la titolarità delle azioni, la percezione dei dividendi, e la definitività delle imposte versate, che secondo l'Agenzia delle Entrate il contribuente non avrebbe assolto, si rileva che in atti risultano invece le prove documentali.
Le contabili bancarie versate in atti riportano in modo analitico tutti i dettagli delle operazioni di incasso dei dividendi, curate dall'istituto di credito, indicando con precisione il dossier titoli, l'intestatario, la quantità delle azioni detenute, gli importi dei dividendi accreditati (lordi e netti), le aliquote delle ritenute e l'imposta sostitutiva versata in Italia.
La presenza di questi dati consente all'Agenzia di ricostruire in modo inequivocabile la titolarità delle azioni,
l'ammontare dei dividendi percepiti e le ritenute subite. I documenti bancari, emessi da un intermediario autorizzato, costituiscono infatti prova opponibile ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, rafforzando la valenza probatoria della definitività delle imposte versate.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'onere della prova sia stato pienamente assolto.
Venendo al merito della controversia si rileva che l'Agenzia delle Entrate contesta che il credito d'imposta ex art. 165 TUIR non sarebbe spettante in caso di imposizione sostitutiva, richiamando la normativa interna e la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi.
La ratio delle Convenzioni Internazionali è quella di evitare fenomeni di doppia imposizione, come quello verificatosi nel caso di specie.
La recente giurisprudenza della Suprema Corte - tra cui le sentenze n. 25698/2022; n. 10204/2024 e la recentissima n. 8194/31/2025 del 13 giugno 2025, conferma la legittimità della posizione del contribuente
- avvalorando la fondatezza della pretesa avanzata.
La sentenza n. 25698/2022 ha affermato il principio secondo cui il diritto al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero deve essere riconosciuto anche nei casi in cui i dividendi di fonte estera siano stati assoggettati in Italia a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, purché la doppia imposizione non sia conseguenza di una scelta opzionale del contribuente.
La successiva sentenza n. 10204/2024 ha ribadito e rafforzato tale orientamento, precisando che il credito d'imposta spetta anche quando il reddito di fonte estera non concorre alla formazione del reddito complessivo, qualora la tassazione italiana sia avvenuta in via obbligatoria e senza opzione da parte contribuente.
La Corte ha infatti evidenziato che la ratio delle convenzioni contro le doppie imposizioni è quella di evitare che il medesimo reddito venga assoggettato a tassazione in entrambi gli Stati, e tale obiettivo deve prevalere su interpretazioni restrittive della normativa interna.
Considerato che nel caso di specie trattandosi di un deposito amministrato direttamente dall'istituto di credito le imposte vengono applicate in automatico dall'ente gestore senza riservare opzioni diverse al contribuente si deve rilevare che, versandosi nella esatta fattispecie prevista dalla Cassazione nel suo decidere ormai consolidato anche questa Corte, che ritiene non vi siano motivi per disattendere l'orientamento del Giudice di legittimità, ritiene dovuto il rimborso e fondato il ricorso.
La particolarità della questione e la sua novità, tant'è che la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata da poco, fa ritenere opportuna la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Il Relatore Il Presidente
ET IA IN ER BI
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC TO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2990/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-DOPPIA IMPOSIZIONE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4277/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: La parte ricorrente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.
L'UFFICIO ECCEPESCIE l'Ammissibilità di ogni motivo nuovo oggi dedotto dalla difesa del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è stato presentato dal Sig. Ricorrente_1 contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate riguardo a un'istanza di rimborso. Il ricorrente chiede il rimborso di € 17.136,04, corrispondenti alla maggiore imposta subita sui dividendi di fonte estera percepiti nel 2022.
Il ricorso si basa sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi, che prevede la detrazione dell'imposta estera per evitare la doppia tassazione. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta di rimborso con un silenzio-rifiuto, nonostante la giurisprudenza e le disposizioni internazionali, a dire del sig. Ricorrente_1, supportino il diritto del ricorrente alla detrazione.
Il Sig. Ricorrente_1 ha subito una tassazione complessiva del 37,1% sui dividendi, superiore all'aliquota italiana del 26%, a causa della ritenuta del 15% applicata nei Paesi Bassi e del 26% in Italia. La doppia imposizione
è stata considerata illegittima, e il ricorrente chiede il rimborso della differenza, oltre agli interessi di legge e al pagamento delle spese di giudizio.
La Direzione Provinciale II di Milano si è costituita in giudizio contro il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1, che chiedeva il rimborso di imposte pagate sui dividendi esteri percepiti nel 2022 dalla società Società_2
L'Ufficio ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso poiché non redatto in formato digitale nativo, come richiesto dalle norme del processo tributario telematico.
In subordine, ha contestato la mancanza di prova dell'invio dell'istanza di rimborso e la carenza di documentazione idonea a dimostrare sia la legittimazione del contribuente sia il pagamento definitivo delle imposte estere e nazionali. Inoltre, ha ribadito che, secondo l'art. 165 TUIR e la Convenzione Italia-Paesi
Bassi, il credito d'imposta non spetta per i redditi soggetti a imposta sostitutiva, come nel caso dei dividendi esteri in questione, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Infine, l'Ufficio ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e il rigetto del ricorso, ritenendo legittimo il silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso e domandando la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa il contribuente insiste con la richiesta di € 17.136,04, sostenendo che i dividendi siano stati tassati sia nei Paesi Bassi con ritenuta alla fonte, sia in Italia con imposta sostitutiva. A supporto della richiesta versa in atti i documenti bancari che attestano la titolarità delle azioni, la percezione dei dividendi e le imposte versate.
Rispetto alle eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate sostiene che l'atto, seppur in formato non nativo digitale, è valido poiché garantisce la conoscibilità e il diritto di difesa;
rispetto alla eccepita mancanza di prova dell'invio dell'istanza di rimborso deposita ricevute PEC;
sull'onere probatorio e la legittimazione il contribuente afferma di aver fornito documentazione completa e valida per dimostrare la titolarità delle azioni, la percezione dei dividendi e la definitività delle imposte.
Nel merito del diritto al rimborso il contribuente richiama la giurisprudenza e la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi, sostenendo che il credito d'imposta ex art. 165 TUIR spetti anche in caso di imposizione sostitutiva obbligatoria. In conclusione, il contribuente chiede il rigetto delle eccezioni dell'Agenzia delle Entrate e insiste per l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del rimborso richiesto, oltre al pagamento delle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate contesta l'ammissibilità del ricorso, sostenendo che l'atto depositato non sarebbe conforme al formato “nativo digitale”, trattandosi invece di una scansione di documento cartaceo.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza ha più volte affermato che le irregolarità formali relative al formato degli atti processuali non determinano l'inammissibilità del ricorso qualora sia comunque garantita la conoscibilità dell'atto e il diritto di difesa delle parti.
A conferma di tale orientamento, si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30950/2024, che ha chiarito che la violazione delle regole tecniche sulla formazione dell'atto digitale non comporta l'inesistenza dell'atto, ma eventualmente una mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c. come avvenuto nel caso di specie dato che l'atto è stato regolarmente notificato e depositato, ed è pienamente conosciuto dall'Ufficio, che ha potuto svolgere senza alcun pregiudizio le proprie difese.
Pertanto l'eccezione è infondata e il ricorso ammissibile.
L'Agenzia delle Entrate contesta anche la mancata prova dell'invio dell'istanza di rimborso, lamentando l'assenza delle ricevute PEC in formato “.eml”.
Sul punto, si fa osservare che il contribuente ha prodotto idonea documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione telematica dell'istanza, allegando la ricevuta di accettazione e della avvenuta consegna, complete di riferimenti tecnici e garanzie di validità digitale.
Tali ricevute, pur non essendo in formato “.eml”, assolvono pienamente alla funzione probatoria della trasmissione e ricezione del messaggio PEC, non potendo la forma diversa costituire causa ostativa al riconoscimento del diritto al rimborso.
Quanto all'onere probatorio circa la titolarità delle azioni, la percezione dei dividendi, e la definitività delle imposte versate, che secondo l'Agenzia delle Entrate il contribuente non avrebbe assolto, si rileva che in atti risultano invece le prove documentali.
Le contabili bancarie versate in atti riportano in modo analitico tutti i dettagli delle operazioni di incasso dei dividendi, curate dall'istituto di credito, indicando con precisione il dossier titoli, l'intestatario, la quantità delle azioni detenute, gli importi dei dividendi accreditati (lordi e netti), le aliquote delle ritenute e l'imposta sostitutiva versata in Italia.
La presenza di questi dati consente all'Agenzia di ricostruire in modo inequivocabile la titolarità delle azioni,
l'ammontare dei dividendi percepiti e le ritenute subite. I documenti bancari, emessi da un intermediario autorizzato, costituiscono infatti prova opponibile ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, rafforzando la valenza probatoria della definitività delle imposte versate.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'onere della prova sia stato pienamente assolto.
Venendo al merito della controversia si rileva che l'Agenzia delle Entrate contesta che il credito d'imposta ex art. 165 TUIR non sarebbe spettante in caso di imposizione sostitutiva, richiamando la normativa interna e la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi.
La ratio delle Convenzioni Internazionali è quella di evitare fenomeni di doppia imposizione, come quello verificatosi nel caso di specie.
La recente giurisprudenza della Suprema Corte - tra cui le sentenze n. 25698/2022; n. 10204/2024 e la recentissima n. 8194/31/2025 del 13 giugno 2025, conferma la legittimità della posizione del contribuente
- avvalorando la fondatezza della pretesa avanzata.
La sentenza n. 25698/2022 ha affermato il principio secondo cui il diritto al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero deve essere riconosciuto anche nei casi in cui i dividendi di fonte estera siano stati assoggettati in Italia a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, purché la doppia imposizione non sia conseguenza di una scelta opzionale del contribuente.
La successiva sentenza n. 10204/2024 ha ribadito e rafforzato tale orientamento, precisando che il credito d'imposta spetta anche quando il reddito di fonte estera non concorre alla formazione del reddito complessivo, qualora la tassazione italiana sia avvenuta in via obbligatoria e senza opzione da parte contribuente.
La Corte ha infatti evidenziato che la ratio delle convenzioni contro le doppie imposizioni è quella di evitare che il medesimo reddito venga assoggettato a tassazione in entrambi gli Stati, e tale obiettivo deve prevalere su interpretazioni restrittive della normativa interna.
Considerato che nel caso di specie trattandosi di un deposito amministrato direttamente dall'istituto di credito le imposte vengono applicate in automatico dall'ente gestore senza riservare opzioni diverse al contribuente si deve rilevare che, versandosi nella esatta fattispecie prevista dalla Cassazione nel suo decidere ormai consolidato anche questa Corte, che ritiene non vi siano motivi per disattendere l'orientamento del Giudice di legittimità, ritiene dovuto il rimborso e fondato il ricorso.
La particolarità della questione e la sua novità, tant'è che la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata da poco, fa ritenere opportuna la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Il Relatore Il Presidente
ET IA IN ER BI