Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1984/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 28/02/2025
È presente, per l'attore, l'avv. FABRIZIO FERRARI. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Ferrari si riporta alle note conclusionali depositate il 23/10/2023. Insiste nelle proprie richieste e nelle conclusioni rassegnate, richiamandosi anche a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 39769/2021. Insiste soprattutto nella richiesta di risarcimento, stante la fornita prova documentale del danno subito. In ipotesi di rigetto della domanda, chiede la compensazione delle spese del giudizio, vista la contumacia del convenuto. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1984/2019 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ferrari Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
Attore
E
(C.F. ), in persona l.r.p.t.; CP_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha evocato in giudizio per ottenerne la condanna al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi di Banca di Italia e la Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria.
1.1. Deduce l'attore di essere stato cliente da oltre 10 anni della , filiale di CP_1
CA (CS) e di aver sempre regolarmente rimborsato i suoi prestiti. Nel mese di Gennaio 2018, ha ricevuto da l'unica e sola comunicazione - una racc. a/r datata CP_1
21/11/2017 -, con cui gli è stata comunicata l'intervenuta segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi della Banca D'Italia, effettuata in data 14/11/2017 per delle rate scadute relativamente a prestiti in essere con il predetto istituto. Su un prestito si registrava il ritardo di pagamento di una rata di € 228,00 e sull'altro prestito si registrava un ritardo di cinque rate residue di 600,00 circa cadauna. L'attore rappresenta che, a seguito di tale comunicazione di avvenuta iscrizione, ha richiesto Visura CRIF in data 18/01/2018 e 09/04/2018, e veniva a conoscenza solo allora di essere già stato precedentemente pagina 2 di 5 segnalato anche a CRIF SPA, ove risultavano le iscrizioni a suo nome per gli stessi debiti residui e i ritardi di pagamento. L'attore, assume che, a causa delle predette segnalazioni, subiva sia la revoca immediata del fido per la propria attività aziendale (negozio di abbigliamento) di € 2.500,00 in altra banca di appoggio (BNL Paribas - comunicazione a/r del 23/11/2018) sia il rigetto della richiesta di finanziamento del 02/02/2018 AGOS di € 5.300,00 – pratica n 58325035 –, rigetto motivato da Agos per via della segnalazione a sofferenza in CRIF spa. Il prestito era stato richiesto dall'attore per le spese di cui alle cure chemioterapiche della moglie eseguite periodicamente presso l'Ospedale Humanitas in Milano, ove la stessa doveva recarsi. Deduce in diritto: i) la violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta SIC;
ii) violazione dell'art. 125, comma 3, del t.u.b. per il mancato preavviso di segnalazione a sofferenza sia in Banca d'Italia che CRIF s.p.a. Conclude, pertanto, chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza e ordinata la cancellazione della stessa, sia in CRIF che in Centrale Rischi di Banca d'Italia, nonché la condanna di al pagamento della somma pari a € 5.350,00, per risarcimento Controparte_1 del danno subito a seguito del rigetto del prestito personale di oltre al Controparte_2 risarcimento del danno sociale e d'immagine da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.. 1.2. pur avendo avuto rituale notifica, non si è costituita, rimanendo Controparte_1 contumace.
1.3. Il procedimento correttamente incardinatosi, non ha necessitato di ulteriore istruzione probatoria, ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda è infondata e va respinta.
2.1. I doveri di informazione posti in capo all'intermediario per le segnalazioni negative trovano disciplina nelle seguenti fonti: a) per i soli clienti consumatori, dall'art. 125, comma 3, TUB (decreto legislativo n. 385/1993): "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma": b) ancora per i soli clienti consumatori, all'art. 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991: "Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del TUB, va informato quando, per la prima volta, viene classificato 'negativamente' (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione 'negativa' (...) La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere"; nonché, rispetto alla medesima circolare, il cap. 2, sez. II, par. 5, s. 5: "gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la pagina 3 di 5 prima volta che lo segnalano a sofferenza (...). Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati". c) infine, per le sole segnalazioni alle centrali rischi private, l'art. 5, comma 6, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (che replica il contenuto dell'art. 4, comma 7, del previgente Codice di deontologia, pubblicato in G.U. n. 300 del 2004), emanato in attuazione degli artt. 12 e 117 del Codice della privacy, il quale prevede che "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".
2.2. Nel caso di specie le segnalazioni effettuate nei confronti della CRIF spa e della Centrale dei Rischi sono illegittime, perché non precedute dai prescritti preavvisi, come imposto dalla evocata normativa primaria e secondaria, oltre che dal più generale dovere di correttezza e buona fede, onde se ne deve ordinare la cancellazione. Le raccomandate di sollecito di pagamento inviate dall'Istituto di credito non possono essere considerate in alcun modo quali atti equipollenti, dal momento si limitano a sollecitare il pagamento degli insoluti e il rientro dalle esposizioni, con avvertimento di avvio delle azioni a tutela delle proprie ragioni, tra le quali non può farsi rientrare anche quella concernente la segnalazione della sofferenza o dei ritardi di pagamento, i quali assolvono a tutt'altra funzione, per niente strumentale alla tutela delle ragioni del creditore.
2.3. Nondimeno, al riconoscimento dell'illegittimità della segnalazione non segue alcun risarcimento, per mancanza di prova dell'esistenza di quei pregiudizi che l'attore assume di aver subito per effetto dell'illegittima segnalazione. Egli, infatti, sostiene di essersi visto negare la concessione di un finanziamento di circa 5000,00 euro richiesto alla società Agos. L'assunto attoreo non trova, come accennato, adeguata conferma probatoria. Con la nota del 06/02/2019 la società finanziaria ha riferito che la richiesta di finanziamento n. 58325035 di € 5.355,00 è stata rifiutata a seguito di una “valutazione complessiva” dei dati forniti al momento della richiesta e che, per le valutazioni del caso, si è “anche” servita della ricerca di eventuali informazioni creditizie di tipo negativo gestite da società private o esistenti in pubblici registri. Pertanto, il motivo del rifiuto non è da correlarsi, stando alla risposta fornita dal finanziatore, esclusivamente all'esistenza di segnalazioni negative. D'altra parte, il finanziatore in sede di concessione del prestito è tenuto a effettuare valutazioni che concernono anche profili diversi rispetto a quello relativo alla puntualità dei pagamenti, quale, ad esempio, quello della capacità di indebitamento massima del debitore, tenuto conto della sua situazione reddituale. Per quanto concerne, invece, la riduzione o la revoca dell'affidamento concesso alla società dell'attore (e non a lui personalmente), la documentazione esibita non fa alcun riferimento alle circostanze dedotte e non vi è altra prova che possa, anche solo indirettamente o in via presuntiva, indurre a ritenere che la revoca della linea di credito (affidamento in conto pagina 4 di 5 corrente) sia ascrivibile all'illegittima segnalazione e non ad altri fattori concernenti l'andamento del rapporto di finanziamento in essere tra la società e l'istituto di credito. Anche il risarcimento per lesione dell'immagine “sociale” dell'attore non merita accoglimento, sulla base del fondamentale rilievo che l'accesso alle informazioni gestite da società aderenti al SIC o dalla Centrale dei Rischi non è consentito a chiunque, ma solo a operatori qualificati, che ne fanno uso in occasione di accensione di nuovi contratti e sono, peraltro, tenuti al segreto professionale nei loro rapporti con la clientela. Pertanto, l'accesso a quelle informazioni, se pure illegittimamente trattate, avviene in un ambito assai ristretto, relativamente al quale non pare l'attore abbia provato di godere di credito e considerazione per la sua particolare condizione personale o professionale. Peraltro, l'inadempimento del debitore all'obbligo di rimborso dei due finanziamenti concessi da è pacifico e incontestato, sicché la segnalazione, benché illegittima sotto il CP_1 profilo formale e procedimentale, è comunque veritiera.
3. Poiché la domanda è accolta solo parzialmente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:
• In parziale accoglimento della domanda proposta da accerta e dichiara Parte_1
l'illegittima segnalazione della sofferenza e dei ritardi di pagamento in Centrale rischi e in Crif spa relativamente ai contratti di finanziamento n. 61012332 (prestito ordinario) e n. 1203456 (prestito personale) effettuate nel 2017 e ne ordina la cancellazione.
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola, 28 febbraio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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