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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/07/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1920/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Marconi, 121 presso lo studio dell'Avv. Stefano Giorgianni che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria, 1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 luglio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 settembre 2024 Parte_1 formulava opposizione avverso l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione. Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p.
Nella resistenza dell la causa veniva istruita mediante il rinnovo CP_1 delle operazioni peritali.
Il ricorso è infondato.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha Persona_1 accertato che la ricorrente è affetta da “Insufficienza renale cronica- uremia terminale- in trattamento emodialitico trisettimanale, cardiopatia ischemicoipertensiva in pregresso IMA stent-ptca trattato in II/III classe funzionale NYHA, BPCO da fibrosi polmonare in soggetto con recente spirometria e saturazione di ossigeno nella norma, pregresso linfoma di GK e carcinoma uroepiteliale papillare senza, in atto, riprese di malattia, poliartrosi a modica incidenza funzionale motoria”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza da novembre 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente non può essere riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento. Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. , depositata nel presente giudizio di Persona_1 opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 1920/2024 R.G.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente per entrambe le fasi (con la riduzione prevista dall'art. 152 bis disp att. c.p.c. per la fase di a.t.p.).
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. , Persona_1 depositata nel presente giudizio di opposizione iscritto al N. R.G.
1920/2024; dichiara che non sussiste in capo a parte ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per entrambe le fasi, liquidate in € 936,00 per la fase di a.t.p. ed in €
2.697,00 per la fase di opposizione, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 luglio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa
Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.