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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
N. 2437/2024 R.G.
Oggetto della causa: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse sanzioni per em
All'udienza del 12 marzo 2025, alle ore 10.43, innanzi al Giudice dott. Michele Moggi chiamata la causa tra
(Avv. BRUSA FABIO ) Parte_1
ATTORE/I
e
(- ) Controparte_1
CONVENUTO/I sono comparsi: per , l'Avv. Luigi De Mossi, in sostituzione Parte_1 dell'Avv. Fabio Brusa;
per nessuno è presente;
Controparte_1
l'Avv. De Mossi chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate, ai sensi dell'art. 21 comma 5-decies Decreto-Legge 27 dicembre 2024,
n. 202, convertito nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
1 / 4 Quindi, alle ore 16.30, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Michele Moggi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2437/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Fabio Brusa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi De Mossi, in Vicolo della Manna CP_1
n. 3
OPPONENTE nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dal Controparte_1 P.IVA_1
funzionario Antonella Cortonicchi
OPPOSTA avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per em
CONCLUSIONI
2 / 4 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2024 dinanzi al Tribunale ordinario di Siena, proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa Parte_1
dalla Prefettura di il 28.11.2024 e notificata il 6.12.2024 con cui le era stata CP_1
irrogata la sanzione accessoria della chiusura dei locali per un periodo di cinque giorni, ai sensi dell'art. 15 Decreto-Legge 9 marzo 2020 n. 14, per il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dall'art. 1 comma 14 Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 contenente “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, per come accertato con verbale di accesso ispettivo e verifica Covid-19 del 20.11.2020; sosteneva che il potere sanzionatorio doveva ritenersi consumato col decorso del termine previsto per il procedimento amministrativo, che il procedimento sanzionatorio doveva ritenersi estinto per effetto del pagamento della sanzione in misura ridotta, che la sanzione accessoria era inapplicabile e che, comunque, non sussisteva l'illecito amministrativo sanzionato;
concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la si costituiva, contestando l'opposizione avversaria;
concludeva Controparte_1
per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
All'udienza del 12.3.2025, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
* * * * * * *
La ricorrente ha proposto opposizione ad un'ordinanza- Parte_1
ingiunzione in materia di misure di contenimento dell'epidemia da covid-19.
Nel corso del procedimento, è stato emanato il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n.
202, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (c.d. milleproroghe 2025), il quale,
3 / 4 all'art. 21 comma 5-decies, ha previsto che, per i procedimenti relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di misure di contenimento dell'epidemia da covid-19, dovesse essere dichiarata cessata la materia del contendere, a spese compensate.
Ogni altra questione risulta dunque assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, Sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Siena, 12 marzo 2025
Il giudice
Dott. Michele Moggi
4 / 4
Sezione Unica Civile
N. 2437/2024 R.G.
Oggetto della causa: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse sanzioni per em
All'udienza del 12 marzo 2025, alle ore 10.43, innanzi al Giudice dott. Michele Moggi chiamata la causa tra
(Avv. BRUSA FABIO ) Parte_1
ATTORE/I
e
(- ) Controparte_1
CONVENUTO/I sono comparsi: per , l'Avv. Luigi De Mossi, in sostituzione Parte_1 dell'Avv. Fabio Brusa;
per nessuno è presente;
Controparte_1
l'Avv. De Mossi chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate, ai sensi dell'art. 21 comma 5-decies Decreto-Legge 27 dicembre 2024,
n. 202, convertito nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
1 / 4 Quindi, alle ore 16.30, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Michele Moggi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2437/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Fabio Brusa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi De Mossi, in Vicolo della Manna CP_1
n. 3
OPPONENTE nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dal Controparte_1 P.IVA_1
funzionario Antonella Cortonicchi
OPPOSTA avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per em
CONCLUSIONI
2 / 4 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2024 dinanzi al Tribunale ordinario di Siena, proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa Parte_1
dalla Prefettura di il 28.11.2024 e notificata il 6.12.2024 con cui le era stata CP_1
irrogata la sanzione accessoria della chiusura dei locali per un periodo di cinque giorni, ai sensi dell'art. 15 Decreto-Legge 9 marzo 2020 n. 14, per il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dall'art. 1 comma 14 Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 contenente “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, per come accertato con verbale di accesso ispettivo e verifica Covid-19 del 20.11.2020; sosteneva che il potere sanzionatorio doveva ritenersi consumato col decorso del termine previsto per il procedimento amministrativo, che il procedimento sanzionatorio doveva ritenersi estinto per effetto del pagamento della sanzione in misura ridotta, che la sanzione accessoria era inapplicabile e che, comunque, non sussisteva l'illecito amministrativo sanzionato;
concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la si costituiva, contestando l'opposizione avversaria;
concludeva Controparte_1
per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
All'udienza del 12.3.2025, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
* * * * * * *
La ricorrente ha proposto opposizione ad un'ordinanza- Parte_1
ingiunzione in materia di misure di contenimento dell'epidemia da covid-19.
Nel corso del procedimento, è stato emanato il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n.
202, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15 (c.d. milleproroghe 2025), il quale,
3 / 4 all'art. 21 comma 5-decies, ha previsto che, per i procedimenti relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di misure di contenimento dell'epidemia da covid-19, dovesse essere dichiarata cessata la materia del contendere, a spese compensate.
Ogni altra questione risulta dunque assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, Sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Siena, 12 marzo 2025
Il giudice
Dott. Michele Moggi
4 / 4