Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Ordinanza cautelare 6 agosto 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/03/2026, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Domenico Torre, Livio Domenico Liardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
- della deliberazione n. -OMISSIS-, adottata dalla Fondazione PVT Policlinico TOR VERGATA, ad oggetto “Scioglimento della riserva di ammissione posta con DDG n. 95 del 26/01/2024 e ammissione/esclusione candidati. Approvazione della graduatoria finale di merito”, nella parte in cui è stata approvata la graduatoria finale senza che al ricorrente sia stata riconosciuta la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- della predetta graduatoria allegata alla deliberazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente è collocato alla posizione n.-OMISSIS-, con un punteggio pari a -OMISSIS-, senza che illegittimamente sia stato riconosciuto in suo favore il possesso dei requisiti di riserva di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- di tutti i verbali della commissione giudicatrice, nonché della scheda di valutazione dei titoli e dei requisiti relativa al ricorrente, nelle parti in cui non è stata riconosciuta a quest’ultimo la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di autotutela formulata dal ricorrente il 06/12/2024;
- della deliberazione n. -OMISSIS-, adottata dalla Fondazione PVT Policlinico TOR VERGATA, ad oggetto “Rettifica graduatoria finale di merito approvata con provvedimento n. -OMISSIS-”, nella parte in cui è stata approvata la graduatoria rettificata senza che al ricorrente sia stata riconosciuta la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- della predetta graduatoria rettificata allegata alla deliberazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente è collocato alla posizione n.-OMISSIS-, con un punteggio pari a -OMISSIS-, senza che illegittimamente sia stato riconosciuto in suo favore il possesso dei requisiti di riserva di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- di tutti i verbali della commissione giudicatrice relativi al procedimento di ulteriore verifica delle posizioni dei candidati di cui all’avviso del 28/11/2024, nonché della scheda di valutazione dei titoli e dei requisiti relativa al ricorrente, nelle parti in cui non è stata riconosciuta a quest’ultimo la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- del Bando pubblicato in BURL n. 72 del 07/09/2023 del «Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge, indetto ex DDG n. 960/23», dei relativi Allegati, dell’intera lex specialis del concorso, ivi compresa la modulistica messa a disposizione dei candidati per presentare la domanda di partecipazione, tutti in parte qua e nei limiti di interesse del ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compresa, ove occorra, la DDG 95 del 26/01/2024;
e per l’accertamento
- del diritto del Sig. -OMISSIS-ad ottenere il riconoscimento in proprio favore della posizione giuridica di soggetto riservatario nell’ambito della graduatoria della procedura selettiva de qua, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18\4\2025:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
- della Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione PTV n. 225 del 20/02/2025, recante la «Parziale rettifica DDG n. 38/2025 e approvazione graduatoria finale di merito, ratifica Piano delle Aggregazioni e individuazione 1092 unità aventi titolo all'assunzio-ne a tempo pieno e indeterminato presso le Aziende/Enti del SSR destinatarie/i dei posti», del-la graduatoria dalla stessa approvata e degli ulteriori allegati, nei limiti dell’interesse del ricor-rente;
- dei Verbali della Commissione, ivi compreso il «Verbale della Commissione - XXXVIII^ se-duta - 05/02/2025», nonché di tutti gli ulteriori atti della Commissione esaminatrice, nei limiti dell’interesse del ricorrente;
- ove occorra, sempre nei limiti dell’interesse del ricorrente, di tutti gli atti della Fondazione PTV richiamati dalla Deliberazione n. 225 del 20/02/2025;
- sempre nei limiti dell’interesse del ricorrente, della «graduatoria finale del Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge», pubblicata sul BUR della Regione Lazio n. 26 del 1° aprile 2025, nonché, ove esi-stente, dell’atto di approvazione della graduatoria stessa;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, nei limiti dell’interesse del ricorrente.
oltre che degli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, ossia:
- della deliberazione n. -OMISSIS-, adottata dalla Fondazione PVT Policlinico TOR VERGATA, ad oggetto “Scioglimento della riserva di ammissione posta con DDG n. 95 del 26/01/2024 e ammissione/esclusione candidati. Appro-vazione della graduatoria finale di merito”, nella parte in cui è stata approvata la graduatoria finale senza che al ricorrente sia stata riconosciuta la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- della predetta graduatoria allegata alla deliberazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente è collocato al-la posizione n.-OMISSIS-, con un punteggio pari a -OMISSIS-, senza che illegittimamente sia stato riconosciuto in suo favore il possesso dei requisiti di riserva di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- di tutti i verbali della commissione giudicatrice, nonché della scheda di valutazione dei titoli e dei requisiti relativa al ri-corrente, nelle parti in cui non è stata riconosciuta a quest’ultimo la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di autotutela formulata dal ricorrente il 06/12/2024;
- della deliberazione n. -OMISSIS-, adottata dalla Fondazione PVT Policlinico TOR VERGATA, ad oggetto “Rettifi-ca graduatoria finale di merito approvata con provvedimento n. -OMISSIS-”, nella parte in cui è stata approvata la graduatoria rettificata senza che al ricorrente sia stata riconosciuta la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- della predetta graduatoria rettificata allegata alla deliberazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente è col-locato alla posizione n.-OMISSIS-, con un punteggio pari a -OMISSIS-, senza che illegittimamente sia stato riconosciuto in suo favore il possesso dei requisiti di riserva di cui alla L. n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- di tutti i verbali della commissione giudicatrice relativi al procedimento di ulteriore verifica delle posizioni dei candidati di cui all’avviso del 28/11/2024, nonché della scheda di valutazione dei titoli e dei requisiti relativa al ricorrente, nelle parti in cui non è stata riconosciuta a quest’ultimo la posizione giuridica di soggetto riservatario in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- del Bando pubblicato in BURL n. 72 del 07/09/2023 del «Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge, indetto ex DDG n. 960/23», dei relativi Allegati, dell’intera lex specialis del concorso, ivi compresa la modulistica messa a disposizione dei candidati per presentare la domanda di partecipazione, tutti in parte qua e nei limiti di interesse del ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compresa, ove occorra, la DDG 95 del 26/01/2024;
e per l’accertamento
- del diritto del Sig. -OMISSIS-ad ottenere il riconoscimento in proprio favore della posizione giuridica di soggetto riserva-tario nell’ambito della graduatoria della procedura selettiva de qua, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22\12\2025:
per la declaratoria di nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, co. 4, lett. b), cod. proc. amm. e 21-septies, L. n. 241/1990, e/o comunque per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
- delle determinazioni assunte dalla Commissione Esaminatrice del «Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge, indetto ex DDG n. 960/23», confluite nel processo verbale relativo alla 40° seduta, datato 09/10/2025 ma versato in atti soltanto in data 28/11/2025 (e mai comunicato prima), con cui la predetta Commissione ha riesaminato la posizione dell’odierno ricorrente sig. -OMISSIS- confermando il seguente giudizio: “-OMISSIS--OMISSIS- rimane nella posizione -OMISSIS- di cui alla graduatoria pubblicata, da ultimo, con deliberazione n° 815 del 16/06/2025, senza il riconoscimento della riserva”; ciò sul rilievo che il ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione e durante lo svolgimento della procedura selettiva, non ha allegato la documentazione relativa al titolo di riserva;
- di tutte le determinazioni assunte in parte qua da parte della Commissione esaminatrice, ivi compresi gli ulteriori atti dalla stessa menzionati nel cennato verbale (mai comunicati) e meramente confermativi delle determinazioni in precedenza assunte nei confronti del ricorrente;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, nei limiti dell’interesse del ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Policlinico Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. CO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe, successivamente integrato da due motivi aggiunti, l’odierno ricorrente ha promosso impugnativa avverso i provvedimenti e gli atti con cui la Fondazione PVT Policlinico TOR VERGATA ha approvato la graduatoria di merito relativa al “ Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: AREA DEGLI OPERATORI/Profili professionali del ruolo sociosanitario/OPERATORE SOCIOSANITARIO comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge ” per non aver allegato alla domanda di partecipazione i documenti atti a comprovare la posizione giuridica di soggetto riservatario nell’ambito della graduatoria in quanto in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 68 del 1999.
2. Con il primo motivo svolto con il ricorso introduttivo - poi reiterato con i due motivi aggiunti (del 18.04.2025 e del 22.12.2025), sia in via diretta che per derivationem - il ricorrente ha dedotto la “ Violazione ed erronea applicazione di legge (DPR 09/05/1994, n. 487; L. n. 68/1999; previsioni del Bando del concorso in questione; artt. 3 E 97 Cost.). Violazione ed erronea applicazione dell’art. 6, l. n. 241/1990 per mancata attivazione del soccorso istruttorio. Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti fattuali e giuridici; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; perplessità; ingiustizia manifesta e contraddittorietà ”, contestando la contraddittorietà del bando e dell’allegato A nonché del form previsto per la presentazione della domanda il quale una volta consentita l’indicazione della ragione della riserva, non prevedeva un apposito “ slot ” per allegare la documentazione medica necessaria.
2.1. Con il secondo motivo svolto con il ricorso introduttivo - poi reiterato con i due motivi aggiunti (del 18.04.2025 e del 22.12.2025), sia in via diretta che per derivationem - il ricorrente ha ulteriormente dedotto la “ Violazione ed erronea applicazione di legge (dpr 09/05/1994, n. 487; l. n. 68/1999; previsioni del bando del concorso in questione; artt. 3 e 97 cost.). violazione ed erronea applicazione dell’art. 6, l. n. 241/1990 per mancata attivazione del soccorso istruttorio. eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti fattuali e giuridici; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; perplessità; ingiustizia manifesta e contraddittorietà ” , contestando l’illegittimità del bando di concorso (e dell’intera disciplina della procedura selettiva, ivi compresa la modulistica messa a disposizione dei candidati per presentare la domanda di partecipazione) anche nella parte in cui lo stesso, ha imposto l’onere di allegare, pena la non valutazione/decadenza dai benefici, la documentazione e le certificazioni comprovanti il possesso di titoli di riserva, bene potendo gli stessi essere autodichiarati ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché per la mancata attivazione del soccorso istruttorio previsto in via generale dalla legge sul procedimento amministrativo che avrebbe consentito di ovviare alla carenza riscontrata nella domanda.
3. Il 21.05.2025 si è costituita la Fondazione Policlinico Tor Vergata con memoria con la quale ha contrastato le deduzioni attoree.
4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti (depositato il 18.04.2025) il ricorrente ha impugnato, inoltre, la “ Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione PTV n. 225 del 20/02/2025, recante la «Parziale rettifica DDG n. 38/2025 e approvazione graduatoria finale di merito, ratifica Piano delle Aggregazioni e individuazione 1092 unità aventi titolo all'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso le Aziende/Enti del SSR destinatarie/i dei posti ».
4.1. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti (depositato il 22.12.2025) il ricorrente ha impugnato, infine, le determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice a seguito della richiesta di riesame da parte di -OMISSIS--OMISSIS-.
5. Infine, le parti con memorie conclusive hanno insistito nell’accoglimento delle argomentazioni già rassegnate.
6. All’udienza pubblica del 24.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti sono privi di giuridico fondamento e, pertanto, infondati.
8. Le questioni sollevate con i ricorsi proposti sono state già oggetto di scrutinio da parte del Consiglio di Stato che si è pronunciato su una fattispecie, sia in fatto che in diritto, perfettamente sovrapponibile a quella sottesa al presente processo.
8.1. Ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d ), c.p.a., pertanto, il collegio ritiene di poter rinviare a quel precedente in quanto non emergono ragioni per discostarsi.
8.2. 9. Nel merito, comunque, il ricorso non appare fondato. L’art. 5 del bando prevedeva, specificando quanto già disposto dall’art. 4, che alla domanda telematica di iscrizione alla procedura di concorso dovesse essere allegata, in formato pdf, la “documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza ex art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i” e la “certificazione comprovante il possesso di titoli di riserva”. La mancata allegazione della documentazione avrebbe comportato il mancato riconoscimento dei suddetti titoli.
Ebbene l’odierna appellante deduce di aver espressamente dichiarato il possesso del requisito per la riserva di legge, ma che il format telematico del concorso le aveva materialmente impedito di allegare il relativo documento comprovante la sussistenza del requisito stesso.
Tale presunta impossibilità è però smentita dal fatto che, come risulta dalla graduatoria finale, una molteplicità di candidati hanno invece allegato la suddetta documentazione, vedendosi riconosciuto l’inserimento nella quota di riserva.
Al riguardo una consolidata giurisprudenza ritiene che nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, Sent. 27/08/2025, n. 7118).
Nel caso di specie non risultano errori materiali nel caricamento dei documenti informatici, ma emerge che l’appellante abbia semplicemente omesso di adempiere a tale incombente.
Neppure potrebbe sostenersi che la domanda di partecipazione costituisse dichiarazione sostitutiva di certificazione anche per quanto riguarda lo stato di invalidità.
Quand’anche si ritenesse che una dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 del DPR n. 445 del 2000, fosse idonea anche a sostituire la certificazione dello stato di invalidità, non potrebbe però concludersi che detta dichiarazione fosse integrata dalla sola indicazione del requisito nella domanda di partecipazione.
Infatti l’art. 6 del bando prevedeva: «Non potranno essere oggetto di valutazione le dichiarazioni prive di elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/00»; il citato art. 43, comma 1, dispone, a sua volta, che l’interessato debba fornire gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Al contrario, nella domanda di partecipazione, l’odierna appellante si limitava a fare riferimento al suo status, senza indicare neppure gli estremi del verbale di accertamento dell’INPS. Dunque non essendo stata allegata alcuna certificazione né dichiarazione sostitutiva, correttamente l’Amministrazione non ha considerato il titolo per l’inserimento nella quota di riserva. (Cons. Stato, n. 10385/2025).
8.3. A ben vedere, anche questa stessa sezione in una vicenda analoga, e relativa al medesimo bando di concorso, non aveva ritenuto censurabile il mancato ricorso, da parte della resistente amministrazione, al soccorso istruttorio, di cui all’art. 6 della legge n. 241 del 1990, evidenziando, in particolare, che:
- la previsione del bando di concorso dell’onere di allegazione alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi, a pena di esclusione, dei titoli di riserva appare legittima in quanto onere, da un lato, rispondente ai canoni di economicità e speditezza, consentendo un più veloce e semplice controllo della dichiarazione sostitutiva, attività che comporta un dispendio di tempo e risorse per l’amministrazione, e, dall’altro, agevolmente esigibile nei confronti del partecipante in quanto sicuramente dotato dei relativi certificati;
- in applicazione del principio di autoresponsabilità, che deve animare ogni candidato in sede di partecipazione ad un concorso pubblico, e in funzione della tutela del principio della par condicio tra i candidati, il soccorso istruttorio non può essere legittimamente e utilmente azionato da parte dell’amministrazione ai fini dell’integrazione di documentazione (comprovante il possesso di uno specifico requisito dichiarato nella domanda) espressamente richiesta dal bando a pena di esclusione dalla partecipazione alla stessa. (Tar Lazio, sez. III- quater , n. 7517/2025).
9. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti devono essere respinti.
10. Le spese processuali, in virtù della materia trattata e delle questioni affrontate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quelli per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CR QU, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
CO NA, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| CO NA | RI CR QU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.