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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 11/03/2021, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 01339/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1339 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Guido Rodio, Lorenzo Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Venezia, San Marco 4091;
-OMISSIS- non costituitosi in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del Sindaco -OMISSIS- pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto e Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Mestre – Venezia, via Forte Marghera 191;
nei confronti
-OMISSIS-non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della -OMISSIS-, comunicata solo nei suoi estremi con nota -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-, con la quale è stata dichiarata la non idoneità del ricorrente al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di -OMISSIS- e la -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare del verbale conclusivo -OMISSIS- con il quale la -OMISSIS- presso la -OMISSIS-. nominata per l'accertamento dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali dei candidati al concorso in questione ha dichiarato il ricorrente non idoneo per presunti deficit dei requisiti fisico e psico- attitudinali richiesti dal bando, nonché di tutti i verbali e relazioni della predetta -OMISSIS-, nonché degli atti di nomina della medesima -OMISSIS- e di delega dell'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati alla -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (atti tutti non conosciuti nei lori estremi, né nel loro contenuto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il ricorrente è stato valutato non idoneo all’assunzione all’esito del concorso per il conferimento di -OMISSIS- presso il -OMISSIS- e la -OMISSIS-;
- che il giudizio di non idoneità è stato formulato sulla base dell’esito degli -OMISSIS- “-OMISSIS-”;
- che con il ricorso in epigrafe il giudizio di non idoneità è impugnato, con l’allegazione di alcuni principi di prova, lamentando la non attendibilità degli accertamenti medici svolti;
- che con ordinanza -OMISSIS- di questa Sezione -OMISSIS-, è stata disposta una verificazione avente ad oggetto una nuova -OMISSIS- circa il possesso o meno in capo al ricorrente dei requisiti fisici e funzionali di cui agli articoli -OMISSIS- speciale del -OMISSIS-necessari per l’assunzione;
- che il -OMISSIS- in data -OMISSIS- ha depositato in giudizio l’esito dei nuovi accertamenti svolti da un -OMISSIS-, integrato da uno -OMISSIS-, -OMISSIS-, che si esprime nel senso dell’insussistenza dei requisiti prescritti;
- che pertanto la domanda cautelare non può essere accolta stante la mancanza di elementi di fumus boni iuris ;
- che viene sin d’ora fissata, per l’esame del merito del ricorso, l’udienza del 22 settembre 2021;
- che il difensore della parte ricorrente all’odierna camera di consiglio ha altresì rappresentato l’esigenza del proprio assistito di conoscere nel dettaglio quali siano i profili di inidoneità accertati;
- che il difensore del -OMISSIS- ha rappresentato la disponibilità dell’Ente ad ostendere la documentazione richiesta;
- che pertanto, stante l’accordo delle parti, si dispone che il -OMISSIS- depositi in giudizio la documentazione completa della -OMISSIS- -OMISSIS-, della quale allo stato attuale è stato prodotto solamente il giudizio finale sintetico, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza;
- che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare, fissa sin d’ora, per l’esame del merito della controversia, l’udienza del 22 settembre 2021, e dispone che il -OMISSIS- depositi in giudizio la documentazione indicata in motivazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.