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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1413/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720249003659218000 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 26.5.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente depositato telematicamente presso questa Corte il 24.6.2025, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente iindirizzo_4 C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su separato foglio ed allegata in formato digitale, dal rag. Difensore_1, presso il cui studio in Pozzallo (RG), Indirizzo_1, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti del suddetto ente, avverso l'intimazione di pagamento n° 29720249003659218000, notificata il 16.5.2025, portante un carico di € 5.292,16 a titolo di IMU, anno 2006, Comune di Pozzallo, oltre interessi, sanzioni e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva la maturata prescrizione quinquennale della somma richiesta con l'atto impugnato.
Lamentava la mancata e/o invalida notifica della prodromica cartella indicata nell'atto impugnato e ne rilevava la nullità anche per mancata giustificazione del calcolo degli interessi addebitati.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione dell'intimazione impugnata, di annullarla con vittoria di spese e onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario e con trattazione in pubblica udienza del ricorso.
Con controdeduzioni depositate il 2.10.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in Roma, alla
Indirizzo_2, C.F.: P.IVA_1, in persona del suo procuratore speciale, Dr. Nominativo_2
, (in virtù dei poteri a lui conferiti con procura notarile, Rep. 183055 raccolta nr 13239 del 23/07/2025), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alle stesse controdeduzioni, dall'avv. Difensore_2, presso il cui studio in Calvizzano, Indirizzo_3, eleggeva domicilio, costituendosi in giudizio, rilevava la definitività della cartella di pagamento, regolarmente notificata e non impugnata, sottesa all'intimazione impugnata.
Riteneva che, a seguito della regolare notifica della menzionata cartella, nessuna prescrizione fosse maturata.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'indicazione del criterio di calcolo degli interessi che deduceva essere determinati dalla legge.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria depositata il 21.11.2025 il ricorrente insisteva nell'eccezione di prescrizione.
Con ordinanza n° 1134/2025 depositata il 5.12.2025 la Corte, in composizione monocratica, accoglieva l'istanza di sospensiva sussistendone i presupposti di legge.
All'udienza del 18.2.2026 era presente, in collegamento da remoto, per il ricorrente, il rag. Difensore_1, il quale insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso. Nessuno era presente per l'Agenzia delle Entrate
Riscossione. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta fondata l'eccezione di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006 "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.".
Sulle evenienze successive alla notifica dell'accertamento la Corte condivide la ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “Preliminarmente occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione.
Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse.
La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la L. n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con l'art. 1, i commi 161 e 163, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c., n.
4. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali.
Opera, dunque, il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi, trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis, Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 21810 dell'11/7/2022).
Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato che la cartella indicata nell'intimazione impugnata è stata regolarmente notificata in data 27.11.2013. Senonché da tale data a quella della notifica dell'atto impugnato (16.5.2025) è abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile secondo il condivisibile principio giurisprudenziale sopra richiamato. Non è stato, inoltre, dedotto, né tanto meno provato, l'intervento di alcun atto interruttivo del suddetto termine prescrizionale.
Il ricorso va, pertanto, accolto, senza che sia necessario, per il principio dell'assorbimento, l'esame degli altri motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.260,00, di cui € 60,00 per spese vive ed € 1.200,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge da distrarre a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ragusa lì 18/2/2026
IL GIUDICE
SE TA
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1413/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720249003659218000 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 26.5.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente depositato telematicamente presso questa Corte il 24.6.2025, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente iindirizzo_4 C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su separato foglio ed allegata in formato digitale, dal rag. Difensore_1, presso il cui studio in Pozzallo (RG), Indirizzo_1, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti del suddetto ente, avverso l'intimazione di pagamento n° 29720249003659218000, notificata il 16.5.2025, portante un carico di € 5.292,16 a titolo di IMU, anno 2006, Comune di Pozzallo, oltre interessi, sanzioni e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva la maturata prescrizione quinquennale della somma richiesta con l'atto impugnato.
Lamentava la mancata e/o invalida notifica della prodromica cartella indicata nell'atto impugnato e ne rilevava la nullità anche per mancata giustificazione del calcolo degli interessi addebitati.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, previa sospensione dell'intimazione impugnata, di annullarla con vittoria di spese e onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario e con trattazione in pubblica udienza del ricorso.
Con controdeduzioni depositate il 2.10.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in Roma, alla
Indirizzo_2, C.F.: P.IVA_1, in persona del suo procuratore speciale, Dr. Nominativo_2
, (in virtù dei poteri a lui conferiti con procura notarile, Rep. 183055 raccolta nr 13239 del 23/07/2025), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alle stesse controdeduzioni, dall'avv. Difensore_2, presso il cui studio in Calvizzano, Indirizzo_3, eleggeva domicilio, costituendosi in giudizio, rilevava la definitività della cartella di pagamento, regolarmente notificata e non impugnata, sottesa all'intimazione impugnata.
Riteneva che, a seguito della regolare notifica della menzionata cartella, nessuna prescrizione fosse maturata.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'indicazione del criterio di calcolo degli interessi che deduceva essere determinati dalla legge.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria depositata il 21.11.2025 il ricorrente insisteva nell'eccezione di prescrizione.
Con ordinanza n° 1134/2025 depositata il 5.12.2025 la Corte, in composizione monocratica, accoglieva l'istanza di sospensiva sussistendone i presupposti di legge.
All'udienza del 18.2.2026 era presente, in collegamento da remoto, per il ricorrente, il rag. Difensore_1, il quale insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso. Nessuno era presente per l'Agenzia delle Entrate
Riscossione. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta fondata l'eccezione di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006 "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.".
Sulle evenienze successive alla notifica dell'accertamento la Corte condivide la ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “Preliminarmente occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione.
Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse.
La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la L. n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con l'art. 1, i commi 161 e 163, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c., n.
4. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali.
Opera, dunque, il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi, trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis, Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 21810 dell'11/7/2022).
Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato che la cartella indicata nell'intimazione impugnata è stata regolarmente notificata in data 27.11.2013. Senonché da tale data a quella della notifica dell'atto impugnato (16.5.2025) è abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile secondo il condivisibile principio giurisprudenziale sopra richiamato. Non è stato, inoltre, dedotto, né tanto meno provato, l'intervento di alcun atto interruttivo del suddetto termine prescrizionale.
Il ricorso va, pertanto, accolto, senza che sia necessario, per il principio dell'assorbimento, l'esame degli altri motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.260,00, di cui € 60,00 per spese vive ed € 1.200,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge da distrarre a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ragusa lì 18/2/2026
IL GIUDICE
SE TA